Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 6 marzo 2001, n. 64
Istituzione del servizio civile nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Principi e finalita').

1. E' Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di
solidarieta' sociale; c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale
ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei
diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla
pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della
Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche
sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale,
storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in enti
ed amministrazioni operanti all'estero.
 
Art. 2.
(Delega al Governo).

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla
base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie previste annualmente; b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei
volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento
riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei
limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo nazionale
per il servizio civile; c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire
lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del
lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma
delle Forze armate; d) utilita' sociale del servizio civile nei diversi settori di
impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero; e) funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile, nei
diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle
lettere c) e d); f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo
acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con
la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva; g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e
del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto
compatibili con la presente legge; h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione
del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento
agli obiettori di coscienza; i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello
militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta
dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e
per il tempo libero; l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze
linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di
insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
 
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).

1.Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di
cui all'articolo 1; d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
 
Art. 3-bis. (1)
(( Sanzioni amministrative )).

(( 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative: a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi; b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivita'; c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno; d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni. ))
 
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
 
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile)

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purche' non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potra' incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, e' fatta esplicita menzione della possibilita' di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonche' di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6: a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di
presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di eta'
e non superato il ventiseiesimo; b) i cittadini riformati per inabilita' al servizio militare, anche
successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo
illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo
anno d'eta'.
 
Art. 6.
(Determinazione del contingente).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
 
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalita' della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
 
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilita' sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacita' finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonche' della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalita' per le attivita' di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneita' alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2.Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3.Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
 
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).

1. Il servizio civile puo' essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonche' in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalita' ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero.
 
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3.Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
 
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito: a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello
Stato; b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte per gli anni medesimi nell'unita' previsionale di base 16.1.2.1 " Obiezione di coscienza " del centro di responsabilita' 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 12.
(Norme abrogate).

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. E' abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4408):
Presentato dal Presidente del Consiglio (D'Alema) il
23 dicembre 1999.
Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 18 gennaio 2000 con
pareri delle commissioni 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 11a, 12a,
13a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 3 aprile 2000, il
18 luglio 2000, il 10-18-19 ottobre 2000, il 7-8 novembre
2000.
Esaminato in aula il 6 dicembre 2000, l'11 gennaio
2001 ed approvato il 16 gennaio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 7532):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 17 gennaio 2001 con
pareri delle commissioni III, IV, V, VII, VIII, XI, XII,
XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 18-23-25-31 gennaio
2001, il 7 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 9 e 13 febbraio 2001 ed
approvato il 14 febbraio 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 2, comma 3, lettera g):
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca: "Nuove norme
in materia di obiezione di coscienza".
- Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di servizio civile".
- La legge 12 novembre 1999, n. 424, reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in
materia di servizio civile".
Nota all'art. 5, comma 1:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota
all'art. 2, comma 3, lettera g).
Note all'art. 6, comma 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 2-quater, della legge
8 luglio 1998, n. 230, come introdotto dall'art. 2 della
legge 12 novembre 1999, n. 424 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
recante disposizioni urgenti in materia di servizio
civile), e' il seguente:
"2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono determinati l'entita' della consistenza
massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni
di cui al comma 2-bis, nonche' le forme di collocamento in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.".
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota
all'art. 2, comma 3, lettera g).
Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n.
230, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite
massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le
vigenti procedure in materia di mobilita' del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di
consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modificazioni. L'Ufficio e'
organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e'
diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti
compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione
equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una
programmazione annuale del rendimento complessivo del
servizio, da compiere sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello
Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio
stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione,
cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con l'esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa
con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
territorio, appositi corsi generali di preparazione al
servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia
verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di
addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o,
in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e
le modalita' della prestazione del servizio da parte degli
obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti
di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a
campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e
le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i
responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle
lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo
permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti
uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di
periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di
disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio di cui al comma 1, nonche' per la definizione
delle modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le
regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle
lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, apposito regolamento ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale
regolamento sono altresi' definite le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del
Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2,
lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al
comma 1, si avvale della collaborazione del Ministero della
difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata
operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi in via
transitoria di personale militare in posizione di
ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi
disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 850 milioni annui a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 10, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri,
l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono
trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio
sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
vigilanza della struttura centrale che esercita
attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.".
Nota all'art. 7, comma 2:
- Il testo dell'art. 11 della legge 8 luglio 1998,
n. 230, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Gli enti e le organizzazioni pubblici
e privati che intendano concorrere all'attuazione del
servizio civile mediante l'attivita' degli obiettori di
coscienza, per essere ammessi alla convenzione con
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono
possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalita'
istituzionali e quelle di cui all'art. 8, comma 2,
lettera b);
c) capacita' organizzativa e possibilita' di
impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attivita' continuativa da non meno
di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1
inoltrano domanda di ammissione alla convenzione
all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda
di ammissione alla convenzione essi devono indicare i
settori di intervento di propria competenza, le sedi e i
centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero
totale dei medesimi che puo' essere impiegato e la loro
distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1
debbono inoltre indicare la loro disponibilita' a fornire
agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi
in cui cio' sia dagli stessi enti ed organizzazioni
ritenuto necessario per la qualita' del servizio civile o
qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano
utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di
servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire
vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese
sostenute, con le modalita' previste dall'Ufficio nazionale
per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per
il servizio civile.
4. In nessun caso l'obiettore puo' essere utilizzato
in sostituzione di personale assunto o da assumere per
obblighi di legge o per norme statutarie organiche
dell'organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della
presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto
alle finalita' dell'ente e nel rispetto delle norme che
tutelano l'integrita' fisica e morale del cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione della
convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della
idoneita' organizzativa a provvedere all'addestramento al
servizio civile previsto dai precedenti articoli.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti
e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di
ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le
convenzioni previste dal presente articolo, decide il
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della stipula della convenzione gli enti
si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna
somma a titoio di controvalore e simili, pena la
risoluzione automatica della convenzione.".
Nota all'art. 7, comma 4:
- Per il testo dell'art. 10, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, vedasi la nota all'art.
7, comma 1.
Nota all'art. 8, comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa)".
Nota all'art. 8, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio
1998, n. 230, vedasi la nota all'art. 7, comma 1.
Nota all'art. 9, comma 1:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota
all'art. 2, comma 3, lettera g).
Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1998, n.
230, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I cittadini che prestano servizio
civile ai sensi della presente legge godono degli stessi
diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei
cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi
hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con
esclusione dei benefici volti a compensare la condizione
militare.
2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto
valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico
e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini
del trattamento previdenziale del settore pubblico e
privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la
legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile e di leva
effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi
con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della
valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il
periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in
pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio
sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 9,
comma 7.".
Nota all'art. 11, comma 3:
- Il testo dell'art. 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.".
Nota all'art. 11, comma 4:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota
all'art. 2, comma 3, lettera g).
Nota all'art. 12, comma 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge
8 luglio 1998, n. 230, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al
rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla
legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei
termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto
organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la
chiamata alle armi. La presentazione della domanda di
ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione
al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi
previsti dalla legge.".
 
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