Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 marzo 2001, n. 63 |
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse. 2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi". 3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: "c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)". 4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse. 5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza". |
| Art. 2.
1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso; c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone". |
| Art. 3.
1. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze". |
| Art. 4.
1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo". |
| Art. 5.
1. All'articolo 197, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a)i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444; b)salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444". |
| Art. 6.
1.Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 197-bis. - (Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone). - 1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. 2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c). 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. 4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non puo' essere obbligato a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per cui si procede o si e' proceduto nei suoi confronti. 5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette. 6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3". |
| Art. 7.
1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni". |
| Art. 8.
1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 12," sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a)," e dopo la parola "separatamente" sono inserite le seguenti: "e che non possono assumere l'ufficio di testimone"; b) nel comma 5, le parole: "194, 195, 499 e 503" sono sostituite dalle seguenti: "194, 195, 498, 499 e 500"; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497". 2. All'articolo 363, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "3, 4 e 6". |
| Art. 9.
1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto e' divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503". |
| Art. 10.
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203". |
| Art. 11.
1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1". |
| Art. 12.
1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell' atto". |
| Art. 13.
1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362". 2. All'articolo 362 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203". |
| Art. 14.
1. All' articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta". 2. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "entro sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni". |
| Art. 15.
1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni". |
| Art. 16.
1. L'articolo 500 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 500.- (Contestazioni nell'esame testimoniale). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. 2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilita' del teste. 3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante. 4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita', affinche' non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate. 5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che puo' fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita'. 6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5. 7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento". |
| Art. 17.
1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 500, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 500, comma 2". |
| Art. 18.
1. All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4";
b) nel comma 2, dopo la parola: "210" sorto inserite le seguenti parole: "comma 1". |
| Art. 19.
1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore". |
| Art. 20.
1. Dopo l'articolo 377 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni". |
| Art. 21.
1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola: "ovvero" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o". |
| Art. 22.
1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto". |
| Art. 23.
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale". |
| Art. 24.
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento". |
| Art. 25.
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art. 26.
1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5. 2. Se il procedimento e' ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste. 3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale. 4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge. 5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e gia' valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1o marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1502): Presentato dal sen. Fassone ed altri il 17 ottobre 1996. Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 ottobre 1996 con parere della commissione 1a. Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 23, 25 marzo; 14, 27 luglio; 23, 29 settembre; 5, 27 ottobre; 4, 9 e 10 novembre 1999. Assegnato nuovamente alla 2a commissione, in sede deliberante, il 10 novembre 1999. Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il 10 novembre 1999 e approvato l'11 novembre 1999 in un Testo Unificato con atti numeri 2681 (La Loggia ed altri), 2705 (Occhipinti ed altri), 2734 (Salvato ed altri), 2736 (Fassone ed altri), 3227 (Di Pietro ed altri), 3317 (Calvi ed altri), 3664 (Senese ed altri), 3734 (Follieri), 3793 (Fassone ed altri) e 3810 (Centaro). Camera dei deputati (atto n. 6590): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 novembre 1999 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione il 10, 15, 17 dicembre 1999; 12 gennaio; 20, 29 giugno; 12 luglio; 12, 13, 21, 26, 27 settembre; 3, 4, 5 e 12 ottobre 2000. Esaminato in aula il 16, 26 ottobre 2000 e approvato, con modificazioni, il 6 novembre 2000 in un testo unificato con gli atti numeri 463 (Simone); 1863-ter (Armosino ed altri), 1870-ter (Carmelo Carrara ed altri); 3463 (Pisanu ed altri); 4425 (Olivieri ed altri); 5360 (Pecorella ed altri); 5391 (Pisapia);5433 (Siniscalchi ed altri); 5523 (Contento e Trantino); 5545 (Pisapia); 5702 (Pecorella); 5752 (Pecorella ed altri); 6339 (Carotti) e 6631 (Biondi e Costa). Senato della Repubblica (atto n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 13 novembre 2000 con parere della commissione 1a. Esaminato dalla 2a commissione il 22 novembre; 5 e 14 dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 2000. Camera dei deputati (atto n. 463-1863-ter-1870-ter-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-57 02-5752-6339-6590-6631-B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 gennaio 2001 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 25 gennaio; 1o e 6 febbraio 2001. Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio 2001. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 febbraio 2001. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti (17): a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro (110 c.p.), o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (2973, 423; 81 c.p.); c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri". - Si trascrive il testo dell'art. 17 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 17 (Riunione di processi). - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta (19) quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'art. 12; b) (lettera soppressa dall'art. 1, decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1992, n. 8); c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b); d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza (4912, 6103, att. 2); 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale (33 bis) ed altri davanti al tribunale monocratico (33 ter), la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (18).". - Si trascrive il testo dell'art. 371 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. 2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12. b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. 3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.". Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 64 (Regole generali per l'interrogatorio). - 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284 ss.) o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (att. 22). 2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti (188). 3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facolta' di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguira' il suo corso; c) se rendera' dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilita' di altri, assumera', in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis. 3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti, che concernono la responsabilita' di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potra' assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone". Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 190-bis del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 190 bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici". - Si trascrive il testo del comma 3-bis dell'art. 51 del codice di procedura penale: "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5). 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.". - Per il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 8. - Per il testo dell'art. 238 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 9. Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 195 (Testimonianza indiretta). - 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. 2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 (190). 3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. 6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.". - Per il testo dell'art. 351 del codice di procedura penale, vedi in nota all'art. 13 della presente legge. - Si trascrive il testo dell'art. 357, comma 2, lettere a) e b), del codice di procedura penale: "2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti: a) denunce (333), querele (336) e istanze (341) presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (350)." Note all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 197 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 197 (Incompatibilita' con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444; b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444. c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89, 208); d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice (343), pubblico ministero o loro ausiliario.". - Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 2. Nota all'art. 6: - Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena (163 c.p.). In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta (563)". - Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, in nota all'art. 2. - Si trascrive il testo dell'art. 192, comma 3, del codice di procedura penale: "3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.". Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) nonche' il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (204). Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate (191). 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne' assunti a sommarie informazioni". Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche di ufficio (147, lettera a). 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni (468). 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio (96, 97). 4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere. 5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previsto dagli articoli 197-bis e 497". - Si trascrive il testo dell'art. 363 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 363 (Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'art. 210, commi 2, 3, 4 e 6. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b).". - Si trascrive il testo dell'art. 194 del codice di procedura penale: "Art. 194 (Oggetto e limiti della testimonianza). - 1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale (203 c.p.). 2. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato (90) e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il testimone e' esaminato su fatti determinati (499). Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.". - Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, vedi nota all'articolo 4. - Si trascrive il testo dell'art. 498, del codice di procedura penale: "Art. 498 (Esame diretto e controesame dei testimoni). - 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone (493, 5674). 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496 (505, 506). 3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita' del teste, dispone con ordinanza (125, 586) che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame (4724). 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'art. 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.". - Per il testo dell'art. 499 del codice di procedura penale, v. nota all'articolo 15. - Per il testo dell'art. 500 del codice di procedura penale, v. art. 16 della legge qui pubblicata. Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 238 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio (392 ss.) o nel dibattimento (496 ss.). 2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata (324 c.p.c.). 2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile. 3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto e' divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili. 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.". - Per il testo degli articoli 500 e 503 del codice di procedura penale, v. art. 16 in nota all'art. 17 della legge qui pubblicata: Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 267 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari (328) l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data con decreto motivato (1253) quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. 2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. 4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (57, 370). 5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (att. 892).". - Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 7. Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 273 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 273 (Condizioni generali di applicabilita' delle misure). - 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza (312). 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50 ss. c.p.) o di non punibilita' (45 ss., 85 ss. c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (4452); 150 ss. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 c.p.) che si ritiene possa essere irrogata (299, 3142, 7362).". - Si riporta il testo dell'art. 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale: "Art. 192 (Valutazione della prova). - 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata.". - Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 4. - Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 7 della legge qui pubblicata. - Si riporta il testo dell'art. 271, comma 1, del codice di procedura penale: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge (1035), 266) o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.". Note all'art. 12: - Si trascrive il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (285, 286) in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. (Omissis). 1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da' atto con decreto motivato (125) e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste (con riferimento alla custodia cautelare) dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente. richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (285, 286) da parte del pubblico ministero (364) non puo' precedere l'interrogatorio del giudice". - Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 65 del codice di procedura penale: "Art. 65 (Interrogatorio nel merito). - 1. L'autorita' giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le e' attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non puo' derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. 2. Invita, quindi, la persona ad espone quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. 3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel verbale (134, 373). Nel verbale e' fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.". Nota all'art. 13: - Si trascrive il testo degli articoli 351 e 362 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 351 (Altre sommarie informazioni). - 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63, 3572, lettera c), 500, 503). Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 362. 1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto". "Art. 362 (Assunzione di informazioni). - Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.". - Per il testo degli articoli 197 e 203 del codice di procedura penale, v. in nota agli articoli 5 e 7. - Per il testo dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata. - Si riporta il testo degli articoli 198, 199, 200, 201 e 202 del codice di procedura penale: "Art. 198 (Obblighi del testimone). - 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi (205, 206, 502) al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte (207, 497; 366, 372 c.p.). 2. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale (63; 384 c.p.).". "Art. 199 (Facolta' di astensione dei prossimi congiunti). - 1. I prossimi congiunti (3074 c.p.) dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia (333), querela (336) o istanza (341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il giudice, a pena di nullita' (181), avvisa le persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene". 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell'imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.". "Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria (331, 334): a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.), i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali (1), i consulenti tecnici e i notai (coord. 2224); c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (4). 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga (256). 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.". "Art. 201 (Segreto di ufficio). - 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (204; 326 c.p.). 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3 (256).". "Art. 202 (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (204; 261 c.p.). 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. 3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.". Note all'art. 14: - Si trascrive il testo degli articoli 456 e 458 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato (438) ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. 3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero (153) e notificato (148 ss.) all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. 4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell'imputato (96, 97) e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 (att. 65)". "Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1. L'imputato, a pena di decadenza (173), puo' chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (4563). [Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso].). 2. Se la richiesta e' ammissibile [e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso], il giudice fissa con decreto (125) l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato (60), al difensore (96, 97) e alla persona offesa (90, 91). Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 (att. 139). 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5 (4533). Note all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'articolo 499 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 499 (Regole per l'esame testimoniale). - 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerita' delle risposte. 3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. 4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona. 5. Il testimone puo' essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (5142). 6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.". Note all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'articolo 503 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: "Art. 503 (Esame delle parti private). - 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile (76 ss.), responsabile civile (83 ss.), persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e imputato (60, 475; att. 150). 2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame puo' rivolgere nuove domande. 3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata (3507, 364, 374. 388, 421) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gia' deposto. 4. Si applica la disposizione dell'art. 500, comma 2. 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento (431), se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (2384). 6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.". - Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 2 del codice di procedura penale, v. art. 16 della legge qui pubblicata. Note all'art. 18: - Si trascrive il testo dell'art. 513 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice, se l'imputato e' contumace (487) o assente (488) ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame (208, 503) dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero (364, 374, 388) o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice (294, 391) nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (421, 422), ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. Salvo che ricorrono i presupposti di cui all'art. 500, comma 4. 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo (132) del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale (727 ss.) ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'art. 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali (506) contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti). 3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte al sensi dell'art. 392, si applicano le disposizioni di cui all'art. 511.". - Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, v. l'art. 16 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 210, comma 1, del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 8. Note all'art. 19: - Si trascrive il testo dell'art. 526 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 526 (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione). - 1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (496 ss.). 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.". Note all'art. 21: - Il testo vigente dell'art. 384 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364. 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto (3074) da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore. - Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio (197 c.p.p.: 246, 247 c.p.c.), perito, consulente tecnico (222 ss. c.p.p.) o interprete (144 c.p.p.), ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza (199 ss. c.p.p.; 249 c.p.c.), perizia (223 c.p.p.; 192 c.p.c.), consulenza o interpretazione (145 c.p.p.)". Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 32 (Provvedimenti). - 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso e' prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. 2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. 3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile. 4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.". - Si riporta il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale: "Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 del codice penale. 3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 4. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza. 5. Si applicano te disposizioni dell'art. 537.". Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 13 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice e' data, con decreto motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale. 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.". - Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale in nota all'art. 7. Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per piu' di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima. 2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e' costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte. 3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. 3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2. Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, v. in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 197-bis del codice di procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata. |
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