IL DIRETTORE                     dell'Agenzia delle entrate  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;                              Dispone: 1. Regime fiscale delle attivita' marginali.  1.1.  Le  persone fisiche che esercitano attivita' alle quali siano applicabili  gli  studi di settore possono avvalersi, a decorrere dal periodo  d'imposta  2001,  del  regime fiscale contenuto nell'art. 14 della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che i ricavi ed i compensi  del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore  ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori  di  attivita'.  Tale  limite,  che  non puo' comunque essere superiore  a  50 milioni,  e'  individuato  con  il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i primi ottantasei studi di settore   il  limite  e'  fissato  con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia   delle   entrate  dell'8 febbraio  2001;  e  per  altri quattordici   studi  di  settore  con  successivo  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2001.  1.2.  Ai  fini dell'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali,   per   ricavi  e  compensi  si  intendono  quelli  minimi risultanti  dall'applicazione  del  software  Gerico, tenuto conto di eventuali   situazioni   di   marginalita'   che   caratterizzano  il contribuente  anche in riferimento agli indici di coerenza economica. Nel primo periodo di applicazione del regime i ricavi e i compensi di riferimento sono quelli conseguiti nell'anno precedente.  1.3.  I  contribuenti  che svolgono piu' attivita', alle quali sono applicabili  gli  studi  di  settore,  possono  avvalersi  del regime fiscale  delle  attivita'  marginali  se  l'ammontare complessivo dei ricavi  non  e'  superiore a 50 milioni e se per le singole attivita' sono  realizzati ricavi di ammontare non superiore ai limiti previsti dal provvedimento di cui al punto 1.1.  1.4. Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva  sul  reddito  delle persone fisiche pari al 15 per cento del   reddito   di   lavoro   autonomo   o   d'impresa,   determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917. Per le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo testo unico, l'imposta sostitutiva, calcolata  sull'intero  reddito di impresa realizzato, al lordo delle quote  assegnate  al  coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore.  1.5.  I  contribuenti  che  si avvalgono del regime delle attivita' marginali sono esonerati dai seguenti obblighi:    a) registrazione  e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini   delle   imposte  sui  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;    b) liquidazioni  e  versamenti  periodici dell'imposta sul valore aggiunto;    c) presentazione  della  dichiarazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto;    d) versamento   dell'acconto   annuale  dell'imposta  sul  valore aggiunto;    e) versamento  delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.  1.6. Restano fermi i seguenti adempimenti:    a) conservazione  dei  documenti  ricevuti  ed  emessi,  ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;    b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;    c) presentazione delle dichiarazioni annuali;    d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;    e) versamento  dell'acconto  e  del  saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;    f) versamento  dell'imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;    g) tenuta  delle  scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta  previsti  dall'art.  21  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  1.7.  Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli assoggettati al regime fiscale delle attivita' marginali i versamenti dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche sono effettuati nei modi e nei termini ordinari.  1.8.  I  ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale  delle  attivita'  marginali non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano  un'apposita  dichiarazione,  dalla  quale  risulti che il predetto reddito e' soggetto ad imposta sostitutiva.  1.9.  La  durata  del  regime  fiscale  agevolato  per le attivita' marginali  e'  a  tempo  indeterminato,  ferme  restando  le cause di decadenza  e  rinuncia  previste  dall'art.  14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Domanda e rinuncia.  2.1.  La  domanda  di  adozione  del regime fiscale delle attivita' marginali  e'  presentata direttamente o spedita mediante il servizio postale  con  raccomandata sia all'ufficio locale delle entrate, o in mancanza  all'ufficio  distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente, sia ad un qualunque ufficio  locale  dell'Agenzia  delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno  a  decorrere  dal  quale  si  intende  fruire del predetto regime.  2.2.  La  domanda  di  cui  al  punto  2.1.  puo'  essere formulata utilizzando   il   modello   allegato  al  presente  provvedimento  e disponibile   sul  sito  www.finanze.it  Tale  domanda  e'  trasmessa dall'ufficio   locale   al  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle entrate.  2.3. La scelta del regime fiscale delle attivita' marginali vincola il  contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata.  2.4.  La  rinuncia  al  regime fiscale delle attivita' marginali e' comunicata  all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente, oppure  ad  un qualunque ufficio locale della medesima agenzia, entro il  mese  di gennaio  dell'anno  a  decorrere  dal  quale  si intende rinunciare  al  regime.  La  richiesta  di rinuncia e' presentata dal richiedente  con  le modalita' previste al punto 2.2. ed e' trasmessa dall'ufficio   locale   al  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle entrate. 3. Assistenza fiscale.  3.1. I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari devono  farne  richiesta,  in  carta  libera,  ad  un  ufficio locale dell'Agenzia  delle  entrate. La richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del contribuente, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A.  e  puo'  essere  formulata utilizzando il modello allegato al presente  provvedimento,  disponibile  sul  sito www.finanze.it Sulla base   delle  richieste  presentate  dai  contribuenti,  l'assistenza fiscale viene prestata dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (tutor),  o,  in  mancanza,  dall'ufficio  distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.  3.2.  La  richiesta  di assistenza fiscale puo' essere presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio locale  dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a  decorrere  dal  quale si intende fruire dell'assistenza stessa. La richiesta  di  assistenza  ha validita' fino a revoca ed e' trasmessa dall'ufficio   locale   al  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle entrate.  3.3.  La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata secondo  le  modalita'  indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in cui e' presentata.  3.4.  Il  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle entrate mette a disposizione  degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale ai  contribuenti  in  regime  fiscale  delle  attivita' marginali una funzione  attraverso  la  quale  si puo' verificare, sulla scorta dei dati  trasmessi,  lo  stato  e l'andamento economico dei contribuenti assistiti, nonche' l'eventuale superamento dei limiti previsti.  3.5.  L'assistenza  fiscale  dell'Agenzia si svolge prevalentemente attraverso  il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici locali   assistono  direttamente  i  contribuenti  negli  adempimenti tributari  e provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse,   all'applicazione   del  regime  fiscale  delle  attivita' marginali.  3.6.  I  contribuenti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale dell'Agenzia delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei dati,  devono  munirsi di un computer corredato di modem e stampante, dotato  di  un  browser  (Netscape  communicator o Microsoft internet explorer,  versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), e avente le seguenti caratteristiche minime:
   Ambiente Windows            Ambiente MAC/OS Processore Pentium II       MAC POWER PC  o equivalente Almeno 64 Mbyte di RAM      Almeno 64 Mbyte di RAM
    3.7.  Ai  contribuenti  e'  riconosciuto un credito d'imposta nella misura  del 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica con l'Agenzia delle entrate. Il credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non puo' essere superiore all'importo di lire seicentomila e spetta anche in  caso  di  acquisizione dei beni in locazione finanziaria; in tale ipotesi  il  credito,  nella  misura massima di lire seicentomila, e' pari  al  40  per  cento  del prezzo di acquisto ed e' utilizzato con riferimento   ai  canoni  di  locazione  pagati  in  ciascun  periodo d'imposta.  Il  credito  d'imposta  non  concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.  3.8.  Per  ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via telematica,  i  contribuenti  devono  usufruire  dei  servizi  di  un Internet  service  provider  e  devono  richiedere  un  pincode e una password  per  accedere  al  servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile sul sito uniconline.finanze.it  3.9.   L'Agenzia   delle   entrate   comunica   telematicamente  al richiedente la prima parte del pincode e, successivamente, provvede a recapitare  al  domicilio  dei  contribuenti  una  comunicazione  che contiene  la  seconda  parte  del  pincode,  nonche'  una password di accesso  al  servizio  di  cui  al  punto  3.8. Per i casi di mancata attribuzione  del  pincode  e  della  password  il richiedente dovra' rivolgersi  al  competente  ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che provvedera' all'attribuzione degli stessi. 4. Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.  4.1.  I  contribuenti  trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili   delle  operazioni  effettuate  nel  corso  dell'anno.  Le trasmissioni  sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le  operazioni  relative  al  primo  trimestre  dell'anno,  entro  il 10 luglio  per  le operazioni relative al secondo trimestre, entro il 10 ottobre  per le operazioni relative al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo trimestre.  Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto sono distinte tra imponibili secondo  l'aliquota,  esenti,  non  imponibili  e  non  soggette;  le operazioni  rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per  voci  di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione di  dette  operazioni,  i  contribuenti  si avvalgono dell'assistenza fornita  dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I  contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal sito www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni:    a) acquisizione  e  elaborazione  dei dati analitici. La funzione consente  al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte    le    operazioni   effettuate   (acquisizione,   variazione, annullamento,  stampa,  etc.),  costituendo sul personal computer del contribuente  una  base  informativa analitica relativa all'attivita' esercitata  nell'anno,  dall'altro  l'aggregazione dei dati secondo i criteri  previsti  per  la  compilazione  delle dichiarazioni annuali nonche'  la verifica della persistenza delle condizioni per usufruire del regime fiscale delle attivita' marginali;    b) trasmissione  telematica  dei  dati  contabili  aggregati.  La funzione consente al contribuente l'invioperiodico dei dati contabili aggregati,  l'invio  della  dichiarazione  nonche' la ricezione delle comunicazioni   che   l'ufficio   dovra'   rendere   disponibili   al contribuente  (superamento  dei  limiti  previsti, imposte da pagare, etc.);    c) predisposizione  delle  dichiarazioni. La funzione consente al contribuente    l'integrazione    della    dichiarazione    compilata automaticamente  dal  sistema  informativo  dell'Agenzia,  con i dati relativi agli altri redditi posseduti;    d) assistenza  automatica.  Questa  funzione  di  "help  on line" consente  al  contribuente  la  ricerca  guidata  alla  soluzione  di problemi  di  carattere  generale  (tecnico  e normativo), nonche' la formalizzazione,   attraverso   la   posta  elettronica,  di  quesiti specifici  da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.  4.2.  Il  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle entrate attesta l'avvenuta  ricezione  dei dati trasmessi per via telematica mediante apposita ricevuta.  4.3.  I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere le eventuali richieste in esse contenute.  4.4.  Il  sistema  informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati   ricevuti,  liquida  le  imposte  dovute  e  rende  disponibili telematicamente  ai  contribuenti  il  modello per il pagamento delle stesse,  il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A. ed  i  quadri  della  dichiarazione  unificata relativi all'attivita' esercitata.  4.5.   I   contribuenti   verificano  i  dati  della  dichiarazione unificata,  predisposta  dal  sistema  informativo dell'Agenzia delle entrate,  e  la  completano  con i dati relativi agli eventuali altri redditi  posseduti.  Dopo  averne  stampato  e  firmato una copia per conservarla,  i  contribuenti  presentano  la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico Internet.  4.6.  L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al  sistema  informativo,  comunica  ai  contribuenti assistiti negli adempimenti  tributari,  entro  dieci  giorni  da  quando i dati sono acquisiti,  l'eventuale  decadenza dal regime fiscale delle attivita' marginali  per  la perdita dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. Decadenza dal regime fiscale della attivita' marginali.  5.1.  I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano in  misura  superiore  al  50  per  cento  il limite, individuato dal provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate di cui al punto  1.1.  dei compensi o ricavi conseguiti ovvero valutati in base agli   studi  di  settore  applicabili  nel  periodo  di  riferimento prendendo  a  base  i  dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio,  sono tenuti ad assoggettare a tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'intero reddito d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  conseguito  nel  medesimo periodo d'imposta.  5.2.  Nell'ipotesi di cui al punto 5.1. l'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico  versamento  annuale,  nei  termini  stabiliti  dalle norme che disciplinano dette imposte.  5.3.  I  contribuenti  di  cui  al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri previsti dall'art. 14, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.   388,   e  non  usufruiscono  dell'eventuale  assistenza  fiscale dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dall'anno successivo a quello in  cui  e'  superato  del  50  per  cento il limite dei ricavi e dei compensi individuato nel provvedimento di cui al punto 1.1. 6.  Periodo  transitorio  di  applicazione del regime delle attivita' marginali.  6.1.  Per l'anno d'imposta 2001 la domanda per avvalersi del regime fiscale  delle  attivita'  marginali  e' presentata entro il 31 marzo 2001  agli  uffici,  con  le modalita' stabilite al punto 2. Entro lo stesso    termine,    i    contribuenti   che   intendono   avvalersi dell'assistenza fiscale, ne fanno richiesta all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste al punto 3.  6.2.  Le  domande  per avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali  e le richieste di assistenza fiscale presentate a far data dal 1o gennaio 2001, in attesa dell'attivazione delle procedure, sono conservate  dagli uffici, che provvederanno alla loro acquisizione ai sensi  degli  ultimi  periodi  rispettivamente  del  punto 2.2. e del punto 3.2.  6.3.  I  contribuenti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale dell'Agenzia  delle  entrate  provvedono  a  trasmettere,  secondo le modalita'  stabilite  dal  punto 4, i dati contabili delle operazioni effettuate,   non   appena  saranno  disponibili  gli  strumenti  che consentono il colloquio telematico con l'Agenzia delle entrate.                             Motivazioni  In  esecuzione  di  quanto  previsto  dall'art. 14, comma 11, della legge  23 dicembre  2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attivita'  marginali, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni  necessarie  per l'attuazione di quanto disciplinato dal citato   articolo.  In  particolare,  sono  dettate  le  disposizioni concernenti  le  comunicazioni  di  scelta  e  di  revoca del sistema fiscale   delle  attivita'  marginali,  le  modalita'  di  assistenza fiscale, gli adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a).  Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).  Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1, art. 5, comma 4). Disciplina normativa di riferimento.  Art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto.  Art.  22  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  concernente  disposizioni  in  materia  di  tenuta e conservazione delle scritture contabili.  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico delle imposte sui redditi.  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto.  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 luglio 1997, n. 241, recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto, nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle dichiarazioni.  Provvedimento    del    direttore    dell'Agenzia   delle   entrate dell'8 febbraio 2001.  Provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia  delle  entrate  del 28 febbraio 2001.    Roma, 14 marzo 2001                                                 Il direttore: Romano  |