Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 dicembre 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnie e gruppi portuali, unita' di Nazionali. (Decreto n. 29351).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1991, n. 85;
Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed interventi a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 1995, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343;
Visto il decreto-legge del 21 marzo 1996, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;
Visto il decreto-legge del 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed in particolare l'art. 9;
Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, con il quale e' stato differito al 31 luglio 1999, il beneficio di integrazione salariale, di cui al sopraccitato art. 9 del decreto-legge n. 457/1997, convertito nella legge n. 30/1998, per ulteriori settecento unita';
Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione datato 20 dicembre 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento;
Visti i decreti ministeriali precedenti con i quali e' stata disposta la corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle compagnie/imprese e dei gruppi portuali, siti sul territorio nazionale per il periodo dal 1o marzo 1987 al 31 dicembre 1998;
Considerata la necessita' di continuare a corrispondere la predetta indennita', prevista dalle vigenti disposizioni, ai lavoratori in questione, cosi' come elencati nell'allegata tabella, di cui al citato decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 luglio 1999;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, e' disposta la proroga di un'indennita' pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 luglio 1999, nei limiti del contingente numerico e secondo le modalita' individuate dal decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione datato 20 dicembre 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
Allegato
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UNITA' DI GESTIONE INFRASTRUTTURE PER
LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO
il direttore
Visti gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha previsto il differimento alla data del 31 luglio 1999, per ulteriori settecento unita', del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
Visto l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
Visti i decreti ministeriali 26 maggio 1998 e 21 dicembre 1998 con i quali e' stato individuato e rideterminato il numero dei lavoratori ammessi al beneficio dell'integrazione salariale per i periodi 1o gennaio 1998-30 settembre 1998 e 1o gennaio 1998-31 dicembre 1998;
Viste le comunicazioni effettuate dalle competenti autorita' portuali, autorita' marittime e dalle compagnie-imprese portuali in merito alle giornate di mancato avviamento al lavoro e alle assunzioni effettuate nel periodo di riferimento;
Verificata la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione del beneficio;
Decreta:
Art. 1.
1. Il beneficio dell'integrazione salariale previsto dall'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, nei limiti del contingente complessivo di settecento unita', e' riconosciuto per ciascuna impresa che ne abbia fatto richiesta e che non abbia effettuato assunzioni nel periodo di riferimento sulla base delle effettive giornate di mancato avviamento al lavoro risultanti dalle comunicazioni effettuate dalle autorita' competenti e dalle imprese stesse.
Art. 2.
1. Il numero dei lavoratori ammessi al beneficio dell'integrazione salariale di cui al citato art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, per ciascun porto e per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1999 e il 31 luglio 1999, e' quello indicato nella tabella allegata al presente decreto.
Il direttore: Provinciali
----> Vedere tabella di pag. 45 <----
 
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