Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2001 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS |
DELIBERAZIONE 30 gennaio 2001 |
Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. (Deliberazione n. 15/2001). |
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IL PRESIDENTE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399 "Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste"; Visto il decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visti in particolare l'art. 7 "Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica", e 1' art. 10 "Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca" del medesimo decreto legislativo; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la delibera del c.d.a. n. 4.4.9.2000 del 15 dicembre 2000 "Definitiva approvazione del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS"; Rilevato pertanto di dover provvedere all'emanazione del predetto Regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989;
Delibera:
Art. 1.
Di emanare il "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS" nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 1); |
| Art. 2.
Di trasmettere al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la presente delibera e l'allegato Regolamento che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Trieste, 30 gennaio 2001
Il presidente: MARSON |
| ALLEGATO 1
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE DI TRIESTE - OGS
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Finalita' e norme generali)
Il presente regolamento per l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS e' adottato in base all'art. 9, comma 1, lettera b) della legge 30 novembre 1989, n. 399, legge che riconosce all'OGS autonomia finanziaria e contabile. Il regolamento detta norme sulle procedure amministrative e finanziarie, nonche' sulla gestione dei bilanci e del patrimonio allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalita' istituzionali pubbliche di ricerca, di formazione e di servizio dell'OGS.
Art. 2 (Programmazione delle spese)
L'azione finanziaria dell'OGS sara' uniformata al principio della programmazione da seguire nella linea di sviluppo dell'OGS, sulla base di piani triennali e di un bilancio pluriennale.
Art. 3 (Piano triennale)
Ogni due anni l'OGS invia al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il mese di dicembre, il piano di attivita' per il successivo triennio. Il primo anno di ogni piano triennale coincide con l'ultimo anno del piano triennale precedente, al fine di permettere il raccordo tra le attivita' di ricerca previste nei singoli piani triennali e l'adeguamento dinamico della azione di programmazione. Il predetto piano triennale e' annualmente aggiornato dal consiglio di amministrazione in occasione della approvazione del bilancio di previsione.
Art. 4 (Principio di pubblicita' degli atti amministrativi)
L'amministrazione dell'OGS e' retta dal principio di pubblicita'. L'OGS adegua, ai sensi della legge 7.8.90, n. 241, organizzazione e procedure al fine di realizzare la migliore circolazione delle informazioni all'interno dell'ente e la loro diffusione all'esterno.
Art. 5 (Articolazione)
Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti attuativi del presente regolamento.
Art. 6 (Analisi dell'efficienza e dei risultati di gestione)
Nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nella legge 25 giugno 1999, n. 208 e nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la gestione dell'OGS deve assicurare, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, la rapidita' e l'efficacia della azione e la chiara individuazione delle responsabilita'. L'azione amministrativo-finanziaria prevede valutazioni preventive di legittimita' e di merito, verifiche di funzionalita', nonche' il controllo sulla gestione economico-finanziaria da parte del collegio dei revisori. Ogni deliberazione comporta una valutazione di merito, operata dai rispettivi organi competenti, in relazione alla opportunita', efficacia e convenienza della decisione assunta. Di tale valutazione deve essere data indicazione negli atti che rendono esecutiva la decisione. Le verifiche di funzionalita' dell'amministrazione dell'OGS vengono effettuate da apposito nucleo di valutazione nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. I risultati delle analisi vengono portati all'esame del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.
TITOLO II ATTIVITA' FINANZIARIA
Capo I BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 7 (Esercizio finanziario e bilancio di previsione)
L'esercizio finanziario dell'OGS si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro e non oltre il 20 dicembre dell'esercizio precedente. La gestione e' unica come e' unico il relativo bilancio. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. E' vietata ogni gestione al di fuori del bilancio.
Art. 8 (Bilancio triennale)
Il bilancio triennale e' correlato al piano triennale di attivita' ed e' presentato dal presidente al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, contestualmente al bilancio annuale di previsione. L'unita' elementare del bilancio triennale e' rappresentata dal titolo, aggregazione di categorie omogenee. Il bilancio triennale ha la funzione di rappresentare la previsione delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e di consentire la correlazione tra i flussi di entrata e di spesa.
Art. 9 (Criteri di formazione del bilancio annuale di previsione)
Il bilancio annuale di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo, espressione di una aggregazione funzionale, anche per programmi e per progetti. L'oggetto dei capitoli dovra' comunque essere chiaramente definito. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita'; gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacita' operative dell'ente nel periodo di riferimento. Ciascun capitolo di entrata e di spesa e' contraddistinto da un numero di codice secondo modalita' indicate con delibera del consiglio di amministrazione che recepisce eventuali disposizioni del ministero del tesoro. A fini conoscitivi e per scopi statistici i capitoli sono suscettibili di una ulteriore disaggregazione interna. Il bilancio di previsione e' costituito dal preventivo finanziario e dal preventivo economico in conformita', rispettivamente, allo schema di cui agli allegati da A ad E, ed e' corredato dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo (allegato C), dal quadro riassuntivo (allegato B), della pianta organica del personale comprendente la consistenza numerica del personale stesso all'atto della formulazione del documento previsionale. Il bilancio e' accompagnato, inoltre: a) dalla relazione del presidente, nella quale e' illustrato il programma annuale di attivita' dell'OGS nel quadro del piano triennale; b) da una relazione tecnico-amministrativa illustrativa dei criteri adottati per la formazione delle principali poste di previsione; c) da analitici documenti di previsione per ciascun dipartimento redatti dai rispettivi direttori; d) dalla relazione del collegio dei revisori; e) dal bilancio triennale; f) da eventuali altri elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio.
Art. 10 (Classificazione delle entrate e delle spese)
Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I: Entrate correnti derivanti da trasferimenti attivi; Titolo II: Entrate correnti derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca; Titolo III: Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi a terzi; Titolo IV: Altre entrati correnti; Titolo V: Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi; Titolo VI: Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo VII: Entrate derivanti da accensione di prestiti; Titolo VIII: Partite di giro.
Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I: Spese correnti per gli organi dell'ente; Titolo II: Spese correnti per la retribuzione del personale in servizio; Titolo III: Spese correnti per missioni, per l'acquisto di beni e servizi e altre spese necessarie per l'esecuzione di attività istituzionali; Titolo IV: Spese correnti per missioni, per l'acquisto di beni e servizi e altre spese necessarie per l'esecuzione di programmi di ricerca; Titolo V: Spese correnti per missioni, per l'acquisto di beni e servizi e altre spese necessarie per la fornitura di servizi a terzi; Titolo VI: Spese in conto capitale; Titolo VII: Estinzione di mutui e anticipazioni; Titolo VIII: Partire di giro.
Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese sono ripartite in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Il consiglio di amministrazione con propria delibera determinera' la specificazione in categorie, tenendo conto di eventuali norme di carattere generale emanate dal ministero del tesoro, ed in capitoli, i quali potranno annualmente essere ridotti di numero o integrati in relazione alle peculiari esigenze determinate dal consiglio di amministrazione. Al bilancio di previsione dovra' essere allegata una tabella di correlazione tra entrate e spese (Allegato D), secondo il seguente schema:
a) Entrate, Titoli I e IV a confronto con Spese, Titoli I, II, III b) Entrate, Titolo II a confronto con Spese, Titolo IV c) Entrate, Titolo III a confronto con Spese, Titolo V d) Entrate, Titoli V e VI a confronto con Spese, Titolo VI e) Entrate, Titolo VII a confronto con Spese, Titolo VII f) Entrate, Titolo VIII a confronto con Spese, Titolo VIII.
Art. 11 (Partite di giro)
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che percio' costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonche' le somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.
Art.12 (Rappresentazione del bilancio)
Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso. Le spese indicate devono di norma essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.
Art.13 (Quadro riassuntivo)
Il bilancio di previsione comprende altresi' un quadro riassuntivo nel quale sono riassunte per titoli e categorie le previsioni di competenza. Le previsioni di cassa possono essere riassunte complessivamente in un quadro riepilogativo nel quale spese e incassi sono ripartiti mensilmente.
Art. 14 (Risultato di amministrazione)
Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa della situazione amministrativa presunta al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. L'avanzo di amministrazione e' accertato in sede di approvazione del conto consuntivo ed e' iscritto nel bilancio di previsione dopo l'accertamento. Del predetto avanzo di amministrazione il consiglio di amministrazione potra' disporre solo dopo il suo accertamento. Nel bilancio di previsione e' iscritto, come prima posta della spesa, l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla predetta tabella. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi conto all'atto della formulazione delle previsioni, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio di amministrazione dell'ente deve, nella deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Art. 15 (Preventivo economico)
L'OGS e' tenuto alla compilazione del preventivo economico in conformita' dello schema di cui all'allegato E al presente regolamento, nel quale al saldo finanziario di parte corrente sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
Art. 16 (Fondo di riserva)
Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare, in sede di bilancio di previsione, dovra' essere compreso tra il tre ed il cinque per cento del totale delle spese correnti previste, di cui ai Titoli da I a V del bilancio. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese in conto capitale. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento, il capitolo e' utilizzato mediante storni.
Art. 17 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti)
Nel bilancio di previsione e' istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento, il capitolo e' utilizzato mediante storni. Su richiesta dei creditori l'ente provvede al trasferimento delle somme occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di bilancio onde integrare le dotazioni.
Art. 18 (Fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale dell'Ente, ivi compresa l'area dirigenziale)
Nel bilancio di previsione e' istituito un fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale dell'Ente, ivi compresa l'area dirigenziale. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento, il capitolo e' utilizzato mediante storni. Le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale, non utilizzate a chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi.
Art. 19 (Variazioni e storni di bilancio)
Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate nei modi e con le procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare. Le variazioni per nuove e maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. L'utilizzazione del fondo di riserva e del fondo di cui al precedente Art. 18 e' realizzata mediante storni dal capitolo al quale il predetto fondo e' iscritto agli appositi capitoli di spesa, adottando le procedure di cui al comma seguente. Gli storni tra capitoli di spesa di parte corrente e tra capitoli di spesa in conto capitale che non comportino un incremento rispettivamente delle complessive spese correnti e delle complessive spese in conto capitale possono essere deliberate dal Presidente sino al termine dell'esercizio. Il Presidente provvede ad informare il Consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile sul provvedimento adottato. Con la procedura di cui al comma precedente possono essere altresi' deliberati storni da capitoli per spese correnti a capitoli per spese in conto capitale, gli storni da capitoli per spese in conto capitale a capitoli per spese correnti sono deliberati con le procedure previste per le variazioni di bilancio. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
Art. 20 (Mutui)
Il consiglio di amministrazione, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione al bilancio, puo' deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui destinati esclusivamente a spese di investimento nel settore dell'edilizia o delle grandi attrezzature. Nel bilancio di competenza dell'esercizio nel quale il mutuo viene contratto sono riportate le seguenti scritture: nell'apposito capitolo delle entrate e' iscritto l'ammontare complessivo ricavato dal mercato finanziario e nell'apposito capitolo delle uscite e' iscritto l'ammontare complessivo delle rate previste per l'estinzione del mutuo. Il consiglio di amministrazione dovra' con motivata deliberazione garantire che, nonostante l'onere complessivo delle quote di ammortamento, fissato entro il limite stabilito dall'art. 7, 5o comma della legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive integrazioni e modificazioni, sia consentito il funzionamento ordinario della gestione dell'OGS.
Art. 21 (Autofinanziamento)
Qualora la giacenza di cassa lo consenta, il consiglio di amministrazione puo', nel limite stabilito dall'articolo 7, 5o comma della legge 168/89, definendo i tempi di ripianamento entro un massimo di cinque anni, finanziare le spese di investimento nel settore dell'edilizia o delle grandi attrezzature utilizzando la giacenza medesima a condizione che sia garantito il funzionamento ordinario della gestione dell'OGS.
Art. 22 (Esigenza di cassa)
Per fare fronte ad esigenze di cassa per il funzionamento dell'ente il consiglio di amministrazione puo' fare ricorso con motivata deliberazione ad anticipazioni erogate dall'ente cassiere.
Capo II ENTRATE
Art.23 (Accertamento delle entrate)
L'entrata e' accertata quando l'OGS, appurata la ragione del suo credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione e' sottoposta ad oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del consiglio di amministrazione, mentre per le entrate non sottoposte ad oneri e condizioni, l'accertamento viene effettuato con delibera del presidente o con atto dei direttori di dipartimento nell'ambito dei limiti definiti annualmente dal consiglio di amministrazione. L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio. A tale fine la relativa documentazione e' comunicata all'ufficio di ragioneria. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale.
Art. 24 (Riscossione delle entrate)
Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che ai sensi del successivo art. 35 gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'istituto di credito di cui al precedente primo comma. Il cassiere non puo' ricusare l'esazione di somme che vengano pagate in favore dell'ente senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione contabile. Le eventuali somme pervenute direttamente all'ente sono annotate nel registro di cassa di cui al successivo art. 39 e versate all'istituto cassiere entro il giorno successivo a quello del loro arrivo previa emissione di reversali d'incasso. E' vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'ente.
Art. 25 (Emissione delle reversali d'incasso)
Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo e munite del codice del capitolo, devono essere firmate dal direttore generale o da un suo delegato e dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, o da un suo delegato. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.
Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del debitore; e) causale della riscossione; f) importo in cifre e in lettere; g) data di emissione.
Le reversali devono contenere, altresi', l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione e dell'imputazione alla contabilita' speciale fruttifera o infruttifera, relativamente agli enti inseriti nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui le entrate incassate debbono affluire. Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio vengono restituite dal cassiere all'ente per la eventuale riscossione in conto residui.
Art. 26 (Vigilanza sulla gestione delle entrate)
I dirigenti delle direzioni amministrative ed i direttori dei dipartimenti curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente e integralmente. A tal fine, l'ufficio di ragioneria predisporra', con cadenza mensile, e consegnera' ai responsabili delle direzioni amministrative ed ai direttori di dipartimento per le parti di loro competenza, gli elenchi degli accertamenti di entrata, delle fatture emesse e delle reversali di incasso.
Capo III SPESE
Art. 27 (Fasi della spesa ed assunzioni di impegni)
La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Le spese sono impegnate dal consiglio di amministrazione, dal direttore generale, dai dirigenti amministrativi, dai direttori di dipartimento, dai responsabili delle strutture ovvero dai responsabili delle articolazioni dell'OGS nell'ambito dei limiti definiti annualmente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in occasione delle variazioni del bilancio ovvero in sede di deliberazione di accertamenti e entrate relative allo svolgimento di ricerche e servizi determina i limiti delle decisioni di assunzione degli impegni di spesa da delegare sui singoli capitoli. Di norma l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai programmi di ricerca ed alle attivita' di servizio viene determinata contestualmente all'accertamento delle corrispondenti entrate. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'ente a creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio, nonche' le altre somme destinate a specifici programmi in base a deliberazioni del consiglio di amministrazione. Gli impegni non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio e possono riferirsi solo all'esercizio in corso. Fanno eccezione quelli relativi: 1) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi disponibili nell'esercizio; 2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' di servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; 3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri nelle consuetudini o quando l'ente ne riconosca le necessita' o la convenienza; 4) a spese per la retribuzione del personale in servizio e per borse di studio. 5) spese per collaborazioni scientifiche a titolo oneroso. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia di bilancio. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale. Non e' ammessa l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nella competenza.
Art. 28 (Registrazione degli impegni di spesa)
Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere tempestivamente trasmessi all'ufficio di ragioneria e sono annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte dell'ufficio di ragioneria della regolarita' della documentazione e della spesa. Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del precedente comma, sono rimessi dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, accompagnati da apposita relazione, al direttore generale. Per gli atti che abbiano avuto origine in uno dei dipartimenti, copia della relazione viene inviata, per conoscenza, al direttore del dipartimento. Il direttore generale, con motivata delibera, puo' ordinare che l'atto abbia corso, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Dell'ordine e' data notizia all'organo interno di controllo. L'ordine non puo' essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. La mancata ratifica da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione di cui al precedente terzo comma, da' luogo a responsabilita' amministrativa del direttore generale. L'obbligo di denunzia incombe al presidente dell'ente.
Art. 29 (Liquidazione della spesa)
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata in conformita' a quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonche' della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennita' e di ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente e' effettuata dal responsabile della direzione del personale, mediante note di spesa fissa, collettive o individuali.
Art. 30 (Ordinazione delle spesa)
Il pagamento delle spese e' ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine, progressivo e muniti del codice del capitolo tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore generale o da un suo delegato e dal responsabile dell'ufficio di ragioneria o da un suo delegato. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione e codice fiscale del creditore; e) causale del pagamento; f) importo in cifre e in lettere; g) modalita' di estinzione del titolo; h) data di emissione. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. Notifica dell'avvenuto pagamento delle spese viene data, per le parti di competenza, ai direttori di dipartimento mediante tabulati predisposti dall'ufficio di ragioneria.
Art. 31 (Documentazione dei mandati di pagamento)
Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dall'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.
Art. 32 (Modalita' particolari di estinzione dei mandati di pagamento)
L'OGS puo' disporre, su richiesta scritta del creditore o con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante: a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonche' mediante vaglia postale con spesa a carico del richiedente; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore; c) accreditamento in conto corrente bancario; d) altre forme di pagamento autorizzate dal ministero del tesoro. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.
Art. 33 (Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario)
I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria o di cassa all'ente per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui. Per i titoli di spesa collettivi si applica l'art. 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia essere riprodotti su richiesta del creditore, salvi gli effetti della prescrizione.
Art. 34 (Spese di rappresentanza)
Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attivita' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettivita'. Le eventuali spese di rappresentanza faranno carico ad apposito capitolo e sono documentate nei modi previsti dal precedente art. 31. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo dovra' avvenire in conformita' ad un apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione. Sono da considerare comunque spese di rappresentanza gli oneri connessi a: a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del presidente o del direttore generale con personalita' o autorita' estranee all'ente o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza; b) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ad impianti in occasione di visite presso le unita' funzionali dell'ente di autorita', di membri di missioni di studio nazionali, comunitari e o internazionali; c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalita' estranee all'ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti dell'ente stesso; d) cerimonie di apertura di unita' funzionali o di inaugurazione di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuale rinfresco), alle quali partecipano autorita' rappresentative estranee all'ente; e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalita' nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'ente; f) oggetti simbolici, quali targhe, medaglie, libri, al personale che, raggiunta l'eta' della pensione, e' stato posto in quiescenza.
Capo IV SERVIZIO DI CASSA
Art. 35 (Affidamento del servizio)
Con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29.10.1984, n. 720 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica, il servizio di cassa e' affidato ad un istituto di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 37 e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente puo' avvalersi di conti correnti postali; unico traente di tali conti correnti e' l'istituto cassiere, di cui al primo comma. Per la stipula di polizze fidejussorie o per l'accensione di mutui l'ente potra' avvalersi di altri istituti di credito o assicurativi. Circa l'obbligo della tenuta dei conti correnti con il tesoro, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 629 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.36 (Conti in valuta)
Per le esigenze connesse con attivita' di ricerca da svolgere all'estero, con le attivita' di ricerca da svolgere in collaborazione con istituzioni straniere e con le attivita' di ricerca finanziate da centri comunitari ed extracomunitari, presso l'istituto cassiere di cui al precedente articolo, possono essere accesi conti di transito in valuta ed in euro.
Art. 37 (Servizio interno di cassa)
Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere interno e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, ad un dipendente di ruolo per una durata determinata non superiore a tre anni ed e' rinnovabile. L'incarico di cassiere puo' cumularsi con quello di consegnatario. Il cassiere non puo' essere funzionalmente alle dipendenze dell'ufficio di ragioneria. L'organo interno di controllo deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica improvvisa alla cassa ed alle scritture del cassiere interno; analoga verifica effettua nel caso di cambiamento del cassiere interno. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale.
Art. 38 (Gestione del servizio interno di cassa)
Il cassiere interno puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del consiglio di amministrazione, di un fondo non superiore a L. 25.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con il fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali, nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 500.000. Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennita' di missione, in misura proporzionale alla spesa prevista, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di cassa. Nessun pagamento puo' essere eseguito dal cassiere interno con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del direttore generale o del responsabile del fondo sul quale grava la spesa. Le disponibilita' al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma sono versate dal cassiere interno all'istituto incaricato del servizio di cassa con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.
Art. 39 (Scritture del cassiere interno)
Il cassiere interno tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite di timbro dell'ufficio nonche' della dichiarazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone. E' in facolta' del cassiere interno tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa.
Art. 40 (Riscossioni per delega)
Il cassiere puo' essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti dell'ente e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili ovvero in contanti quando la emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando in apposito registro le relative operazioni di riscossione e di pagamento. E' ammessa la facolta' da parte del dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle altre competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario o postale intestato a suo nome. Il cassiere non puo' tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel precedente articolo 38. Puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.
Art. 41 (Servizio di cassa per i dipartimenti e a bordo della nave)
Il consiglio di amministrazione puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di piccola cassa per ognuno dei tre dipartimenti, dotando ogni cassa di un fondo non superiore a L. 10.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto. I dipendenti di ruolo responsabili dei predetti servizi sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore di dipartimento a cui fa riferimento il servizio di cassa attivato. Le verifiche periodiche sono eseguite dal responsabile dell'ufficio di ragioneria ovvero da un funzionario dallo stesso delegato. Per la gestione del predetto servizio si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 38 e 39. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' autorizzare l'istituzione di un servizio di piccola cassa a bordo della nave di proprieta' dell'OGS determinando l'ammontare del fondo di dotazione in relazione alle attivita' da svolgere. Il predetto servizio e' affidato ad un funzionario delegato.
Capo V PERENZIONE, IVA, TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, ECC.
Art. 42 (Perenzione)
I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che l'ente abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessita' del loro pagamento, richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti. Le somme necessarie per integrare le dotazioni dei capitoli di cui al comma precedente sono prelevate dal fondo previsto all'art. 18 del presente regolamento.
Art. 43 (Contabilita' IVA)
L'OGS rientra tra gli enti pubblici che, accanto all'attivita' istituzionale, svolgono anche attivita' commerciale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni; ai fini della detrazione dell'IVA corrisposta per l'acquisto dei beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attivita' commerciale stessa, saranno evidenziate con esattezza le operazioni che danno diritto alla detrazione medesima. A tal fine, nel bilancio di previsione sono istituiti appositi capitoli per ciascuna attivita' rilevante agli effetti dell'IVA; a fronte delle entrate e delle uscite allocate nei suindicati capitoli vengono registrati, rispettivamente, le vendite o corrispettivi e gli acquisti, che hanno rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i cui importi devono trovare precisa corrispondenza nei registri IVA, di cui al titolo secondo del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Quando le operazioni rilevanti agli effetti del tributo sono contabilizzate, unitamente ad altre non rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, in un unico capitolo, la denominazione di questo e' integrata con la dizione "servizio rilevante agli effetti dell'IVA". Ai fini della dimostrazione dei risultati dell'attivita' commerciale, tenuto conto anche di quanto previsto nel precedente comma, l'OGS e' tenuto alla compilazione del conto economico di cui all'allegato L al presente regolamento, nel quale devono essere indicati i dati contabili di natura economica relativi alle attivita' commerciali, estrapolandoli dal conto economico generale di cui all'allegato H.
Art. 44 (Trattamento di fine servizio del personale)
Alla rappresentazione contabile dei movimenti afferenti il trattamento di fine servizio del personale si procede con le seguenti modalita':
- le indennita' liquidate annualmente al personale cessato dal servizio devono figurare tra le uscite in conto capitale; - il conto economico deve accogliere esclusivamente le quote annuali di adeguamento del relativo fondo di accantonamento; - tale fondo, esposto tra le passivita' della situazione patrimoniale, deve essere ridotto dell'importo corrispondente alla liquidazione erogata al personale cessato dal servizio ed incrementato dalle quote annuali di adeguamento del fondo stesso.
All'OGS non e' consentito detenere titoli di proprieta' o depositi bancari vincolati al fondo di anzianita' del personale, salvo che non si tratti delle fattispecie previste dall'art. 6 del D.M. 22 novembre 1985.
Art. 45 (Valutazioni di magazzino)
Le rimanenze di merci, materie prime, sussidiarie, di consumo sono iscritte nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto. Esse possono essere iscritte ad un valore costante qualora siano frequentemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo in bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione.
Art. 46 (Attivita' di ricerca e di servizio)
Le entrate dell'ente derivanti da contributi previsti da convenzioni o contratti di ricerca e di servizio le cui spese non risultano interamente impegnate, formano oggetto di rettifica per la parte non impegnata. Quest'ultima e' allocata nella voce del conto economico "entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi" e nella voce del passivo patrimoniale "altri debiti".
Art. 47 (Ratei e risconti)
I ratei e i risconti si riferiscono a fatti economico-finanziari di competenza di due o piu' esercizi. Nella voce ratei e risconti attivi deve essere iscritta la quota parte delle entrate di competenza dell'esercizio la cui esigibilita' e' rinviata ai successivi esercizi e la quota parte delle spese di competenza di successivi esercizi ma impegnate nell'esercizio. Nella voce ratei e risconti passivi deve essere iscritta la quota parte delle spese di competenza dell'esercizio il cui esborso finanziario si verifichera' nei successivi esercizi e la quota parte delle entrate di competenza di successivi esercizi, ma accertate nell'esercizio.
Art.48 (Erogazione di spese tramite funzionari delegati)
Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento mediante funzionari delegati, il consiglio di amministrazione puo' autorizzare, entro limiti prestabiliti, la costituzione di fondi in favore di titolari di uffici distaccati dalla sede centrale dell'ente, mediante apertura di un credito definito su appositi conti correnti aperti presso sportelli dell'istituto cassiere o di istituti corrispondenti, operati in modo che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'ente e la destinazione dei fondi stessi. Le spese per la tenuta di questi conti vanno addebitati all'ente. Le disposizioni di pagamento a valere sui crediti dei conti correnti di cui al primo comma del presente articolo hanno luogo con la emissione di assegni bancari firmati dal funzionario delegato congiuntamente ad altro impiegato responsabile, ove esista. Dette operazioni devono risultare da appositi registri. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.
Art. 49 (Rendiconto dei funzionari delegati)
Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio e per competenza e residui. All'uopo, alla fine di ogni mese od anche prima se ultimato o cessato il servizio o l'incarico affidatogli, egli deve compilare il rendiconto delle somme erogate, da presentare per il tramite della struttura di appartenenza all'Ufficio di ragioneria, allegando allo stesso rendiconto apposito estratto-conto dell'istituto bancario o del servizio conti correnti postali dal quale risulti, fra l'altro, il saldo alla fine del periodo considerato. Il funzionario delegato dovra' dare ragione delle eventuali discordanze tra le risultanze delle proprie scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario. Il conto e' ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarita' da parte dell'Ufficio di ragioneria.
Art. 50 (Pagamenti con carte di credito)
I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate all'OGS secondo modalita' stabilite in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione sulla base della normativa vigente.
Capo VI CONTO CONSUNTIVO
Art. 51 (Deliberazione del conto consuntivo)
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto economico, della situazione patrimoniale, della situazione amministrativa, del rendiconto delle unita' previsionali di base e della nota integrativa redatta dal direttore generale. La nota integrativa deve illustrare tutti i fatti gestionali, indicando in particolare: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del conto consuntivo; 2) i movimenti delle immobilizzazioni ed i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente ad essi apportati rispetto al precedente esercizio; 3) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale, compresi i conti d'ordine; 4) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza, come previsto dall'articolo 65 del DL 29/93; 5) i rapporti con gli enti e le societa' controllati o collegati e le variazioni intervenute nelle partecipazioni; 6) le variazioni intervenute nei crediti e debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilita' dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del presidente ed agli allegati, e' sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui all'ultimo comma, all'esame dell'organo interno di controllo, che redige apposita relazione, da allegare al predetto schema, contenente, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' ed economicita' della gestione. La relazione illustrativa del presidente dovra' riguardare l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti dall'ente nelle sue articolazioni operative e di ricerca, compresi gli enti e le societa' controllati, nonche' i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio. Dalla relazione dovra' emergere il grado di realizzazione del programma annuale a suo tempo previsto e l'aderenza delle attivita' dell'ente ai suoi scopi istituzionali ed agli obiettivi del programma triennale. Il conto consuntivo e' approvato del consiglio di amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed e' trasmesso entro venti giorni dalla data della delibera al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed al ministero del tesoro, unitamente alla relazione dell'organo interno di controllo.
Art. 52 (Rendiconto finanziario)
Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformita' dello schema di cui allegato F al presente regolamento.
Art. 53 (Conto economico)
Il conto economico, redatto in conformita' dell'allegato H, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.
Art. 54 (Situazione patrimoniale)
La situazione patrimoniale di cui all'allegato G indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. I contributi per spese di investimento edilizio, iscritti tra le entrate in conto capitale del rendiconto finanziario, restano iscritti tra le poste passive del conto patrimoniale sino a che' il relativo rendiconto non sia stato approvato dall'ente che ha erogato il contributo, come accantonamenti per gli investimenti edilizi. I contributi per spese di investimento, iscritti tra le entrate in conto capitale del rendiconto finanziario, restano iscritti tra la poste passive del conto patrimoniale sino a che' il relativo rendiconto non sia stato approvato dall'ente che ha erogato il contributo, come accantonamenti per il rinnovo delle apparecchiature tecnico-scientifiche. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
Art. 55 (Situazione amministrativa)
Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa (Allegato I), la quale deve evidenziare: 1) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) il risultato di amministrazione consolidato ed il risultato di amministrazione disponibile.
Art. 56 (Rendiconto di unita' previsionali di base)
Il rendiconto finanziario viene riclassificato per unita' previsionali di base determinando il rendiconto delle unita' previsionali di base.
Art. 57 (Trasferimento dei residui)
I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito, con delibera consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiuntivo.
Art. 58 (Riaccertamento dei residui)
Annualmente l'ente e' tenuto a compilare, unitamente alla approvazione del conto consuntivo, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per l'esercizio di provenienza e per capitolo. Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1o gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle suddette variazioni l'organo interno di controllo manifesta il suo parere. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
TITOLO III GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 59 (Beni)
I beni dell'OGS si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Non sono iscritti negli inventari dell'Ente gli oggetti che, per loro natura, sono consumabili entro l'esercizio finanziario, quelli di valore inferiore a L. 500.000, nonche' le parti di ricambio e accessori di beni inventariati. Essi sono descritti in separati inventari in conformita' delle norme contenute nei successivi articoli.
Art. 60 (Inventario dei beni immobili)
Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare: a) le denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi.
Art. 61 (Consegnatari dei beni immobili)
I beni immobili sono dati in consegna ad agenti consegnatari nominati con provvedimento del direttore generale, i quali sono personalmente responsabili dei beni affidati nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza del direttore generale dell'OGS. L'inventano dei beni immobili e' conservato ed aggiornato da uno degli agenti consegnatari individuato con provvedimento del direttore generale.
Art. 62 (Classificazione dei beni mobili)
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 1) materiale bibliografico; 2) mobili, arredi, macchine ordinarie d'ufficio; 3) macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori; 4) strumenti tecnici e attrezzature scientifiche; 5) automezzi ed altri mezzi di trasporto; 6) navi ed aeromobili; 7) collezioni scientifiche e beni museali; 8) altri beni mobili.
Art. 63 (Inventano dei beni mobili)
L'inventano di beni mobili si compone di un registro per ognuna delle categorie di cui al precedente articolo; su ognuno dei registri i beni mobili sono elencati e descritti in ordine cronologico di acquisizione. L'inventano dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; b) il luogo in cui si trovano; c) la quantita' o il numero; d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso"; e) il valore. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di ammortamento, stabilite dal consiglio di amministrazione sulla base della normativa vigente, trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale. I libri sono valutati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al prezzo di stima se non e' indicato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di ogni annata ovvero di ogni volume.
Art. 64 (Consegnatari dei beni mobili)
I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, a dipendenti di ruolo che ne sono responsabili finche' non ne abbiano ottenuto legale discarico. In caso di sostituzione dei consegnatari, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonche' dal funzionario che assiste alla consegna. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso l'ente ed il secondo presso il dipartimento di appartenenza dei consegnatari.
Art. 65 (Carico e scarico dei beni mobili)
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico firmati dal dipendente di ruolo responsabile del bene. I buoni di carico formano parte della documentazione di liquidazione del titolo di spesa. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'ente sulla base di motivata proposta del direttore generale o di un direttore di dipartimento che possono avvalersi a tale fine di una apposita commissione. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed e' portato a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di' scarico. L'ufficio competente, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali mediante riduzione tra la parte attiva del valore del bene e riduzione tra la parte passiva della corrispondente quota di ammortamento maturata.
Art. 66 (Chiusura annuale degli inventari)
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziano. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai funzionari responsabili, entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario, all'Ufficio di ragioneria per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.
Art. 67 (Ricognizione dei beni mobili)
Almeno ogni cinque anni i consegnatari provvedono alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.
Art. 68 (Materiali di consumo)
Un funzionario responsabile, nominato dal direttore generale, provvede alla tenuta di idonea contabilita' a quantita' e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti magnetici ed altri materiali di consumo per l'amministrazione e per le strutture tecniche di servizio. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente servizio amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori. Per i dipartimenti i funzionari responsabili sono nominati dai direttori di dipartimento.
Art. 69 (Automezzi)
I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga regolarmente segnato su appositi stampati in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente servizio amministrativo.
TITOLO IV CONTRATTI
Art. 70 (Limiti di applicazione)
In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle normative comunitarie nei testi recepiti nei rispettivi provvedimenti legislativi di attuazione. Per gli appalti di opere e lavori pubblici si applicano le norme e le procedure previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71 (Norme generali)
Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma della licitazione privata o dell'asta pubblica. E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.
Art. 72 (Deliberazioni in materia contrattuale)
Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'ente, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalita' essenziali del contratto, nonche' la deliberazione di addivenire al contratto sono di competenza del consiglio di amministrazione. Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta delle forme di contrattazione e la determinazione delle modalita' essenziali del contratto e' attuata dal direttore generale, dai direttori di dipartimento, dai dirigenti amministrativi e dai responsabili delle strutture nell'ambito dei limiti definiti dal consiglio di amministrazione. Di regola la definizione dei limiti di cui al comma 2 e' assegnata al direttore generale od ai dirigenti amministrativi per i contratti di interesse del centro di calcolo, della biblioteca e centro editoriale e della amministrazione; ai direttori dei dipartimenti, ai dirigenti amministrativi ed ai responsabili delle strutture tecniche di servizio, per i contratti di interesse delle singole strutture. Nella determinazione dei limiti il consiglio di amministrazione dovra' determinare la quota di spese necessarie per il funzionamento generale delle strutture, e che pertanto non rientrante nella delega, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione. Restano di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, in quanto si configurano come attivita' di indirizzo, le deliberazioni per la costituzione e la partecipazione a societa' di capitali e di consorzi, l'affidamento del servizio di cassa, le convenzioni quadro di collaborazione con universita', italiane e straniere, le donazioni, per le determinazioni preventive in materia di edilizia, i contratti di mutuo, di finanziamento, di leasing, di compravendita e di costituzione dei diritti reali su immobili, di ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di edifici.
Art. 73 (Asta pubblica e licitazione privata)
L'asta pubblica e la licitazione privata si svolgono secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.
Art. 74 (Appalto-concorso)
E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'ente ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera e del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto. L'aggiudicazione, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio di amministrazione, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte. Qualora nessuno dei progetti presentati risulti rispondente alle esigenze dell'ente non si da' luogo alla aggiudicazione; la commissione puo' proporre all'ente che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
Art. 75 (Trattativa privata)
Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso: 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata; 2) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'estero - che una sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; 3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonche' per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni ed alle pubbliche amministrazioni in genere; 4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o di servizi dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara; 5) per l'acquisto di materiale libraio e bibliografico ove sussistano ragioni di correntezza nell'approvvigionamento; 6) per l'affidamento di incarichi professionali, studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica; 7) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il .50% dell'importo del contratto originario, fatte salve differenti disposizioni di legge; 8) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche; 9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 150.000 Ecu, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi; 10) per l'affidamento al fornitore di attrezzature ed impianti, dei relativi servizi di manutenzione ed assistenza; 11) per acquisti relativi a prodotti di largo consumo, che consentono confronti con prezzi correnti di mercato; 12) negli altri casi previsti dalle leggi vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato. Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 4), 9) e 11) devono essere interpellate piu' imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre. Con esclusione del caso previsto al punto 3), le circostanze di cui al primo comma devono risultare nella deliberazione con la quale e' approvata la decisione di addivenire a contratto sulla base di apposita relazione sottoscritta dal dirigente responsabile. I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruita' espresso da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'ente all'uopo delegato, della quale possono essere chiamati a far parte anche esperti estranei all'ente. Per le locazioni all'estero detto parere puo' essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica. Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione il cui canone e' disciplinato da disposizioni legislative.
Art. 76 (Svolgimento della trattativa privata)
Quando si procede a trattativa privata vengono seguite le seguenti norme: a) le ditte interpellate devono essere omogenee per settore merceologico; b) devono essere tutte in grado di fornire o eseguire quanto richiesto; c) devono essere interpellate in termini identici; d) devono essere messe in condizione di uguaglianza quanto a possibilita' di informazione ed ispezione in loco circa la fornitura o l'opera richiesta; e) alle ditte interpellate deve essere concesso sufficiente tempo per formulare l'offerta; f) le offerte di ciascuna ditta devono essere tenute rigorosamente segrete durante la trattativa; g) la trattativa deve essere sempre documentata per iscritto.
Art. 77 (Stipulazione dei contratti)
Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria. Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto l'ente ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione. L'ente provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti. I contratti sono stipulati da colui che ha la rappresentanza legale dell'ente o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il competente servizio amministrativo cura la tenuta del registro di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Cura, altresi', l'osservanza dell'art. 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in tema di comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.
Art. 78 (Collaudo dei lavori e delle forniture)
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto. Il collaudo e' eseguito da personale dell'ente munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati. Se l'importo dei lavori o delle forniture non superi lire 150.000.000, e' sufficiente di norma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da chi ha diretto i lavori ovvero del responsabile della struttura che ha ricevuto la fornitura. Per le apparecchiature, strumenti e materiale tecnico e scientifico il collaudo o il rilascio dell'attestazione deve essere effettuata da chi ha deciso l'ordinazione. Per tutti gli altri lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche eseguite per conto dello Stato.
Art. 79 (Cauzione)
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni. Si puo' prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita', subordinatamente al miglioramento del prezzo, nonche' per i contratti di importo non superiore a L. 200.000.000, IVA esclusa. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.
Art. 80 (Penalita')
Nel contratto devono essere previste le penalita' per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.
Art. 81 (Revisione prezzi)
La revisione dei prezzi contrattuali non e' ammessa tranne nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.
Art. 82 (Condizioni e clausole contrattuali)
I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessita' o convenienza puo' essere prevista una durata superiore. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o di convenienza. Le ragioni di necessita' o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 70. Nei contratti non si puo' convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, ne' di stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto. I contratti stipulati con societa' commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della societa'. L'accertamento della capacita' dello stipulante ad impegnare la societa', come pure il riconoscimento della facolta' delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'ente ai sensi del precedente art. 75. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finche' la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'ente nelle forme di legge. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potra' effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.
Art. 83 (Spese contrattuali)
Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge o da convenzione. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico la ripartizione degli oneri di cui al comma 1 e' disciplinata pattiziamente.
Art. 84 (Spese in economia)
I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori e tenuto conto di eventuali indicazioni del ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono i seguenti:
a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili e loro accessori; b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti; c) illuminazione e riscaldamento di locali; d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali; e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi; f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie, nonche' stampa e riproduzione di tabulati, disegni, documenti, circolari, ecc.; g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri; h) provviste di materiale di consumo e forniture di servizi occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici; i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente; l) spese per l'organizzazione di convegni e mostre; m) spese di pubblicita' relativa alla divulgazione di gare, concorsi, notizie sulla attivita' istituzionale dell'ente; n) stampa di pubblicazioni scientifiche e delle riviste scientifiche dell'ente. o) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; p) deposito di brevetti nazionali ed internazionali.
Art. 85 (Esecuzione dei lavori in economia)
I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'ente; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'ente; c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
Art. 86 (Provviste in economia)
Per l'esecuzione delle provviste e dei servizi in economia devono essere interpellate almeno tre imprese che devono presentare offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile dall'ente. Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo e di fornitura di servizi di importo non superiore a 10.000.000 lire e di immediato impiego puo' prescindersi dalle formalita' di cui al precedente comma. Art. 87 (Casi particolari di ricorso al sistema in economia)
Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:
a)le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel previsto dal contratto rescisso; b)le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento di accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'ente non puo' avvalersi della facolta' di imporne l'esecuzione; c)i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte; d) le operazioni doganali di materiali e relative assicurazioni.
Art. 88 (Prestazioni di servizi a terzi)
Si considerano prestazioni di servizi a terzi tutte le prestazioni effettuate a pagamento nell'interesse di terzi a seguito di contratti o convenzioni stipulati con Enti pubblici o privati. Si considerano altresi' prestazioni di servizi a terzi le attivita' di ricerca e di consulenza eseguite dall'OGS, avvalendosi delle proprie strutture ed in cui l'interesse del committente e' prevalente. Le prestazioni di servizi a terzi sono deliberate dal consiglio di amministrazione sulla base di un analitico preventivo economico predisposto dal responsabile della prestazione e sottoscritto dal direttore di dipartimento. Le deliberazioni per addivenire a prestazioni di servizi a terzi per importi non superiori a lire 300.000.000 sono di regola delegate dal consiglio di amministrazione ai direttori di dipartimento. Il consiglio di amministrazione puo' altresi' delegare il direttore generale. Le prestazioni per conto terzi di cui al 1o comma sono effettuate a titolo oneroso. Il corrispettivo della prestazione dovra' essere in ogni caso superiore al costo preventivato. Nella determinazione del costo si dovra' tenere conto di tutte le spese necessarie, delle quote di ammortamento delle apparecchiature utilizzate nonche' di tutte le altre spese di carattere generale sostenute dall'ente in relazione al mantenimento di servizi comuni. L'OGS potra' richiedere il rilascio di fidejussione a garanzia del credito. Nel contratto, oltre all'oggetto e al corrispettivo, dovra' essere indicata la durata. Eventuali inadempienze del committente nel versamento dei corrispettivi dovranno essere tempestivamente segnalate dai direttori di dipartimento all'amministrazione per il recupero del credito. La ripartizione dei proventi delle prestazioni avverra' secondo le norme attuative approvate dal Consiglio di amministrazione sulla base anche dell'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni. Non sono soggette alla normativa del presente articolo incarichi di ricerca, convenzioni di ricerca o contratti di ricerca con Ministeri, ed Enti nazionali ed internazionali assimilabili e la' dove si stabiliscono rapporti che prevedano finanziamenti per la ricerca scientifica di prevalente interesse per l'Ente.
Art. 89 (Condizioni per l'adozione del contratto di leasing)
Il ricorso al contratto di leasing e' consentito quando e' dimostrata la convenienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza di disponibilita' finanziarie in conto capitale, di disporre di beni strumentali indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze debbono risultare da relazione sottoscritta dal dirigente responsabile. Per la scelta del contraente deve essere garantita la procedura concorsuale prevista dal titolo IV del presente regolamento.
Art. 90 (Rilevazione contabile delle operazioni di leasing)
I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto del bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.
TITOLO V DISPOSIZIONi GENERALI
Art. 91 (Scritture finanziarie e patrimoniali)
Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Art. 92 (Sistema di scritture)
L'OGS dovra' tenere le seguenti scritture:
a)un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d'entrata; b)un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c)un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi; e)il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'ente all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza, ecc.), nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio.
Le forme dei modelli relative alle suindicate scritture nonche' ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilita', sono stabilite dal direttore generale.
Art. 93 (Sistemi di elaborazione automatica dei dati)
Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'ente potra' avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini delle semplificazioni delle procedure e della migliore produttivita' dei servizi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 94 (Patrocinio dell'OGS)
Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrati e le giurisdizioni amministrative speciali, inerenti al rapporto di pubblico impiego, sempreche' non trattasi di contestazioni contro lo Stato, l'OGS, puo' essere rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato. Nelle materie afferenti la propria autonomia amministrativa, l'OGS, sulla base di una formale delibera a stare in giudizio adottata dal consiglio di amministrazione, puo' conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa all'avvocatura dello Stato oppure ad avvocati del libero foro.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95 (Rinvio alle norme di contabilita' generale dello Stato)
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, ove sia possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Art. 96 (Limiti di spesa)
I limiti di cui al presente regolamento possono essere variati annualmente dal consiglio di amministrazione con riferimento alle variazioni delle capacita' di acquisto della lira.
Art. 97 (Entrata in vigore e rapporti contrattuali in corso)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e, per la rappresentazione del bilancio, dell'esercizio successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento alla suddetta data restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
Art. 1: Finalita' e norme generali Art. 2: Programmazione delle spese Art. 3: Piano triennale Art. 4: Principio di pubblicita' degli atti amministrativi Art. 5: Articolazione Art. 6: Analisi dell'efficienza e dei risultati di gestione
TITOLO II: ATTIVITA' FINANZIARIA
Capo I: BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 7: Esercizio finanziario e bilancio di previsione Art. 8: Bilancio triennale Art. 9: Criteri di formazione del bilancio annuale di previsione Art. 10: Classificazione delle entrate e delle spese Art. 11: Partite di giro Art. 12: Rappresentazione del bilancio Art. 13: Quadro riassuntivo Art. 14: Risultato di amministrazione Art. 15: Preventivo economico Art. 16: Fondo di riserva Art. 17: Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti Art. 18: Fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale dell'Ente, ivi compresa l'area dirigenziale Art. 19: Variazioni e storni di bilancio Art. 20: Mutui Art. 21: Autofinanziamento Art. 22: Esigenza di cassa
Capo II: ENTRATE
Art. 23: Accertamento delle entrate Art. 24: Riscossione delle entrate Art. 25: Emissione delle reversali d'incasso Art. 26: Vigilanza sulla gestione delle entrate
Capo III: SPESE
Art. 27: Fasi della spesa ed assunzione di impegni Art. 28: Registrazione degli impegni di spesa Art. 29: Liquidazione della spesa Art. 30: Ordinazione della spesa Art. 31: Documentazione dei mandati di pagamento Art. 32: Modalita' particolari di estinzione dei mandati di pagamento Art. 33: Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario Art. 34: Spese di rappresentanza
Capo IV: SERVIZIO DI CASSA
Art. 35: Affidamento del servizio Art. 36: Conti in valuta Art. 37: Servizio interno di cassa Art. 38: Gestione del servizio interno di cassa Art. 39: Scritture del cassiere interno Art. 40: Riscossioni per delega Art. 41: Servizio di cassa per i dipartimenti e a bordo della nave
Capo V: PERENZIONE, IVA, TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO ECC.
Art. 42: Perenzione Art. 43: Contabilita' IVA Art. 44: Trattamento di fine servizio del personale Art. 45: Valutazioni di magazzino Art. 46: Attivita' di ricerca e di servizio Art. 47: Ratei e risconti Art. 48: Erogazione di spese tramite funzionari delegati Art. 49: Rendiconto dei funzionari delegati Art. 50: Pagamenti con carte di credito
Capo VI: CONTO CONSUNTIVO
Art. 51: Deliberazione del conto consuntivo Art. 52: Rendiconto finanziario Art. 53: Conto economico Art. 54: Situazione patrimoniale Art. 55: Situazione amministrativa Art. 56: Rendiconto di unita' previsionali di base Art. 57: Trasferimento dei residui Art. 58: Riaccertamento dei residui
TITOLO III: GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 59: Beni Art. 60: Inventario dei beni immobili Art. 61: Consegnatari dei beni immobili Art. 62: Classificazione dei beni mobili Art. 63: Inventano dei beni mobili Art. 64: Consegnatari dei beni mobili Art. 65: Carico e scarico dei beni mobili Art. 66: Chiusura annuale degli inventari Art. 67: Ricognizione dei beni mobili Art. 68: Materiali di consumo Art. 69: Automezzi
TITOLO IV: CONTRATTI
Art. 70: Limiti di applicazione Art. 71: Norme generali Art. 72: Deliberazioni in materia contrattuale Art. 73: Asta pubblica e licitazione privata Art. 74: Appalto-concorso Art. 75: Trattativa privata Art. 76: Svolgimento della trattativa privata Art. 77: Stipulazione dei contratti Art. 78: Collaudo dei lavori e delle forniture Art. 79: Cauzione Art. 80: Penalita' Art. 81: Revisione prezzi Art. 82: Condizioni e clausole contrattuali Art. 83: Spese contrattuali Art. 84: Spese in economia Art. 85: Esecuzione dei lavori in economia Art. 86: Provviste in economia Art. 87: Casi particolari di ricerca al sistema in economia Art. 88: Prestazioni di servizi a terzi Art. 89: Condizioni per l'adozione del contratto di leasing Art. 90: Rilevazione contabile delle operazioni di leasing
TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 91: Scritture finanziarie e patrimoniali Art. 92: Sistema di scritture Art. 93: Sistemi di elaborazione automatica dei dati Art. 94: Patrocinio dell'OGS
TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95: Rinvio alle norme di contabilita' generale dello Stato Art. 96: Limiti di spesa Art. 97: Entrata in vigore e rapporti contrattuali in corso
ALLEGATI
A Bilancio di previsione B Quadro riassuntivo C Tabella dimostrativa avanzo e disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente D Tabella di correlazione E Preventivo economico F Rendiconto finanziario G Situazione patrimoniale H Conto economico I Situazione amministrativa L Conto economico relativo all'attività commerciale esercitata |
| ALLEGATO A - B ----> Vedere ALLEGATI A e B da Pag. 48 a Pag. 51 del S.O. <---- |
| ALLEGATO C
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO.....
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio..... Residui attivi all'inizio dell'eserciziO..... Residui passivi all'inizio dell'esercizio.....
Avanzo o disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio.....
Variazione nei residui attivi: - già verificatesi durante l'esercizio..... - presunte per il restante periodo dell'esercizio
Variazione nei residui passivi: - già verificatesi durante l'esercizio..... - presunte per il restante periodo dell'esercizio
E N T R A T E ============= - già accertate durante l'esercizio in corso..... - presunte per il restante periodo dell'esercizio
S P E S E ========= - già impegnate durante l'esercizio in corso..... - presunte per il restante periodo dell'esercizio
AVANZO O DOSAVANZO DELL'ESERCIZIO................ |
| ALLEGATO D - E - F - G - H ----> Vedere ALLEGATI D - E - F - G - H da Pag. 53 a Pag. 60 del S.O . <---- |
| ALLEGATO I
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio L. .........
in c/ competenza L. ......... Riscossioni in c/ residui L. ......... L. .........
in c/ competenza L. ......... Pagamenti in c/ residui L. ......... L. .........
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio
degli esercizi precedenti L. ......... Residui attivi dell'esercizio L. ......... L. .........
degli esercizi precedenti L. ......... Residui passivi dell'esercizio L. ......... L. ......... Avanzo --------- d'amministrazione alla fine dell'esercizio L. ......... Disavanzo |
| ALLEGATO L
CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA ==================================================================== A) RICAVI 1) per vendite e prestazioni L. .......... 2) per altri ricavi e proventi L. .......... 3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati L. .......... A) COSTI 4) per costo del personale L. .......... 5) per oneri di cui all'art. 28 D.P.R. 568/87 L. .......... 6) per acquisto di beni L. .......... 7) per servizi L. .......... 8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali L. .......... 9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali L. .......... 10) per altre svalutazioni delle immobilizzazioni L. .......... 11) per svalutazioni crediti e titolo L. .......... 12) variazioni delle rimanenze di prodotti, materie prime, materiali di consumo e viveri L. .......... 13) per oneri diversi di gestione L. .......... 14) per altri accantonamenti L. .......... 15) per costi promiscui L. .......... ------------- DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) L. .......... =============
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 16) proventi da partecipazioni L. .......... 17) altri proventi finanziari L. .......... 18) plusvalenze L. .......... 19) rivalutazioni L. .......... ------------- TOTALE L. .......... RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C) L. .......... ============= TOTALE L. .......... 20) imposte sul reddito dell'esercizio L. .......... 21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie L. .......... ------------- 22) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO L. .......... |
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