Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 6 marzo 2001, n. 60
Disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in
nota all'art. 3.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in
nota all'art. 3.



 
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2".
 
Art. 3.
1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 97 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 97 (Difensore d'ufficio). - 1. L'imputato che non
ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo
e' assistito da un difensore di ufficio.
2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto
di corte d'appello, mediante un apposito ufficio
centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della
difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori
che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia
giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli
dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori
sulla base delle competenze specifiche, della prossimita'
alla sede del procedimento e della reperibilita'.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e'
prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta
alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso
dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato
dall'ufficio di cui al comma 2.
4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e
quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2
e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato
la difesa, il giudice designa come sostituto un altro
difensore immediatamente reperibile per il quale si
applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime
circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di
cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione
di un altro difensore immediatamente reperibile, previa
adozione di un provvedimento motivato che indichi le
ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere
nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco
di cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il
patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato
motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se
viene nominato un difensore di fiducia.".
- Per il testo dell'art. 102 del codice di procedura
penale, vedasi note all'art. 4.



 
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto".



Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 102 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 102 (Sostituto del difensore). - 1. Il difensore
di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un
sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di
difensore.".



 
Art. 5.
1. L'articolo 108 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 108 - (Termine per la difesa) - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".
 
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate "norme di attuazione del codice di procedura penale", le parole: "idonei e" sono soppresse.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 14.



 
Art. 7.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione".



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale
e' riportato in nota all'art. 3.



 
Art. 8.
1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' riportato in nota all'art.
14.



 
Art. 9.
1. Il comma 3 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello".



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' riportato in nota all'art.
14.



 
Art. 10.
1. Il comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze".



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' riportato in nota all'art.
14.



 
Art. 11.
1. Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2".



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' riportato in nota all'art.
14.



 
Art. 12.
1. Il comma 6 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio".



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' riportato in nota all'art.
14.



 
Art. 13.
1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'".



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale e' riportato in nota all'art.
14.



 
Art. 14.
1. I commi 8 e 9 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale sono abrogati.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 29 delle norme di
attuaizone del codice di procedura penale, come modificato
della legge qui publicata:
"Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).
- 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti
negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.
1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97
del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione
di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza
al termine della frequenza di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove
costituita, dalla camera penale territoriale ovvero
dall'unione delle camere penali. I difensori possono,
tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal
requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver
esercitato la professione in sede penale per almeno due
anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee
telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori
d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema
informatizzato se il procedimento concerne materie che
riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine
forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve
garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un
criterio di rotazione automatico tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di
nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti
innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti fra
di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere
l'effettivita' della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli
indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso
un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la
reperibiita' di un numero di difensori d'ufficio
corrispondente alle esigenze.
5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la
polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri
per l'individuazione e la designazione del difensore
d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.
8. (abrogato).
9. (abrogato).".



 
Art. 15.
1. Al comma 1 dell'articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".



Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 30 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale, e' riportato in nota all'art.
16.



 
Art. 16.
1. Al comma 3 dell'articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo la parola: "incarico" sono inserite le seguenti: "e non ha nominato un sostituto", la parola: "avvertire" e' sostituita dalla seguente: "avvisare" e le parole: "a sostituirlo" sono sostituite dalle seguenti: "alla sostituzione".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 30 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale , come modificato
della legge qui pubblicata:
"Art. 30 (Comunicazione al difensore di ufficio). -
1. Al difensore di ufficio e' data comunicazione della
individuazione effettuata a norma dell'art. 97, comma 3,
del codice.
2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al
sostituto nei casi previsti dall'art. 97, comma 4, del
codice.
3. Nel caso previsto dall'art. 97, comma 5 del codice,
il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilita' di
adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve
avvisare immediatamente l'autorita' giudiziaria,
indicandone le ragioni, affinche' si provveda alla
sostituzione.".



 
Art. 17.
1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) - 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d'ufficio e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato".



Note all'art. 17:
- La legge 30 luglio 1990, n. 217, reca: "Istituzione
del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito.".



 
Art. 18.
1. Dopo l'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis - (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile) - 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile e' retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si e' reso successivamente reperibile".



Nota all'art. 18:
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio e
spese dello Stato per i non abbienti):
"5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando
l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorita'
procedente nomina un difensore cui e' corrisposto il
compenso nella misura e secondo le modalita' previste dalla
presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme
pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che
superano i limiti di reddito di cui all'art. 3.".



 
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 369-bis - (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) - 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'informazione della obbligatorieta' della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l'indicazione della facolta' di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio;
d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad esecuzione forzata;
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".



Nota all'art. 19:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 375 ed il
testo dell'art. 416 del codice di procedura penale:
"Art. 375. - 1-2 (Omissis).
3. Quando la persona e' chiamata a rendere
l'interrogatorio, l'invito contiene altresi' la sommaria
enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a
quel momento compiute. L'invito puo' inoltre contenere, ai
fini di quanto previsto dall'art. 453, comma 1,
l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e
l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di
giudizio immediato.".
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico
ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e'
depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del
giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non
e' preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis,
nonche' dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora
la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere
sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui
all'art. 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari (294,
392 ss.; att. 130). Il corpo del reato e le cose pertinenti
al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano
essere custoditi altrove.".



 
Art. 20.
1. Il comma 3 dell'articolo 460 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5476):
Presentato dall'on. Pecorella il 2 dicembre 1998.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 20 gennaio 1999 con pareri delle commissioni
I, V, VI.
Esaminato dalla II commissione il 10, 23 maggio; 6, 8,
13, 21 giugno; 13 e 14 dicembre 2000.
Esaminato in aula il 18 dicembre 2000 e approvato il
9 gennaio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4948):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 22 gennaio 2001 con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla commissione l'8, 13, 14, 15,
20 febbraio 2001 e approvato il 21 febbraio 2001.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 460 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il
decreto di condanna contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche',
quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e
delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni
dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del
minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria possono proporre
opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante
l'opposizione [c.p.p. 416] il giudizio immediato ovvero il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'art. 444;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di
nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la
pena nella misura richiesta dal pubblico ministero
indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena
stessa al di sotto del minimo edittale [c.p.p. 459, comma
2]; ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240,
secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle
cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della
pena [c.p. 163] [e la non menzione della condanna nel
certificato penale spedito a richiesta di privati [c.p.
175]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice
penale, dichiara altresi la responsabilita' della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico
ministero ed e' notificata con il precetto al condannato,
al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia
eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria.
4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per
irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto
penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne'
l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di
cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
di due anni, quando il decreto concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.



 
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