Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 15 marzo 2001, n. 12
Versamenti IRAP e addizionale regionale IRPEF. Conferma delle modalita' di versamento, a favore delle regioni a statuto ordinario, in essere prima del 1o marzo 2001.

Alle regioni a statuto ordinario
Ai tesorieri delle regioni a statuto
ordinario
Alla Banca d'Italia amministrazione
centrale - Servizio rapporti con il
Tesoro
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato
Alle altre amministrazioni pubbliche
Agli uffici centrali di bilancio e alle
ragionerie provinciali dello Stato
All'Associazione bancaria italiana
Con la circolare n. 8 del 13 febbraio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001) sono stati evidenziati gli aspetti applicativi dell'art. 66 della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui e' disciplinata l'inclusione delle regioni a statuto ordinario, dal 1o marzo 2001, nella tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.
Fra i chiarimenti forniti e' stato altresi' precisato che le amministrazioni statali che dispongono pagamenti in favore delle suddette regioni devono procedere all'accreditamento dei fondi, che in precedenza affluivano ai tre conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato (conto corrente ordinario, conto corrente sanita' e conto corrente disavanzi sanita'), sulle nuove contabilita' speciali istituite ai sensi del richiamato art. 66 ed indicate in allegato alla precedente circolare n. 8.
Alcune amministrazioni pubbliche, statali e non, hanno pero' ritenuto che il nuovo sistema di tesoreria unica per le regioni a statuto ordinario imponesse l'obbligo di versare anche l'IRAP nelle contabilita' speciali intestate alle regioni.
Al fine di evitare che una siffatta interpretazione possa assumere una piu' ampia diffusione, con conseguenti implicazioni applicative alquanto complesse, appare necessario fornire i seguenti chiarimenti.
Per l'IRAP, come peraltro anche per l'addizionale regionale all'IRPEF, il comma 8 dello stesso art. 66 della legge n. 388/2000 conferma la validita' delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale Tesoro/Finanze del 24 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998) e, quindi, ribadisce che nulla e' innovato in merito alle modalita' di versamento dei due tributi che restano, pertanto, quelle stabilite dal suddetto decreto interministeriale e successive integrazioni.
E' infatti da rilevare che l'innovazione introdotta dal comma 8 dell'art. 66 riguarda esclusivamente il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e, in particolare, riguarda le modalita' di accreditamento a favore delle singole regioni a statuto ordinario dei gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF confluiti negli appositi conti correnti tuttora aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati alle singole regioni.
Anche nella precedente circolare n. 8 era gia' chiarito, sia nel testo che in calce all'allegato, che dal 1o marzo 2001 dovevano affluire nelle nuove contabilita' speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ubicate nei capoluoghi di regione i soli pagamenti che le amministrazioni effettuavano a favore delle regioni con accreditamento ad uno dei tre conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato (conto ordinario, conto sanita' e conto disavanzi sanita').
L'accreditamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF alle regioni a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trova d'altra parte ragion d'essere nel meccanismo di finanziamento del settore sanitario che, essendo essenzialmente basato sulle anticipazioni corrisposte dalla Tesoreria statale, prevede la possibilita' per questo stesso Dipartimento di recuperare le anticipazioni in sede di accreditamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2001) con il quale sono state disciplinate le modalita' di concessione e di recupero di dette anticipazioni.
Conclusivamente, e tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 34, comma 3, della legge n. 388/2000, si precisa che:
1. Le amministrazioni pubbliche devono continuare a versare l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF secondo le modalita' seguite prima del 1o marzo 2001;
2. Gli enti pubblici inclusi nelle tabelle A e B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica devono, in particolare, disporre il versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo quanto indicato, rispettivamente, ai punti A2 e B2 della circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 di questo Dipartimento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2001 e, cioe', con operazioni di trasferimento fondi all'interno della tesoreria statale. Si soggiunge che gli enti suddetti possono comunque continuare ad utilizzare il mod. F24 per versare l'addizionale ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra eventuali crediti vantati e ritenute da versare, come chiarito dall'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze con circolare n. 20/E del 5 marzo 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In considerazione di quanto sopra, gli uffici che avessero erroneamente proceduto ad accreditare l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF nelle contabilita' speciali indicate nella richiamata circolare n. 8 sono invitati a segnalare al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA, ufficio XII (via XX settembre n. 97 - 00187 Roma) gli importi versati a ciascuna regione e le date di versamento con separata indicazione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Gli elementi richiesti sono necessari, non solo per quantificare con certezza le componenti del finanziamento della spesa sanitaria, ma per scongiurare in particolare che possa darsi luogo, attraverso anticipazioni della tesoreria statale non recuperabili, ad un duplice finanziamento.
Roma, 15 marzo 2001
Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio
 
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