IL COMITATO NAZIONALE dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11; Vista la propria deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, modificata ed integrata con deliberazione 17 marzo 1999, protocollo n. 001, concernente i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti ed, in particolare, l'allegato A recante le tabelle relative alla dotazione minima di mezzi e personale richiesta per lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonche' dell'attivita' di spazzamento meccanizzato; Visto, in particolare, che la citata deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, individua quali requisiti per lo svolgimento delle suddette attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonche' di spazzamento meccanizzato la disponibilita' di un numero minimo di determinate tipologie di mezzi e di personale addetto; Considerato che da parte degli operatori economici e loro associazioni di categoria e' stata rappresentata l'esigenza di una radicale revisione dei requisiti minimi di iscrizione nella categoria 1, con specifico riferimento ai criteri per determinare le dotazioni minime e di personale; Tenuto conto che tale richiesta di revisione appare giustificata dall'esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nella categoria 1 alle reali esigenze operative quali risultano dall'esperienza acquisita in questi primi anni di funzionamento dell'Albo, garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle indispensabili garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana, le condizioni indispensabili per assicurare servizi efficienti ed efficaci, nonche' le esigenze di equilibrio economico-finanziario di gestione rappresentate dalle associazioni di categoria; Ritenuto che, ai predetti fini, risulta opportuno prevedere e consentire l'utilizzazione di differenti tipologie di veicoli in relazione al contesto in cui operano le imprese ed alle modalita' di espletamento dei servizi; Considerato, altresi', che appare opportuno individuare la dotazione minima di mezzi per l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della portata utile dei veicoli in relazione alla quantita' dei rifiuti prodotti dalla popolazione servita e di individuare la dotazione minima per l'attivita' di spazzamento meccanizzato prevedendo l'utilizzazione di differenti tipologie di veicoli a motore; Considerata l'opportunita' di determinare la suddetta portata utile minima che deve essere garantita per l'iscrizione con riferimento alla quantita' di rifiuti prodotti dalla media della popolazione servita prevista dalla classe d'iscrizione e, laddove la classe d'iscrizione e' individuata dal solo valore minimo o massimo, con riferimento a tali valori: piu' precisamente, con riferimento al valore medio della classe d'iscrizione, ad eccezione della classe A per la quale appare opportuno individuare il valore di riferimento in 500 mila abitanti e della classe F per la quale appare opportuno individuare il valore di riferimento in 5 mila abitanti; Preso atto che, sulla base dei dati statistici ufficiali disponibili, la produzione giornaliera di rifiuti urbani risulta essere un kg 1,3 per abitante; Ritenuto che, in coerenza con la nuova impostazione per individuare la dotazione minima di mezzi previsti per l'iscrizione, debba essere conseguentemente rideterminata la dotazione minima di personale adottando un criterio che tenga conto del numero degli addetti necessari per l'utilizzazione dei veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva minima richiesta per l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati e degli addetti necessari per l'utilizzazione del numero minimo di veicoli richiesti per l'attivita' di spazzamento meccanizzato; Considerato opportuno precisare che la dotazione minima di mezzi e personale cosi' stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi; Considerato che la predetta esigenza di assicurare la corrispondenza effettiva tra popolazione servita e organizzazione d'impresa deve, in ogni caso, essere soddisfatta per l'iscrizione all'Albo con procedura semplificata ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, in quanto per tale iscrizione la dotazione richiesta coincide necessariamente con le esigenze del servizio che si deve prestare e, pertanto, deve essere stabilita con riferimento alla popolazione servita nel caso specifico e comunicata alla sezione regionale dell'Albo; Ritenuto, altresi', di precisare, alla luce dei nuovi criteri adottati, che l'iscrizione, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune o del consorzio di comuni; Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sostituzione delle tabelle riguardanti la dotazione minima richiesta per lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonche' dell'attivita' di spazzamento meccanizzato di cui all'allegato A alla predetta deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, utilizzando una formula di calcolo che per la determinazione delle dotazioni di mezzi e personale tenga conto dei predetti parametri; Ritenuto, altresi', di non modificare le tabelle di cui all'allegato A alla deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, relative alla dotazione minima di mezzi e personale delle imprese che intendono svolgere esclusivamente le singole e specifiche attivita' indicate nelle tabelle medesime, che, pertanto, restano valide ed efficaci; Delibera: Art. 1. 1. La tabella di cui all'allegato A alla deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, relativa alla dotazione minima di mezzi e personale per lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente deliberazione. 2. La tabella di cui all'allegato A alla deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, relativa alla dotazione minima di mezzi e personale per lo svolgimento dell'attivita' di spazzamento meccanizzato e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato B alla presente deliberazione. 3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, e' determinata secondo la formula di cui all'allegato C alla presente deliberazione. 4. Restano valide le tabelle di cui all'allegato A alla deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, relative alla dotazione minima di mezzi e personale di cui devono disporre le imprese che intendono svolgere esclusivamente le singole e specifiche attivita' indicate nelle tabelle medesime. Roma, 21 febbraio 2001 Il presidente: Pernice |