IL COMITATO NAZIONALE                  dell'Albo nazionale delle imprese               che effettuano la gestione dei rifiuti  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.   406,  del  Ministro dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento dell'Albo nazionale delle   imprese  che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti,  ed  in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;  Vista la propria deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, modificata  ed  integrata con deliberazione 17 marzo 1999, protocollo n.  001,  concernente  i  requisiti  per  l'iscrizione all'albo delle imprese  che  effettuano  l'attivita'  di  raccolta  e  trasporto dei rifiuti  ed, in particolare, l'allegato A recante le tabelle relative alla   dotazione  minima  di  mezzi  e  personale  richiesta  per  lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonche' dell'attivita' di spazzamento meccanizzato;  Visto,  in  particolare,  che  la  citata deliberazione 17 dicembre 1998, protocollo n. 002, individua quali requisiti per lo svolgimento delle suddette attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati  nonche'  di spazzamento meccanizzato la disponibilita' di un  numero  minimo  di  determinate tipologie di mezzi e di personale addetto;  Considerato   che   da  parte  degli  operatori  economici  e  loro associazioni  di  categoria  e' stata rappresentata l'esigenza di una radicale revisione dei requisiti minimi di iscrizione nella categoria 1,  con specifico riferimento ai criteri per determinare le dotazioni minime e di personale;  Tenuto  conto  che  tale richiesta di revisione appare giustificata dall'esigenza   di   adeguare   i   requisiti  minimi  richiesti  per l'iscrizione  nella  categoria  1 alle reali esigenze operative quali risultano   dall'esperienza   acquisita   in  questi  primi  anni  di funzionamento  dell'Albo,  garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle  indispensabili garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana, le condizioni indispensabili per assicurare servizi efficienti ed  efficaci, nonche' le esigenze di equilibrio economico-finanziario di gestione rappresentate dalle associazioni di categoria;  Ritenuto  che,  ai  predetti  fini,  risulta  opportuno prevedere e consentire  l'utilizzazione  di  differenti  tipologie  di veicoli in relazione  al contesto in cui operano le imprese ed alle modalita' di espletamento dei servizi;  Considerato,   altresi',   che   appare  opportuno  individuare  la dotazione minima di mezzi per l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti  urbani  ed  assimilati  sulla  base  della portata utile dei veicoli  in  relazione  alla  quantita'  dei  rifiuti  prodotti dalla popolazione   servita  e  di  individuare  la  dotazione  minima  per l'attivita' di spazzamento meccanizzato prevedendo l'utilizzazione di differenti tipologie di veicoli a motore;  Considerata l'opportunita' di determinare la suddetta portata utile minima  che  deve  essere  garantita per l'iscrizione con riferimento alla  quantita'  di  rifiuti  prodotti  dalla media della popolazione servita  prevista  dalla  classe  d'iscrizione  e,  laddove la classe d'iscrizione  e'  individuata  dal  solo valore minimo o massimo, con riferimento  a  tali  valori:  piu'  precisamente, con riferimento al valore  medio  della classe d'iscrizione, ad eccezione della classe A per la quale appare opportuno individuare il valore di riferimento in 500  mila  abitanti  e  della  classe F per la quale appare opportuno individuare il valore di riferimento in 5 mila abitanti;  Preso   atto   che,   sulla  base  dei  dati  statistici  ufficiali disponibili,  la  produzione  giornaliera  di  rifiuti urbani risulta essere un kg 1,3 per abitante;  Ritenuto che, in coerenza con la nuova impostazione per individuare la  dotazione minima di mezzi previsti per l'iscrizione, debba essere conseguentemente  rideterminata  la  dotazione  minima  di  personale adottando  un  criterio  che  tenga  conto  del  numero degli addetti necessari per l'utilizzazione dei veicoli che concorrono a formare la portata   utile  complessiva  minima  richiesta  per  l'attivita'  di raccolta  e  trasporto di rifiuti urbani e assimilati e degli addetti necessari  per l'utilizzazione del numero minimo di veicoli richiesti per l'attivita' di spazzamento meccanizzato;  Considerato  opportuno precisare che la dotazione minima di mezzi e personale  cosi' stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione,  salvo  in  ogni  caso l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;  Considerato   che   la   predetta   esigenza   di   assicurare   la corrispondenza  effettiva  tra  popolazione  servita e organizzazione d'impresa  deve,  in  ogni  caso, essere soddisfatta per l'iscrizione all'Albo  con procedura semplificata ai sensi dell'art. 30, comma 10, del   decreto   legislativo  5 febbraio  1997,  in  quanto  per  tale iscrizione  la  dotazione  richiesta  coincide necessariamente con le esigenze  del  servizio che si deve prestare e, pertanto, deve essere stabilita con riferimento alla popolazione servita nel caso specifico e comunicata alla sezione regionale dell'Albo;  Ritenuto,  altresi',  di  precisare,  alla  luce  dei nuovi criteri adottati,  che  l'iscrizione,  con  procedura  semplificata  ai sensi dell'art.  30,  comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune o del consorzio di comuni;  Ritenuto,  pertanto,  di provvedere alla sostituzione delle tabelle riguardanti   la   dotazione  minima  richiesta  per  lo  svolgimento dell'attivita'   di   raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani  e assimilati  nonche' dell'attivita' di spazzamento meccanizzato di cui all'allegato   A   alla   predetta  deliberazione  17 dicembre  1998, protocollo  n.  002,  utilizzando  una  formula di calcolo che per la determinazione  delle  dotazioni di mezzi e personale tenga conto dei predetti parametri;  Ritenuto,   altresi',   di   non   modificare  le  tabelle  di  cui all'allegato  A  alla  deliberazione  17 dicembre 1998, protocollo n. 002,  relative  alla  dotazione  minima  di  mezzi  e personale delle imprese che intendono svolgere esclusivamente le singole e specifiche attivita'  indicate  nelle  tabelle  medesime, che, pertanto, restano valide ed efficaci;                              Delibera:                               Art. 1.  1.  La tabella di cui all'allegato A alla deliberazione 17 dicembre 1998,  protocollo  n.  002, relativa alla dotazione minima di mezzi e personale  per  lo svolgimento dell'attivita' di raccolta e trasporto dei  rifiuti  urbani  e assimilati e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente deliberazione.  2.  La tabella di cui all'allegato A alla deliberazione 17 dicembre 1998,  protocollo  n.  002, relativa alla dotazione minima di mezzi e personale   per   lo   svolgimento   dell'attivita'   di  spazzamento meccanizzato  e'  sostituita dalla tabella di cui all'allegato B alla presente deliberazione.  3.  La  dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione, con procedura  semplificata, ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, e' determinata secondo la formula di cui all'allegato C alla presente deliberazione.  4.   Restano   valide   le  tabelle  di  cui  all'allegato  A  alla deliberazione  17 dicembre  1998,  protocollo  n.  002, relative alla dotazione  minima  di  mezzi  e  personale  di cui devono disporre le imprese che intendono svolgere esclusivamente le singole e specifiche attivita' indicate nelle tabelle medesime.    Roma, 21 febbraio 2001                                               Il presidente: Pernice  |