Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2001 |
Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre del 2001. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il consiglio dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana"; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del2 giugno e del 27 dicembre 2001 e' determinato in 10.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: Cavaliere di Gran Croce, n. 30; Grande Ufficiale, n. 200; Commendatore, n. 1.040; Ufficiale, n. 1.800; Cavaliere, n. 6.930. La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 178. |
| Art. 2. Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri |
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