Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2001
Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre del 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il consiglio dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana";
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del2 giugno e del 27 dicembre 2001 e' determinato in 10.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
Cavaliere di Gran Croce, n. 30;
Grande Ufficiale, n. 200;
Commendatore, n. 1.040;
Ufficiale, n. 1.800;
Cavaliere, n. 6.930.
La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 178.
 
Art. 2.
Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
 
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