Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario)
PARLAMENTO NAZIONALE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA
REGOLAMENTO
Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini degli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'art. 16 del proprio regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 17 novembre 1975, ha approvato, nella seduta del 30 gennaio 2001, il seguente "Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico".
Art. 1.
Ambito di applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai programmi dell'Accesso in sede nazionale, di cui all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. I programmi dell'Accesso in sede regionale, previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono disciplinati dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero, ove istituiti, dai comitati regionali per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. In assenza di specifica normativa i programmi dell'Accesso in sede regionale continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del precedente regolamento per l'esame delle richieste di Accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 15 maggio 1976.
 
Art. 2.
Domande di accesso e loro caratteristiche

1. I soggetti che, in base alla legislazione vigente, hanno titolo per ottenere l'accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico devono proporre specifica domanda alla sottocommissione.
2. Le domande devono riportare almeno:
a) la denominazione dell'organismo richiedente ed i suoi scopi, finalita' o obiettivi;
b) il contenuto specifico e dettagliato della trasmissione o delle iniziative proposte;
c) l'identita' e la sottoscrizione del presidente o del rappresentante legale dell'organismo, nonche' quella della persona responsabile del programma agli effetti civili e penali, se diversa dal rappresentante legale;
d) la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, e di aver assunto la responsabilita' agli effetti civili e penali del programma, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;
e) il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonche' la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.
3. La sottocommissione o il suo presidente hanno in qualsiasi momento la facolta' di disporre integrazioni della documentazione prodotta.
4. La sottocommissione o il suo presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per se' stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.
5. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma proposto devono essere identificati con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria. Le domande che pervengono con il mezzo della posta o con altre forme di trasmissione a distanza sono dotate, ai fini di tale identificazione, dell'autentica della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori possono essere identificati dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non puo' avere inizio.
6. Le domande sono iscritte in un apposito registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono progressivamente riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi. Le domande carenti di alcune delle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo non sono iscritte nel registro e non sono procedibili; se la carenza riguarda il consenso di cui alla lettera e) del comma 2, i relativi dati personali non possono essere trattati.
 
Art. 3.
Esame delle domande, e potesta' dei singoli
componenti la sottocommissione

1. Il presidente della sottocommissione provvede a che ogni suo componente sia informato, con cadenza almeno mensile, delle domande di accesso pervenute ed iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 6.
2. Le domande oggetto della comunicazione di cui al comma 1 si intendono senz'altro accolte qualora, nel termine di trenta giorni successivi alla comunicazione stessa, il presidente non disponga, o un componente la sottocommissione non chieda, che determinate do-mande siano esaminate dalla sottocommissione.
3. Il presidente convoca la sottocommissione ogni volta che lo ritiene opportuno, e comunque almeno ogni trimestre, al fine di:
a) riferire sulle domande che si considerano accolte ai sensi del comma 2;
b) esaminare le domande che non possono considerarsi accolte ai sensi del comma 2;
c) riferire sull'andamento generale della programmazione dell'Accesso;
d) investire la sottocommissione di ogni ulteriore questione che ritenga opportuno deferirle.
4. Il rigetto di una domanda deve sempre essere deliberato collegialmente dalla sottocommissione, e deve essere motivato.
5. Le decisioni della sottocommissione si ispirano ai seguenti criteri:
a) assicurare la pluralita' delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
b) evidenziare le istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa;
c) garantire la varieta' della programmazione, anche in riferimento all'insieme delle trasmissioni della concessionaria pubblica;
d) tenere conto della consistenza organizzativa degli organismi richiedenti, verificandola, ove lo si ritenga opportuno, anche attraverso il raccordo con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, o, ove istituiti, con i comitati regionali per le comunicazioni;
e) garantire la coerenza della programmazione dell'Accesso, e la sua pari capacita' comunicativa, rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico.
6. Le decisioni che concernono il calendario dei programmi possono essere assunte dal presidente, che ne informa la sottocommissione alla prima seduta utile; egli, o la sottocommissione, possono delegare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione anche parziale del calendario, che deve essere approvato prima della sua esecuzione.
7. La societa' concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico puo' chiedere che un proprio rappresentante sia presente alle sedute della sottocommissione che trattano domande d'accesso o questioni riferite alla relativa programmazione. E' tenuta ad intervenire se lo richiede la sottocommissione.
8. Le deliberazioni della sottocommissione sono pubblicate nei resoconti parlamentari; quelle relative a ciascuna domanda sono comunicate ai destinatari.
9. I componenti la sottocommissione hanno facolta' di consultare in qualsiasi momento le domande pervenute e la documentazione ad esse allegata.
10. Ferma restando la facolta' di cui al comma 2, due componenti la sottocommissione possono chiedere che siano ad essa sottoposte specifiche questioni o decisioni, anche relative al calendario ed alla programmazione delle trasmissioni. Il presidente convoca la sottocommissione nel piu' breve tempo possibile; in difetto provvede il presidente della commissione plenaria.
 
Art. 4.
Criteri generali di programmazione e trasmissione

1. Nelle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 3, il presidente e la sottocommissione si attengono ai criteri generali di programmazione stabiliti dalla Sottocommissione stessa all'inizio della legislatura, ed alle eventuali loro variazioni, che la sottocommissione puo' apportare in qualunque momento.
2. Nell'esercizio delle potesta' di cui al presente articolo la sottocommissione consulta sempre la societa' concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo.
3. I criteri di programmazione di cui al presente articolo tengono conto delle indicazioni di cui all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' all'art. 3, comma 5, del presente regolamento, ed in particolare hanno i seguenti contenuti:
a) possono prevedere che sia data la precedenza, per periodi determinati, alle trasmissioni proposte da richiedenti che appartengano a categorie tematiche determinate, eventualmente coincidenti con quelle individuate dall'art. 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) possono prevedere che la conduzione delle trasmissioni sia affidata ad un giornalista della societa' concessionaria del servizio pubblico, perche' sia possibile, grazie agli accorgimenti tecnico-professionali necessari, garantire ai programmi dell'Accesso una capacita' di comunicazione, nei confronti del pubblico radiotelevisivo, pari a quella della restante programmazione della concessionaria. E' in ogni caso garantita la facolta' degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della programmazione che li riguarda;
c) possono indicare la rete e l'ora delle trasmissioni, e definire, prevedendo specifica motivazione, i casi, che hanno carattere assolutamente eccezionale, nei quali il presidente o la sottocommissione hanno facolta' di disporre la trasmissione in diretta;
d) definiscono le modalita' della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, indicando in particolare i criteri ed i limiti per le riprese da effettuare fuori studio;
e) disciplinano l'utilizzazione, da parte dei soggetti accedenti, di registrazioni realizzate con mezzi propri, prevedendo che essa avvenga solo su richiesta degli accedenti, che in tal caso le registrazioni costituiscano la parte piu' rilevante o significativa di ogni trasmissione, e che la concessionaria del servizio pubblico possa rifiutare le registrazioni non conformi agli usuali standard tecnici e di ripresa.
4. In nessun caso i programmi dell'Accesso possono essere trasmessi nell'ambito di programmazione a pagamento o comunque criptata.
5. Nel periodo successivo all'indizione di un referendum o alla convocazione di una consultazione elettorale anche parziale, sino alla conclusione delle operazioni di voto, i programmi dell'Accesso non possono contenere alcun riferimento alla consultazione stessa, e ad essi non possono prendere parte persone che risultano candidate, ovvero che siano esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo nazionale, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali. Tuttavia il presidente della sottocommissione, ove non vi ostino norme di legge, puo' indicare le consultazioni alle quali non si applicano le disposizioni del presente comma, in ragione dello scarso numero di elettori coinvolti e dell'esiguo rilievo sul piano nazionale.
 
Art. 5.
Realizzazione e trasmissione dei programmi, e rettifiche

1. La concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico provvede a registrare e trasmettere i programmi secondo le indicazioni della sottocommissione, in conformita' del calendario predisposto, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della messa in onda.
2. La concessionaria informa senza indugio il presidente della sottocommissione di ogni questione insorta prima della trasmissione dei programmi. Il presidente provvede a dirimerle, informandone tempestivamente la sottocommissione. Tali questioni non precludono la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario nelle parti di esso non controverse.
3. La sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fissa appositi spazi nelle trasmissioni dell'Accesso.
4. La concessionaria puo' proporre in qualsiasi momento variazioni motivate del calendario al presidente della sottocommissione, il quale decide con le modalita' di cui all'art. 3.
5. L'ufficio della concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo competente per i programmi dell'Accesso deve avere la qualifica di testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 6.
Ricorsi alla commissione plenaria

1. Il ricorso ed i rimedi contro le decisioni della sottocommissione, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed all'art. 9 del regolamento della commissione, possono essere esperiti anche nei confronti delle decisioni assunte dal presidente della sottocommissione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente regolamento.
2. La persona che rappresenta il soggetto ricorrente deve essere identificata con certezza. Si applicano in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2, comma 5. La segreteria della commissione certifica inoltre la data di inoltro del ricorso, ai fini del computo dei termini previsti dal regolamento della commissione: per i ricorsi pervenuti col mezzo della posta si considera la data del timbro postale.
3. I ricorsi devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano, e non sospendono il calendario nel quale sono previste le trasmissioni cui sono riferiti. Con essi non possono proporsi nuove domande d'accesso.
4. Nella discussione innanzi alla commissione plenaria, per la sottocommissione deve essere presente il suo presidente o altro membro da questi designato. In casi particolari la commissione puo' deliberare di ascoltare i ricorrenti, in sede separata dal momento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 17, comma 1, del regolamento della commissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle richieste di sottoporre le decisioni della sottocommissione alla commissione plenaria, di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento della commissione.
 
Art. 7.
Audizioni ed attivita' conoscitive

1. Ferme restando le competenze generali della commissione plenaria, nelle materie concernenti l'Accesso la sottocommissione puo' esercitare le facolta' che sono attribuite alla commissione dall'art. 17, comma 1, del suo regolamento, alle medesime condizioni.
 
Art. 8.
Tutela dei dati personali e regime di pubblicita'

1. La segreteria della sottocommissione effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalita' dell'Accesso radiotelevisivo, nella potesta' prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle Camere del Parlamento. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ed e' effettuato nel rispetto dei criteri indicati all'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Salva diversa previsione di legge, non possono essere resi noti ne' implicitamente conoscibili dati sensibili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.
3. I dati risultanti dal registro pubblico di cui all'art. 2, comma 6, e dalla documentazione relativa alle domande possono, salve ulteriori previsioni di legge, essere conosciuti:
a) da chiunque, relativamente alla denominazione ed all'attivita' dei soggetti che hanno presentato domande d'accesso, alle proposte di trasmissione contenute in tali domande, all'esito dell'esame delle domande, alla data ed alle modalita' della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;
b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di Accesso, relativamente ad elementi propri di altre domande in relazione ai quali puo' obiettivamente proporsi una situazione di conflitto di interesse;
c) da parte di persone che aderiscono ad organismi che hanno presentato domande di accesso, o che potrebbero essere state considerate aderenti, limitatamente a tali domande ed alla necessita' di verificare l'esistenza e la correttezza di dati personali che le riguardano.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai ricorsi di cui all'art. 9 del regolamento della commissione.
 
Art. 9.
Sospensione dei termini, esercizio temporaneo
delle funzioni della sottocommissione
e supplenza del presidente

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi durante i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
2. Successivamente allo scioglimento delle Camere, il presidente e la sottocommissione esercitano le proprie funzioni sino alla prima riunione delle Camere nuove, al solo fine di poter predisporre calendari che la concessionaria del servizio pubblico attuera' nel periodo successivo.
3. In caso di impedimento del presidente della sottocommissione, gli adempimenti di sua competenza che hanno carattere di indifferibilita' sono compiuti dal piu' anziano tra i componenti.
 
Art. 10.
Efficacia del regolamento, abrogazione di
norme precedenti ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' approvato dalla commissione plenaria nell'esercizio della potesta' prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 16 del regolamento interno. Esso si intende tacitamente adottato dalla commissione all'inizio di ogni legislatura, e, per effetto delle norme di legge citate, si applica anche ai soggetti esterni al Parlamento che vi sono espressamente menzionati.
2. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed entrera' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.
3. Salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2, dalla data di cui al comma 2 del presente articolo cessa di trovare applicazione il precedente regolamento per l'esame delle richieste d'Accesso al mezzo radiotelevisivo, e le successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 15 maggio 1976.
 
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