Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
CIRCOLARE 12 febbraio 2001, n. 1200 |
Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentativita' sindacale. Richiesta dati. |
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Agli assessorati regionali della Sanita' - loro sedi Agli assessorati alla Sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano - loro sedi Come e' noto gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali interni ed i pediatri di libera scelta, resi esecutivi rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica n. 270, n. 271 e n. 272 del 2000, prevedono, per l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita' sindacale" (ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni), il riferimento al criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole AA.SS.LL. dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. In previsione dell'apertura delle trattative per il rinnovo degli accordi relativi al triennio 2001/2003, le amministrazioni in indirizzo dovranno far pervenire allo scrivente i dati relativi alle sopracitate deleghe entro il mese di febbraio 2001. A tal fine, per semplificare la procedura di acquisizione dei dati in oggetto e rendere quindi piu' agevole il compito di codesti assessorati, sono state predisposti due schede differenziate, una da compilare a livello aziendale e una a livello regionale, e un sistema di trasmissione che consenta di utilizzare anche strumenti informatici. La prima scheda andra' inoltrata, a cura di codesti assessorati, alle AA.SS.LL. presenti sul territorio di competenza, la seconda, riassuntiva dei dati trasmessi da quest'ultime, dovra' essere inviata, dalle amministrazioni in indirizzo, corredata da tutte le schede aziendali, al Ministero della sanita' - Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N. - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma. A quest'ultimo proposito si precisa quanto segue: a) la trasmissione delle schede, deve avvenire attraverso due modalita', per via informatica, con invio al seguente indirizzo di posta elettronica: convenzionisanita.it e per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non alternative tra loro, ma entrambe necessarie in quanto la seconda costituisce prova documentale dei dati trasmessi in via informatica; b) le amministrazioni che non sono in grado di trasmettere i dati anche in via informatica devono inviarli esclusivamente per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; c) la trasmissione per posta deve avvenire con lettera di accompagnamento a firma del funzionario responsabile individuato dalle amministrazioni in indirizzo; d) la ricognizione delle deleghe deve riferirsi a tutte quelle esistenti alla data del 31 dicembre 2000; per tale ragione la rilevazione e' effettuata al 31 gennaio del 2001; e) a tutela del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere inviati esclusivamente dati numerici, in modo che essi non possano rappresentare elementi identificativi degli iscritti; f) la trasmissione dei dati deve avvenire utilizzando solo le apposite schede sopracitate che a tal fine si allegano alla presente. Con riferimento alla compilazione delle schede in argomento si evidenzia inoltre che: 1) va compilata una scheda (sia la regionale che l'aziendale) per ogni O.S. cui sono state rilasciate le deleghe; 2) le stesse sono gia' predisposte per settore di appartenenza dei medici convenzionati, ossia: medicina generale (assistenza primaria, continuita' assistenziale, medicina dei servizi ed emergenza territoriale), specialistica ambulatoriale interna e pediatria di libera scelta; 3) tutte le schede, sia quelle compilate a cura delle singole AA.SS.LL., sia quelle riassuntive compilate dalle amministrazioni in indirizzo, devono essere controfirmate, in modo leggibile, da un rappresentante (aziendale, regionale o nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano comunque la riservatezza; 4) in tutte le schede deve essere indicato il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Nel prendere atto di quanto segnalato, si prega di voler fornire assicurazione. Roma, 12 febbraio 2001 Il direttore dell'ufficio del servizio rapporti convenzionali con il S.S.N. De Simone |
| ALLEGATI ----> Vedere allegati da pag. 74 a pag. 79 <---- |
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