| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DIRETTIVA 7 dicembre 2000 |  
| Proroga  del  termine  previsto  per l'applicazione transitoria della legge  27 febbraio  1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla  cooperazione  e  misure  urgenti  alla salvaguardia dei livelli occupazionali. |  
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  Vista  la  legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il  credito  alla cooperazione e misure urgenti alla salvaguardia dei livelli di occupazione;  Vista  la direttiva 27 luglio 2000, registrata alla Corte dei conti il  28 luglio 2000, registro n. 1 industria e commercio, foglio  322, ai  sensi  della quale le cooperative di produzione e lavoro aventi i requisiti  di  cui  all'art.  14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono  beneficiare fino all'entrata in vigore di altra normativa ed in  ogni caso non oltre il 31 dicembre 2000 delle agevolazioni di cui all'art. 17 della legge medesima con alcune limitazioni e condizioni;  Considerato  che  il disegno di legge recante la nuova normativa in materia  e' tuttora all'esame del Parlamento e che la conclusione dei relativi lavori potrebbe richiedere ancora alcuni mesi;  Considerato  che  la  conferma del suddetto termine del 31 dicembre 2000  potrebbe  comportare,  in  mancanza  di  una  nuova  normativa, l'impossibilita'  di  intervenire in favore delle numerose iniziative gia'  intraprese, ma che non potranno essere utilmente proposte entro il termine medesimo;  Considerato  che  occorre  limitare,  mediante  proroga del termine citato,  il periodo di eventuale carenza normativa precostituendo per tempo   la   possibilita'  di  effettuare  interventi  in  favore  di iniziative in itinere;                              E m a n a la seguente direttiva:                           Articolo unico  Il  termine  del  31 dicembre  2000  stabilito  dall'art.  1  della direttiva  27 luglio  2000  e'  prorogato  al  30 giugno  2001.  Sono confermate le restanti disposizioni della direttiva medesima.  La  presente  direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 dicembre 2000                                                   Il Ministro: Letta Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 industria, commercio e artigianato, foglio n. 43  |  
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