| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 27 febbraio 2001 |  
| Limiti  di  giacenza  per  gli  enti  assoggettati  alle  norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Anno 2001. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce  che  i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati  all'obbligo  di  tenere  le  disponibilita' liquide nei conti  della  tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti  di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica   in   misura  compresa  tra  il  10  e  il  20  per  cento dell'assegnazione di competenza;  Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha   confermato   fino   al   31 dicembre  2002  la  validita'  delle disposizioni  di  cui  al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del  1997,  estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;  Considerato che ai sensi dei commi 5 e 6 del predetto art. 66 della legge  n.  388  del  2000,  le  entrate  costituite  da assegnazioni, contributi,  devoluzioni  o  compartecipazioni  di tributi erariali e quant'altro  proveniente  dal  bilancio  dello  Stato  a favore delle regioni  a  statuto  ordinario devono essere versate, a decorrere dal 1o marzo  2001,  nelle  contabilita' speciali infruttifere che devono essere  aperte  presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;  Considerato  che  per  gli  enti locali i limiti di giacenza devono essere  stabiliti,  ai  sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge  n.  449 del 1997, come integrato dal citato comma 1, dell'art. 66  della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;  Ravvisata  l'opportunita'  di stabilire per le predette province il limite  di  giacenza  nella  misura  massima  del  20  per  cento  in considerazione    del    significativo    ridimensionamento   che   i trasferimenti  statali  registrano,  a  decorrere  dall'anno  1999, a seguito    dell'attribuzione    del    gettito   dell'imposta   sulle assicurazioni   e   dell'istituzione   dell'imposta   provinciale  di trascrizione  di  cui  agli  artt.  56  e  60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  Considerato  che  per  i  comuni  sopra  richiamati  possono essere individuate  due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie;  Ravvisata  l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo  sistema  di  pagamenti,  di  determinare  i limiti di giacenza esclusivamente gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica;  Ravvisata  l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato art.  47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza  nelle  assegnazioni  di competenza da attribuire per l'anno 2001  ad  ogni  singolo  ente,  con  esclusione delle regioni e delle province   autonome,   esclusivamente  dall'Amministrazione  centrale vigilante  ovvero,  in  caso  di indisponibilita' di tali dati, nelle assegnazioni   di   competenza  attribuite  per  l'anno  2000  sempre dall'Amministrazione centrale vigilante;  Considerato  che  per  le  regioni  e le province autonome si rende necessario  fare  riferimento,  al  fine  di  individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;  Ravvisata  l'opportunita'  di  escludere  dai  limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le   predette   assegnazioni   fanno   riferimento,  prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;  Ravvisata  altresi'  la  necessita'  di  escludere  dai  limiti  di giacenza  le  somme  a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilita' degli enti;  Visti  i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999 e 10 febbraio 2000  con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999 e 2000 i limiti  di  giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n.   477,   riguardante   "Regolamento   recante   norme  concernenti l'organizzazione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica";  Considerata  l'opportunita'  di  emanare le disposizioni occorrenti per  l'applicazione  per  l'anno  2001,  dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;                              Decreta:                               Art. 1.           Regioni a statuto speciale e province autonome  1.  Il  limite  di  giacenza per le regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura del  14  per  cento  e  si  riferisce  ai conti di tesoreria centrale alimentati  dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da  attribuire per l'anno 2001 dal Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione economica a valere sulle unita' previsionali di  base  di  seguito  indicate con riferimento ai capitoli accanto a ciascuna indicati:    7.1.2.16:  da  capitolo  3890  a  capitolo  3896  e capitolo 3898 (devoluzione tributi);    7.2.1.14: capitolo 8664 (finanziamento piano economico Sicilia);    7.2.1.1: capitolo 8500 (terremoto 1990 Sicilia).  2.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 1.  |  
|   |                                 Art. 2.                          Province e comuni  1.  Il limite di giacenza per le province e' stabilito nella misura del  20  per  cento;  per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti  i  limiti  di giacenza sono stabiliti nelle misure del 14 e del  18 per cento come indicato per ciascun ente locale nella tabella allegata al presente decreto.  2.  I  limiti  sono  commisurati alle assegnazioni di competenza da attribuire  per l'anno 2001 dal Ministero dell'interno a valere sulle unita'  previsionali  di  base  n. 3.1.2.2 e n. 3.2.1.2 con specifico riferimento  ai  capitoli numero: 1601 (fondo ordinario), 1602 (fondo perequativo),   1603  (fondo  consolidato)  e  7232  (fondo  sviluppo investimenti).  3.  I  limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 2.  4.  I  limiti  di  giacenza non si applicano agli enti locali della regione  Friuli  Venezia  Giulia,  in  quanto  esclusi dal sistema di tesoreria  unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).  5.  I  limiti  di giacenza si applicano, altresi', agli enti locali della  regione  Trentino  Alto  Adige  in  quanto  non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.  |  
|   |                                 Art. 3.                             Universita'  1.  Il  limite  di giacenza per le Universita' statali e' stabilito nella misura del 14 per cento.  2.  Il  limite  e'  commisurato  alle  assegnazioni  di  competenza attribuite  per  l'anno  2000  dal Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica  e tecnologica sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1263  (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e 7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria).  3.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a  valere  sul  capitolo  n.  1263.  I  pagamenti sono effettuati, al raggiungimento  del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in  volta  non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2000.  4.  I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso  dell'anno  2001,  l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno  finanziario  programmato  per  ciascun ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2000.  5.  In  caso di istituzione di nuove Universita' nel corso del 2001 il  limite  di  giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2001 da attribuire a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2.  |  
|   |                                 Art. 4.                       Grandi enti di ricerca  1.  Il  limite  di giacenza per gli Enti di ricerca di cui all'art. 56,  comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' stabilito nella misura del 14 per cento;  2.  Il  limite  e'  commisurato  alle assegnazioni di competenza da attribuire  per  l'anno  2001  dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.7 e n. 2.2.1.5 con specifico riferimento ai capitoli numero   1303   (sincrotrone),   7345,   7349   e  n.  7351  (ricerca scientifica),  quest'ultimo  con  riferimento  alle assegnazioni 2000 attribuite   al   C.N.R.   e   all'A.S.I.   -  E.S.A.  a  valere  sul corrispondente   capitolo   7536  (u.p.b.  4.2.1.1)  dello  stato  di previsione   della   spesa   per   l'anno   2000   e   dal  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sull'unita' previsionale  di  base  n.  3.2.1.13  con  specifico  riferimento  al capitolo numero 7210 (E.N.E.A.).  3.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti  Ministeri  a  valere  sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti  sono  effettuati,  al  raggiungimento del limite di cui al comma  1,  per  un  importo di volta in volta non superiore al 25 per cento   delle   citate   assegnazioni  di  competenza  2001  e  2000, limitatamente  al C.N.R. e all'A.S.I-E.S.A. di cui al citato capitolo 7351.  4.  I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso  dell'anno  2001,  l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2000.  |  
|   |                                 Art. 5.              Altri enti assoggettati a Tesoreria Unica  1.  Il  limite  di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui  alla  legge 29 ottobre 1984, n. 720 ad eccezione delle regioni a statuto  ordinario,  alle  quali non si applicano le disposizioni del presente  decreto,  e'  stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni  di  competenza  da  attribuire  ad  ogni  singolo  ente dall'amministrazione  centrale  vigilante  in  conto  competenza 2001 ovvero,  in caso di indisponibilita' di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2000.  2.  Il  limite  si  applica  esclusivamente  ai  pagamenti disposti dall'amministrazione  vigilante.  I  pagamenti  sono  effettuati,  al raggiungimento  del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in  volta  non  superiore  al  25  per  cento  delle  assegnazioni di competenza.  3.  Il  limite  non  si  applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza  di  cui  al  comma  1  dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 20 miliardi di lire.  4.  Gli  enti  locali  diversi  da  quelli indicati nell'art. 2 del presente  decreto  non  sono  soggetti  ai  limiti  di  giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.  |  
|   |                                 Art. 6.                 Disposizioni di carattere generale  1.  Dalle  giacenze  da  assumere  a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a  favore  degli  enti  destinatari  delle  disposizioni del presente decreto   sono   escluse   le   somme  a  disposizione  di  giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono  tenuti  a  segnalare,  e  ad  aggiornare  periodicamente,  alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che  sono  tenuti  a  vincolare  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre   1984,   n.   720,   introdotto   dall'art.   24-bis  del decreto-legge  31 agosto  1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla  legge  29 ottobre  1987,  n.  440  e  integrato  dall'art. 11, comma 1-ter,  del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19 marzo  1993, n. 68. Per le regioni a statuto  speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione  va  effettuata  al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze  esistenti  nelle contabilita' speciali o nei conti correnti con  il  Tesoro  e'  calcolato  al  lordo  delle somme con vincolo di destinazione.  In assenza di disponibilita' libere e per il pagamento di  spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme  vincolate  nei  limiti  delle assegnazioni di competenza 2001, prive  di  vincoli,  comunicate  dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di  cui  all'art.  2  le  somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2000 che non abbiano gia'  prodotto  l'utilizzo  di somme vincolate nel corso dello stesso anno  2000.  Resta  altresi'  ferma  la  possibilita'  di  utilizzare ulteriormente   le   somme  vincolate  secondo  quanto  in  proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.  3.  Sono  esclusi  dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti  a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente   beneficiario   all'amministrazione   centrale   emittente (interventi  di primo soccorso per calamita' naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento  di  funzioni  delegate.  Ai  fini del controllo dei titoli  di  pagamento  da  parte  degli  uffici  centrali di bilancio interessati,  le  amministrazioni  centrali  tenute  al  rispetto dei limiti  di  giacenza  stabiliti  dal  presente  decreto appongono sui medesimi  titoli  la  seguente  annotazione:  "Pagamento  escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997".  4.  Non  sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente  decreto  i  pagamenti  a  carico  del  bilancio dello Stato relativi  ai  contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di  beni  e  servizi;  sui  relativi  titoli  di pagamento e' apposta l'annotazione di cui al comma 3.  5.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  su  richiesta  dell'amministrazione  centrale  tenuta  al rispetto del limite di giacenza, puo' autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.  6.  Nei  confronti  degli enti di cui all'articolo 2, le deroghe al rispetto  dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero   dell'interno,   previo   accertamento  del  possesso  dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.  7. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica  che  dispongono i pagamenti  nei  confronti  degli  enti  di  cui  al  presente decreto acquisiscono  i  dati  relativi  alle  giacenze di tesoreria presso i coesistenti Uffici centrali di bilancio.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 febbraio 2001                                               p. Il Ministro: Giarda  |  
|   |                       ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI                    AL LIMITE DI GIACENZA DEL 18%
  Acireale   Agrigento  Aprilia  Arezzo  Ascoli  Piceno  Asti  Avellino Bagheria   Bergamo   Bisceglie   Bitonto   Bologna  Brescia  Cagliari Campobasso  Carpi  Caserta  Catania  Cava  de'  Tirreni Cesena Chieti Chioggia  Cinisello  Balsamo  Civitavecchia Como Cremona Cuneo Faenza Fano  Ferrara  Firenze Fiumicino Foligno Forli' Genova Grosseto Imola La  Spezia  L'Aquila  Latina  Lecce Legnano Livorno Lucca Manfredonia Marano  di  Napoli Massa Matera Mazara Del Vallo Milano Modena Modica Moncalieri  Monza  Novara  Padova  Parma Pavia Perugia Pesaro Pescara Piacenza  Pisa  Pistoia Prato Quartu Sant'Elena Ragusa Ravenna Reggio Emilia  Rho  Rimini  Rivoli  Roma  Rovigo San Remo San Severo Sassari Savona  Scandicci  Sesto  San  Giovanni  Siena Siracusa Teramo Tivoli Torino Trani Treviso Varese Venezia Verona Viareggio Vicenza Vigevano Viterbo Vittoria
                                                                TABELLA                                                    (art. 2, comma 1)                     ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI                    AL LIMITE DI GIACENZA DEL 14%
  Afragola  Alessandria  Altamura  Ancona  Andria  Aversa Bari Barletta Battipaglia  Benevento  Brindisi  Busto Arsizio Caltanissetta Carrara Casoria  Castellamare  di  Stabia Catanzaro Cerignola Cosenza Crotone Ercolano  Foggia  Gela  Giugliano  in  Campania  Guidonia  Montecelio Lamezia Terme Marsala Messina Molfetta Napoli Palermo Portici Potenza Pozzuoli  Reggio Calabria Salerno San Giorgio a Cremano Taranto Terni Torre del Greco Trapani  |  
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