| Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNI |  
| DELIBERAZIONE  |  
| Estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni  in  materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. |  
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                         A V V E R T E N Z A
     Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del  23  dicembre  1997)  ed  in attuazione delle direttive contenute nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  40  del  18 febbraio 1998), gli estratti  delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel sommario,  concernenti  la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.   Si  rende  opportuno  effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei   contribuenti,   d'intesa  con  il  Ministero  delle  finanze  - Dipartimento  delle  entrate  - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle  more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come  modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto   legislativo   30   dicembre   1999,   n.   506   -  decreto interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  al quale i comuni devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.   Si  segnala  che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la  stessa  materia  sara'  pubblicato  in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 2 aprile 2001.   La  presente  pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.   Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al contenuto riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.  |  
|   |                      Comune di Aiello del Sabato;
      Il  comune  di  AIELLO  DEL  SABATO  (provincia  di  Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nelle seguenti misure:    aliquota ordinaria : aliquota del 5,5 per mille;.    abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;    abitazioni  secondarie,  intese come immobili diversi dalla prima casa e tenute a disposizione: aliquota del 6 per mille;    detrazione per abitazione principale L. 200.000.    (Omissis).
                             Comune di Ala;
      Il   comune   di  ALA  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il 13 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.), da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille; 2.  di  confermare,  per  l'anno  2001,  in  L. 240.000 la detrazione d'imposta  di  cui  all'art. 8,  comma  2 del decreto legislativo del 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione   principale  del  soggetto  passivo  e  rientranti  nelle categorie  catastali  da  A/2  ad  A/6  e  relative pertinenze, quali definite nell'art. 4 del regolamento "I.C.I.; 3. (Omissis).
                             Comune di Alba;
      Il   comune   di  ALBA  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il 28 novembre  2000 e il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;    5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale  e  le  relative  pertinenze  come  definite  dal  vigente regolamento  I.C.I.,  intendendo  tali solo quelle unita' immobiliari che  il  soggetto  passivo  (proprietario  o  titolare del diritto di usufrutto,  uso  o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;    6,75  per  mille  per  gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria);    4   per  mille  (ai  sensi  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge 27 dicembre   1997,   n.  449  -  aliquota  agevolata)  a  favore  di proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti,   con   precisazione  che  detta  aliquota  e'  applicata limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I proprietari, ai fini  dell'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  devono presentare all'ufficio   tributi   del  comune,  entro  il  30 giugno  dell'anno successivo a quello dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  attestante che gli interventi rientrano tra quelli  specificati,  con indicazione degli estremi della concessione edilizia  rilasciata  dal comune, la data di inizio dei lav ori e gli estremi catastali delle unita' immobiliari interessate;    4   per  mille  (ai  sensi  dell'art. 8,  comma  1,  del  decreto legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo  non  superiore  a  due  anni,  relativamente  ai  fabbricati realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e l'alienazione  di  immobili. Dette imprese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota  agevolata,  devono  presentare all'ufficio tributi del comune,  entro  il  30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio  l'utilizzo  dell'agevolazione,  dichiarazione  sostitutiva di atto  di  notorieta'  attestante il possesso dei requisiti richiesti, con  identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota e' applicata, nonche' la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota. 2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare al totale dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale   e   relative   pertinenze,  come  definite  dal  vigente regolamento  I.C.I.,  elevabile  a  L.  500.000  (pertanto  anch'essa confermata)  secondo  i  criteri  e  le  procedure sottoelencati, che vengono   proposti,   per   l'approvazione  definitiva  al  consiglio comunale;    a) possesso,  alla  data  del 31 dicembre 2000, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o  posto  macchina  (accatastati  in  categoria  C/6),  quali  uniche proprieta'  immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti  della  famiglia  anagrafica.  Il possesso di terreni e di ogni  altra  unita'  immobiliare,  a  qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;    b) reddito  dei  soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione  principale,  conseguito  nell'anno  2000,  non  superiore complessivamente  a  L.  26.000.000  annue  lorde;  nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:      rendita  catastale  degli  immobili  posseduti  (prima  casa ed eventuale rimessa di pertinenza);      pensioni  sociali,  militari,  indennita'  di  accompagnamento, ecc.;    c) esclusione  della maggiore  detrazione a quei soggetti passivi che,  pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e   b),   appartengono  a  famiglie  anagrafiche  aventi  un  reddito complessivo  (calcolato  come  indicato  al  punto  b) superiore a L. 35.000.000 annue lorde;    d) esclusione  della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;    e) la maggiore  detrazione  soggiace  alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L.200.000;    f) concessione   della maggiore  detrazione  a  soggetti  passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni  di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);    g) presentazione  di  dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione  della maggiore  detrazione entro il 30 giugno 2001 su modulo predisposto dall'ufficio tributi.    Si   precisa,   a   titolo   di  interpretazione  autentica,  che l'elevazione   della  detrazione  puo'  essere  esercitata  solo  dai soggetti   che   rispondono  ai  requisiti  sopra  riportati,  previa presentazione,  da  parte  degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi.    Di  tale  beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta.    (Omissis). 1.  di  approvare,  ai  fini  I.C.I.,  le  seguenti  modificazioni  e integrazioni  dei  criteri e delle procedure per l'applicazione della detrazione abitazione principale:  detrazioni:    la  detrazione di L. 200.000, da applicare al totale dell'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., e' elevabile   a   L. 500.000   secondo   i   criteri   e  le  procedure sottoelencati:      a) possesso,  alla data del 31 dicembre 2000, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o  posto  macchina  (accatastati  in  categoria  C/6),  quali  uniche proprieta'  immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti  della  famiglia  anagrafica.  Il possesso di terreni e di ogni  altra  unita'  immobiliare,  a  qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;      b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione  principale,  conseguito  nell'anno  2000,  non  superiore complessivamente  a  L.  26.000.000  annue  lorde;  nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:        rendita  catastale  degli  immobili  posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza);        pensioni  sociali,  militari,  indennita' di accompagnamento, ecc.;      c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che,  pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e   b),   appartengono  a  famiglie  anagrafiche  aventi  un  reddito complessivo  (calcolato  come  indicato  al  punto  b) superiore a L. 35.000.000 annue lorde;      d) esclusione    della maggiore    detrazione    delle   unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;      e) la maggiore  detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000;      f) concessione  della maggiore  detrazione  a  soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni  di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);      g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione  della maggiore  detrazione entro il 30 giugno 2001 su modulo predisposto dall'ufficio tributi.    Si   precisa,   a   titolo   di  interpretazione  autentica,  che l'elevazione   della  detrazione  puo'  essere  esercitata  solo  dai soggetti   che   rispondono  ai  requisiti  sopra  riportati,  previa presentazione,  da  parte  degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi.    Di  tale  beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta. 2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.    (Omissis).
                             Comune di Albi;
      Il  comune  di  ALBI  (provincia  di  Catanzaro)  ha  adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.)  da  applicare in questo comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione. 2.  di  confermare  per l'anno 2001, le sottonotate disposizioni gia' valide per l'anno 2000:    a) dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo dell'anno  durante  il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.    Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si applicano alle fettispecie   di  cui  all'art. 3  del  vigente  regolamento  imposta comunale sugli immobili - I.C.I.; 3.  di dare atto che ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il  quale  sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8  del  decreto legislativo n. 504/1992, secondo i criteri e con  le modalita' fissati dall'art. 4 del vigente regolamento imposta comunale sugli immobili - I.C.I.; 4.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, per l'applicazione dell'art. 9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  relativo  alle modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi comunali  di  cui  all'art. 11  della  legge  n.  9/1963, soggette al corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti elenchi ha affetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;    (Omissis).
                            Comune di Alcamo;
      Il  comune  di  ALCAMO  (provincia  di  Trapani)  ha adottato, il 13 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  stabilire  per  l'anno  2001,  le  aliquote  e  le  detrazioni da applicarsi sull'imposta comunale immobili nel modo che segue:    4   per   mille  su  abitazione  principale,  con  detrazione  di L. 200.000  per tutti, di L. 500.000 per le famiglie che riversano in situazioni  di  svantaggio  economico  e sociale e famiglie numerose, nonche'  di  L. 320.000 per le famiglie con portatori di handicap, da beneficiarsi   secondo   la  normativa  regolamentare  approvata  con deliberazione consiliare n. 185 del 24 novembre 1998;    4 per mille sui terreni agricoli;    5,2  per mille sui fabbicati diversi dall'abitazione principale e sulle aree fabbricabili.    (Omissis).
                            Comune di Aldeno;
      Il  comune  di  ALDENO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il 28 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare,  per  l'anno 2001 e per le ragioni meglio espresse in premessa, le aliquote I.C.I. e segnatamente:    a) applicazione  dell'aliquota  del  5 per mille sulla base degli immobili calcolata ai sensi di legge;    b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione  principale  (e  per  le  unita'  immobiliari  locate, con contratto  registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale)  dei  soggetti  di  cui all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  ex  art. 4,  primo  comma,  della legge 24 ottobre  1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune).    (Omissis).
                         Comune di Alessandria;
      Il  comune  di  ALESSANDRIA  ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille, ai sensi dell' art. 6 del decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre  1992 di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2.  I'aliquota  ridotta  del  4  per  mille ai sensi dell' art. 6 del menzionato  "Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili" per le seguenti unita' immobiliari:    a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,  enfiteusi  o  superficie  del  soggetto  passivo  che vi risiede;    b) abitazione  utilizzata  dai  soci delle cooperative edilizie a proprieta'  indivisa,  residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;    c) abitazione  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata;    d) abitazione   concessa  in  uso  gratuito  dai  genitori  al/ai figlio/i  e  viceversa,  purche'  il titolo dell'intera proprieta' si esaurisca  tra  i  suddetti  soggetti  e  l'utilizzatore  risulti ivi anagraficamente residente;    e) cantine  e  box  di  pertinenza  delle  abitazioni principali, ancorche' distintamente iscritte a catasto. 3. l'aliquota ridotta del 4 per mille, per le motivazioni espresse in premessa,  esclusivamente  le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo di  Castelceriolo,  ascritte  nella  categoria catastale "A" (case di abitazione)  con  esclusione  della  categoria  "A/10"  relativa agli uffici; 4.  confermare  l'aliquota  agevolata  al  3  per mille per le unita' immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale alle  condizioni  definite  dai  patti  territoriali  comprese quelli adibite  ad  uso  abitativo  per studenti universitari secondo quanto previsto  dalla  legge  n.  431/1998, art. 2, comma 3, ed articolo 5, comma 3; 5.  l'aliquota maggiorata  del 7 per mille, ai sensi dell' art. 6 del decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre 1992, di applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  per le unita' abitative che risultano non locate per piu' di sei mesi nell'anno.    (Omissis).
                            Comune di Algua;
      Il  comune  di  ALGUA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato, il 18 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.:    6 per mille per abitazione principale;    7 per mille altri fabbricati;    detrazione per abitazione principale L. 200.000.    (Omissis).
                             Comune di Ali';
      Il  comune di ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura unica del 7 per mille, senza applicare   aliquote   differenziate   per  particolari  categorie  o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge.    (Omissis).
                          Comune di Ali' Terme;
      Il  comune  di  ALI'  TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune, per l'anno 2001, con le seguenti aliquote differenziate,  in  conformita'  dell'art. 4  del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437:    a) aliquota  di  ordinaria  applicazione,  salvo  quanto previsto dalle  lettere  b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille;    b) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei  confronti  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative  edilizie  a  propieta'  indivisa,  residenti  in  questo comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;    c) aliquota  ridotta  nella  misura del 4 per mille per i terreni agricoli.    (Omissis).
                    Comune di ALmenno San Bartolomeo;
      Il  comune  di  ALMENNO  SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.)  quantificandola  nella  misura  unica del 5,2 per mille.    (Omissis).
                            Comune di Alvito;
      Il  comune  di  ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato il 28 settembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per  l'anno  2001  nella  misura del 5 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I.; 2. di prevedere nel bilancio di previsione 2001 un gettito presuntivo derivante dall'applicazione dell'imposta di L. 380.000.000.
                             Comune di Anfo;
      Il  comune  di  ANFO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato il 18 dicembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del  5  per  mille  per la prima abitazione, nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili;
                          Comune di Antegnate;
      Il  comune  di  ANTEGNATE  (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  le aliquote e le detrazioni dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   istituita  con  decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa:      a) abitazione principale: aliquota 5 per mille;      b)  immobili  diversi  dall'abitazione principale: aliquota 6,5 per mille;      c) per l'abitazione principale: detrazione di lire 200.000;      d)  per  l'abitazione  principale,  purche'  accatastata  nelle categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di  pensioni  integrate  al  minimo, che non godono di altri redditi: detrazionedi lire 350.000
                            Comune di Archi;
      Il  comune  di  ARCHI  (provincia  di  Chieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare  per  l'anno  2001  l'aliquota  unica  del  5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili(I.C.I.).
                       Comune di Arquata Scrivia;
      Il  comune  di  ARQUATA  SCRIVIA  (provincia  di  Alessandria) ha adottato,  il  20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  per  l'anno  l'anno  2001  viene determinata l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:      aliquota base di riferimento : 6 per mille;    Unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da  persone  fisiche  soggetti  passivi residenti nel comune: 5,5 per mille.    Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai  sensi  dell'art. 30  comma  14 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.    Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6  (autorimesse),  per  non  piu'  di  una  pertinenza  per ciascuna abitazione principale.    Unita'  immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la  costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore  a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6 comma 2 del regolamento);    Aliquota  ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti  al  di  inagibilita'  o  inabitabilita'  cosi'  come  definita dall'art.  6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille;    L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle  unita' immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;    Unita'  immobiliare  d'abitazione  concessa  in  uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado): 5,5 per mille; 2. Vengono inoltre determinate per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta:      a)  Detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite  ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992  n.  504,  come  sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: lire 200.000.    Tale  detrazione e' elevata a lire 230.000 soltanto per le unita' immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6.    Dare  atto  che  la  maggiore  detrazione  di lire 230.000 non si applica  ai  contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari, adibite  ad  abitazione  principale,  classificate  in  catasto in A1 (abitazioni  signorili)  A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);      b)  Detrazione d'imposta pari a lire 300.000 per i soggetti cui alla  precedente  lettera  a)  appartenenti  ad  una  delle  seguenti categorie di particolare disagio sociale:        a)  soggetti  passivi  portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare  e'  presente  un  invalido o un portatore di handicap con invalidita'  non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante   dal   certificato   di  riconoscimento  dell'invalidita' rilasciato  dalle  competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione  costituisca  l'unica  unita'  immobiliare  posseduta  a titolo  di  proprieta',  usufrutto,  uso,  o  abitazione  sull'intero territorio nazionale;    Le  richieste  per  usufruire  della  maggiore detrazione di lire 300.000  dovranno  pervenire  al  comune  corredate  dalle necessarie certificazioni  attestanti  l'invalidita' dal 1o al 30 giugno 2001 ed avranno validita' per iI solo periodo d'imposta 2001. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l'anno 2001.    Si  considerano  validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2000, per le quali non sono intervenute variazioni.    Non  potranno  beneficiare  della  detrazione  di  lire 300.000 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:      contribuenti   che   non   presentano   nei  termini  richiesti l'apposita istanza;      contribuenti  che  non  comprovano  con  i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione.    Le  richieste  relative  alla maggiore detrazione di lire 300.000 vengono  accolte  con  riserva  al  fine  di  provvedere, entro il 31 dicembre  del  terzo  anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale  notifica  della  motivata  rettifica  per  mancanza  delle condizioni richieste;      c)   Detrazione  d'imposta  pari  a  lire  200.000  per  unita' immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai  suoi  familiari  (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado);    Le  richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille  con  una  detrazione  di  lire  200.000 relative ad abitazioni concesse  in  uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari dovranno pervenire   al   comune  corredate  dalle  necessarie  documentazioni (contratto  di  comodato  e  attestazione grado di parentela) pena la decadenza  del  beneficio, dal 1o al 30 giugno 2001 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2001 per il versamento della  seconda  rata,  e  che  avranno  validita' per il solo periodo d'imposta 2001.    Si  considerano  validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2000 per le quali non siano intervenute variazioni.
                           Comune di Artegna;
      Il  comune  di  ARTEGNA  (provincia  di  Udine)  ha  adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:      a) aliquota ordinaria 5.8 per mille;      b)  aliquota  ridotta  4.6  per  mille  in favore delle persone fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.    Sono  considerate  parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorche'  iscritte  distintamente  in  catasto, ubicate nello stesso edificio  nel  quale  e'  sita  l'abitazione principale ovvero ad una distanza  non  superiore  a  metri  cinquanta  in  linea d'aria dalla stessa.    L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del   diritto   reale   di   godimento,  anche  se  in  quota  parte, dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o titolare  del  diritto  di  godimento, anche se in quota parte, della pertinenza  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.    E'  fatto  obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati catastali  delle  pertinenze  alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale.      c)  aliquota  del  7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo,  diverse  dall'abitazione  principale  che  risultino  non locate  per  l'intero anno 2001 o per una frazione d'anno superiore a sei  mesi.  Per  la  determinazione  del  periodo  di  locazione sono cumulabili  rapporti  contrattuali  diversi  e  non  continuativi; il rapporto  di  locazione  deve  risultare  da atto scritto fiscalmente registrato.    Si  intende  in via generale per alloggio non locato l'abitazione tenuta  a  disposizione  dal  soggetto  passivo dell'imposta comunale sugli immobili.    Dalla  fattispecie  sopra  descritta  sono  esclusi,  e  pertanto soggetti  all'aliquota  ordinaria,  gli  immobili  ad  uso  abitativo concessi  dai  titolari  del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti  in  linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante  da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di  imposta,  oppure  da dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante  l'assenso  del  comodato  da data antecedente, al periodo d'imposta  che  il  cittadino dovra' esibire all'Ufficio, e nei quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica; 2.  di elevare a lire 240.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
                           Comune di Avellino;
      Il  comune  di  AVELLINO ha adottato, il 15 dicembre, la seguente deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  riconfermare  per  l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili gia' fissate per l'anno 2000 nelle seguenti misure:      5.5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;      5.75  per  mille  per  gli  immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;      7 per mille per gli alloggi non locati; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi  dell'art. 8  dello  stesso  decreto  legislativo  n.  504/1992 modificato dall'art. 3 comma 55 della citata legge 662/1996.
                       Comune di Azzano San Paolo;
      Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il  29  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). per  l'anno  2001 la determinazione, per i motivi citati in premessa, dell'aliquota I.C.I.:      nella  misura  del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed assimilati;      nella  misura deI 5,2 per mille per tutte le altre tipologie di unita' immobiliari.    Di  determinare  la  detrazione  per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in lire 210.000;
                            Comune di Badesi;
      Il  comune  di  BADESI  (provincia  di Sassari) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare  per l'anno 2001, nelle misure del 5 per mille l'aliquota per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili.
                        Comune di Badia (Abtei);
      Il comune di BADIA (ABTEI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.   di   determinare   per   l'anno  2001  la  detrazione  d'imposta nell'importo  di  lire 400.000 per l'abitazione principale, come pure per le abitazioni dell' Istituto per l' edilizia sociale. 2.   di   determinare   per  l'anno  2001  l'aliquota  ordinaria  per l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4  per mille; per la stessa imposta si determina l'aliquota del 7 per mille  per  le  seconde  case  ed  abitazioni per ferie, con relative pertinenze,  usate  ad  esclusivo  scopo  turistico  e  soggette all' imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982 n. 9/L.
                      Comune di Bagnoli del Trigno;
      Il  comune  di  BAGNOLI  DEL  TRIGNO  (provincia  di  Isernia) ha adottato,  il  11 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). per  l'anno  d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5 per mille.    (Omissis).
                          Comune di Balangero;
      Il  comune  di  BALANGERO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 28 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 154 del 21 novembre  2000,  con  il  quale  vengono confermate per il 2001 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in vigore nel 2000:    abitazione principale: 6 per mille; detrazione L. 200.000;    immobili diversi dalle abitazioni: 6,5 per mille;    immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;    alloggi non locati: 6,5 per mille;    locali  destinati a varie attivita', non aventi scopo di lucro: 5 per mille;    aree edificabili: 6 per mille;    per tutte le categorie: 6 per mille. E'  considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non risulti locata.    (Omissis).
                          Comune di Barbaresco;
      Il  comune  di  BARBARESCO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 25 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. aliquote: - ordinaria 5 per mille per abilitazione principale. 2.  aliquote:  - ordinaria 7 per mille per le altre abilitazioni ed i terreni. 3.  detrazione  dell'imposta  per  l'unita'  immobiliare da destinare adibita ad abitazione principale L. 200.000.    (Omissis).
                           Comune di Barzana;
      Il  comune  di  BARZANA  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio   2001   ,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  l'anno  2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  e  la  relativa detrazione, secondo il prospetto che segue: =====================================================================             Tipologia immobile             |  Aliquota   |Detrazione ===================================================================== abitazioni principali di residenza          |             | appartenenti alle categorie catastali A2,   |             | A3, A4, A5, A6 e A7 e pertinente come       |             | specificato nell'art. 22 comma d) del       |             | regolamento comunale per l'applicazione     |             | dell'I.C.I.                                 |5,2 per mille|L. 300.000 --------------------------------------------------------------------- abitazioni principali di residenza          |             | appartenenti alle categorie catastali A1,   |             | A8, A9 e A11 e pertinente come specificato  |             | nell'art. 22 comma d) del regolamento       |             | comunale per l'applicazione dell'I.C.I.     |5,5 per mille|L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- altre unità immobilari civili, commerciali, |             | produttive e per i terreni fabbricabili     |6,2 per mille|         - --------------------------------------------------------------------- immobili soggetti a recupero nel corso      |             | dell'anno 2000 localizzati nel centro       |             | storico zona A                              |4 per mille  |         -    (Omissis).
                           Comune di Bazzano;
      Il  comune  di  BAZZANO  (provincia  di  Bologna) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  ai  fini  dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:    a) le seguenti aliquote:      1. Aliquota ordinaria: 6 per mille;      2.  Aliquota  per  abitazione  principale  (cosi' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,8 per mille;      3.  Aliquota maggiorata per i soli immobili ad uso abitazione e relativi  cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di  tempo  superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7 commi  1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: 7 per mille;      4.  Aliquota  agevolata  ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge  9 dicembre  1998  n.  431  "Disciplina  delle  locazioni e del rilascio  degli  immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle  condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998: 3 per mille. L'agevolazione viene concessa a condizione  che  il  soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.    Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione.    b) le seguenti detrazioni:      1. detrazione per abitazione principale del soggetto passivo di cui  al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come    definita    dall'art. 16   del   regolamento   comunale   per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: L. 260.000;      2. la detrazione di cui al punto 1. e' elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:    a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad  abitazione  principale  eventualmente  comprensiva di posto auto, autorimessa,   cantina,   area  pertinenziale  e  classificata  nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.    Nel   caso  di  diritto  di  usufrutto,  uso  od  abitazione,  il contribuente  non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;    b) avere   compiuto   i   sessanta   anni  di  eta'  se  donne  e sessantacinque  se  uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;    c) vivere soli o in nucleo familiare;    d) avere  percepito  nell'anno  precedente  rispetto  a quello di competenza  I.C.I.  un  reddito  imponibile  totale ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 pro-capite.    Nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone, il reddito complessivo,  come  sopra  determinato,  non  deve essere superiore a L. 23.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;      3. La detrazione di cui al punto 1. e' elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali posseduta da nucleo familiare composto, al 1 gennaio  2001, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di handicap.  Si  considera  persona  handicappata la persona affetta da menomazione   di   qualsiasi  genere  che  comporta  una  diminuzione permanente  della  capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di  anni  diciotto,  che  abbia  difficolta' persistenti a svolgere i compiti  e  le  funzioni proprie della sua eta', riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.    Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto b)  -  2.  -  d); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo   non   viene   computato   ai  fini  del  reddito  imponibile complessivo.    (Omissis).
                           Comune di Berlingo;
      Il  comune  di  BERLINGO  (provincia  di Brescia) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo:    5 per mille per l'abilitazione principale e relative pertinenze;    6.1 per mille per tutti gli altri immobili; 2.  di  confermare  tutte le detrazioni nella stessa misura applicata per  l'anno  2000  con  delibera  del consiglio comunale n. 8 dell'11 febbraio 2000.    (Omissis).
                            Comune di Biella;
      Il  comune  di  BIELLA  (provincia  di  Biella)  ha  adottato, il 14 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determirare  per  l'anno  2001  l'aliquota dell'imposta sugli immobili come segue:    aliquota ordinaria: 6.25 per mille;    aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille;    aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;    aliquota  per  gli  immobili  locati  in conformita' ai contratti stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1988 e decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille; 2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000    (Omissis).
                           Comune di Bientina;
      Il  comune  di  BIENTINA  (provincia  di  PISA)  ha adottato, l'8 gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2000 di seguito riportate:    l'aliquota ordinaria del 4.8 per mille per tutti gli immobili;    l'aliquota maggiorata  del  6  per  mille  per  le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;    la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;    la maggiorazione  della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo,  rapportata  al  periodo  durante  il  quale  si  protrae la destinazione:      a) per  i  soggetti passivi di eta' superiore ai sessantacinque anni  con  reddito  familiare imponibile medio di lire 10 milioni per ogni  componente  del nucleo familiare, elevato a lire 15 milioni nel caso di unico componente familiare;      b) per  i  soggetti  passivi  di  qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito  familiare  un  unico  reddito  di  lavoro  dipendente  o assimilabile,  con  un limite di reddito imponibile di 10 milioni per ogni componente il nucleo familiare.    (Omissis).
                           Comune di Bisaccia;
      Il  comune  di  BISACCIA  (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille.    (Omissis).
                           Comune di Bollengo;
      Il  comune  di  BOLLENGO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 21 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.    (Omissis).
                       Comune di Bolzano (Bozen);
      Il   comune   di   BOLZANO   (BOZEN)   ha  adottato  la  seguente deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di fissare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art.   8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive modificazioni ed integrazioni:    a)  detrazione  di  L.  500.000  ai  soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;    b)   detrazione   di  L.  600.000  per  i  possessori  di  unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  aventi  un reddito familiare   relativo  all'anno  2000  non  superiore  al  doppio  del fabbisogno  base  calcolato  secondo  gli elementi fissati per l'anno 2001 con decreto del presidente della giunta provinciale; 2.  la  detrazione  di  cui  al precedente punto 1, lettera b), sara' concessa  ai  soggetti  passivi  che  producano una dichiarazione del reddito  percepito  nel  2000,  su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo  n.  504/1992  per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto  per  l'anno  2001;  3.  di fissare le aliquote nella seguente misura:    2  per  mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo  di  abitazione  principale  con  contratto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;    6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;    4  per  mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;    9  per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 4.  di  dare  atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per  mille  non  si  considerano  alloggi  sfitti  e seguenti:     le abitazioni   concesse   in   uso  gratuito  a  familiari  purche'  il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa;    le  abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani  o  disabili  che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;    l'abitazione  principale  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;    le  abitazioni  possedute  a titolo di proprieta' o usufrutto per scopi  turistici,  limitatamente  ad una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune;    le    abitazioni    inagibili   o   inabitabili   che   risultano oggettivamente  ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per  ragioni  di  pericolo  all'integrita' fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate.    (Omissis).
                          Comune di Bompietro;
      Il  comune  di  BOMPIETRO  (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). confermare  per  l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del:    5  per  mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria;    4  per  mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa; di  confermare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima casa, a L. 300.000.     (Omissis).
                           Comune di Bovolone;
      Il  comune  di  BOVOLONE  (provincia di Verona) ha adottato, il 1 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo  comune  nella  misura del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000   per   l'abitazione   principale,   posseduta  a  titolo  di proprieta',  usufrutto,  uso,  abitazione  o  altro  diritto reale di godimento e del 7 per mille per gli alloggi non locati; 3. (omissis); 4. (omissis).    (Omissis).
                        Comune di Breda di Piave;
      Il  comune  di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il   4  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di confermare, (omissis), le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2001 in questo comune nelle seguenti misure:    7  per mille per le abitazioni sfitte o tenute a disposizione dal proprietario  o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e  pertanto  si  applica  l'aliquota  del  5 per mille) i fabbricati concessi  in  comodato  o  comunque  utilizzati  da  parenti entro il secondo grado;    5 per mille per tutti gli altri immobili; 2.  di  confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000.     (Omissis).
                      Comune di Brembate di Sopra;
      Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.)  quantificandola  nella  misura  unica del 5,3 per mille.    (Omissis).
                           Comune di Brienno;
      Il  comune  di  BRIENNO  (provincia  di  Como) ha adottato, il 16 gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di   confermare,   (omissis),  un'aliquota  ordinaria  per  l'imposta comunale  sugli  immobili  per  l'anno 2001, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota  ridotta  del 5 per mille a favore delle persone fisiche, soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,  residenti  in  questo  comune,  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.    (Omissis).
                            Comune di Brolo;
      Il  comune  di  BROLO  (provincia  di  Messina) ha adottato, il 4 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). confermare  per  l'anno  2001, giusto quanto disposto dall'art. 1 del decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, l'I.C.I. nella misura del  6  per  mille ai sensi dell'art. 6, comma 1, e la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 (pari ad euro 154,93).    (Omissis).
                          Comune di Brusaporto;
      Il  comune  di  BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2001  nella  misura del 5 per mille, (omissis); 2.  di  determinare  un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2001 nella  misura  del  6  per  mille per le seguenti tipologie di unita' immobiliari:    alloggi liberi o sfitti;    aree fabbricabili; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.     (Omissis).
                          Comune di Buccinasco;
      Il  comune  di  BUCCINASCO  (provincia di Milano) ha adottato, il 15 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.   di  determinare  l'aliquota  applicabile  ai  fini  dell'imposta comunale  sugli  immobili  per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per  mille,  con  l'eccezione  degli alloggi non locati da almeno due anni per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille;    (Omissis). 1.  di  elevare  a  L. 500.000 per l'anno 2001 la detrazione prevista dall'art. 8,  commi  2  e  3  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 istitutivo  dell'I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  dell'imposta  che risulti  essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensione di  invalidita'  civile  in base ad idonea documentazione da allegare alla  richiesta  di  maggiore detrazione; inoltre il nucleo familiare del  soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati ai  primi  superino l'importo della pensione sociale minima che viene comunicato annualmente dalla regione Lombardia; 2.  di  elevare  a  L.  500.000,  per  l'anno  2001 la detrazione per l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale del  soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1o maggio 2001  risulti  disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno  quattro  mesi,  in  base ad idonea documentazione da allegare alla  richiesta  di  maggiore detrazione a condizione che la suddetta unita'  immobiliare  sia  iscritta  in  catasto  con  una rendita non superiore a L. 1.000.000; inoltre il reddito del nucleo familiare del titolare  dell'unita'  immobiliare  non deve superare i 15.000.000 di lire  cosi'  come  documentato  dalla  rispettiva  dichiarazione  dei redditi.    (Omissis).
                           Comune di Busalla;
      Il  comune  di  BUSALLA  (provincia di Genova) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4,8 per mille.    (Omissis).
                           Comune di Caccamo;
      Il  comune  di  CACCAMO  (provincia  di  Palermo) ha adottato, il 19 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 5,2 per mille e L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  del  5,2  per mille per abitazione principale. di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  del  5,5  per mille per fabbricati  non  costituenti  abitazione  principale  e  per  le aree fabbricabili. di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  del  4  per  mille  per fabbricati  realizzati  ed  ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto   elusivo   o   prevalente   l'attivita'  di  costruzione  ed alienazione di immobili.    (Omissis).
                          Comune di Caderzone;
      Il  comune  di CADERZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 agosto  2000,  la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 2.  di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille. 3.  di  fissare,  per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per:    l'abitazione  principale  dei  soggetti  residenti e che dimorano abitualmente  nell'immobile  posseduto, in qualita' di proprietario o titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento  o  da parenti del proprietario  o  del titolare di diritto reale di godimento, in linea retta  di  Io  grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di IIo grado (fratello e sorelle);    gli   immobili   adibiti   ad   attivita'  produttive  in  genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio, ecc.);    gli immobili destinati di fatto a stalle e/o fienili; 4.  di  assimilare  all'abitazione  principale,  l'unita' immobiliare posseduta  dalla  persona  anziana  e/o  disabile di Case di Riposo o altri istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di altro  diretto  reale di godimento, purche' non locate; 5. di elevare la  determinazione  per  l'abitazione  principale  di L. 200.000 a L. 500.000  ed  applicando  la stessa anche ad immobili utilizzati, qule dimora  abituale  da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto  reale  di  godimento,  in linea retta di primo grado (padre, madre  e  figli)  e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). 6.  di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche  se  distintamente  iscritta  in catasto il garage, box e posto auto,  una  soffitta  e  una  cantina,  purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. 7.  aumentare  del  10%,  arrotondando  alle  mille lire superiori, i valori  stabiliti  con  precedente  deliberazione consiliare n. 26 di data  16  dicembre 1999, delle aree fabbricabili da applicare ai fini I.C.I. di  non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in  cui  l'imposta  dovuta  sia  versata  sulla  base  di  valori non inferiori  a  quelli  stabiliti  nell'allegata  tabella, che fa parte integrante  e  sostanziale  della presente deliberazione e che potra' annualmente  essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse e' quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma  5,  dell'art.  5,  del  decreto  legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992.    (Omissis).
                            Comune di Caglio;
      Il  comune  di  CAGLIO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota per  l'applicazione  (I.C.I.)  istituita  con  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2)   di   confermare   l'importo   della   detrazione  spettante  per l'abitazione principale in L. 240.000.    (Omissis).
                        Comune di Caines (Kuens);
      Il  comune  di CAINES (KUENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il  20  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:    (Omissis). 1.  di  determinare  l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:    alloggi non locati ed abitazioni secondarie 7 per mille;    unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti 4 per mille;    unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille;    tutti gli altri immobili 4 per mille; 2.  di  determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 in L. 400.000; 3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero  o  case  di  cura,  e  da  cittadini residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata; 4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata.    (Omissis).
                           Comune di Cairano;
      Il  comune  di  CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). l'imposta  comunale  sugli  immobili, per l'anno 2001, e' fissata nel comune  di  Cairano,  nella  misura  del  5  per mille e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione pricipale e' prevista la detrazione di L. 200.000;    (Omissis).
                           Comune di Cairate;
      Il  comune  di  CAIRATE  (provincia  di  Varese)  ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  la aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:    4,25 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze;    4,75  per  mille  per  gli immobili diversi dall'abitazione e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale.    (Omissis).
                          Comune di Calcinaia;
      Il  comune  di  CALCINAIA  (provincia di Pisa) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1)   di   determinare   per  l'anno  2001  le  tariffe  diversificate dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) secondo il seguente prospetto:    abitazione principale: 5 per mille;    altri immobili: 7 per mille;    abitazione non locate: 7 per mille;    determinazione prima casa: L. 200.000.    (Omissis).
                            Comune di Caldes;
      Il  comune  di  CALDES  (provincia  di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2.  di fissare la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in L. 280.000; 3.  di  riconoscere che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., l'aliquota  agevolata  del  6  per mille e' applicata alla pertinenza dell'abitazione  principale alle quali e' attribuibile anche la quota di   detrazione  eventualmente  non  gia'  assorbita  dall'abitazione principale.    (Omissis).
                           Comune di Caldiero;
      Il  comune  di  CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come di seguito:    aliquota   per   l'unita'   immobiliare   adibita  a  dimora  del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione,  e relative pertinenze come da art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.: 5 per mille;    aliquota ordinaria: 6,5 per mille; detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione: L. 200.000;    (Omissis).
                          Comune di Camburzano;
      Il  comune  di  CAMBURZANO  (provincia  di Biella) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura  del  6 per  mille,  senza alcuna differenziazione di immobili diversi  od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2.  di  dare  atto  che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di detrazioni  indicati nel comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996;    (Omissis).
                          Comune di Campegine;
      Il  comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il  25  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare  le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 2001 e nelle misure di seguito riportati:    5,85 per mille aliquota ordinaria;    7 per mille aree fabbricabili;    7   per  mille  alloggi  non  locati  ai  sensi  dell'art. 6  del regolamento comunale per l'I.C.I. di  confermare  in  L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo.    (Omissis).
                       Comune di Campiglia Cervo;
      Il  comune  di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Biella) ha adottato, il  29  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  approvare  per  l'anno  2001 la detrazione di L. 230.000 ai sensi dell'art. 8  del decreto legislativo n. 504/1992 e seguenti modifiche ed  integrazioni,  dall'imposta  comunale  sugli  immobili dovuta per unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo; di  prendere atto che l'aliquota I.C.I. sara' fissata per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.    (Omissis).
                      Comune di Campo San Martino;
      Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, l'11   dicembre   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare  per  l'anno 2001, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'imposta comunale come segue:    a) tipologia e aliquota:      aliquota ordinaria: 6 per mille;      abitazione  principale,  comprese le pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille;      abitazioni  locate  utilizzate  come abitazione principale: 5,5 per mille;      abitazioni  concesse in uso gratuito e parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado: 5,5 per mille;      abitazioni non locate: 6 per mille;      immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;    b) la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' adibita ad abitazione   principale   del   soggetto  passivo  e'  confermata  in L. 200.000;    c) la detrazione e' aumentata a L. 300.000 nei seguenti casi:      contribuenti   che   siano   assistiti   dal   comune   in  via continuativa;      contribuenti   il   cui   reddito   familiare  complessivo  sia costituito  solo  da  due  pensioni sociali o da n. 1 pensione minima erogate dall'I.N.P.S., posto comunque che in entrambi i casi l'unita' immobiliare  deve  costituire l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno di imposizione, ovvero l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione;      vengono  escluse  da  tale  beneficio le abitazioni iscritte in catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8;      i  soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare richiesta, sotto pena di decadenza del beneficio, entro  il  30 aprile 2001, corredata da una dichiarazione nella forma dell'autocertificazione  prevista  dalla  legge  n.  41/1968  n.  15, attestante  la  posizione  sia  del  soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' abitativa adibita   a  propria  abitazione  principale  nonche'  la  situazione complessiva  dei  redditi  prodotti  nell'anno  2000;     d) ai sensi dell'art. 3   comma  56  della  legge  n.  662/1996,  e'  considerata direttamente  adibita  ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che l'abitazione non risulti locata.    (Omissis).
                   Comune di Campofelice di Roccella;
      Il  comune  di  CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato,  il  18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare  per  l'anno  2001  le aliquote vigenti nell'anno 2000 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso:    1)  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale - 4 per mille;    2)  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione secondarie - 6 per mille;     3) unita' immobiliari adibite ad abitazione a destinazione diversa da abitazione e per aree edificabili - 6 per mille;    4) terreni agricoli - 6 per mille;    5)  unita'  immobiliari  possedute  da  imprese realizzati per la vendita e non venduti - 4 per mille e per un periodo di anni tre; di  confermare  adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.     (Omissis).
                  Comune di Campoli del Monte Taburno;
      Il  comune  di CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (provincia di Benevento) ha  adottato,  il  23  dicembre  2000,  la  seguente deliberazione in materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille.    (Omissis).
                        Comune di Canal San Bovo;
      Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di Trento) ha adottato, il 29   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 2001, nella misura del:    4 per mille per l'abitazione principale e le aree fabbricabili;    5 per mille per tutti gli altri fabbricati. 2. di  elevare,  con  effetto  per il periodo d'imposta anno 2001, da L. 200.000  a  L. 300.000  la  detrazione dell'imposta comunale sugli immobili  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale  del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 26 dicembre 1996, n. 662.     (Omissis).
                      Comune di Canazei (CIANACEI);
      Il   comune  di  CANAZEI  (CIANACEI)  (provincia  di  Trento)  ha adottato,  il  28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di determinare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale  sugli  immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 (cinque) per mille. 2.  di  determinare  per l'anno 2001, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale  sugli  immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4 per mille. 3.  di  fissare  per l'anno 2001 la riduzione del 50 per cento, oltre alle  lire  200.000,  di  legge, dell'imposta comunale sugli immobili dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo.  La  riduzione  si  applica  anche  per  le unita' immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari, nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.    (Omissis).
                           Comune di Candelo;
      Il  comune  di  CANDELO  (provincia  di Biella) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:    a) per l'abitazione principale e le sue pertinenze: 5 per mille;    b) per tutti gli altri casi: 6,5 per mille; 2.   di  dare  atto  che  la  detrazione  applicabile  all'abitazione principale  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e circolare  Ministero  delle  finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3,  comma  55  della  legge  n.  662/1996  viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 2001. 3.  di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 449 del 27 dicembre  1997, l'aliquota agevolata nella misura del 2 per mille nei seguenti casi:    a)  per  unita'  immobiliari  o  inabitabili  oggetto di recupero edilizio;    b)  immobili  di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio;    c)  immobili  ubicati  nei  nuclei di antica formazione (N.A.F.), cosi'  come  zonizzati  dal  piano  regolatore  comunale,  oggetto di recupero edilizio;    d)  nuove  autorimesse  e/o  nuovi  posti  auto che costituiscono pertinenza ad un fabbricato esistente;    e) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi    L'aliquota agevolata di cui sopra e' applicata limitatamente alle unita'  immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 4.  di  dare  atto  che  per  ottenere  l'applicazione  dell'aliquota agevolata  tutti  gli  interventi,  oltre  che  essere  conformi allo strumento  urbanistico,  dovranno essere utilizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica.     (Omissis).
                      Comune di Canneto sull'Oglio;
      Il  comune  di  CANNETO  SULL'OGLIO  (provincia  di  Mantova)  ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:    abitazione principale aliquota 6 per mille;    terreni agricoli aliquota 7 per mille;    aree fabbricabili aliquota 7 per mille;    altri fabbricati aliquota 7 per mille. 2.  di  confermare  in  L. 250.000  la  detrazione  per  l'abitazione principale.     (Omissis).
                           Comune di Cansano;
      Il  comune  di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  in territorio del comune  di  Cansano  per  l'anno 2001 confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.    (Omissis).
                      Comune di Caprarica di Lecce;
      Il comune di CAPRARICA DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il  28  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001 nella seguente misura:    abitazione principale 4,5 per mille;    altri fabbricati 5 per mille;    terreni agricoli 5 per mille;    aree fabbricabili 6 per mille.     (Omissis). 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.     (Omissis).
                            Comune di Carano;
      Il  comune  di  CARANO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il 30 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  confermare  per  l'anno  2001  le  aliquote  I.C.I. nonche' la detrazione   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad abitazione principale come segue:    aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille;    aliquota  ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni principali   e   loro  pertinenze  (comprese  le  unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  fermo restando il requisito della residenza  nel  comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti  in  linea  retta  entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti,  se  nelle  stesse  l'affittuario  ha stabilito la propria residenza  e  vi  dimora  abitualmente;  per  le  unita'  immobiliari possedute  a titolo di proprieta' o di usufrutto da azioni o disabili che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di  ricovero  perma-nente,  a  condizione  che la stessa non risulti  locata,  nonche' per le attivita' produttive come di seguito specificate: Gruppo C:    categorie:      C/1 negozi e botteghe;      C/3 laboratori per arti e mestieri;      C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi. Gruppo D:      tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.    detrazione  per  l'abitazione  principale e sue pertinenze estesa oltre  che  per  i  soggetti  passivi  d'imposta,  cioe' proprietari, titolari  di  diritto  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi o superficie,   nonche'   per   gli   immobili  concessi  in  locazione finanziaria, i locatari, anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propieta' indivisa, adibite ad abitazione principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati  dagli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1o  grado  (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la  propria  residenza  e vi dimora abitualmente; per le case locate, con  contratto  registrato,  a  persone  residenti,  se  nelle stesse l'affittuario   ha   stabilito  la  propria  residenza  e  vi  dimora abitualmente;  per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti di ricovero o sanitari a segu ito di ricovero permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata, pari a L. 500.000;       nel   caso  in  cui  all'abitazione  principale  siano asservite piu' pertinenze, il beneficio dell'aliquota ridotta e della detrazione e' limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza.    (Omissis).
                          Comune di Carlantino;
      Il  comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare,  (omissis),  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura  unica  del  5  per  mille,  a  norma  dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.    (Omissis).
                          Comune di Carunchio;
      Il  comune  di  CARUNCHIO  (provincia  di  Chieti) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare,  per l'anno 2001, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504  e  successive modificazioni ed integrazioni cosi'  come  sostituito  dal  comma  53  dell'art.  3  della legge n. 662/1996  e  modificato  dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) da applicare  sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza.    (Omissis).
                      Comune di Casale di Scodosia;
      Il  comune  di  CASALE  DI  SCODOSIA  (provincia  di  Padova)  ha adottato,  il  18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). ha  stabilito  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. unica pari al 5 per mille.    (Omissis).
                     Comune di Casalecchio di Reno;
      Il  comune  di  CASALECCHIO  DI  RENO  (provincia  di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di   determinare   per   l'anno   2001,   (omossis),  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:    A) aliquota  dello  0,00  per  mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in osservanza della legge 9 dicembre 1998, n. 431;    B) aliquota  del  4  per  mille  con  riferimento  ai  fabbricati realizzati  per  la  vendita per un solo anno sul costruito invenduto (punto  abrogato  con  successiva  deliberazione  G.C.  n. 313 del 29 dicembre 2000, esecutiva);    C) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (cioe' non occupati);    D) aliquota  del 6 per mille per tutti gli altri immobili ubicati sul territorio comunale ad eccezione di quelli espressamente indicati ai punti precedenti; 2. di  determinare  per  l'anno  2001  un'ulteriore  detrazione di L. 82.000  da  aggiungersi  alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente in favore di tutte le abitazioni principali per una detrazione  complessiva di L. 282.000 rapportate al periodo dell'anno nel  quale  si  protrae  la  destinazione  di  abitazione principale.    (Omissis).
                        Comune di Casalmaggiore;
      Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come segue:    1) l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2001  e' fissata nella misura indifferenziata del 5,75 per mille;    2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota per  il 2001 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di  tre  anni  (compreso  il  2001),  per  periodi di imposta annuale rapportati  ai  mesi  nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili  realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  la  costruzione e l'alienazione  di  detti  immobili.  Trascorso detto periodo massimo, qualora l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5,75 per mille. Di  dare  atto  che,  con  deliberazione consiliare n. 133 in data 24 novembre 2000, sono state fissate le seguenti determinazioni:    per  l'anno  2001  e' fissata in L. 250.000 fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;    di  stabilire che, per il periodo di imposta 2001, e' considerata abitazione  principale  anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  parte di anziani o disabili che acquisiscono   la   residenza  in  istituto  a  seguito  di  ricovero permanente  purche'  l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata;  di stabilire,  per  l'anno  2001, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del  5,75  per mille a carico degli enti senza scopo di lucro; di non avvalersi,  per  quanto  precisato in premessa, della facolta' di non ridurre  l'aliquota  ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.    (Omissis).
                         Comune di Casalromano;
      Il  comune  di  CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:    aliquota ordinaria: 5,75 per mille;    unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da  persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille;    unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;    immobili diversi dalle abitazioni: 5,75 per mille;    immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7 per mille;    alloggi non locati da piu' di 6 mesi: 7 per mille;    fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base  ad  apposita  istanza  presentata  dagli  interessati: 5,75 per mille;    aliquota agevolata per gli interventi volti:      al  recupero  di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni: 4 per mille;      al  recupero  di  immobili  di  interesse  storico  o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille;      alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille;      all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;    nuovi  insediamenti  produttivi per un periodo di tre anni: 4 per mille. 2. fissare  in  L.  200.000  la  detrazione  per la prima abitazione.    (Omissis).
                      Comune di Casamicciola Terme;
      Il   comune  di  CASAMICCIOLA  TERME  (provincia  di  Napoli)  ha adottato,  il  20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). che  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 lsiano fissate nella seguente misura:    aliquota ordinaria per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;    unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota del 4 per mille;    l'abitazione posseduta da anziani o disabili, che sono ricoverati permanentemente  in  istituti  di ricovero o sanitari, e' considerata adibita ad abitazione principale;    le abitazioni concesse gratuitamente dall'usufruttuario al figlio o al coniuge, nudi proprietari, che le occupano e le utilizzano quale loro  abitazione  principale,  sono  sottoposte  al regime impositivo delle  abitazioni principali avvalendosi di quanto disposto dall'art. 8  punto 5 del "Regolamento per la applicazione dell'imposta comunale sugli immobili". la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 300.000.    (Omissis).
                           Comune di Casella;
      Il  comune  di  CASELLA  (provincia di Genova) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  l'anno  2001 l'aliquota I.C.I. unica al 4,5 per mille e la detrazione per abitazione principale di L. 200.000.    (Omissis).
                       Comune di Caselle Torinese;
      Il  comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il   20 dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare,  per  l'anno 2001 nelle misure sottoindicate, l'aliquota per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:    6 per mille, aliquota base;    4,8  per  mille,  persone  fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, ai   sensi   dell'art.  59,  primo  comma,  lettera  d)  del  decreto legislativo  n.  446/1997,  per  i  box,  i  posti macchina coperti e scoperti  che  costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e l'utilizzo  avvenga  da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;    di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per  unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono  fino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare  L.  200.000 rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione.    (Omissis).
                        Comune di Cassano D'Adda;
      Il comune di CASSANO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille; 2. di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze e' di L. 250.000 (duecentocinquantamilalire).    (Omissis).
                          Comune di Castegnato;
      Il  comune  di  CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  riconfermare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili da applicare sul territorio comunale nella misura del 5,5 per mille; 2. di  stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge finanziaria n. 662/96  la  detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione, anche per l'anno 2001.    (Omissis).
                       Comune di Castel Bolognese;
      Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  stabilire,  per  l'anno  2001,  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:    a) aliquota ordinaria del 6 per mille;    b) aliquota  ridotta  del  4  per mille per le unita' immobiliari locate  a  titolo  di  abitazione  principale  con contratto a canone concordato  stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431;    c) aliquota differenziata del 7 per mille per:        gli alloggi non locati e relative perinenze non locate;        le aree fabbricabili; di   confermare   il   L. 280.000   l'importo  della  detrazione  per l'abitazione principale del soggetto passivo; di   confermare   il  L. 500.000  la  detrazione  per  le  abitazioni principali  limitatamente  ai  contribuenti  I.C.I.  in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti  stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che costituisce   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente deliberazione: di dare atto che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del  6 per  mille,  l'aliquota  ridotta  del  4 per mille, l'aliquota differenziata  del  7 per mille, e le maggiori detrazioni di imposta, come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso.    (Omissis). CONDIZIONI  DI  BASE  PER  IL  DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE     I componenti  della  famiglia  di  cui fa parte il soggetto passivo non devono   avere   altre   proprieta'  immobiliari  oltre  l'abitazione principale  ed  eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina, cantina,  ecc.,  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti  reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).    Il  reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del nucleo familiare  (cioe'  di  tuffi  i  componenti)  imponibile  IRPEF  2000 (comprensivo  del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6).    Il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla divisione del reddito complessivo  familiare,  imponibile  IRPEF 2000, per i componenti del nucleo  risultante  dallo  stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001.    La  maggiore  detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. PARTICOLARI  SITUAZIONI  AVENTI  DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE 1 - FAMIGLIE DI PENSIONATI    a) Nucleo  familiare  composto  da  una o piu' persone almeno una delle quali di eta' superiore ad anni 65;    b) reddito   familiare  complessivo  imponibile  IRPEF,  riferito all'anno  2000,  non  superiore  a L. 15.000.000 annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 2 - FAMIGLIE NUMEROSE    a) Nucleo familiare con almeno cinque componenti;    b) il  reddito  familiare  complessivo  imponibile IRPEF riferito all'anno   2000   non   deve   superare   l'importo  annuo  lordo  di L. 13.000.000 per ogni componente. 3 - FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP    a) Nucleo   familiare  che  include  portatori  di  handicap  con attestato di invalidita' civile al 100%;    b) il  reddito  familiare  non  deve  superare  nel suo complesso l'importo  annuo  lordo  di  L. 15.000.000 riferiti aI 2000, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 4 - FAMIGLIE ASSISTITE    Soggetto  passivo  avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del   comune   di   CasteI   Bolognese,  ad  un'assistenza  economica continuativa,   oppure  all'assistenza  domiciliare  gratuita  o  con pagamento della sola quota fissa. CRITERI  APPLICATIVI      La  richiesta  -  autocertificazione dovra' essere  inviata,  entro  il  termine  per  il pagamento della 1a rata l.C.l.  2001  (30 giugno  2001),  tramite  raccomandata  al  servizio tributi  del comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano al medesimo indirizzo.    I    contribuenti    che    hanno    inviato   la   richiesta   - autocertificazione  potranno  al  momento  del  pagamento  delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta.    Nel  caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da  parte  di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta  richiesta  -  autocertificazione  dovra' essere prodotta da ciascun soggetto passivo.    L'amministrazione    comunale    si    riserva    di   richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
                        Comune di Castel Colonna;
      Il comune di CASTEL COLONNA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di   stabilire   nella   misura   del  5,5  per  mille  l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2001,  ai sensi dell'art. 6   del   decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive modificazioni. 2. di  stabilire altresi' nell'importo di L. 360.000 la detrazione da applicare  all'imposta  dovuta  per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8,  comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.    (Omissis).
                       Comune di Castel di Casio;
      Il  comune di CASTEL DI CASIO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). ai  sensi  dell'art. 6,  comma  1  decreto  legislativo n. 504/1992 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  l'aliquota della imposta comunale  sugli  immobili per l'anno 2001 e' fissata nella misura del 6,3  per  mille  per  l'abilitazione principale e le sue pertinenze e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili.    (Omissis). La detrazione per l'abilitazione principale e' fissata in L. 220.000.    (Omissis).
                       Comune di Castel Goffredo;
      Il  comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il   5 dicembre   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare  le  aliquote  e detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 come segue:    l'aliquota I.C.I. come segue:        5,75 per mille per la prima casa;        7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili;        6 per mille per tutti gli altri fabbricati;    la   detrazione   d'imposta   in   L. 250.000   per  l'abitazione principale;    per  gli  alloggi  sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille;    per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 5,85 per mille. Si  precisa  altresi'  che  il  possesso  dei  garages  di pertinenza dell'abitazione principale non esclude dalla detrazione delle 250.000 sopra indicate.    (Omissis).
                         Comune di Castel Mella;
      Il  comune di CASTEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  confermare,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  applicata  in  questo  comune  nel  2000 e precisamente nella misura:    5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box garage);    5,2  per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a  parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;    6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale.    (Omissis).
                         Comune di Castellabate;
      Il  comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 novembre  2000 e il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. si  aumenta  a  L. 250.000 la detrazione dell'imposta (I.C.I.) per l'unita'  immobiliare adibita a dimore abituale da persona portatrice di  handicap  con  percentuale di invalidita' non inferiore al 100% a condizione  che  la  stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di quella sola unita' immobiliare. 2. di  riconfermare,  per  l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);    (Omissis).
                     Comune di Castelleone di Suasa;
      Il  comune  di  CASTELLEONE  DI  SUASA  (provincia  di Ancona) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale, nonche'  nella  misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per quelli posseduti n aggiunta all'abitazione principale e per i terreni soggetti a tale tributo; 2. di  applicare  la  detrazione  per  "prima  casa"  nella misura di L. 200.000.    (Omissis).
                     Comune di Castelnovo ne' Monti;
      Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili valevole nel territorio del comune di Castelnovo ne' Monti per l'anno 2001 nel seguente modo:    aliquota ordinaria = 6,5 per mille;    aliquota maggiorata per aree edificabili = 7 per mille; 2. di  aumentare  la  detrazione spettante per abitazione principale, fissandola in L. 310.000.    (Omissis).
                     Comune di Castelnuovo Rangone;
      Il  comune  di  CASTELNUOVO  RANGONE  (provincia  di  Modena)  ha adottato,  il 21  dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire  per  l'anno  2001  le  seguenti  aliquote I.C.I. e relative  riduzioni/deduzioni d'imposta, specificando che le aliquote sotto  indicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative unita' immobiliari: aliquota   ridotta:      nella  misura  del  5  per  mille  (con  una detrazione di L. 200.000) per:      a)  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;      b)  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto,  da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;      c)  per  le  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.    La  suddetta  detrazione  e'  elevata  a  L.  500.000 e spetta al pensionato  o  ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:      possesso,   nel  territorio  italiano,  del  solo  appartamento abitato    ed   eventuale   pertinenza   dell'abitazione   principale (riferimento  alla  categoria  catastale C/2, C/6 e C/7), quale unica proprieta' immobiliare;      compimento  del  sessantacinquesimo  anno di eta' al 1o gennaio 2001;      la  famiglia  composta esclusivamente da persone che hanno gia' compiuto i sessantacinque anni di eta' al 1o gennaio 2000;      reddito  medio  pro-capite  non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 1999;      l'immobile  occupato dev'essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6;    nella  misura del 5 per mille:       a) per l'immobile locato dal proprietario  con  contratto registrato, a patto che venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;      b)  per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano  utilizzate  da  persone  fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;    nella  misura  del 4 per mille per:       a) gli immobili di enti senza scopo di lucro;      b)  i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;    aliquota  del  9  per  mille:  alloggi non locati per i quali non risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno due  anni;      aliquota  del 7 per mille per:       a) altri alloggi non  locati  e  per  tutti  gli  altri  immobili  non  compresi nelle fattispecie precedenti;      b) aree fabbricabili e terreni agricoli;    aliquota  del  2  per  mille:  abitazioni  affittate  a titolo di abitazione  principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.     (Omissis).
                 Comune di Castelvetere in Val Fortore;
      Il comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha  adottato,  il 21  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione in materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare,  (omissis),  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura  unica  del  6  per  mille,  a  norma  dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.    (Omissis).
                         Comune di Castenedolo;
      Il  comune  di  CASTENEDOLO  (provincia  di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre  2000 ed il 19 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del 5 per mille; 1. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli  immobili  posseduti  da  anziani  o  da  disabili  che risultino residenti  in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati; 2.  di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3  della legge n. 662/1996, per l'anno 2001, che l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate nelle  categorie  A/2,  A/3, A/4, A/5 ed A/6 potranno usufruire della detrazione  di  L. 250.000  per  gli immobili il cui valore catastale rivalutato sia inferiore a L. 65.000.000; 3.  di  considerare  destinatari  alla presente agevolazioni tutte le persone  fisiche  residenti  nel  comune  di Castenedolo, proprietari sull'intero   territorio  nazionale  della  sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze; 4. di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione I.C.I.   gli   interessati   dovranno   presentare  apposita  domanda all'Ufficio tributi comunale entro il 15 giugno 2001.    (Omissis).
                  Comune di Castiglione delle stiviere;
      Il comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per  l'anno  2001  l'applicazione delle aliquote I.C.I. come sottoindicato:    a)  aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille, salvo quanto previsto dal seguente punto b);    b)  aliquota  applicata  nella  misura  del  7  per mille per gli alloggi  vuoti  non  concessi  in  locazione  (case  sfitte)  ed aree fabbricabili; 2.  di  determinare  per  l'anno  2001  la detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di L. 260.000.     (Omissis).
                      Comune di Castiglione Olona;
      Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6   dicembre   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):    1) di mantenere per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quelle determinate per l'anno 2000 e come appresso indicate:      a)  4,5 per mille - prima casa: unita' immobiliare direttamente adibita   ad   abitazione  principale  occupata  dal  proprietario  e pertinenze (garage, autorimessa, posti auto e box);      b)  4,5  per  mille  -  seconde  case  affittate  con  regolari contratti;      c) 5,5 per mille - altre destinazioni ed industrie;      d) 7 per mille - seconde case sfitte e non locate;    2)  estendere  l'aliquota  del  4,5  per  mille  alle  abitazioni principali,  comprese  le  pertinenze,  concesse in comodato o in uso gratuito,  a  parenti  in  linea  diretta  o  collaterale,  per  tali intendendosi  i  figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori,  i  fratelli  e le sorelle, previa istanza presentata al comune;      3)  fissare  in  L.  200.000  la detrazione sull'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo  e  non  all'imposta  dovuta per le pertinenze all'abitazione principale.    (Omissis).
                          Comune di Castronno;
      Il  comune  di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:    nella  misura  del  4  per  mille,  rapportato  al  valore  degli immobili,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6  del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e correlative disposizioni, in favore  di  persone  fisiche  soggetti  passivi e soci di cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibite  ad abitazione principale e per le relative  pertinenze  nei  limiti dello speciale regolamento adottato con delibera consiliare n. 5 del 24 febbraio 2000, esecutiva;    nella misura del 7 per mille rapportato al valore degli immobili, ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504, e correlative disposizioni, nei confronti dei soggetti  passivi  d'imposta  aventi titolo su immobili che risultino non locati;    nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti gli altri casi; 2.  di  stabilire  in L. 250.000 per l'intero anno 2001 la detrazione d'imposta  per la prima casa disciplinata dall'art. 8, secondo comma, del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive modificazioni.    (Omissis).
                          Comune di Cavacurta;
      Il  comune  di  CAVA CURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  l'anno  2001, i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue:    aliquota  ridotta al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per i possessori di abitazione principale;    aliquota  ordinaria  del  7 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili, compresi i box della prima abitazione.    (Omissis).
                          Comune di Cavaglia';
      Il  comune  di  CAVAGLIA' (provincia di Biella) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di   mantenere   invariata  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille.    (Omissis).
                         Comune di Cavaglietto;
      Il  comune  di  CAVAGLIETTO  (provincia di Novara) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare  e  stabilire dal 1o gennaio 2001 l'aliquota del 6 per mille  per  l'I.C.I.  da  calcolarsi  sugli  immobili  ricadenti  sul territorio  comunale  per  le particolari esigenze di bilancio di cui sopra.    (Omissis).
                          Comune di Cavizzana;
      Il  comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il  24 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 e confermando pertanto quanto gia' stabilito  negli  anni  precedenti,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2.  di  dare  atto  che  viene  confermata  nell'importo minimo di L. 200.000   la   detrazione   spettante   esclusivamente  per  l'unita' immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del contribuente.    (Omissis).
                         Comune di Celle Ligure;
      Il  comune  di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 29 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 cosi' come di seguito:    Aliquota ordinaria:      6 per mille;    Aliquota maggiorate:      7  per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche  quelli  tenuti  a  disposizione,  e  gli  alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale;      8  per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche  quelli  tenuti  a  disposizione,  e  gli  alloggi posseduti in aggiunta  all'abitazione principale, per i quali non risultino essere stati  registrati  contratti  di  locazione  di  nautra  abitativa di qualisiasi durata temporale da almeno due anni.    Aliquote ridotte o agevolate:      4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Celle Ligure, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.      5  per  mille: limitatamente alle unita' immobiliari locate con contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica del soggetto passivo,  e alle unita' possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro. 2)  di  considerare  direttamente  adibite  ad  abitazione principale l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;    (Omissis).
                            Comune di Cerano;
      Il  comune  di  CERANO  (provincia  di Novara) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  ridurre dal 1 gennaio 2001 al minimo di legge del 4 per mille l'aliquota   I.C.I.   per   l'abitazione  principale  e  le  relative pertinenze. 2.  di mantenere la detrazione per abitazione principale nella misura di legge pari a L. 200.000. 3.  di  confermare  anche per l'esercizio 2001 l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili.    (Omissis).
                          Comune di Cerignola;
      Il  comune  di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di determinare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e successive modificazioni, nelle   misure   di  cui  al  presente  prospetto,  le  aliquote  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:    terreni agricoli, 5 per mille;    aree fabbricali, 5 per mille;    abitazioni principale, 5 per mille;    altri fabbricati, 5 per mille; 2. di determinare, inoltre, che per l'anno 2001 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000;    (Omissis).
                      Comune di Cermes (Tscherms);
      Il   comune  di  CERMES  (TSCHERMS)  (provincia  di  Bolzano)  ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.   di   stabilire  che,  per  l'anno  2001,  trovera'  applicazione l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli  immobili  esistenti  sul  territorio  del comune di Cermes nella misura unica e minima del quattro per mille; 2.  di confermare, inoltre, che per l'anno 2001 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di L. 600.000 - Euro 309,87.    (Omissis).
                        Comune di Cerro Veronese;
      Il comune di CERRO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 20   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 2.  di  prendere  atto che per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per gli immobili  non  adibiti  a  prima  abitazione (seconde case) e terreni fabbricabili  e'  stata  confermata  nella  misura  del 7 per mille e quella per la prima casa al 6 per mille. 3.  di prendere atto della detrazione per abitazione principale in L. 250.000   cosi'  come  previsto  dall'art.  8  comma  2  del  decreto legislativo 504/1992 modificato dalla legge 9 maggio 1997, n. 122.    (Omissis).
                          Comune di Cervicati;
      Il  comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 settembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 2.  di  determinare,  come determina con il presente atto, per l'anno 2001,  l'aliquota  che  sara' applicata in questo comune nella misura unica  del  6,75  per  mille  (sei  virgola settantacinque), relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 3. di fissare in L. 240.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale; 4.  di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili  o  inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge 662/1996.    (Omissis).
                         Comune di Chiusaforte;
      Il  comune  di  CHIUSAFORTE  (provincia di Udine) ha adottato, il 27 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota da applcare in questo comune  ai  fini  dell'I.C.I.,  nella  misura  unica  del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per le motivazioni esposte in premessa. di  confermare,  altresi',  per  lo  stesso anno, la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale del soggetto passivo.    (Omissis).
                           Comune di Cigliano;
      Il  comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  confermare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,3 per mille. 2.  di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale  nella  misura  del 4,3 per mille e la relativa detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000. 3.  di  confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili  di  interesse  artistico  o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.    (Omissis).
                           Comune di Circello;
      Il  comune  di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  cinque  per  mille:  persone  fisiche  soggetti passivi e soci di cooperative   edilizie   a   proprieta'  indivisa,  per  l'abitazione principale; 2.   cinque  per  mille:  unita'  immobiliare  locata  con  contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 3.  cinque per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in  aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale; 4. cinque per mille: alloggi posseduti e non locati; 5.  cinque per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; 6.  cinque  per  mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro: 7. cinque per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge 449/1997; 8.  cinque per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti; 9.  cinque  per  mille:  tutti  i  soggetti  e  gli  immobili che non rientrano nella percendente classificazione. II.  detrazioni  dall'imposta  dovute per l'abitazione principale del soggetto  passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione.    (Omissis). III.  riduzione  del cinquanta per cento dell'imposta per gli edifici inagibili,  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
                           Comune di CISERANO;
      Il  comune  di  CISERANO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  applicare  le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 2001 nelle misure seguenti:    a) 5  per mille per abitazioni principali ed assimilate (ai sensi dell'art. 19   del   vigente   regolamento   comunale   dell'I.C.I.), pertinenze  (ai  sensi della circolare ministeriale n. 23/E del 2000) ed aree agricole;    b) 6   per   mille   su   tutti  gli  altri  fabbricati  ed  aree fabbricabili; 2.   di  tenere  conto  della  disposizione  ex  art. 5  del  decreto legislativo  n.  504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito  dai  commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996 per la determinazione della base imponibile; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,   assimilate  e  pertinenze  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a  titolo  di proprieta' o di altro diritto  reale,  dimora  abitualmente  in conformita' alle risultanze anagrafiche.  Le  disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti  autonomi  per  le  case  popolari,  alle unita' immobiliari possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufru  tto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituiti di ricovero o sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che non risultino  locate  e alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge legalmente separato o divorziato;    (Omissis).
                           Comune di CIVENNA;
      Il  comune  di  CIVENNA  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il 5 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di  determinare  (ai  sensi  dell'art. 8,  comma  3,  del  decreto legislativo  30 dicembre  1992  n.  504, come sostituito dall'art. 3, comma  55,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 2001 la detrazione  dell'imposta  di  L. 300.000 per le abitazioni principali (come  definite  dall'art. 3,  comma  55,  punto  2,  della  legge n. 662/1996);    (Omissis).
                            Comune di CIVITA;
      Il  comune  di  CIVITA  (provincia  di  Cosenza)  ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). A) fabbricati    1) abitazione principale: aliquota 6 per mille;    2) altri  fabbricati (quali abitazioni secondarie, abitazioni non locate  ed  ogni  altro  fabbricato  diverso  da  civile abitazione): aliquota 7 per mille;    3) fabbricati di enti senza scopo di lucro: aliquota 5 per mille;    4) abitazioni   locate  utilizzate  come  abitazione  principale: aliquota 6 per mille; B) aree fabbricabili    alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille; C) terreni agricoli    se  ed  in  quanto  dovuta  l'imposta sconta l'aliquota del 6 per mille; riduzioni e detrazioni    si  applicano  le disposizioni stabilite nel regolamento comunale sull'I.C.I. approvato dal consiglio comunale con delibera n. 43/1998.    (Omissis).
                          Comune di CLAVESANA;
  Il   comune  di  CLAVESANA  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il 22 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001; di determinare nella misura del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  relativa agli alloggi non locati anno 2001; di  proporre al consiglio comunale di non avvalersi della facolta' di apportare  eventuali  riduzioni  di imposta, detrazioni o elevazioni, conformemente alle possibilita' accordate dalla legge; di  far  constatare  che  l'odierno  provvedimento  conferma i valori determinati dal consiglio comunale con delibera del 23 febbraio 2000, n. 2, relativi alle aliquote anno 2000;    (Omissis).
                           Comune di COGLIATE;
  Il  comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I.    aliquota ordinaria 5,6 per mille;    aliquota  agevolata  per  abitazione  principale  4,6  per mille; detrazione L. 200.000    (Omissis).
                          Comune di COLBORDOLO;
      Il  comune  di  COLBORDOLO  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino) ha adottato,  il  23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili:    aliquota  del  5,9  per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;    aliquota del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni;    aliquota  del  2  per  mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici del  capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449;    aliquota  del  7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione; 2. (Omissis); 3.  di  proporre  al consiglio comunale la conferma, per l'anno 2001, della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale  agli  effetti  dell'I.C.I.,  fissata in L. 210.000 per le categorie  A2,  A3,  A4 ed A/5 con delibera C.C. n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7; 4. (Omissis);    (Omissis).
                          Comune di COLLECCHIO;
      Il  comune  di  COLLECCHIO  (provincia  di Parma) ha adottato, il 12 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel seguente modo:    a) aliquota  I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:      unita'   immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione principale;      unita'  immobiliari  di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione;    b) aliquota  I.C.I.  pari  al  5,5  per  mille  per  le  seguenti tipologie di immobili:      terreni agricoli e aree fabbricabili;      alloggi  dati  in  uso gratuito o in comodato a parenti fino al terzo  grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti;      fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti, dalle imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili;      altri  fabbricati  non  specificatamente  individuati nei punti precedenti e nel successivo punto c);    c) aliquota  I.C.I.  pari  al  7 per mille esclusivamente per gli alloggi  non  locati  (esclusi  altri  tipi  di  fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini); 2. di  determinare  in  L. 200.000  la  detrazione  per  l'abitazione principale per l'anno 2001; 3. di   elevare   a   L. 500.000   per  l'anno  2001,  la  detrazione dell'imposta  dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite ad  abitazione  principale  nel  caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;    coloro  che  intendano  avvalersi  della  maggiore  detrazione in questione  dovranno  trascrivere  il  relativo  importo nell'apposito spazio   del   bollettino  di  versamento  e  trasmettere  copia  del bollettino  della  prima  rata  al  comune - servizio tributi - entro quindici  giorni  dall'avvenuto  versamento.  A  questo dovra' essere unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulta  il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo, potra'  richiedere  idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.    (Omissis).
                         Comune di COLLEDIMEZZO;
      Il  comune  di COLLEDIMEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 ottobre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare  per  l'anno  2001  la stessa aliquota del 5 per mille praticata  per  l'anno  2000  in  ordine  dell'imposta comunale sugli immobili.    (Omissis).
                           Comune di COLLEGNO;
      Il  comune  di  COLLEGNO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 22 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. approvare,   per   l'anno  2001,  le  seguenti  aliquote  relative all'imposta comunale sugli immobili:    un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di   rendita   catastale  autonoma,  agli  alloggi  sia  regolarmente assegnati  che  vuoti  dell'istituto  autonomo  case popolari ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate;    un'aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare:      in  favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Collegno, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;      in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o  ad affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno, purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale;      in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune  di  Collegno, per quelle unita' immobiliari (due o piu') che, seppur  provviste  di  rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite   ad  abitazione  principale  dal  contribuente  e  dai  suoi familiari.  Tale  aliquota  ridotta  e'  applicabile a condizione che venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita' medesime  ed e' applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;      in  favore  dei  soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo  di  abitazione  principale, immobili alle condizioni definite dagli  accordi  fra  le  organizzazioni  della  proprieta' edilizia e quelle  dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti tipo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;      in favore di una sola pertinenza per unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale  purche'  utilizzata dalle persone fisiche soggetti  passivi  e  dai  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;      in   favore   di   una  sola  pertinenza  per  ciascuna  unita' immobiliare  data  in  uso  gratuito  a  parenti  ed  affini  fino al secondo grado,  residenti  nel comune di Collegno che l'adibiscono ad abitazione  principale,  purche'  la  pertinenza sia da questi ultimi utilizzata;    un  aliquota  diversificata,  nella  misura del 6,5 per mille, in favore  dei  soggetti  passivi  che  possiedono  immobili in aggiunta all'abitazione principale, purche' gli stessi siano abitazioni locate a  soggetti, residenti nel comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale;    un'aliquota   maggiorata,   nella   misura   del   9  per  mille, esclusivamente in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili a  destinazione  locativa  per  i  quali  non  risultano essere stati registrati  contratti  di  locazione  da  almeno  due anni (alla data dell'1o gennaio  2001),  ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998; 2.  detrarre  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae  tale  destinazione.  Se  l'unita'  immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.    per abitazione principale si intende:      quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  e i suoi familiari, dimorano abitualmente;      le  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari;      agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;      l'abitazione  posseduta  nel  territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;      l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che  la  stessa  non risulti locata (come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996); 3) stabilire che:    alla  pertinenza  equiparata  all'abitazione  principale,  non si applica   ulteriore   detrazione.  L'unico  ammontare  di  detrazione spettante,  se  non  trova  totale  capienza  nell'imposta dovuta per l'abitazione  principale,  puo' essere computato per la parte residua in   diminuzione   dell'imposta   dovuta   per  la  pertinenza  (sono considerate  pertinenze:  cantine,  box,  posti  macchina  scoperti e coperti,  soffitte,  tettoie  e  quant'altro,  quali parti integranti dell'abitazione  principale,  comprese  nelle  categorie C2, C6 e C7, ancorche' diversamente iscritte in catasto).    a tale pertinenza si estende l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista  per  l'abitazione  principale, a condizione che entrambe le unita'  immobiliari  siano  utilizzate dalle persone fisiche soggetti passivi per l'abitazione principale;    tale  agevolazione  viene  attribuita  ad una sola pertinenza per unita' immobiliare    (Omissis).
                          Comune di COLLELONGO;
      Il  comune  di COLLELONGO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota attualmente in vigore; di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.    (Omissis).
                      Comune di Colognola ai Colli;
      Il  comune  di  COLOGNOLA  AI  COLLI  (provincia  di  Verona)  ha adottato,  il  27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione d'imposta in L. 200.000;    (Omissis).
                           Comune di Comabbio;
      Il  comune  di  COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato, il 20 gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare  per  l'anno  2001, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura  del  6  per  mille  da  calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto  conto  delle rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48, e 51 della legge 662/1996; di  fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.    (Omissis).
                      Comune di Comezzano Cizzago;
      Il   comune  di  COMEZZANO  CIZZAGO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per l'anno 2001 e per le motivazioni indicate in premessa   e   che  qui  si  intendono  integralmente  tgrascritte  e riportate,  l'aliquota  dell'imposta  comunmale  sugli immobili nella misura del 6 per mille escluso gli immobili sfitti da piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per mille; 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in  L. 200.000 adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto;    L.   350.000  per  i  pensionati  possessori  della  sola  unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale il cui reddito annuo complessivo,  per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e  risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima  INPS  e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle cat. A3 e A6;    L.   400.000  per  i  pensionati  possessori  della  sola  unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale il cui reddito annuo complessivo,  per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e  risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali con fabbricati appartenenti alle categorie A3 e A6.    (Omissis).
                         Comune di Comun Nuovo;
      Il  comune  di COMUN NUOVO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    a)   di   determinare   l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per  l'anno  2001,  nella  misura  del 5 per mille ad eccezione delle categorie sotto specificate:      aree fabbricabili: 7 per mille;      terreni agricoli: 7 per mille;      seconde case:        1) comodato gratuito ai parenti in linea retta di 1o grado: 5 per mille - detrazione L.200.000;        2)  case date in affitto o in comodato gratuito con contratto regolarmente firmato e registrato: 5 per mille;        3) case sfitte : 7 per mille;      b) di confermare anche per l'anno 2001 le seguenti opzioni gia' previste nel 2000:        1)  -  la  detrazione  sulla  prima  casa viene elevata da L. 200.000  a  L.  400.000,  previa  presentazione  di  apposita domanda all'ufficio  tributi  del  comune  di  Comun  Nuovo, limitatamente ai nuclei  familiari  anziani  (cioe' uomini di almeno 70 anni di eta' e donne di almeno 65 anni di eta'), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari  della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito  complessivo  familiare  lordo  non  superiore a " 30.000.000 annue,  riferite  alla  dichiarazione  dei  redditi  1998, del nucleo familiare,  si  intende  il  complesso  delle  persone  che abitano e risiedono  presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia;        la  presentazione  della  domanda  scritta  ed  il successivo accoglimento,  da  parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.      2) - la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a  L. 400.000,  previa  presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi  del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari in  cui  vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap deve essere  accertato  da  certificato  rilasciato  dall'ufficio invalidi civili dell'A.S.L. competente in cui si attesti un'invalidita' uguale o  superiore al 75%), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della  sola  abitazione  e  delle  relative pertinenze, ed il reddito complessivo  familiare  lordo  non  superiore  a L. 50.000.000 annue, riferite  alla  dichiarazione dei redditi 1998; per nucleo familiare, si  intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia;          la  presentazione  della  domanda  scritta  ed  il successivo  accoglimento,  da  parte  del  comune, costituisce titolo necessario  ed  obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.    (Omissis).
                          Comune di Conselice;
      Il  comune  di  CONSELICE  (provincia di Ravenna) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  applicare  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per:      unita'   immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione principale;      che   ai   sensi   dell'art. 14  del  regolamento  comunale  di disciplina   dell'applicazione   dell'I.C.I.,   approvato   in   data 29 dicembre  1998  con  atto  consiliare  n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999:    "Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.    Sono equiparate all'abitazione principale:      a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci assegnatari;      b) gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;      c) le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;      d) le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;      e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea  retta  e  collaterali  entro il primo grado (genitori, figli e fratelli)".      f) le   pertinenze  di  categoria  catastale  C/2,  C/6  e  C/7 (magazzino,   autorimessa,  tettoia)  anche  se  ubicate  in  diverso edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione principale,   purche'   non   utilizzate  per  attivita'  produttive, commerciali  o  artigianali.  L'eventuale parte residua di detrazione che  non  trova  totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale,  puo'  essere  portata in diminuzione dall'imposta dovuta per tali pertinenze.      fabbricati  destinati  ad  attivita'  industriali, commerciali, artigianali  e  di  servizi,  nonche'  box,  autorimesse  e  garages, appartenenti alle seguenti categorie catastali:    A/10;    B/1; B/2; B/3; B/4; B5; B6; B/7; B/8;    C/1; C/2; C/3; C/4; C/5; C/6; C/7;    D/1; D/2; D/3; D/4; D/5; D/6; D/7; D/8; D/9; D/10; D/11; D/12;    Terreni agricoli; 2)  di  applicare  per l'anno 2001 l'aliquota del 4,3 per mille sugli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998; 3)  di  applicare  per  l'anno  2001 l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi; 4)  di  mantenere  quale  detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  l'importo minimo di L. 200.000;    (Omissis).
                           Comune di Corfinio;
      Il  comune di CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  in territorio del comune  di  Corfinio per l'anno 2001, confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.    (Omissis).
                          Comune di Cortandone;
      Il  comune  di  CORTANDONE  (provincia  di  Asti)  ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille.    (Omissis).
                       Comune di Cosio Valtellino;
      Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il  12 dicembre 2000 e il 22 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;    (omissis); di  determinare,  per  l'anno  2001,  la  detrazione  per  abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29).    (Omissis).
                      Comune di Castigliole d'Asti;
      Il  comune  di CASTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota  ordinaria dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 5,75 per mille ...(omissis); di  confermare  per  l'anno 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge  n.  431/1998, una aliquota I.C.I. piu' favorevole nella misura del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di  abitazione  principale  immobili  alle  condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della stessa legge; di confermare per l'anno 2001 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.    (Omissis).  |  
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      Il  comune  di  COTIGNOLA  (provincia di Ravenna) ha adottato, il 20 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  adottare  per  l'anno  2001  le aliquote I.C.I. in relazione alle tipologie di immobili nelle seguenti misure: Aliquota A) 4 per mille:   tipologia:    in riferimento a proprietari che eseguono:      1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;      2)  interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico - localizzati nei centri storici;      3)  interventi  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;      4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti. Tale  aliquota  e'  applicata  limitatamente  alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori e  per  la  durata  di  tre  anni. Di cio' dovra' darsi comunicazione all'ufficio   tributi   del   comune   indicando  gli  estremi  della concessione edilizia;      5)  in  riferimento  a  proprietari che concedono fabbricati in locazione,  a  titolo  di  abitazione  principale,  con  contratti di locazione a canone concordato. I   proprietari   che  stipulano  contratti  di  locazione  a  canone concordato,   come   sopracitato,  dovranno  comunicarlo  all'ufficio tributi   del   comune,   entro  i  termini  di  presentazione  della dichiarazione  I.C.I.  dell'anno  di riferimento con la possibilita', per  l'ufficio,  di  richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo. Aliquota B) 5,5 per mille:   tipologia:    in riferimento a:      1)  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale dal proprietario,  oppure  dal  titolare  dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze;      2)  unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto  da  anziani  o disabili che abbiano al 31 dicembre 2000, o acquisiscano  nel  corso  dell'anno  2001 la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;      3)  abitazione  (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal  possessore  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale. Aliquota C) 7 per mille:   tipologia:    in riferimento a:      1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate  stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione  della  categoria  "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze. Aliquota ordinaria D) 6 per mille:   tipologia:    in riferimento a:      1)  rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'iimposta -  ivi  compresi  i  fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A/10";      2) aree fabbricabili;      3) terreni agricoli. Di  confermare  per  l'anno  2001,  la  detrazione  per  l'abitazione principale  nelle  misure seguenti:       a) detrazione di L. 200.000 per  tutte  le  unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale  dei  soggetti  passivi, cosi' come specificato all'art. 8 del   regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili,  ad  eccezione  delle  unita'  immobiliari  i  cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera b);      b) detrazione  di  L.  500.000  per le unita' immobiliari i cui soggetti  passivi  si  trovano  in  condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sotto indicate "particolari situazione di carattere sociale"; di  confermare  per  l'anno  2001 le seguenti situazione di carattere sociale:     A) famiglie con due o piu' figli:      nucleo  familiare  con  due  o  piu' figli a carico in eta' non superiore a 26 anni;      proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);      reddito  familiare  complessivo imponibile non superiore a lire 16.000.000 pro-capite. La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';    B)  famiglie  di  pensionati:        soggetto passivo di eta' non inferiore  a  sessantacinque  anni, solo o facente parte di un nucleo familiare  composto  da  due  persone  una  di  eta'  non inferiore a sessantacinque   anni   e   l'altra   di   eta'   non   inferiore  ai cinquantacinque anni;      proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I.,   se'  stesso  e  l'eventuale  altro  componente  del  nucleo familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);      reddito   familiare  complessivo  imponibile  non  superiore  a L. 16.000.000  in  quanto  solo  ovvero,  in  caso di appartenenza al nucleo  familiare  composto  da  due persone, reddito familiare annuo complessivo di L. 32.000.000; La maggiore  detrazione  spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del  nucleo  familiare  predetto che siano nella posizione reddituale indicata,  in  ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa;    C)  famiglie  con  portatori  di handicap:       soggetto passivo portatore  di  handicap,  ai  sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992  "legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' non inferiore al 75%,  o  facente  parte  di  un  nucleo  familiare  in  cui almeno un componente  e' portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75%;      proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);      reddito   familiare  complessivo  imponibile  non  superiore  a L. 16.000.000  in  quanto  solo, ovvero a L. 16.000.000 maggiorato di L. 16.000.000  per  ogni  eventuale  ulteriore  componente del nucleo famigliare; La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';    D)  famiglie  di  giovani  coppie:        nucleo  famigliare  con anzianita'  di  formazione non superiore a quattro anni alla data del 1o gennaio  2001,  con  condizione  che  almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di eta';      proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);    reddito  familiare  complessivo  imponibile  non superiore a lire 16.000.000 pro-capite. La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';    E)  famiglie numerose:       soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;    proprietario/comproprietario   o  titolare/contitolare  di  altri diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);      reddito  familiare  complessivo imponibile non superiore a lire 14.000.000 pro-capite. La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita';    F)      famiglie      assistite:            soggetto      passivo proprietario/comproprietario  o titolare/contitolare di altri diritti reali  di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);      avente  diritto,  in  base ai vigenti regolamenti del comune di Cotignola,   all'assistenza   economica   e  sociale  alla  data  del 1o gennaio 2001; La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita'  abitativa,  la maggiore  detrazione spetta unicamente al soggetto  passivo  che  si  trovi nella particolare situazione di cui sopra,  per  la  parte  di  essa  che  risulta  dall'applicazione del criterio  indicato all'art. 8 - comma II - del decreto legislativo n. 504/1992,  come  meglio  illustrato  al  punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993. Di  determinare  le  seguenti  modalita'  al fine del godimento della menzionata maggiore   detrazione  pari  a  L.  500.000  per  l'unita' immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del contribuente:      a) i  requisiti  richiesti devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2001;    b) i  componenti  della  famiglia  di  cui  fa  parte il soggetto passivo   non   devono   avere  altre  proprieta'  immobiliari  oltre l'abitazione   principale  ed  eventuali  pertinenze  (garage,  posto macchina,  cantina, ecc.) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);    c) sono   comunque   esclusi   dall'agevolazione   le  abitazioni classificate  in  categoria  A/1  (tipo  signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi);    d)  i  limiti  di  reddito  di cui alle particolari situazione di carattere  sociale  sopra  individuate  devono essere determinate con riferimento   a   quanto   dichiarato   dal   contribuente   ai  fini dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche (Reddito imponibile I.R.P.E.F.) per l'anno 2000;    e) Il  reddito  pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito familiare  complessivo  imponibile,  riferito  all'anno  2000,  per i componenti  del  nucleo  risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001;    f) la presente casistica non e' applicabile in caso di abitazione concessa  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta fino al secondo grado  che  la  occupano quale abitazione principale come previsto al punto  f) dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;    g) l'eventuale   quota   di maggiore  detrazione  per  abitazione principale   che   non  trovi  capienza  puo'  essere  utilizzata  in detrazione  dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze dell'abitazione principale stessa;    h) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla  base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene direttamente  sui  versamenti  dell'imposta  dovuti  con l'obbligo di produrre,     sotto     la    propria    responsabilita',    apposita autodichiarazione   attestante  il  possesso  di  tutto  i  requisiti richiesti  per  il  caso  di  "particolare  situazione  di  carattere sociale"  in  cui  il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione dovra'  essere  inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola entro  e  non  oltre  il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.  dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'ufficio, di  richiedere  atti  e  documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;    i) in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro diritto reale  di  godimento  sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi  diritto  alla  maggiore  detrazione  I.C.I.,  la  sopracitata autodichiarazione  dovra'  essere  prodotta  da  ciascun soggetto. In presenza  di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autodichiarazione potra' essere presentata da uno solo di essi per entrambi;    (Omissis).
                           Comune di Cremella;
      Il  comune  di  CREMELLA  (provincia  di  Lecco)  ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni; 2. di  determinare  l'aliquota  del  7  per  mille  per  il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni; 3. di  confermare  in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima abitazione per l'anno 2001; 4. di   confermare  per  l'anno  2001  tutto  quanto  deciso  con  la deliberazione del commissario straordinario n. 8 del 31 marzo 1999 in merito alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili.    (Omissis).
                           Comune di Cremeno;
      Il  comune  di  CREMENO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il 15 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  confermare,  nel  rispetto  del  mantenimento  dell'equilibrio economico  finanziario  del bilancio di previsione dell'anno 2001, le aliquote  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili  gia' fissate per l'anno 2000, nella seguente misura:    aliquota del 6 per mille su tutte le unita' immobiliari;    aliquota  del 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con detrazione di L. 500.000;    (Omissis).
                         Comune di Crespellano;
      Il  comune  di CRESPELLANO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare, (omissis), le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2001 come segue:    aliquota ordinaria del 5,5 per mille;    aliquota  del  5  per  mille  per  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale;    aliquota  del  7  per  mille  nel caso di alloggi non locati (non occupati); di prevedere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; di  confermare  l'aumento da L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione di  cui  all'art. 8  comma  3  del  decreto  legislativo  n.  504 del 30 dicembre  1992,  detrazione che compete esclusivamente ai soggetti che rientrano nelle condizioni di seguito specificate:    A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad  abitazione  principale,  eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa,   cantina,   area  pertinenziale  e  classificata  nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.    Nel   caso   di   diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione  il contribuente  non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;    B) avere  compiuto i sessantacinque anni di eta' al primo gennaio 2001,  ovvero  compiere  i  sessantacinque  anni  di  eta'  nel corso dell'anno 2001 per gli uomini, avere compiuto i sessanta anni di eta' al  primo  gennaio  2001  ovvero compiere i sessanta anni di eta' nel corso dell'anno 2001 per le donne;    C) vivere  soli  o in coppia al primo gennaio 2001. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;    D) essere  in  condizione  non  lavorativa  ed  avere  percepito, nell'anno  2000  un  reddito da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 16.000.000;    E) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta alla  fonte  o  comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi  nell'anno  precedente  a quello di competenza I.C.I., per un importo superiore a L. 3.000.000;    F) nel  caso  di  nucleo  familiare  composto  da  due persone il reddito    complessivo    deve    valutarsi   secondo   le   seguenti caratteristiche:      quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto D);      per  quanto  riguarda  il  soggetto convivente: si considera il reddito  imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente  posseduta  in  comproprieta'  con  il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;      per   quanto   riguarda   il  reddito  complessivo  del  nucleo familiare:  esso,  calcolato  come  ai paragrafi precedenti, non deve superare i 32.000.000 di lire;      la  condizione  di cui al punto E) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente;      qualora  un  componente  del  nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 35.000.000;    (Omissis).
                          Comune di Crevalcore;
      Il  comune  di  CREVALCORE  (provincia  di  Bologna) ha adottato, l'11 dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  confermare  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili fissate  per  l'anno  2000  anche  per  l'anno  2001, come di seguito descritto:    5,3  per  mille  per  le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite  ad  abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto  di  usufrutto,  uso,  o  abitazione;  anche  se lo stesso ha acquisito  la  residenza in istituto sanitario o struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata;    6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;    7 per mille per le abitazioni non locate; 2. di  confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 annue; 3. di  precisare inoltre che per poter usufruire dell'imposta ridotta del   50%   relativamente   ai   fabbricati  dichiarati  inagibili  o inabitabili,  a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e  successive modificazioni, il contribuente deve richiedere apposita certificazione   di   inabitabilita'   o   inagibilita'   al  comune, presentando  perizia,  con  oneri  a  suo  carico, redatta da persona abilitata.  In  alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto  a  quanto previsto dal periodo precedente, allegandola alla dichiarazione. Tale dichiarazione non esonera il soggetto passivo dal dover  provare  l'effettivo stato di inabitabilita' o inagibilita' in fase    di   accertamento   con   perizia   certificata   da   idoneo professionista; 4. di precisare infine che gli immobili previsti all'art. 25.16 delle norme  tecniche  di  attuazione al piano regolatore, individuati come edifici  inseriti  in  "zone  di  recupero  in zone E", devono pagare l'imposta  calcolandola in relazione alle caratteristiche peculiari a ciascun immobile e contribuente; 5. che  l'imposta  dovuta  relativamente  alle aree fabbricabili deve essere  calcolata  rispetto  ai  valori minimi indicati nell'apposita delibera della giunta comunale;    (Omissis).
                      Comune di Cugliate Fabiasco;
      Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n.  504  del  30 dicembre  1992,  l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 2001. 2. di  dare  atto  che  la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita   ad   abitazione   principale  del  soggetto  passivo  e  di L. 200.000.    (Omissis).
                          Comune di CURTAROLO;
      Il  comune  di  CURTAROLO  (provincia  di Padova) ha adottato, il 5 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  approvare  per  l'anno  2001 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.,  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni:    a) 5  per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze;    b) 5,5  per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili;    c) 7 per mille per gli alloggi non locati;    d) detrazione "prima casa" di L. 280.000;    e) maggiore detrazione "prima casa" di L. 450.000 a favore dei:      1.  titolari del diritto di proprieta', usufrutto od abitazione sui  beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 2001; 2.  soggetti  titolare  di  pensione in possesso di reddito familiare complessivo, riferito all'anno 2000, non superiore a:      L. 13.000.000 per nucleo familiare composto da una persona;      L.  19.500.00  per  nucleo  familiare  composto  da  due o piu' persone. In   entrambi   i  casi  l'unita'  immobiliare  deve  essere  l'unica proprieta'  del  nucleo  familiare nel corso del 2001, oppure l'unica posseduta  a  titolo  di  usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unita'   immobiliari  del  gruppo  A  classificate  A1  -  abitazioni signorili,  A7  -  abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati. I  soggetti  che  intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione,  dovranno  indicarne  l'importo  nell'apposito  spazio del bollettino  di  versamento.  Dovranno,  inoltre,  presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968,  attestando  la  posizione  sia del soggetto passivo che del proprio  nucleo  familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unita' abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei  redditi  prodotti  nell'anno  2000.  Detta certificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro iI mese di giugno 2001 al settore  tributi  del comune. L'am ministrazione comunale si riserva, comunque,   di   richiedere  documentazione  integrativa  comprovante l'esistenza  di  presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione.    (Omissis).
                     Comune di Desenzano del Garda;
      Il  comune  di  DESENZANO  DEL  GARDA  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille; 2. di determinare, altresi' l'aliquota ridotta al 4 per mille:    per  le  persone  fisiche  e per i soci di cooperative edilizie a proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;    per  le  pertinenze  "limitatamente ad una per ciascuna categoria classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;    per  i  cittadini  non  residenti  nel territorio dello Stato, si considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unita' immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 3.  di  considerare  adibiti  ad  abitazione  principale e si applica pertanto  l'aliquota ridotta del 4 per mille, agli immobili posseduti a  titolo di proprieta' od usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di  degenza  permanente,  a  condizione  che  lo  stesso immobile non risulti  affittato,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legislativo  23 gennaio  1993,  n.  16  convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; 4.  di  determinare  infine  nella  misura del 7 per mille l'aliquota delle   aree  fabbricabili,  nonche'  gli  alloggi  non  concessi  in locazione ad uso abitazione principale; 5. di dare atto che gli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti  dal  vigente  regolamento - art. 6, comma 4 (utilizzato per abitazione  principale con contratto registrato) ed a quelli concessi in  comodato  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo grado ed utilizzati   come   abitazione   principale,  si  applica  l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille; 6. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane, anche  per  l'anno  2001,  di  L.  400.000  cosi'  come stabilito con succitata deliberazione consiliare n. 165/1999, esecutiva ai sensi di legge;    (Omissis).
                           Comune di Diamante;
      ll  comune  di  DIAMANTE  (provincia  di Cosenza) ha adottato, il 15 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). aliquota unica sei per mille; detrazione   per   l'abitazione   principale:  L. 500.000  (legge  n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).    (Omissis).
                             Comune di Ello;
      Il  comune  di ELLO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  In attuazione del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 42, comma  2 - lettera f), del testo unico n. 267/2000, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 viene determinata e confermata nella misura del 6 per mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti  nel  comune  di Ello e per gli altri immobili, fatte salve tutte  le  modifiche  che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni di legge relative alla legge finanziaria.    (Omissis).
                        Comune di Fagnano Olona;
      Il  comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 20 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  nelle misure sottoindicate le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2000:    a) aliquota ordinaria: 6 per mille;    b) abitazione principale: 4 per mille;    c)   aliquota   agevolata   per  i  proprietari  che  eseguiranno interventi  di recupero nel centro storico (per un periodo massimo di tre anni): 4 per mille. 2.  di  dare  atto  che  i  valori  minimi delle aree edificabili per determinare   l'imposta  per  l'anno  2001  risultano  essere  quelli deliberati con atto consiliare n. 13 del 24 marzo 1999.    (Omissis).
                       Comune di Falzes (Pfalzen);
      Il comune di FALZES (PFALZEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata in questo comune, ad eccezione  dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille; 2.  per  le  unita'  immobiliari  (incluso  le  pertinenze)  soggetti all'imposta  di  soggiorno  ai  sensi della legge regionale 29 agosto 1976,  n.  10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato con  D.P.G.R. dd. 20 ottobre 1998, n. 29/L, l'aliquota e' determinata nella  misura  del  7  per  mille,  con  esclusione degli immobili di proprieta'  di  residenti  nel  comune, per i quali viene determinato l'aliquota ordinaria del 4 per mille; 3.  di  determinare  la  detrazione  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto  passivo  e  la  sua  pertinenza  in  lire 500.000 - secondo l'articolo 2 del regolamento I.C.I., approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 49 del 30 novembre 2000;    (Omissis).
                            Comune di Favria;
      Il  comune  di  FAVRIA  (provincia  di Torino) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  I.C.I. nelle misure seguenti:      aliquota ordinaria: 5 per mille;      aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;      aliquota  per  immobili  posseduti  in  aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille;      aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;      aliquota  per  alloggi  adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;      aliquota  per  alloggi  locati  con  contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille. 2.  di  dare  atto  che  la detrazione d'imposta per la prima casa e' fissata in L. 200.000. 3. (omissis) 4. (omissis)    (Omissis).
                           Comune di Felonica;
      Il  comune  di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili,  istituita  con  l'art, 1 del decreto legislativo 30 dicembre  1992  n.  504,  nella  misura  unica  del 6,75 per mille in conformita'   all'art.  6  del  decreto  legislativo  504/1992,  come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. 2.  di  determinare per l'anno 2001 la riduzione I.C.I. di L. 200.000 per l'immobile adibito a prima abitazione.    (Omissis).
                         Comune di Fontanellato;
      Il comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:      a) aliquota ordinaria: 5,25 per mille;      b) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art.  7  del  regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 7 per mille;      c)  aliquota  per  immobili  concessi in locazione, a titolo di abitazione  principale,  sulla  base  di  contratti concordati di cui all'art.  2,  comma  3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: 4 per mille; 2. di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta indicata al punto c), il proprietario dovra' presentare all'ufficio tributi copia del  contratto  di  locazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  nella quale indichera' gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie); 3.  di  riconfermare  per  l'anno  2001  la  detrazione per le unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  nella  misura di L. 220.000.    (Omissis).
                         Comune di Furci Siculo;
      Il  comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 20   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  stabilire  le  seguenti  norme  per  l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 20001:      a) aliquota ordinaria nella misura unica del 7 per mille;      b) aliquota  ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille;    (Omissis).
                           Comune di Galliera;
      Il  comune  di  GALLIERA  (provincia  di Bologna) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  l'anno  2001  per  i motivi di cui in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.    (Omissis).
                          Comune di Gallodoro;
      Il  comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  per  l'anno 2001: (omissis)      a)  unita'  inimobiliari adibiti ad abitazione principale 6 per mille;      b)  altre  unita' immobiliari per come definite dall'art. 2 del vigente regolamento diverse dall'abitazione principale 7 per mille; di   confermare   per   l'anno  2001  in  L.  200.000  la  detrazione dell'imposta   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione principale.    (Omissis).
                           Comune di Garaguso;
      Il  comune  di  GARAGUSO  (provincia di Matera) ha adottato, il 7 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di confermare (omissis) per l'esercizio finanziario 2001, con effetto sul  bilancio  di previsione del medesimo anno l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille.    (Omissis).
                           Comune di Graglia;
      Il  comune  di  GRAGLIA  (provincia di Biella) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per  l'anno  2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:      a)  5,5  per  mille  in  favore  delle persone fisiche soggetti passivi  e  soci  di  coperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune,  per l'unita' inunobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;      b)  5,5  per  mille  per  gli  immobili diversi dall'abitazione principale; 2.  di  riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n. 504/1992 e ss.mm.ii, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione minima fissata in L. 200.000.    (Omissis).
                      Comune di Gravina in Puglia;
      Il  comune  di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il  13  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    aliquota ordinaria 6,3 per mille;    aliquota abitazione principale 5 per mille;    aliquota   pertinenze  dell'abitazione  principale  5  per  mille limitatamente  ad  una  unita'  immobiliare  per  ciascuna categoria, classificata o classificabile nelle categorie catastali:      C/2 (magazzini e locali di deposito);      C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse);      C/7 (tettoie chiuse o aperte); a condizione che le medesime non risultano concesse in locazione, uso o comodato a terzi; di  stabilire  che  si  considerano  parti integranti dell'abitazione principale  le  sue  pertinenze,  anche  se distintamente iscritte in catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione che il proprietario o titolare  di  diritto  reale  di godimento , anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha abitualmente dimora sia proprietario o titolare  di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia   durevolmente   ed   esclusivamente   asservita   alla  predetta abitazione; di  applicare le presenti disposizioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; di  stabilire,  altresi', sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, che   non   spettano   ulteriori   detrazioni   per   le   pertinenze dell'abitazione  principale e che l'unico ammontare di detrazione, se non  trova  totale  capienza  nell'imposta  dovuta  per  l'abitazione principale,   puo'   essere   computato  per  la  parte  residua,  in diminuzione  dell'imposta  dovuta  per  le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenete al titolare di questa.    (Omissis).
                         Comune di Guardiaregia;
      Il  comune di GUARDIAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il   21 dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle persone  fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti nel comune, per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata; 2. di  confermare  per  tutti  gli  altri l'aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille.    (Omissis).
                          Comune di Guglionesi;
      Il comune di GUGLIONESI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 6 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  e successive modificazioni ed integrazione.    (Omissis).
                      Comune di Isola Sant'Antonio;
      Il  comune  di  ISOLA  SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille.    (Omissis).
                            Comune di Ivrea;
      Il  comune  di  IVREA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il 20 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  riconfermare  per  l'anno  2001  le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:    5  per  mille  per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per  le  unita'  immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,  nonche'  degli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case popolari;    7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati.    (Omissis).
                           Comune di La Salle;
      Il  comune  di  LA  SALLE  (provincia  di  Aosta) ha adottato, il 22 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:    aliquota ordinaria: 5 per mille;    alliquota prima casa: 4,5 per mille;    detrazione: L. 200.000.    (Omissis).
                       Comune di Lagundo (Algund);
      Il comune di LAGUNDO (ALGUND) (provincia di Bolzano) ha adottato, il   28 dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)  con  decorrenza  dall'anno  2001  come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:    aliquota d'imposta: 4 per mille; 2. di   determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 come segue:    per tutte le abitazioni principali: L. 1.200.000.    (Omissis).
                            Comune di Laino;
      Il   comune   di  LAINO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il 18 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare  ai  sensi  dell'art. 6  della legge n. 504/1992 e dell'art. 3,  comma da 53 a 59 legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. di  applicare  la  detrazione  prevista  dall'art. 8,  comma 2 del decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3,  comma  55,  legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, nella   misura  di  L. 200.000  per  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. Per  abitazione  principale si intende quella nella quale il soggetto persona  fisica  residente  nel  comune  ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:    a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;    b)  abitazione  utilizzata  dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;    c)  alloggio  regolarmente  assegnato da istituto autonomo per le case popolari;    d)  abitazione  locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale;    e)  abitazione  concessa  in  uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado;    f)  abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata. 3.   di   mantenere,  ai  sensi  dell'art. 6,  comma  2  del  decreto legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  cosi'  come  modificato dall'art. 53,  legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari locate, con  contratto registrato prima del 1 gennaio 2001, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale.    (Omissis).
                             Comune di Lana;
      Il  comune  di  LANA  (provincia  di  Bolzano)  ha  adottato,  il 24 ottobre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con  decorrenza dell'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:    a) aliquota  da  applicare per l'abitazione principale ed annesso garage: 4 per mille;    b) aliquota  da  applicare  a tutti i rimanenti immobili: 4,2 per mille. 2. di   determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 fino a diversa regolamentazione come segue:    a) L. 800.000 per tutte le abitazioni principali.    (Omissis).
                        Comune di Lanzo Torinese;
      Il comune di LANZO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 ottobre  e  il  30 novembre  2000,  le  seguenti  deliberazioni in materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per il 2001 nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di  L. 200.000  e  le agevolazioni come meglio indicato nell'allegato prospetto    (Omissis). di prendere atto della deliberazione della G.C. n. 251 del 26 ottobre 2000 con la quale vengono confermate per il 2001 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in vigore nel 2000; di approvare la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale; di  approvare  altresi'  la  seguente  agevolazione:  "E' considerata adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a titolo  di  proprieta'  o  di  usufutto  da  anziani  o  disabili che acquisiscono  la residenza in modo permanente in istituti di ricovero o  sanitari  a  seguito  da  ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.    (Omissis).
                         Comune di Lasa (Laas);
      Il  comune  di LASA (LAAS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  con  decorrenza  dall'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione vengono  determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  come  di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:    aliquota unica 0,4 per mille. 2. l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale viene  determinato,  con  decorrenza  dall'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione, come segue:    per tutte le abitazioni principali L. 800.000 (413,17 Euro).    (Omissis).
                            Comune di Lauco;
      Il  comune  di  LAUCO  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare,  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5, per mille.    (Omissis).
                       Comune di Limone Piemonte;
      Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27   novembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire  che  l'aliquota  dell'I.C.I.  in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2001 sara' applicata nelle seguenti misure:    a) aliquota   da   applicare   alle  unita'  immobiliari  adibite direttamente ad abitazione principale: 4 per mille;    b) aliquota   da   applicare   a   tutte   le   rimanenti  unita' iinmobiliari: 6,5 per mille.    (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del suo  ammontare L. 250.000 per gli immobili ubicati nel centro abitato di  maggior  pregio (fascia "A"), L. 300.000 per quelli ubicati nella zona  semiperiferica  di  medio  pregio (fascia "B") e L. 350.000 per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia "C").    (Omissis).
                      Comune di Mandello del Lario;
      Il comune di MANDELLO DEL LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per il 2001 nelle seguenti misure:    aliquota ordinaria: 6 per mille    aliquota   per   le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale del soggetto passivo: 4 per mille    aliquota  agevolata,  in  favore  dei  proprietari  che  eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di sottotetti limitatamente alle unita'  immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille    detrazione   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale: L. 220.000    (Omissis).
                          Comune di Manoppello;
      Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. (omissis), di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1 gennaio 2001 del 5,5 per mille per i fabbricati e del 4 per mille per le aree fabbricabili; 2.  di  dare  atto  che  la  detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  (articolo  cosi' sostituito dall'art. 3,  comma  55,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' di L. 200.000.    (Omissis).
                             Comune di Mara;
      Il  comune  di  MARA  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato,  il 7 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  stabilire  per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nel 4 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.    (Omissis).
                    Comune di Marano di Valpolicella;
      Il  comune  di  MARANO  DI  VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per  mille,  unitamente  alla detrazione per prima casa fissata in L. 200.000.    (Omissis).
                          Comune di Marmirolo;
      Il  comune  di  MARMIROLO  (provincia di Mantova) ha adottato, il 21 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per  l'anno 2001 l'aliquota principale che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2.  di  determinare  l'aliquota  da  applicare  alle seconde case non occupate  e per i locali sfitti uso negozio (cat. catastale C1) nella misura del 6 per mille; 3.  di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I.  dovuta  per  l'anno  2001  dai proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:    l'immobile sia destinato ad abitazione principale;    il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non  superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i redditi  ed  eventuali  indennita'  di  tutti  i componenti il nucleo familiare  compresi  i  redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato  di  1  milione  e  mezzo  per  ogni  familiare  a  carico. Quest'ultimo  importo  raggiungera'  la cifra di 3 milioni qualora la persona a carico sia portatore di handicap;    i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:      a) pensionati;      b) coniugi a carico di pensionati;      c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;      d) disoccupati  per almeno sei mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;      e) lavoratori  posti  in  cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi, nell'anno 2000; 4.  di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione  principale  i  proprietari  o  i titolari di diritto di usufrutto,  uso  o  abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti  su  tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore  ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale; 5.  di  escludere  comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 6.  di  fissare  dal  2 maggio  al 30 giugno 2001 il periodo entro il quale   l'istanza   deve  essere  presentata.  Detto  termine  e'  da intendersi  perentorio  pena  la  decadenza  del beneficio per l'anno 2001.  In  caso  di  acquisto  del  fabbricato  in data successiva al 30 giugno 2001, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre 2001,  data  di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione possono essere inoltrate a mezzo raccomandata; 7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il  31 dicembre  del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.    (Omissis).
                           Comune di Minerbe;
      Il  comune  di  MINERBE  (provincia di Verona) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  l'anno 2001, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.    (Omissis).
                           Comune di Minerbio;
      Il  comune  di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare  la  detrazione  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione  principale  a  L. 200.000  annue  e di fissare l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I) per l'anno 2001 nella misura  del  6  per  mille e di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli immobili I.C.I. a valere per l'anno 2001 nel seguente modo:    7  per  mille  per  le  abitazioni  non locate, individuate con i principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.;    5,5  per  mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 18 del regolamento I.C.I.;    4  per  mille  per  gli  immobili  che i proprietari concedono in locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 art. 2 della legge n. 431/1998.    (Omissis).
                          Comune di Moliterno;
      Il  comune di MOLITERNO (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  confermare  per  l'anno  2001,  l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale  sugli  immobili (I.C.I.), nella misura del sei per mille ad eccezione  dell'aliquota  inerente  l'abitazione principale che viene stabilita nella misura del cinque per mille; 2.  confermare  per  l'anno  2001 la detrazione prevista dall'art. 8, comma  3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito  dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale in L. 250.000,  come  determinata  dalla  delibera  consiliare  n. 1 del 25 febbraio 1997; 3.  considerare  ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della citata legge n.  662,  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero  o  sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' la stessa non risulti locata; 4.  ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 49,  determinare  al  tre  per  mille  l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi destinati al recupero di immobili inagibili  o  inabitabili  o  interventi  destinati  al  recupero  di immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nel centro  storico,  come  individuato dal vigente P.R.G., oppure ancora per  interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti; 5.   dare   atto   che   tale   aliquota  agevolata  viene  applicata limitatamente   alle  unita'  immobiliari  che  saranno  oggetto  dei predetti  interventi  e  per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori.    (Omissis).
                          Comune di Mongrando;
      Il  comune  di  MONGRANDO  (provincia  di Biella) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura  del  5,2 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi   dalle   abitazioni  od  abitazioni  in  aggiunta  a  quella principale o per gli enti senza scopo lucro; 2.  dare  atto  che  la  detrazione  per  abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3.  di  dare  atto  che non operano riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni  indicati  nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n.  507/1992  come sostituito con il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.    (Omissis).
                    Comune di Monsampolo del Tronto;
      Il  comune  di MONSAMPOLO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha  adottato,  il  18  novembre  2000,  la  seguente deliberazione in materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.    (Omissis).
                          Comune di Montagnana;
      Il  comune  di  MONTAGNANA  (provincia di Padova) ha adottato, il 27 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  avvalersi  per  l'anno  2001  della facolta' di articolazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  consentita  dalle  modifiche apportate  al  decreto  legislativo  504/1992, dall'art. 3, comma 53, della  legge  662/1996,  determinando  nel  6,75 per mille l'aliquota normale   e   nel   5  per  mille  l'aliquota  ridotta  da  applicare all'abitazione   principale   e   alle   sue   pertinenze   ancorche' distintamente   iscritte   in   catasto,  da  applicarsi  nell'ambito territoriale   del   comune  di  montagnana  e  dovuta  dai  soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2001 delle facolta' concesse dal comma 55  dell'art.  3  della  legge  662/1996, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze.    (Omissis).
                      Comune di Montecchio Emilia;
      Il  comune  di  MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare,  (omissis)  per  l'anno  2001, l'aliquota I.C.I nelle misure del 5,8 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di:    alloggi  non  locati:  da  intendersi  le  unita' immobiliari non tenute  a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille;    seconda   casa:  si  intende  l'unita'  immobiliare  che  il  suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico,  avendo  la  propria abitazione principale in altra unita' immobiliare (in proprieta' o in locazione): aliquota 7 per mille.    (Omissis).
                        Comune di Montegaldella;
      Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  fissare, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:    a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille;    b)  l'aliquota  I.C.I. per abitazione principale nella misura del 4,8 per mille;    c)  la  detrazione  per  abitazione principale nell'importo di L. 250.000.    (Omissis).
                          Comune di Monterado;
      Il  comune  di  MONTERADO  (provincia  di Ancona) ha adottato, il 15 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  elevare  con  decorrenza 1 gennaio 2001, a norma dell'art. 3, terzo  comma,  della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 58, terzo  comma, del decreto legislativo n. 446/1997, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta dovuta ai fini I.C.I. per la medesima unita'  immobiliare  da  quei  soggetti  passivi che non percepiscano individualmente  redditi  da pensione superiori a L. 12.000.000 e che non  possiedano  inoltre  altri fabbricati nel territorio dello Stato italiano; 2.  di introdurre, conseguentemente, il seguente comma 3-bis all'art. 4  del  vigente  regolamento  per la disciplina sull'imposta comunale sugli immobili:    ai  soggetti  passivi che non percepiscano redditi individuali da pensione superiore a L. 12.000.000 e che non possiedano inoltre altri fabbricati  nel  territorio  dello  Stato  italiano,  si  applica  la detrazione d'imposta elevata da L. 200.000 a L. 300.000. La  detrazione  cosi'  elevata  a L. 300.000 non si applica a tutti i beneficiari,  qualora  uno degli aventi diritto percepisca redditi da pensione superiori a L. 12.000.000. Tale  detrazione  elevata  a  L.  300.000  non  si applica inoltre in presenza di redditi diversi da pensione. 3.  di  dare  atto  che la giunta comunale con proprio atto n. 66 del 15 novembre  2000  ha  confermato  anche  per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:    aliquota ordinaria: 6,4 per mille;    aliquota  ridotta del 4 per mille in favore esclusivamente per le aziende  artigianali,  industriali  e  commerciali,  purche' di nuova istituzione,  operanti nel territorio comunale, per un periodo di tre anni  decorrenti dalla data di inizio dell'attivita' ex art. 4, comma 3,  del  vigente  regolamento  I.C.I.  approvato  con atto di C.C. n. 73/1999, esecutivo a norma di legge.    (Omissis).
                          Comune di Monzambano;
      Il  comune  di  MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:    5 per mille per le abitazioni principali;    6 per mille per tutti gli altri immobili; e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;    (Omissis). 3.  di  assumere  la  riscossione  dell'imposta  in  economia tramite versamento  su  c/c  postale  intestato  al  comune di Monzambano, di prossima istituzione;    (Omissis).
                          Comune di Mozzecane;
      Il  comune  di  MOZZECANE  (provincia  di Verona) ha adottato, il 21 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni:    L. 250.000 per l'abitazione principale;    L.  300.000  per  l'abitazione  principale  dei  soggetti  che si trovano  nelle  situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge.    (Omissis).
                            Comune di Netro;
      Il  comune  di  NETRO  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  lasciare  invariata  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 per mille. 2.  di  proporre  al  consiglio  comunale di adottare la misura della detrazione  per  l'unita'  adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000.    (Omissis).
                           Comune di Nicosia;
      Il  comune  di  NICOSIA  (provincia  di  Enna) ha adottato, il 30 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare  per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.    (Omissis).
                     Comune di Occhieppo Inferiore;
      Il  comune  di  OCCHIEPPO  INFERIORE  (provincia  di  Biella)  ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura  del  5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi   dalle   abitazioni  od  abitazioni  in  aggiunta  a  quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2.  dare  atto  che  la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3.  di  non  operare  le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati  nel  comma  3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, come sostituito con il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.    (Omissis).
                     Comune di Olevano di Lomellina;
      Il  comune  di  OLEVANO  DI  LOMEZZINA  (provincia  di  Pavia) ha adottato,  il  20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille. di  mantenere  le detrazioni e le agevolazioni stabilite per la prima casa  (220.000)  e  per  unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico aliquota 1 per mille.    (Omissis).
                          Comune di Orsomarso;
      Il  comune  di ORSOMARSO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. la tariffa e' valida per tutti gli immobili presenti nel comune di Orsomarso.    (Omissis).
                     Comune di Ospedaletto Euganeo;
      Il  comune  di  OSPEDALETTO  EUGANEO  (provincia  di  Padova)  ha adottato,  il  29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire  che  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. viene cosi determinata:    5,4 per mille: aliquota ordinaria;    5,4 per   mille:  abitazioni  principali  con  detrazione  di  L. 220.000;    7 per mille: abitazioni sfitte. 2. di  fissare per l'anno 2001 la detrazione a imposta per abitazione principale  in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle unita' di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996; 3. di  stabilire che le unita' immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma  56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 4. di  stabilire  che  non si considerano sfitte le abitazioni per le quali  puo'  essere  esibito  regolare  contratto  di  locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado; 5. di precisare, altresi', che nei casi di cui al precedente punto 4) verra'  applicata  l'aliquota  ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione;    (Omissis).
                     Comune di Palazzolo Sull'Oglio;
      Il  comune  di  PALAZZOLO  SULL'OGLIO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di   prevedere   per   l'anno  2001  una  detrazione  di  L.  300.000 dall'imposta  comunale  sugli immobili dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale:    (omissis); di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare  non  locata  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;    (Omissis); di  deliberare,  nel  rispetto  degli equilibri di bilancio, aliquote piu'  favorevoli  nei  confronti  dei  proprietari  che  concedono in locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali  dettate da appositi accordi definiti in sede locale fra le  organizzazioni  della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; di  deliberare,  per  l'anno 2001, un'aliquota del 4 per mille per la fattispecie  sopra menzionata al fine di incentivare il mercato delle locazioni  e  rendere  applicabili canoni piu' accessibili in modo da favorire i conduttori a piu' basso reddito:    (Omissis); di  prevedere, visto l'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,  avente  ad  oggetto  "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli  immobili  a  uso  abitativo",  la possibilita' per i comuni di derogare al limite massimo del 7 per mille in misura non superiore al 2  per  mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno due anni; di  deliberare,  per  l'anno 2001, un'aliquota del 9 per mille per le case  sfitte rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, legge  n.  431/1998  (omissis),  al fine di facilitare l'accesso alle locazioni; di  deliberare,  per  l'anno  2001, l'aliquota nella misura del 5 per mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella  misura  del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni   principali   con   esclusione  delle  fattispecie  sopra menzionate e previste dalla legge n. 431/1998;    (Omissis).
                        Comune di Palma Campania;
      Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 28   novembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. confermare,  per  l'anno  2001,  al 5 per mille l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. confermare,  altresi',  la  riduzione  di L. 200.000, prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.    (Omissis).
                    Comune di Parcines (Partschins);
      Il  comune  di  PARCINES  (Partschins)  (provincia di Bolzano) ha adottato,  il  14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). aliquota 4 per mille; di  approvare  l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili  per  l'abitazione  principale  per  tutti  i contribuenti a L. 700.000,  per  l'anno  2001, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modilificato con art. 58, terzo comma del decreto legislativo n. 446/1997; di  dare  atto  che la determinazione della detrazione si applica per l'anno 2001;    (Omissis).
                            Comune di Perego;
      Il  comune  di  PEREGO  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    2)  di  determinare,  (omissis),  in  attuazione  dell'art. 6 del decreto   legislativo  n.  504  del  30 novembre  1992  e  successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille;    3)  di  stabilire quale detrazione sull'imposta dovuta per unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione principale e relative pertinenze del  soggetto  passivo  l'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;    (Omissis).
                           Comune di Pescate;
      Il  comune  di  PESCATE  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 21 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). Aliquote      L'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da applicarsi  sul  valore  di  tutti glii immobili ivi comprese le aree fabbricabili viene stabilita nella misura del 5 per mille. Detrazioni      Le  detrazioni  da  applicarsi all'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale vengono cosi' differenziate:    importo   della   detrazione   e   condizione   per l'applicazione della detrazione:    L.  250.000:  detrazione  da  applicarsi  sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;    L.  250.000:  detrazione  da  applicarsi  sull'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.    L.  400.000:  detrazione  da  applicarsi  sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le famiglie che hanno i seguenti requisiti:      reddito  complessivo  lordo dell'intero nucleo familiare fino a L. 22 milioni maggiorato di L. 2 milioni per coniuge a carico e di L. 2 milioni per ogni figlio o familiare a carico;      presentazione all'ufficio tributi di apposita istanza corredata da  copia della dichiarazione dei redditi, da presentare entro trenta giorni  dalla  data  di scadenza di presentazione della dichiarazione annuale. Esoneri      Sono  esonerati,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 5, della legge   27 dicembre   1997   n.  449,  dal  pagamento  dell'I.C.I.  i proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse  o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti,  precisando  che detto esonero e' applicato limitatamente alle  unita'  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;     (Omissis).
                           Comune di Peschici;
      Il  comune  di  PESCHICI  (provincia  di  Foggia) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di confermare, per il 2001:    l'aliquota  ordinaria del 6 per mille, cosi' come disposto per il precedente anno 2000;    l'aliquota,  ridotta,  al  5  per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;    l'aliquota  ridotta  al  4  per  mille  per  l'unita' immobiliare direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  da  soggetti  che percepiscono  solo  la  pensione  sociale minima o di invalidita', in questo  ultimo  caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un ente competente.    la detrazione per abitazione principale a L. 200.000;    la detrazione a L. 500.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992.  per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita'; 2. di  ridurre  al  sei  per  mille  l'aliquota  I.C.I. per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali D e C1;    Sono  escluse  dall'applicazione  dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari  che  hanno  le  caratteristiche delle seguenti categorie catastali:  A1,  A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica l'aliquota  ordinaria  del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di L. 200.000.    (Omissis).
                     Comune di pOLPENAZZE DEL gARDA;
      Il  comune  di  POLPENAZZE  DEL  GARDA  (provincia di Brescia) ha adottato,  il  18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  in  L. 300.000  la  detrazione  per l'abitazione principale per l'anno 2001; 2.  di  determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 7 per mille con riduzione al 5,5 per mille per l'abitazione principale;    (Omissis).
                          Comune di Polverara;
      Il  comune  di  POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2001, nelle seguenti misure:    abitazione principale 5,3 per mille;    altri  fabbricati  - aree fabbricabili - terreni agricoli 5,5 per mille. 2.  di  confermare  in  L.  300.000  (trecentomila) la detrazione per l'abitazione  principale,  per  i soggetti con i requisiti di seguito previsti: =====================================================================                      | Reddito complessivo  |                      | del nucleo familiare | Detrazione spettante Nucleo familiare (1) |(1) percepito nel 1999|   per l'abitazione     composto da      |         (2)          |      principale =====================================================================      1 persona       |      15.000.000      |        300.000 ---------------------------------------------------------------------      2 persone       |      20.000.000      |        300.000 ---------------------------------------------------------------------      3 persone       |      25.000.000      |        300.000 ---------------------------------------------------------------------      4 persone       |      30.000.000      |        300.000 ---------------------------------------------------------------------      5 persone       |      32.000.000      |        300.000 --------------------------------------------------------------------- Ogni persona in più  |       2.000.000      |        300.000    (1) Si   intende   il   nucleo  familiare  che  ha  la  residenza nell'immobile soggetto a tassazione.    (2) Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. 3. di  stabilire in L. 500.000 la detrazione ordinaria per abitazione principale per nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap permanente  o invalido con diritto all'indennita' di accompagnamento, riconosciuto come tale dalla competente autorita'; 4.  di  stabilire  che  i  soggetti  che  intendono  avvalersi  della detrazione  di cui ai punti 2 e 3 dovranno presentare richiesta sugli appositi  moduli predisposti dal settore tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni; 5. di  stabilire  che l'autocertificazione dovra' essere consegnata o inviata al settore tributi del comune di Polverara entro i termini di versamento  della  prima  rata  dell'imposta,  ovvero per presupposti avvenuti  successivamente entro i termini di versamento della seconda rata  dell'imposta,  pena la decadenza. La richiesta ha validita' per l'intero anno;    (Omissis).
                           Comune di Pontebba;
      Il  comune  di  PONTEBBA  (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  fissare, per l'esercizio finanziario 2001 la misura del 5 per mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili   (I.C.I.),   senza  alcuna  diversificazione  dell'aliquota stessa; 2.  di  fissare,  per  l'esercizio  finanziario  2001 la misura di L. 200.000  (Euro  103,29)  la  detrazione  per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta;    (Omissis).
                         Comune di Praia a Mare;
      Il  comune di PRAIA A MARE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  applicare,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  nella  misura  del  5,5  per  mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze; 2.  di riconfermare e fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta  comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie di immobili; 3.   di   riconfermare  e  fissare  la  detrazione  per  l'abitazione principale  e  le  sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto in L. 200.000;    (Omissis).
                         Comune di Raviscanina;
      Il  comune  di RAVISCANINA (provincia di Caserta) ha adottato, il 15 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  stabilire per l'anno 2001, nella misura del 5 (cinque) per mille, rapportata  al  valore  degli  immobili  imponibile  ai  fini I.C.I., l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);    (Omissis).
                          Comune di Redondesco;
      Il  comune  di  REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). (omissis)   di  confermare  per  l'anno  2001  le  medesime  aliquote dell'anno  2000,  di seguito riportare, nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa dell'immobile:      aliquota 4,5 per mille: abitazione principale;      aliquota 5,5 per mille: altri immobili;      aliquota 7 per mille: edifici non locati o sfitti; detrazione  di  L. 200.000 da imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.    (Omissis).
                      Comune di Rifiano (Riffian);
      Il   comune  di  RIFIANO  (RIFFIAN)  (provincia  di  Bolzano)  ha adottato,  il  13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:      alloggi non locati ed abitazioni secondarie, unita' immobiliare adibita  ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente   residenti,  unita'  immobiliare  locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' tutti gli altri immobili - 4 (quattro) per mille; 2.  di  fissare  per  l'anno  2001  come  detrazione per l'abitazione principale  l'importo  di  L. 624.000. Questo corrisponde all'importo tributario corrispondente all'unita' immobiliare della categoria A/2, classe  I,  con  8  vani  catastali, applicando un'aliquota del 4 per mille; 3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero  o  case  di  cura,  e  da  cittadini residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata; 4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, comma 1,  ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata.    (Omissis).
                           Comune di Riposto;
      Il  comune  di  RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato, il 31 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  che  sara'  applicata in questo comune, nella misura unica del sei per mille; 2.  per  l'anno d'imposta 2001, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,  (di  cui  al  comma  2  dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre  1992  n.  504,  come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della   legge   23 dicembre   1996   n.   663)   e'  elevata  a  lire cinquecentomila.    (Omissis).
                      Comune di Rocca San Casciano;
      Il  comune  di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli' Cesena) ha adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis), di  confermare,  (omissis),  la  misura  del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anche per l'anno 2001.    (Omissis).
                       Comune di Rocca San Felice;
      Il  comune  di  ROCCA  SAN  FELICE  (provincia  di  Avellino)  ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). riconfermare  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobil,  nonche'  la  detrazione  per  l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.    (Omissis).
                          Comune di Roccabruna;
      Il  comune  di  ROCCABRUNA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 14 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2001  relativamente all'abitazione principale; 2.  di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3.   di  dare  atto  che  la  detrazione  (I.C.I.)  per  l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante)  che  lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale  di  usufrutto, uso a abitazione e' di L. 200.000 spettante per I`intero  anno  o  rapportata  ai  mesi  durante  i quali sussiste la destinazione  di  abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili   -   approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  23  del 23 settembre  1998  esecutiva  ai  sensi  di legge - riconoscendo nel contempo   le  agevolazioni  anche  alle  pertinenze  dell'abitazione prilicipale (box - garage - cantine - soffitte - ecc).    (Omissis).
                      Comune di Rodengo (Rodeneck);
      Il  comune  di  RODENGO  (RODENECK)  (provincia  di  Bolzano)  ha adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  confermare  l'aliquota  per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  per  l'anno  2001 nella misura del 4 per mille per tutte le categorie,  con  riferimento  al  valore  catastale  aumentato del 5% dell'immobile. 2.  di  fissare  per  l'anno  2001  come  detrazione d'imposta di cui all'art. 8,  comma  3  deI decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, come  modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per I'abitazione principale delle categorie catastali A2 fino i   A6,   fino   a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  l'importo  di L. 600.000.    (Omissis).
                            Comune di Rogeno;
      Il  comune  di  ROGENO  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 30 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille;
                      Comune di Romano D'Ezzelino;
      Il   comune  di  ROMANO  D'EZZELINO  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato,  il  12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.   di  determinare  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue:      a)  aliquota  ridotta  del  5,5 per mille sui fabbricati urbani destinati   ad  abitazione  principale  e  sulle  unita'  immobiliari equiparate cosi' come definite dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.;      b)  aliquota  ordinaria  6  per mille per fabbricati diversi da quelli  previsti  dalla precedente lettera a), per terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2.  per  l'abitazione principale e le relative pertinenze, cosi' come definite  dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I., in luogo della riduzione  dell'imposta  prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 dicembre  1992 n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, si applica per l'anno 2001 la detrazione annuale di L. 264.000.
                           Comune di Rosazza;
      Il  comune  di  ROSAZZA  (provincia di Biella) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  approvare  per  l'anno  2001 la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art.   8   del   decreto   legislativo   504/1992  e  ss.mm.ii., dall'imposta  comunale  sugli  immobili dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di  prendere  atto  che l'aliquota I.C.I. e' stata fissata per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.
                          Comune di Saccolongo;
      Il  comune  di  SACCOLONGO  (provincia di Padova) ha adottato, il 29 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili   (I.C.I.),   le  aliquote  nella  misura  differenziata  in relazione alla tipologia diversa degli immobili:      abitazione principale: 5 per mille;      terreni agricoli 5 per mille;      altri fabbricati 6,5 per mille;      aree fabbricabili: 7 per mille; di  determinare  per  l'anno  2001 la detrazione annua per abitazione principale ed assimilata in L. 230.000;
                          Comune di Sacrofano;
      Il  comune  di  SACROFANO  (provincia  di  Roma)  ha adottato, la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  approvare  per  l'anno 2001 la misura delle aliquote da applicare per  la  determinazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili come segue:      Aliquota ordinaria: 7 per mille      Aliquota  ridotta:  5 per mille, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di fissare la detrazione per abitazione principale a L. 200.000.
                      Comune di Sale delle Langhe;
  Il  comune  di SALE DELLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  mantenere per l'esercizio 2001 l'aliquota I.C.I. al sei per mille per  gli  immobili destinati ad abitazione principale ed al sette per mille  per  i  fabbricati  destinati  ad uso diverso dalla abitazione principale.
                      Comune di Sambuca di Sicilia;
      Il  comune  di  SAMBUCA  DI  SICILIA  (provincia di Agrigento) ha adottato,  il  13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito:      a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille      b)  immobili  diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6 per mille.
                    Comune di San Candido (Innichen);
      Il  comune  di  SAN  CANDIDO (INNICHEN) (provincia di Bolzano) ha adottato,  il  30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  prevista  dall'art.  6  del  decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:      a) 5 per mille: aliquota ordinaria;      b)  7  per  mille  per  gli  immobili aventi caratteristiche di seconda  casa  ,  posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti  indicati  nell'art.  18,  comma  1  del  T.U.  delle  leggi regionali   concernenti   la  disciplina  dell'imposta  di  soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);      c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti;      d) 5,3 per mille per la categoria altri fabbricati ; 2.  di  determinare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta dovuta per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto   passivo,   prevista   dall'art.  8  comma  2  del  decreto legislativo  30  dicembre  1992, n, 504, come sostituito dall'art. 3, comma  55  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 500.000 (Euro 258,23);
                     Comune di San Donato Milanese;
      Il  comune  di  SAN  DONATO  MILANESE  (provincia  di  Milano) ha adottato,  il  12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di   confermare   anche  per  il  2001  la  disciplina  generale  per l'applicazione dell'I.C.I. applicata nel 2000 e precisamente:      a) di  fissare  l'aliquota  ordinaria  nella  misura  del 7 per mille;      b) di  stabilire  l'aliquota  agevolata  del 4 per mille per le seguenti tipologie di immobili:      immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,  e  relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), adibiti ad abitazione principale del contribuente.      immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,  e  relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il 2 grado;      immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,  e  relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7),  nei  quali  siano  in  corso  lavori  di  ristrutturazione  in conformita'   alle   vigenti   disposizioni   normative   in  materia urbanistica;      immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8, - e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7),  locati  a  titolo  di  abitazione  principale  alle condizioni definite  dagli  accordi  locali  ai  sensi  della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;    In  particolare,  in  caso di proprieta' di piu' di due box (cat. C/6),  fino a due di essi e' ammessa l'applicazione dell'aliquota del 4   per   mille   in  quanto  considerate  pertinenze  di  abitazione principale, mentre ai rimanenti si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille;      c) di  fissare  l'aliquota massima nella misura del 9 per mille per  gli  immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4,  A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7),  per  i  quali  non  risultino  essere  registrati contratti di locazione da almeno due anni;      d) di  confermare  nella  misura  di  L.  300.000 la detrazione spettante  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,  rapportata  al  periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto  legislativo  n. 504/1994 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;      e) di  stabilire un aumento della detrazione a L. 400.000 per i soggetti titolari di una unica unita' immobiliare ad uso di residenza propria che si trovano nelle seguenti condizioni :    disoccupati;    lavoratori in cassa integrazione o mobilita';    capofamiglia con limiti di reddito I.R.P.E.F. 2000 di:    L. 21.315.000 per nuclei composti da una sola persona,    L. 23.345.000 per nuclei composti da due persone,    L. 25.375.000 per nuclei composti da tre persone,    L. 27.405.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in piu';    soggetti  in  particolare  situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali ;      f) di  stabilire un aumento della detrazione a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni :      contribuenti  con minori in affido, ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983;      contribuenti   nel   cui   nucleo  familiare  sia  presente  un componente,  portatore  di  handicap,  con  attestato  di invalidita' civile non inferiore al 74%;      contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%;      contribuenti   nel   cui   nucleo  familiare  sia  presente  un convivente  anziano  non autosufficiente (non ricoverato in istituto) con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.;      soggetti   in  situazione  di  grave  disagio  socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;      g) di  avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della   legge  n.  662/1996,  considerando  direttamente  adibita  ad abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;      h) di  avvalersi  della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 4 per mille l'aliquota agevolata a  favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita'   immobiliari  inagibili  o  inabitabili,  ovvero  volti  alla realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche  pertinenziali. L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita' immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.    (Omissis).
                     Comune di San Giovanni Gemini;
      Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare,  per  l'anno  2001,  nella  misura  del  6  per mille l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
                   Comune di San Gregorio da Sassola;
      Il  comune  di  S.  GREGORIO  DA  SASSOLA  (provincia di Roma) ha adottato,  il  21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    1) di  stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - Aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2001:      a) aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche  soggetti passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad  abitazione  principale,  nonche'  per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;      b) aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche  soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille;      c) aliquota  da  applicare  a  tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;      d) aliquota  da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;      e) aliquota  agevolata  per  gli  immobili posseduti da Enti ed organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta  previste  dall'art. 7  decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:        organizzazioni  di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;        cooperative  sociali  di  cui  alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;      f) aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi e per gli immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;    2)  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanta stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;    3)  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per cento (50%) per i fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune  con  perizia  a  carico  del  proprietario, che allega idonea documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio  1968,  n.  15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto dichiarato dal contribuente;    4)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L. 200.000  rapportate  al periodo dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le  disposizioni  di  cui  al  presente comma si applicano anche alle unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case popolari.    (Omissis).
                      Comune di San Gregorio Magno;
      Il  comune  di  SAN  GREGORIO  MAGNO  (provincia  di  Salerno) ha adottato, il 18 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili; 2. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;    (Omissis).
                           Comune di San Lupo;
      Il  comune  di  SAN LUPO (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;    (Omissis).
                    Comune di San Maurizio Canavese;
      Il  comune  di  SAN  MAURIZIO  CANAVESE  (provincia di Torino) ha adottato,  il  18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  confermare  le  aliquote, approvate dalla Giunta comunale con atto n. 213 del 4 dicembre 2000, dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:    abitazione principale: 4,9 per mille;    altri  fabbricati,  aree  edificabili,  terreni agricoli: 6,6 per mille; 2.  di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo  n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di L. 200.000.    (Omissis).
                        Comune di San Vero Milis;
      Il  comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il   13 dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 2000 e piu' precisamente:    5  per  mille  per  le  unita' imnmobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;    6  per  mille  per  le  aree edificabili e per le restanti unita' immobiliari; di  dare  atto  che  con precedente delibera commissariale n. 128 del 13 dicembre  2000,  divenuta urgente ed immediatamente eseguibile, e' stata  confermata  la detrazione sull'I.C.I. per la prima casa pari a L. 250.000.    (Omissis).
                    Comune di Santa Maria La Carita';
      Il  comune  di  SANTA  MARIA  LA CARITA' (provincia di Napoli) ha adottato,  il  21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta  comunale  sugli  immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2001;    a) per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per   le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione principale (6 per mille);    b) per  tutti  i  soggetti  passivi e per tutti gli altri alloggi posseduti locati e non (6,5 per mille); 2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati, limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accennata la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al  comune, con raccomandata A/R la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto dichiarato dal contribuente; 4.  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del  4 per mille per un periodo  non  superiore  a  2 anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente  dell'attivita'  la  costruzione o l'applicazione di beni. Per  beneficiare  dell'aliquota  agevolata  l'impresa deve effettuare immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita. Entro   15   giorni   dalla  cessione  dell'immobile  l'impresa  deve comunicare  al  comune  i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.  L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data  di  ultimazione  della  costruzione  a  quella del contratto di vendita; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae  tale  destinazione;  per abitazione principale si intende  quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 7. (Omissis); 8.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  e secondo comma dell'art. 58 del decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, per l'applicazione dell'art. 9   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi comunali  di  cui  all'art. 11  della  legge  n.  9/1963, soggette al corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.    (Omissis).
                    Comune di Sant'Agata Li Battiati;
      Il  comune  di  SANT'AGATA  LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta  comunale degli immobili (ICI) nella misura del 4,75 per mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri fabbricati  e  del  5  per mille per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2.  di  concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli   immobili  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale,  con  esclusione  di  quelle  censite  in  catasto  nelle categorie  A  1,  A  7, A 8, A 9, A 10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti  passivi;  i  cui  nuclei  familiari  non  possiedono  altri immobili  in  tutto  il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unita'  abitativa,  ed il cui reddito complessivo per l'anno 2000 non superi  L. 9.224.150  per  nucleo  familiare  di  un solo componente, L. 12.000.000  per  nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per  nuclei  familiari  con  piu'  di  due  componenti.  Le  medesime agevolazioni  con  le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai  disabili  residenti  in  istituti  di  ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata; 3.  di  stabilire che per ottenere tale detrazione il contribuente e' tenuto  a presentare al comune atto sostitutivo di notorieta' entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30  giugno  2001)  ovvero  entro  il  20  dicembre 2001 se l'atto di proprieta'  e'  successivo  al  30  giugno  2001  (in  tutti  i  casi l'agevolazione  sara'  rapportata  al  periodo  durante  il  quale si protrae  il  possesso)  indicando  le generalita' complete, il codice fiscale,  la  dimora  abituale  ed  il reddito complessivo del nucleo familiare ed attestando:    di  possedere  un  sola casa abitativa con l'eventuale pertinenza (cantina,  box,  garage  etc.)  purche' queste ultime insistano nello stesso immobile;    che  nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero;    che  l'immobile  non sia classificato nelle categorie A 1, A 7, A 8,  A 9,  A 10, indicandone i dati di individuazione e di classamento dell'immobile  e,  nel  caso non risultasse censito ma dichiarato, il numero  di  protocollo  e  la  data  della  dichiarazione  nonche' la percentuale di possesso.    (Omissis).
                     Comune di Sant'Anna D'Alfaedo;
      Il  comune  di  SANT'ANNA  D'ALFAEDO  (provincia  di  Verona)  ha adottato,  il  17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  (omissis),  di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2.   di  prevedere  la  detrazione  di  L. 200.000  per  l'abitazione principale;    (Omissis).
                      Comune di Sasso di Castalda;
      Il  comune  di  SASSO  DI  CASTALDA  (provincia  di  Potenza)  ha adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  stabilire  nella  misura  del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2001 da applicarsi in misura  unica a tutte le basi imponibili con detrazione di L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;    (Omissis).
                            Comune di Savoca;
  Il comune di SAVOCA (provincia di Messina) ha adottato, il 9 novembre 2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I per l'anno 2001 nella misura del  5  per  mille  sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle  aree  edificabili  a  qualunque  uso  destinate,  ubicati  nel territorio comunale; fissare  la  detrazione da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;    (Omissis).
                            Comune di Savona;
      Il comune di SAVONA ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella seguente misura:    a) 4  per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione  principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti nel Comune e per  le  unita'  immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 6 del  regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);    b) 2  per mille per le unita' immobiliari inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unita' immobiliari di interesse  artistico  architettonico  localizzate  nei centri storici oggetto  di  interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;    c) 3  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  che i proprietari concedono  in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle condizioni  stabilite  dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le organizzazioni dei conduttori  maggiormente  rappresentative,  per  la  definizione  dei contratti-tipo di locazione;    d) 7 per mille per le abitazioni non locate;    e) 5 per mille per gli altri immobili;    f) di   determinare  in  L. 250.000  l'importo  della  detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale;    (Omissis).
                          Comune di Segonzano;
      Il  comune  di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per  l'anno 2001 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:    aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;    detrazione  dall'imposta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  di  L. 230.000 annue rapportate alla quota di possesso  ed  al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.    (Omissis).
                      Comune di Selvazzano Dentro;
      Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il  15  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);      riduzione aliquota sulla prima casa al 4,5 per mille;      esenzione   totale   dell'imposta  per  gli  immobili  dati  in concessione  al  comune  e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati  e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1997, per tutta la durata del contratto;      elevazione a L. 250.000 della detrazione d'imposta sulle unita' immobiliari  adibite  ad abitazione principale, con conferma altresi' dei  benefici  e delle ulteriori detrazioni approvate dal C.C. con la deliberazione n. 70 in data 17 dicembre 1999;      mantenimento  aliquota  sulle  aree  fabbricabili e sugli altri immobili tassabili al 6,6 per mille;      elevazione al 9 per mille della aliquota sugli alloggi sfitti;      conferma dei valori commerciali attribuiti alle aree sottoposte a tassazione come determinati con la propria precedente deliberazione n. 389 del 15 dicembre 1999.    (Omissis).
                           Comune di Semiana;
      Il  comune  di  SEMIANA  (provincia  di Pavia) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del  6,5  per  mille  e  la  detrazione prima casa nella misura di L. 200.000.    (Omissis).
                           Comune di Seneghe;
      Il  comune  di SENEGHE (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). aliquota abitazione posseduta a titolo principale 5 per mille; aree fabbricabili 6 per mille; altri fabbricati 6 per mille; detrazione per abitazione posseduta a titolo principale L. 200.000. Si  da'  atto  che  nel  territorio  del  comune di Seneghe i terreni agricoli  sono  esenti,  ai sensi dell'art. 7, lettera H) del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.    (Omissis).
                           Comune di Sennori;
      Il  comune  di  SENNORI (provincia di Sassari) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta con a loro fianco segnata la detrazione concessa: =====================================================================     Destinazione ed uso dell'immobile      |Aliquota ICI|Detrazione ===================================================================== Abitazione principale + pertinenze          |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione utilizzata da soci di cooperative|            | edlizie a proprietà indivisa                |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione unica posseduta da cittadino     |            | italiano residente all'estero a condizione  |            | che non sia locata. Sono assimilati a tale  |            | condizione i cittadini emigrati in altre    |            | regioni.                                    |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggio regolarmente assegnato             |            | dall'Istituto autonomo case popolari        |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione di persona anziana o disabile    |            | residente in casa di ricovero in via        |            | permanente, a condizione che non sia locata |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione concessa in uso gratuito dal     |            | possessore ai parenti od affini fino al     |            | secondo grado, oppure concessa in locazione |            | con idoneo contratto registrato, a soggetto |            | che la utilizza come prima casa             |5 per mille |non ammessa --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati di qualsiasi categoria     |            | catastale non classificabili nelle categorie|            | precedenti                                  |6 per mille |non ammessa    (Omissis).
                      Comune di Serralunga d'Alba;
      Il  comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il  30  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  l'aliquota  I.C.I. con effetto per l'anno 2001 nella misura  del  6  per  mille rapportata al valore di tutti gli immobili calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. di  confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.    (Omissis).
                    Comune di Silandro (Schlanders);
      Il  comune  di  SILANDRO  (SCHLANDERS)  (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  in base all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 in vigore, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 resta nella misura del 4 per mille. 2. di fissare per l'anno 2001 l'importo della detrazione dell'imposta per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale prevista dall'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992 con L. 1.000.000. Di dare  atto che questo aumento non si applica ai soggetti elencati nel comma 4 dell'art. 8.    (Omissis).
                            Comune di Sinio;
      Il  comune  di  SINIO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il 2 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  per il 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente. 2.  per  il  2001 e' fissato in L. 200.000 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.    (Omissis).
                           Comune di Siziano;
      Il  comune  di  SIZIANO  (provincia  di  Pavia) ha adottato, il 7 dicembre  2000  e  il  21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  adottare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2001. 1.  di  modificare,  anche  per l'anno 2001, le detrazioni come sotto precisato:    detrazione L. 400.000 annua:      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da lavoro  dipendente,  pari  a  L.  30.000.000  in  presenza  di nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da lavoro  dipendente,  pari  a  L.  39.000.000  in  presenza  di nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;      non  possedere  altri  immobili,  oltre  l'eventuale pertinenza dell'abitazione principale;      valore  catastale  complessivo  dell'immobile  non  superiore a L. 100.000.000;      categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5;      l'entita'  della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso;     detrazione L. 500.000 annua:      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da lavoro  dipendente,  pari  a  L.  45.000.000  in  presenza  di nucleo familiare con componenti uguali o superiori a 5;      non  possedere  altri  immobili,  oltre  l'eventuale pertinenza dell'abitazione principale;      valore  catastale  complessivo  dell'immobile  non  superiore a L. 100.000.000;      categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5;      l'entita'  della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso. 2.  di  dare  atto  che  il  possesso  dei  requisiti sara' accertato mediante  dichiarazione  sostitutiva da rendersi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968; 3.  di  dare  atto  che  "pertinenza  all'abitazione  principale"  si considerano  quei fabbricati previsti nell'art. 8 del regolamento per l'imposta  comunale  sugli  immobili,  adottato  in  data odierna dal consiglio comunale.    (Omissis).
                           Comune di Soragna;
      Il  comune  di  SORAGNA  (provincia  di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale  sugli  Immobili  su  tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art.  6  del  decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del regolamento  comunale per l'applicazione dell'l.C.I, nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3; 2.  di  determinare  per  l'anno  2001,  ai  sensi  dell'art.  4, del decreto-legge  n.  437  dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10 del regolamento comunale per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille,  in  favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per  le  unita'  immobiliari  elencate  agli  articoli  8, 9 e 10 del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'l.C.I. 3.  di  determinare  per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e dell'art. 2 della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  e  dell'art.  11, comma 3, del regolamento comunale  suddetto,  per  gli  alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, appartenenti al gruppo A:    categorie  A/1  -  A/2  -  A/3  - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 una aliquota  l.C.l  dell'8 per mille, da applicarsi secondo le modalita' indicate  nel  predetto art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;    (Omissis). 5.  di  dare  atto  che  la  giunta  comunale non si e' avvalsa della facolta'  di  cui  al  comma  5,  n.  3,  dell'art.  3 della legge n. 662/1996,  di  adottare  una  detrazione  oltre le L. 200.000, per le abitazioni  principali  e  neppure una riduzione d'imposta per unita' immobiliari  possedute  da  determinate categorie svantaggiate; fatta eccezione per soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare (con  iscrizione  anagrafica)  una o piu' persone di cui all'art. 433 del  C.C.  invalide  con totale o permanente inabilita' lavorativa, e con  necessita'  di  assistenza continua, per i quali e' concessa una detrazione di L. 300.000.    (Omissis).
                       Comune di STELVIO (STILFS);
      Il comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il   31  ottobre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immoboli  prevista  dall'art.  6  del  decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:    a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale dai soggetti indicati  nell'art.  18,  comma  1  del  T.  U. delle leggi regionali concernenti  la  disciplina  dell'imposta  di  soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);    b)  7 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a 60  giorni  all'anno,  esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per  ferie,  locati  secondo  le  modalita'  fissate  con decreto del presidente della Giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996;    c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili. 2.  di  confermare  per  l'anno  2001  a  L.  450.000  la  detrazione dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.    (Omissis).
                          Comune di STRADELLA;
      Il  comune  di  STRADELLA  (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  l'anno  2001  le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:    a) aliquota per l'abitazione principale: 5,25 per mille;    b)  aliquota  per  tutti  gli  altri  fabbricati:  6,5  per mille (aliquota ordinaria);    c)  aliquota  per  i  terreni e aree fabbricabili: 6,50 per mille (aliquota ordinaria);    d) aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di  approvare  l'aumento  della  detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 500.000  a  favore  dei  proprietari  o  titolari  del  diritto di usufrutto,  uso  o  abitazione  appartenenti alle seguenti categorie: pensionati,  familiari  a carico di pensionati, portatori di handicap con  attestato  di  invalidita'  civile, anziani non autosufficienti, disoccupati  per  almeno  6 mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2000, per i quali il reddito annuo  lordo  complessivo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. non sia  superiore  a  L. 24.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico,  elevato  a  L.  3.000.000  qualora  la  persona a carico sia portatrice di handicap; di  approvare  l'aumento  della  detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 500.000  a favore anche di famiglie, composte da almeno 3 persone, con  reddito  da  lavoro  dipendente  annuo lordo complessivo ai fini I.R.P.E.F.   non  superiore  a  L.  35.000.000.  Tale  reddito  sara' incrementato  di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;    di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione  principale  i  proprietari  o  i titolari di diritto di usufrutto,  uso  o  abitazione,  qualora  essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso  o  abitazione  su  altri immobili (terreni - box - fabbricati) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale; di  escludere  comunque  dalla  maggiore  detrazione  tutte le unita' immobiliari classificate in Catasto come A/1-A/7-A/8-A/9; di  fissare  dal 2 maggio al 30 giugno 2001 il periodo entro il quale gli  interessati  dovranno  presentare  l'istanza  di  aumento  della detrazione. Il termine e' da intendersi perentorio, pena la decadenza del  beneficio per l'anno 2001. In caso di acquisto del fabbricato in data  successiva al 30 giugno 2001 l'istanza potra' essere presentata dal 2 al 20 dicembre 2001. Le istanze con la relativa documentazione, dovranno  essere  presentate  all'ufficio  protocollo  del  comune di Stradella,  oppure  inoltrate  a  mezzo raccomandata, entro i termini previsti; di  accogliere  le  istanze  con riserva, al fine di poter provvedere entro   il  31  dicembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.    (Omissis).
                          Comune di STRAMBINO;
      Il  comune  di  STRAMBINO  (provincia  di  Torino) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:    5,3 per mille per l'abitazione principale    6 per mille per tutti gli altri immobili.    (Omissis).
                           Comune di SUCCIVO;
      Il  comune  di  SUCCIVO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  2001  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili nelle sottosegnate misure:    aliquota ordinaria nel 6,5 per mille;    aliquota  alloggi  adibiti  ad abitazione principale nella misura del 5 per mille;    importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.    (Omissis).
                           Comune di SUMMONTE;
      Il  comune di SUMMONTE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  l'anno  2001  nella  misura  del  7  per  mille l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre  1992  n.  504,  cosi'  come modificato dall'art. 53 comma 3 della legge n. 662/1996.    (Omissis).
                            Comune di TEORA;
      Il  comune  di  TEORA  (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). ha  determinato  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.    (Omissis).
  Comune di Termeno sulla strada del Vino (Tramin an der WeinStrasse);
      Il  comune  di  TERMENO  SULLA  STRADA  DEL  VINO  (TRAMIN AN DER WEINSTRASSE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  confermare  il contenuto della deliberazione consiliare n. 72 del 29 dicembre 1999; 2.  il  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili e' il seguente:    a) l'aliquota  viene determinata nella misura minima prevista per legge  del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione;    b) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma  55  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, rimane determinata fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta  per la unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo, compreso le pertinenze.    (Omissis).
                          Comune di Torreglia;
      Il  comune  di  TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.   di  determinare  per  l'anno  2001  due  aliquote  diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che saranno applicate come segue:    del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;    del  6  per  mille  - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2.  di stabilire a valere per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 8, comma 3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, cosi' come modificato  dall'art. 3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  l'aumento  della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali da L. 200.000. a L. 500.000 per le seguenti casistiche:    per  tutti  i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che  abbiano  compiuto  65 anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione   principale   ed   eventualmente  di  garage  e  che appartengano  ad  un  nucleo  familiare  il  cui  reddito presenti le seguenti  caratteristiche:  reddito  netto  massimo  di L. 20.000.000 considerando  per reddito netto il reddito effettivamente disponibile partendo  dal  reddito  lordo  meno  ritenute  e  trattenute, meno L. 1.000.000  per  il  primo figlio a carico e L. 2.000.000 per ciascuno dei successivi figli a carico;    ai   soggetti   passivi   d'imposta   comunale   sugli  immobili, proprietari  esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal comune in via continuativa;    ai  soggetti  passivi  proprietari esclusivamente dell'abitazione principale  nel  cui  nucleo  familiare  vi  sia almeno un componente portatore  di  handicap permanente o invalidita' permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. 3.  di  dare  atto  che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000; 4. di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta,    presentando    apposita    richiesta   integrata   dalla dichiarazione  dei  redditi  2001,  relativa  all'anno  2000 entro il termine  del  30 giugno  2001.  I  competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti. 5. di applicare l'aliquota ridotta del 5% alle pertinenze (quali box, cantina  ecc.),  dell'abitazione  principale  anche  nella ipotesi di accatastamento  non  unitario  con  attribuzione di rendita catastale separata.    (Omissis).
                          Comune di Transacqua;
      Il  comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura  del  4  per  mille,  ad  eccezione  delle unita' immobiliari, appartenenti  alla  categoria catastale A, non costituenti abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille; 2.  di  stabilire  per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari    adibite    ad   abitazione   principale   nell'importo corrispondente all'imposta dovuta.    (Omissis).
                          Comune di Trasaghis;
      Il  comune  di  TRASAGHIS  (provincia  di  Udine)  ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa   all'imposta   comunale   sugli   immobili,   tenuto  conto dell'ammontare  minimo  della  detrazione prevista per legge a favore delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale.    (Omissis).
                         Comune di Travagliato;
      Il  comune  di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  determinare  l'aliquota  dell'I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; 2. determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:    a) l'aliquota  per  gli  immobili  non  occupati e non rientranti nella  fattispecie  di  cui  all'art. 19  (fabbricati  inagibili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 6 per mille;    b) l'aliquota  per  i  fabbricati  di  cui  all'art. 17  comma  4 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione  di  immobili)  del regolamento comunale e' fissata nella misura del 4 per mille;    c) l'aliquota  per  gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di  lucro,  di  cui  all'art. 17 comma 1 del regolamento comunale, e' fissata nella misura del 4 per mille; 3.  di  determinare  il  seguente  schema  di  detrazione  per unita' immobiliari  adibite  ad abitazione principale (con rendite catastali fino a L. 1.500.000):
      A/2 - Abitazioni di tipo civile        L. 250.000    A/3 - Abitazioni di tipo economico         "    A/4 - Abitazioni di tipo popolare          "    A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare     "    A/6 - Abitazioni di tipo rurale            "    A/1 - Abitazione di tipo signorile     L. 240.000    A/7 - Abitazioni in villini                " 4)  di dare atto che si applicano all'I.C.I., per quanto compatibili, le esenzioni e le agevolazioni fiscali di cui al regolamento apposito adottato   con   deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  81  del 28 dicembre 1998;    (Omissis).
                          Comune di Trofarello;
      Il  comune  di  TROFARELLO  (provincia  di Torino) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote:    terreni agricoli: 6 per mille;    abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;    aree fabbricabili: 7 per mille;    altri  fabbricati  non  appartenenti alle precedenti tipologie: 7 per mille. 2.  di  mantenere inalterata la detrazione di L. 300.000 per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo, rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione. 3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o usufrutto tenuta  a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero  o  sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4.  di  stabilire  in  L.  500.000 la detrazione spettante all'unita' immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione  da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a  seguito  di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.    (Omissis).
                             Comune di Tufo;
      Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  stabilire  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille; nella misura del  5,5  per mille per abitazione principale e pertinenze a servizio della   stessa;  nella  misura  del  5  per  mille  per  l'abitazione principale  per  anziani  e  disabili  (art. 3,  comma 56 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662);  nella  misura del 5,5 per mille per le abitazioni  locate  utilizzate  come abitazioni principali da parenti fino  al  secondo grado; nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.    (Omissis).
                       Comune di Valle Lomellina;
      Il comune di VALLE LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 18   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del  6  per  mille  e  la  detrazione  primaa casa nella misura di L. 200.000;    (Omissis).
                           Comune di Valsolda;
      Il  comune  di  VALSOLDA  (provincia  di  Como) ha adottato il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  determinare,  in applicazione delle disposizioni normative di cui  all'art. 6  del  decreto  legislativo  504/1992  e  per tutte le motivazioni  meglio  descritte  in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili,  per  l'anno 2001, e' determinata nel modo seguente:    prima casa 5,5 per mille;    seconda casa ed altri immobili 6 per mille;    terreni edificabili 5,5 per mille;    detrazione prima casa L. 225.000;    (Omissis).
                            Comune di Varsi;
      Il comune di VARSI (provincia di Parma) ha adottato l'11 dicembre 2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001  nella  misura  del  6  per  mille, lasciando pure inalterata la detrazione  per  l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in L.  200.000,  agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   504  e  successive modificazioni istitutivo del tributo.    (Omissis).
                          Comune di Ventotene;
      Il  comune  di  VENTOTENE  (provincia  di  Latina) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). determinare,  per  l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nel comune di Ventotene (Latina) nella misura unica del 6 per mille.    (Omissis).
                           Comune di Vernante;
      Il  comune  di  VERNANTE  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  stabilire  che  l'aliquota  dell'I.C.I.  in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2001 sara' applicata nelle seguenti misure:    a) aliquota   da   applicare   alle  unita'  immobiliari  adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille;    b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari: 6,3 per mille;    (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo ammontare L. 300.000.    (Omissis).  |  
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      Il  comune  di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di  confermare  per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  cosi'  come applicate per l'anno 2000 qui di seguito indicate:    aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;    aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2.  di  confermare  in  L.  200.000  l'importo  della  detrazione per l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale;  3.  di confermare  le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali gia' stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.  approvato  con  atto consiliare n. 91/1998 e n. 3/1999 e piu' precisamente le seguenti agevolazioni:    agli  effetti  dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo  n.  446/1997,  si  considerano parte integrante dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte  in catasto, quali esamplificativamente e non limitatamente, le  cantine,  i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che  vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e  l'utilizzo  della  pertinenza  avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;    e'  considerata  abitazione  principale  per  espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o  in  qualita'  di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente,  ai  sensi  del  secondo  comma dell'art. 43 del codice civile;  l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa,  adibita  a  dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario;   l'alloggio   regolarmente   assegnato   dall'istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del  comune  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;    ai  fini  dell'aliquota  ridotta  e/o della detrazione d'imposta, sono  equiparate  all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:      a)  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto  da  anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un   istituto   di  ricovero  o  sanitario,  a  seguito  di  ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;      b)  l'abitazione  locata,  con contratto registrato, a soggetto che  la  utilizza  come  dimora  abituale,  ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile;      c)  l'abitazione  concessa  in  uso  gratuito a parenti fino al terzo  grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;      d)  due  o  piu'  unita'  immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione  del  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che venga  comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle unita'   immobiliari   medesime.   In   tale   caso,  l'equiparazione all'abitazione  principale  decorre  dalla stessa data in cui risulta essere   stata   presentata   la   richiesta  di  variazione  all'UTE competente;      e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.    Il  soggetto  interessato  puo'  attestare  la  sussistenza delle condizioni  di  diritto  e  di  fatto,  richieste  per  la  fruizione dell'aliquota    ridotta    e/o    detrazione    d'imposta   relative all'abitazione  principale,  anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione.     (Omissis).
                        Comune di Vico nel Lazio;
      Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30 ottobre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare  per  l'anno  2001  nella  misura  unica  del 5 per mille l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili comunali (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.    (Omissis).
                        Comune di Villa Carcina;
      Il  comune di VILLA CARCINA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  determinare  per  l'anno  2001 le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili:    a)  aliquota  ordinaria  pari  al  6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;    b)  aliquota  ridotta  al 5 per mille per l'abitazione principale dei residenti; di  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in L. 200.000;  (omissis)  e  ritenuto di aumentare, (omissis), l'ulteriore detrazione  a  L. 150.000,  se  l'immobile ha un valore catastale non superiore  a  L. 95.000.000  ai  cittadini  che  presentino  apposita domanda  e  siano  in possesso d'entrambi i requisiti sotto elencati:    1)   proprietari   della  sola  casa  di  abitazione  principale, classificati   esclusivamente   in   una   delle  seguenti  categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7, limitatamente alla classe prima, e sue  pertinenze,  come  definite  dall'art. 8 del vigente regolamento comunale (I.C.I.);    2)  possessori  del  reddito  familiare  anno  2000,  determinato secondo  i  criteri  stabiliti  nel  regolamento  ISEE  approvato dal consiglio  comunale  e  successive  modificazioni  come  da  seguente tabella: =====================================================================  Numero componenti nucleo familiare   |  Parametro   |     ISEE =====================================================================                   1                   |     1,00     |  16.500.000                   2                   |     1,57     |  25.905.000                   3                   |     2,04     |  33.660.000                   4                   |     2,46     |  40.590.000                   5                   |     2,85     |  47.025.000    La  richiesta  di  maggiore  detrazione va presentata su appositi modelli entro il 15 giugno 2001, all'ufficio tributi, unitamente alla documentazione  prevista  dalla  normativa e dai regolamenti comunali per l'accesso ai servizi.    (Omissis).
                       Comune di Villa del Bosco;
      Il  comune  di VILLA DEL BOSCO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 novembre   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). per  l'anno  2001  di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 2000 pari al 5 per mille; di determinare le detrazioni nella misura minima di L. 200.000.    (Omissis).
                  Comune di Villanova di Camposampiero;
      Il  comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 1.  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2001 nella misura del 5,5 per mille, (omissis); 2.  di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di L. 200.000 per l'anno d'imposta 2001.    (Omissis).
                      Comune di Villar S. Costanzo;
      Il comune di VILLAR S. COSTANZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  stabilire  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.    (Omissis).
                           Comune di Vitulano;
      Il  comune  di  VITULANO  (provincia di Benevento) ha adottato la seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). di  fissare  nella  misura  del 5 per mille per tutte le categorie di immobili,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per  l'anno 2001 da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.    (Omissis).
                       Comune di Zafferana Etnea;
      Il  comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 6 dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis). 3.  stabilire  le  aliquote  e  detrazioni  I.C.I.,  per  l'esercizio finanziario 2001, nella misura in vigore per l'anno 2000 e cioe':    5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;    6 per mille quale aliquota ordinaria;    L. 200.000 quale detrazione per l'abitazione principale; 4.  stabilire  le agevolazioni sulla detrazione per le categorie piu' svantaggiate,    disponendo    che:        l'agevolazione    consiste nell'elevazione  della detrazione a L. 300.000 per l'unica abitazione principale  e  sue  pertinenze,  a  condizione che l'immobile risulti classificato  fra  le  categorie  A/2, A/3, A/4, A/5, e le pertinenze appartengono  alle  categorie  catastali  C/2  e C/6 ed in numero non superiore ad una delle due categorie, anche se distintamente iscritte in   catasto  e  sussista  rapporto  pertinenziale  con  l'abitazione principale.    Della  predetta  agevolazione  possono  beneficiare  solamente  i contribuenti  residenti nel comune appartenenti ad una delle seguenti categorie: A) categorie di soggetti economicamente e socialmente disagiati:    contribuenti  residenti  nel  comune  che  versino  in motivate e documentate  situazioni di particolare disagio economico e sociale ed esclusivamente   determinate  dalla  presenza  di  almeno  una  delle seguenti situazioni familiari:      a)  presenza  di  un  nucleo familiare composto da un minimo di quattro componenti;      b)  presenza nel nucleo familiare di un componente portatore di handicap accertato;      c)   presenza   nel   nucleo   familiare   di   un   componente tossicodipendente    accertato    dall'ufficio    SERT    dell'A.S.L. territorialmente competente;      d) presenza nel nucleo familiare di un soggetto anziano di eta' superiore ad anni sessantacinque.    Le  particolari  situazioni di disagio economico e sociale devono essere  suffragate dai necessari accertamenti operati dall'ufficio di solidarieta'  sociale  e  dalle  informative  prodotte dal comando di polizia municipale.    Per  tutte  le  situazioni  deve  essere dimostrato, comunque, il possesso  di  un reddito complessivo del nucleo familiare convivente, riferito  all'anno  finanziario precedente, salvo che per l'anno 2001 per  il  quale il reddito di riferimento sara' quello dell'anno 1999, non  superiore  al  reddito  massimo, fissato con i criteri di cui al decreto  legislativo  n.  109/1998  (I.S.E.),  per l'esenzione totale dalla   partecipazione   onerosa  ai  servizi  socio-assistenziali  e determinato  secondo  i  parametri  di  cui al D.P.R.S. del 19 giugno 2000, art. 6 (I.S.E. non superiore a L. 25.000.000); B)  categorie  di  soggetti  anziani:      contribuenti residenti nel comune  che  nel  corso  dell'anno  solare  precedente  abbiano  gia' compiuto   il  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  e  che  nel  corso dell'esercizio  finanziario precedente, salvo che per l'anno 2001 per il  quale  il  reddito  di  riferimento  sara' quello dell'anno 1999, abbiano usufruito unicamente, escluso il reddito derivante da terreni e  fabbricati,  di  un  reddito  da pensione non superiore alla somma complessiva di L. 9.500.000 annue lorde.    In  caso  di  contitolarita'  dell'unita'  immobiliare  in capo a contribuenti  coniugi  non  legalmente ed effettivamente separati, il requisito del sessantacinquesimo anno di eta' dev'essere posseduto da almeno uno dei coniugi contitolari.    In presenza di tutti i requisiti di cui sopra, il beneficio della detrazione di L. 300.000, si estende ad entrambi i contitolari, nella proporzione del rispettivo possesso nell'anno di riferimento; 5.  stabilire che gli interessati, per beneficiare dell'agevolazione, dovranno produrre apposita istanza documentata da presentare entro il termine  del  30  settembre  di  ciascun  anno  a  valere  per l'anno successivo  fatta  eccezione  del  primo  anno di applicazione il cui termine di scadenza e' stabilito al 28 febbraio 2001, a valere per lo stesso  anno.      Per  l'anno  2001 il reddito di riferimento per le categorie A e B e' quello del 1999.    (Omissis).  |  
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