| Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |  
| DECRETO 28 febbraio 2001 |  
| Accesso ai certificati di abilitazione di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni per gli alunni dei corsi di studio  professionali  ad  indirizzo marittimo e tecnici ad indirizzo nautico. |  
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            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE                           di concerto con                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  Visto   il   regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  327,  concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  concernente l'approvazione  del  regolamento  per  l'esecuzione  del codice della navigazione (navigazione marittima);  Vista  la  legge  21 novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione alla  convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare,  al  rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio  1978,  nonche'  il  comunicato  del  Ministero degli affari esteri,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987,   relativo   al   deposito   presso  il  segretariato  generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione suddetta,  entrata,  pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;  Vista   la  risoluzione  1  della  Conferenza  dei  Paesi  aderenti all'Organizzazione  marittima  internazionale (IMO) tenutasi a Londra il  7 luglio  1995,  con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257,  concernente  il  regolamento attuativo dell'art. 68 della legge 17 maggio   1999,  n.  144,  relativo  all'obbligo  di  frequenza  di attivita' formativa fino al diciottesimo anno di eta';  Considerata   la   facolta'  consentita  dalla  regola  I/15  della convenzione  internazionale  sopra  citata che consente ai Governi di continuare  a  rilasciare  e  convalidare i certificati relativi alla formazione  della  gente  di  mare  in base ai requisiti ed ai limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  vigente  prima dell'entrata in vigore della convenzione medesima;  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  248 del 23 ottobre  2000,  come  modificato  dal decreto 22 dicembre 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;  Considerato  che  il  sistema  scolastico italiano prevede corsi di studio   dell'istruzione   professionale  e  dell'istruzione  tecnica finalizzati alla formazione della gente di mare;  Tenuto  conto  che  tali corsi di studi professionali (ad indirizzo marittimo)   e  tecnici  (ad  indirizzo  nautico),  sono  attualmente strutturati   rispettivamente  su  un  ciclo  di  studi  quinquennale (articolato   in   un   triennio   di   qualifica  e  su  un  biennio post-qualifica)  e  su  un  percorso quinquennale e che consentono, i primi  l'acquisizione di un titolo di studio di qualifica (triennale) ed entrambi il diploma di scuola secondaria di secondo grado;  Considerato  che  i  curricula  dei  corsi  di  studi summenzionati presentano  un  congruo  numero  di  ore e di discipline afferenti il settore  marittimo  che portano anche all'acquisizione di competenze, conoscenze  ed  abilita'  individuate negli standards minimi previsti dal  programma  di  addestramento  di cui agli articoli 1, 3 e 11 del decreto 5 ottobre 2000;  Visti  in  particolare gli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente   della   Repubblica   23 luglio  1998,  n.  323,  recante disciplina  sugli  esami  di  Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;  Considerato  che  occorre far salvi i diritti degli alunni iscritti ai corsi di qualifica degli istituti professionali;  Vista  la  legge  10 febbraio 2000, n. 30, relativa al riordino dei cicli  scolastici, che dispone l'articolazione dei percorsi formativi in aree ed indirizzi specifici;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  I corsi di studio con indirizzi di aspirante al comando di navi mercantili,  di  perito  per  il trasporto marittimo e di tecnico del mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato nella  sezione  A/II-1  del codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW), necessario per il conseguimento   del  certificato  di  abilitazione  di  ufficiale  di navigazione,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1, comma 2, lettera  d),  del  decreto  ministeriale  5 ottobre 2000 e successive modificazioni.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  I  corsi di studio con indirizzi di aspirante alla direzione di macchine  di  navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi  e  di  tecnico  del mare sono comprensivi del programma di addestramento teorico indicato nella sezione A-III/1 del codice STCW, necessario  per  il  conseguimento del certificato di abilitazione di ufficiale  di  macchina,  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 11, comma  2,  lettera  d),  del  decreto  ministeriale  5 ottobre 2000 e successive modificazioni.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  I  corsi  di  studio  triennali  di  operatore  del  mare  sono comprensivi  del  programma  di  addestramento teorico indicato nella sezione  A-II/3  del codice STCW, necessario per il conseguimento del certificato  di  abilitazione  di  ufficiale  di navigazione di terza classe, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.  |  
|   |                                 Art. 4.                          Norma transitoria  1.  Per  gli alunni iscritti ai corsi di qualifica di operatore del mare  fino  all'anno scolastico 2000-2001 e' consentito, in deroga al requisito  del  possesso  del diploma di scuola secondaria superiore, l'accesso  all'abilitazione  di  ufficiale  di navigazione di seconda classe,  di  cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni .    Roma, 28 febbraio 2001
                                         p. Il Ministro dei trasporti                                            e della navigazione                                                 Occhipinti       Il Ministro della pubblica istruzione        De Mauro  |  
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