Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 15 febbraio 2001
Recepimento della direttiva comunitaria n. 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci fra Stati membri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la direttiva del consiglio 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri;
Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), ai sensi del quale la menzionata direttiva del consiglio 92/106/CEE del 7 dicembre 1992 deve essere attuata in via amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 1992, n. 50;
Vista la nota della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea n. 6803 del 3 ottobre 1994, con la quale e' stato comunicato, tra l'altro, che la commissione dell'Unione europea ha preso atto che con il menzionato decreto ministeriale e' stato effettivamente recepito l'art. 4 della menzionata direttiva 92/106/CEE;
Considerato che la menzionata direttiva 92/106/CEE risulta quindi parzialmente recepita nell'ordinamento nazionale e che occorre pertanto provvedere al suo integrale recepimento.
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, per "trasporto combinato" si intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni:
a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;
b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, e' compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, e' compresa in un raggio non superiore a 150 km. in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
 
Art. 2.
Regime amministrativo
1. Il trasporto di cui all'art. 1, svolto mediante veicoli a cio' destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, puo' essere liberamente esercitato.
 
Art. 3.
Documento di trasporto
1. In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto deve essere completato con l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico relative al percorso ferroviario o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo. Tali menzioni vengono apposte prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare.
2. Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un'impresa che esegue trasporti per conto proprio, e' trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto cosi' eseguito e' esentato dalla presentazione del documento di cui al comma 1. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e' stabilito il modello di documento, comprovante il percorso eseguito o da eseguire per ferrovia, per via navigabile o per mare, che deve essre prodotto.
 
Art. 4.
Tragitti iniziali e terminali
1. I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l'accesso alla attivita' e al mercato per il trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera.
 
Art. 5.
Misure a favore del trasporto combinato
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione, ai fini della prescritta consultazione, le proposte di iniziative adottate dai competenti uffici ai sensi del vigente ordinamento e finalizzate alla riduzione o al rimborso - forfettario o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia, entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalita' che saranno stabilite - delle tasse automobilistiche di cui all'art. 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, applicabili agli autocarri, ai trattori stradali, ai rimorchi ed ai semirimorchi immatricolati nello Stato, sempreche' utilizzati in trasporto combinato.
2. Le riduzioni o i rimborsi di cui al comma 1, sono concessi sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno dello Stato.
 
Art. 6.
T a r i f f e
1. Il corrispettivo per il trasporto relativo al tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato e' liberamente determinato dalle parti.
 
Art. 7.
Trasporto combinato in conto proprio
1. Qualora, nel quadro di un trasporto combinato, l'impresa mittente effettui il tragitto stradale iniziale per conto proprio ai sensi della prima direttiva del consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada, l'impresa destinataria della merce trasportata puo' effettuare per conto proprio, in deroga alla definizione stabilita dalla succitata direttiva, il tragitto stradale terminale per portare a destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore che le appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla direttiva 84/647/CEE del consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, guidato da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio e' immatricolato a nome dell'impresa mittente o noleggiato da quest'ultima.
2. Il tragitto stradale iniziale di un trasporto combinato effettuato dall'impresa mittente utilizzando un veicolo trattore che le appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla direttiva 84/647/CEE, guidato da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio e' immatricolato a nome dell'impresa destinataria della merce o noleggiato da quest'ultima, e' parimenti considerato, in deroga alla direttiva del 23 luglio 1962, un'operazione di trasporto per conto proprio, qualora il tragitto stradale terminale sia effettuato per conto proprio dall'impresa destinataria conformemente a quest'ultima direttiva.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2001
p. Il Ministro: Angelini
 
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