Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 febbraio 2001
Ulteriori misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, cosi' come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale consorzio - CO.GE.VO. - la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2000, recante la "disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona";
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000 recante la "disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona";
Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;
Viste le proposte formulate dal CO.GE.VO. di Ancona con nota in data 12 febbraio 2001, circa la richiesta di modificazione delle misure tecniche di gestione;
Tenuto conto che il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci costituiti da tondini la cui distanza, cosi' come richiesto, non sia inferiore ad 11 millimetri, oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 millimetri e che tali dimensioni sono compatibili con le pertinenti disposizioni sulle caratteristiche generali delle draghe idrauliche di cui all'allegato D del surrichiamato decreto ministeriale 21 luglio 1998;
Decreta:
Art. 1.
Il punto 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 2000, e' cosi' sostituito:
1. Ai fini di una migliore gestione della risorsa nonche' per un efficace controllo sugli attrezzi consentiti nell'esercizio dell'attivita', il selezionatore/setaccio della draga idraulica per la cattura delle vongole deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) la prima griglia deve essere di lamiera perforata con fori di diametro non inferiore a 28 millimetri e con il rapporto pieni vuoti inferiore ad 1/2;
b) i tondini sottostanti la prima griglia devono avere nella prima parte una spaziatura non inferiore a 17 millimetri;
c) la seconda griglia deve essere di lamiera perforata con fori aventi diametro esclusivamente di 22 millimetri, con il rapporto pieni vuoti inferiore ad 1/2 e con tondini di scarico aventi spaziatura di 11 millimetri;
d) la terza griglia deve essere di lamiera perforata con fori di diametro non inferiore a 21 millimetri e con il rapporto pieni vuoti inferiore ad 1/2.
2. L'adeguamento del suddetto selezionatore/setaccio deve essere effettuato entro 7 giorni decorrenti dalla data del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, resta ferma la potesta' del consorzio sulle sanzioni da applicare.
 
Art. 2.
All'art. 2 del decreto ministeriale 18 ottobre 2000, e' aggiunto il seguente comma:
"il rientro delle unita' nei medesimi porti e' stabilito non oltre le ore 13".
 
Art. 3.
Il punto 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 novembre 2000, e' cosi' sostituito:
1. A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2001, la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica e' limitata nei giorni feriali di lunedi', martedi', giovedi' e venerdi'. E' consentito il mercoledi' di recuperare precedenti giornate di mancata attivita' a causa di avverse condizioni meteomarine, nonche', previa delibera del consiglio di amministrazione del CO.GE.VO., il recupero di precedenti giornate di mancata attivita' per esigenze tecniche (avarie dell'imbarcazione) e/o operativo gestionali.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2001
Il direttore generale: Aulitto
 
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