Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 21 febbraio 2001
Definizione delle caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 258, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2000, con il quale, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, e' stato istituito lo "sportello telematico dell'automobilista", allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e del rimorchi;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che lo "sportello telematico dell'automobilista" puo' essere attivato presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., presso le delegazioni dell'A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica;
Visto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il quale prescrive che ogni "sportello telematico" esponga, all'esterno dei locali dove ha sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento;
Rilevata, pertanto, la necessita' di definire le caratteristiche dell'insegna distintiva dello "sportello telematico dell'automobilista", sulla base di criteri tesi ad agevolare l'accesso al servizio da parte dell'utenza interessata ed a contraddistinguere inequivocabilmente gli operatori autorizzati allo svolgimento del servizio stesso;
Decreta:
Art. 1.
1. Ciascun soggetto presso il quale e' attivato lo "sportello telematico dell'automobilista" e' tenuto ad esporre, in posizione ben visibile ai fini della immediata identificazione, un logo conforme al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Le dimensioni minime del logo sono le seguenti:
a) altezza: mm 200;
b) larghezza: mm 300.
 
Art. 2.
Il logo di cui all'art. 1, non puo' essere esposto prima del 21 giugno 2001, data di entrata in funzionamento a regime dello "sportello telematico dell'automobilista", ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 258.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2001
Il Ministro: Bersani
 
Allegato 1 ----> Vedere ALLEGATO a Pag. 21 della G.U. <----
 
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