Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2000, n. 450
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti in particolare gli articoli 33, 34, 55, nonche' l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevedono le attribuzioni e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre
1999; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e della difesa;
Emana
Il seguente regolamento:
Art. 1.

Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi della normativa vigente, e' organizzato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento delle politiche di mercato; b) Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi.
2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.
3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attivita' relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.



Avvertenza:
Si da' corso, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, alla presente pubblicazione
sulla base di copia conforme all'originale dell'atto, senza

gli estremi di registrazione della Corte dei conti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i
regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il titolo del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, e' il seguente: "Conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale".
- Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e' il seguente: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrivono gli articoli 33, 34, 55 e 78 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le
politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle
seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola o forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e
acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale,
adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e
garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al
FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
della commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo o
certificazione per la qualita'; tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura
biologica; promozione e tutela della produzione
ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree
protette; certificazione delle attivita'agricole o
forestali ecocompatibili; elaborazione del codex
alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti
agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni
e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato
centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del

decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di
importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale".
"Art. 34 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i princi'pi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome ".
"Art. 78 (Disposizioni per le politiche agricole). - 1.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
organizzazione del nuovo Ministero delle politiche agricole
e forestali, il Ministero per le politiche agricole e'
riordinato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il Dipartimento
delle politiche di mercato e il Dipartimento della qualita'
dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati
rispettivamente in due ed in tre uffici di livello
dirigenziale generale".
- Il testo del comma 4-bis della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"Art. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il
seguente: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti
amministrativi".
- Gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego)
concernono l'emanazione di regolamenti governativi
riguardanti l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e delle relative funzioni,
l'individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione
delle piante organiche;
- Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, e': "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato in premessa:
"Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo
princi'pi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche'
di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".



 
Art. 2.
Dipartimento delle politiche di mercato

1. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale per le politiche agroalimentari: trattazione,
cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in
sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento
delle linee di politica agricola e agroalimentare, in coerenza con
la Politica agricola comune (P.A.C.) dell'Unione europea;
disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi
internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed
internazionali riferibili al livello statale; adempimenti di
competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in
agricoltura (FEOGA), a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA,
sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del
Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive modificazioni;
riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui
al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995 e successive modificazioni; disciplina generale e
coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati,
dell'importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, delle scorte e approvvigionamenti alimentari; b) Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura: trattazione,
cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e
coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e
acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine
di interesse nazionale, di importazione ed esportazione dei
prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e
acquacoltura, fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni
di propria competenza, la direzione generale si avvale delle
Capitanerie di porto.
3. Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, che si avvale del personale del Ministero. Il personale attualmente in servizio del Segretariato e' inquadrato nell'ambito dell'organico del ruolo del Ministero, sulla base della tabella di equiparazione allegata al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 13 luglio 1988.



Note all'art. 2:
- Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del
21 dicembre 1989 e': "relativo ai controlli, da parte degli
Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di
finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva n.
77/435/CEE".
- Il regolamento (CEE) n. 1663/95 del Consiglio del
7 luglio 1995 stabilisce: "modalita' d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione
"garanzia ".
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca:
"Costituzione del Comitato nazionale italiano per il
collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione
delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura".
- Il decreto legislativo del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del
13 luglio 1988, modifica la tabella A del regolamento per
il funzionamento e la gestione del Segretariato generale
del Comitato nazionale italiano della F.A.O.



 
Art. 3. Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi

1. Il Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroalimentari, di sviluppo rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali.
2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le attribuzioni di seguito indicate: a) Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e
la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di
controllo e di certificazione per la qualita'; riconoscimento e
sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
produttori agricoli e venatorie; accordi interprofessionali di
dimensione nazionale; disciplina generale e coordinamento in
materia di tutela della qualita' dei prodotti agricoli e
agroalimentari, intesi come prodotti di prima trasformazione, ai
sensi dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con
legge 16 giugno 1998, n. 209, compresi quelli ittici, di
agricoltura biologica, di promozione e tutela della produzione
ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette, di
valorizzazione economica dei prodotti agricoli, agroalimentari e
ittici; certificazione delle attivita' agricole e forestali
ecocompatibili; elaborazione del Codex alimentarius; disciplina
generale e coordinamento in materia di sicurezza e di educazione
alimentare di carattere non sanitario e di impiego delle
biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, di
salvaguardia e tutela delle biodiversita' animali e vegetali e dei
rispettivi patrimoni genetici, di importazione, esportazione e
commercio di materiale forestale di propagazione, di libro
nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni, di regolazione
delle sementi, di materiale di propagazione, nonche' del settore
fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varieta'
vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del
bestiame e relativi controlli funzionali, delle attivita'
venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
attivita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agricolo e
forestale; controllo nella qualita' delle merci di importazione e
lotta alla concorrenza sleale; attivita' in materia di eccezionali
avversita' atmosferiche; b) Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo
rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi,
agricoli e agroalimentari in materia di politiche strutturali, di
sviluppo rurale e della montagna, in sede comunitaria e
internazionale; predisposizione e coordinamento dei quadri
comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di
sviluppo rurale e forestale, comprese le politiche della montagna,
in coerenza con quelle dell'Unione europea; monitoraggio e
valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione
comunitaria; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo
di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA); osservatorio
nazionale pedologico; disciplina generale, coordinamento e
indirizzo in materia di ricerca e sperimentazione agraria e della
pesca svolta da istituti e laboratori nazionali; di aiuti di Stato
nel settore; problematiche in materia di politiche imprenditoriali
e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari,
ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici, fabbricati rurali
e terre incolte; osservatorio per l'imprenditorialita' giovanile
in agricoltura; fondo per lo sviluppo in agricoltura;
programmazione negoziata in agricoltura per la parte di
competenza; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate
di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752,
e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni; gestione anche ad esaurimento dei
procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione
agricola e la meccanizzazione agricola; c) Direzione generale per i servizi e gli affari generali: gestione
delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico
ed economico e di quiescenza del personale del Ministero;
formazione generale; relazioni sindacali; contrattazione e
mobilita'; amministrazione e affari di carattere generale;
gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero;
relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni; attivita' di vigilanza amministrativa sugli enti,
societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, sui
consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
sulle gestioni di ammasso.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che esercita le proprie funzioni anche attraverso i laboratori e le strutture dei propri uffici periferici. Alle analisi di revisione provvede anche l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.
4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attivita' di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo.



Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge
14 ottobre 1957, n. 1203, del Trattato di istituzione della
Comunita' economica europea:
"Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende
l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per
prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo,
dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di
prima trasformazione che sono in diretta connessione con
tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46
inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato
comune sono applicabbili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'Allegato I del presente Trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune".
- La legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: "Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono
le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".
- Il testo del comma 3, dell'art. 18, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio" e' il seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenute approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole spese sul territorio".
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
11, 12 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169 ("Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662"):
"Art. 1 (Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio
delle scommesse). - 1. L'incremento e il miglioramento
delle razze equine, in ragione delle loro diverse
utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la
valutazione dell'idoneita' delle strutture degli ippodromi
e degli impianti di allevamento, allenamento ed
addestramento sulla base di parametri predeterminati e la
determinazione degli stanziamenti a premi spettano al
Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a
mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine
(U.N.I.R.E.).
2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli,
che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli
ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservato
al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche
agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle
modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le
politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il
totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale,
direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e
vigila sulla regolarita' delle gare e del gioco, anche
avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna
decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per
le politiche agricole, delle quali fanno parte
rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.
3. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, sulla
base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei
dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al
controllo della posizione tributaria dei concessionari di
cui all'art. 2.
Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse). -
1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il
Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare
secondo la normativa comunitaria, le concessioni per
l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a
totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'
con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla
solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed
efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione
delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed
accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata
distribuzione sul territorio secondo parametri programmanti
e controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione
stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi
decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il
concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di
mercato mediante la previsione di parametri volti ad
impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati
tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite
a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di
scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato
ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi
finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari
di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria
di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione
del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la
gestione delle scommesse strumenti informatici conformi
alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro
delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con
il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della
rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento
delle concessioni da attribuire con gara in favore di
soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano
esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a
dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero per le politiche agricole, entro il 3l dicembre
di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che
saranno messe a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono
rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per
l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli
all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli
ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un
unico concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le
convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al
presente regolamento.
7. Il trasferimento della concessione e' consentito
previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con
il Ministero per le politiche agricole.
8. Se il concessionario e' costituito in forma di
societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto
o le quote devono essere intestate a persone fisiche,
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E'
escluso il trasferimento per semplice girata di dette
azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo
comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le
politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il
numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi
possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'.
L'inosservanza delle disposizioni del presente comma
comporta la decadenza dalla concessione.
9. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche
parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e
di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della
scommessa TRIS. E', tuttavia, consentito ai titolari di
ippodromi di ottenere la concessione di agenzie
esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve
le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 3 (Decadenza e revoca delle concessioni). - 1. Il
Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le
politiche agricole, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla
concessione:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione
della concessione di cui al presente regolamento e al
relativo bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause
non dipendenti da forza maggiore;
c) in particolare, quando il concessionario non
rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, ovvero
accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'art.
4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3;
d) quando nello svolgimento dell'attivita' sono
commesse violazioni delle disposizioni del presente
regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti
dall'art. 4, comma 5, nonche' della normativa tributaria.
2. Il concessionario nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo'
concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona,
nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del
detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni
di cui all'art. 2.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo
delle societa' concessionarie ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile.
Art. 4 (Scommesse consentite). - 1. Le scommesse
possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a
quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui
ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e'
ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali
la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente
concordata tra lo scommettitore e il gestore delle
scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate
presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli
ippodromi.
4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
alle quote del totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a
mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse
TRIS giocate nella settimana, le relative regole di
svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse
assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della
modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i
limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su
proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei
predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non
contemplata dal presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti
la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla
stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di
accettazione e di totalizzazione.
Art. 5 (Programma ufficiale delle corse). - 1. Il
Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero
delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale
delle corse redatto dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il
documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in
riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo'
essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa
dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni
richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa
pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle
scommesse.
3. Tutta l'attivita' ippica e' riferita all'orario
ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al
quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati
per la gestione delle scommesse e per le edizioni di
informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione
delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano
sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale".
"Art. 11 (Soluzione delle controversie). - 1. Le
contestazioni insorte in sede di interpretazione e di
esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad
eccezione di quelle relative all'applicazione degli
articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso
disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la

loro soluzione, al giudizio di apposita commissione
nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da
inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida
delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle
quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La commissione decide, sentite le parti, entro
trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione
vincolante ed immediatamente esecutiva.
3. La decisione della commissione puo' essere impugnata
dinanzi all'autorita' giudiziaria.
4. La commissione e' composta da un magistrato
amministrativo con qualifica non inferiore a quella di
consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica
non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal
Ministro per le politiche agricole. La commissione e'
nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro e'
altresi' nominato, con gli stessi requisiti e modalita', un
supplente.
Art. 12 (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo
sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli
da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento
dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il
finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per
le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei
proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte
e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle
scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del
totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle
commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi
da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento
delle proprie finalita' con particolare riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del
cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione
degli stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a
favorire l'avviamento al lavoro e la formazione
professionale, con particolare riguardo alla verifica
dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del
settore ed all'introduzione di meccanismi di
disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed
all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore
dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli
artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed
il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi
alla organizzazione delle corse e remunerazione per
l'utilizzo, delle immagini delle corse ai fini della
raccolta esterna delle scommesse;
e) costituzione e miglioramento di centri di
allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed
esterne agli ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento,
dell'allenamento e dell'antidoping;
h) controllo della regolarita' di tutte le attivita'
relative alle corse;
i) promozione dell'attivita' ippica;
l) formazione e qualificazione professionale degli
addetti al settore.
Art. 13 (Segnale televisivo per la trasmissione delle
corse). - 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la
concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la
trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei
quali avviene l'accettazione delle scommesse,
esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione
secondo le modalita' stabilite di concerto dal Ministro
delle finanze con il Ministro per le politiche agricole".
- Il titolo della legge 8 novembre 1986, n. 752, e':
"Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura".
- Il titolo del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, e successive modificazioni ed integrazioni e':
"Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488".
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni:
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico e il personale da lui indicato possono
promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalita' di accesso
informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
5-ter. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis,
ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento
costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella progressione in carriera del dipendente.
Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento
della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente
individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto
il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.
Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di
tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti
alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico
ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune".
- Il titolo della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' il
seguente: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto-legge
18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462,
"Art. 10. - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e' Istituito un Ispettorato centrale
repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti
alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di
qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei
settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
affidati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente
in uffici a livello interregionale, regionale ed
interprovinciale, con laboratori di analisi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nel limiti
della dotazione organica delle singole carriere di cui alla
allegata tabella A, e' determinato il numero degli addetti
all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali,
regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle
relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e
le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici
periferici.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente
decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C
dell'allegata tabella A e' dotato di contrassegno di Stato
che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno
stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale
di cui al comma 4 e' applicata la sanzione amministrativa
da L. 300.000 a L. 1.000.000".
- Il titolo della legge 7 agosto 1986, n. 462, e' il
seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante:
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
"2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto o la
trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di
atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono
essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli
atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa,
la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile.".
- Si trascrive il testo dell'art. 10, del citato
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39:
"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze
ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell'amministrazione di appartenenza con
l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati
conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego
delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo, 3 febbraio
1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della
bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con
l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti.".



 
Art. 4.
Consiglio tecnico scientifico

1. Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed e' composto di venti membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali.
2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennita' spettanti ai componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente.
3. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento.
4. I componenti del Consiglio organizzano la propria attivita' anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente.
5. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, e' soppresso.
6. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, operano nell'ambito dei Dipartimenti cui afferisce la materia di loro competenza, salvo diversa disposizione normativa.



Note all'art. 4:
- Il titolo del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489,
e' il seguente: "Riorganizzazione dei servizi e revisione
dei ruoli organici del personale del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste".
- Si trascrive il testo dell'art. 41, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica"):
"Art. 41. (Organismi collegiali, riduzione degli
stanziamenti per lavoro straordinario e missioni,
disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e
contenimento delle promozioni in soprannumero). - 1. Al
fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi,
l'organo di direzione politica, responsabile, con
provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni
esercizio finanziario, individua i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con
funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o
dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come
indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese
successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative
funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente
competenza nella materia.
2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale dello Stato, ivi compreso
quello addetto agli uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro di cui all'art. 19 della legge
15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento,
con esclusione degli stanziamenti relativi
all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il
personale impegnato nei settori operativi ed
all'amministrazione della giustizia per i servizi di
traduzione dei detenuti e degli internati e per la
trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di
criminalita' organizzata. Agli stanziamenti relativi
all'indennita' e al rimborso delle spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica
la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.
3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale
contrattualizzato puo' avvenire esclusivamente in sede di
contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo
rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le
disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi
generali che recano incrementi retributivi al personale
contrattualizzato. I trattamenti economici piu' favorevoli
in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti
nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma
non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia e dei Vigili del fuoco.
4. Nell'art. 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990,
n. 395, il termine "direttivo si interpreta come riferito
esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e
delle qualifiche funzionali dalla settima alla nona, di cui
ai profili professionali previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto
accesso a seguito di concorso. Nell'art. 4-bis del
decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le
parole: "impiegati della carriera direttiva si interpretano
come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad
esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla settima
alla nona alle quali ha avuto accesso a seguito di
concorso. A decorrere dal 1o gennaio 1998 e sino al primo
rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al
citato art. 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987,
e' altresi' corrisposto al personale civile
dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella
settima qualifica funzionale ai sensi dell'art. 4, ottavo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai
profili professionali di "assistente sociale coordinatore e
di "educatore coordinatore applicato presso istituti
penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi
collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno
otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso
limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e
purche' comunque in possesso della prescritta anzianita' di
effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica.
Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 39,
commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della
presente disposizione, operando una corrispondente
riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni
ivi previste.
5. L'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1987, n. 436, l'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, e l'art. 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85,
cessano di avere efficacia dalla entrata in vigore del
primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di
cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano le
disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di
sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il
trattamento economico di cui al citato art. 4-bis del
decreto-legge n. 356 del 1987 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo
alla corresponsione del relativo trattamento e le somme
eventualmente gia' corrisposte sono riassorbite in
occasione dei successivi incrementi retributivi. I
giudicati formatisi in favore del personale cui si
applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque
effetto da data non anteriore al 1o gennaio 1998 e sino al
primo rinnovo contrattuale.".



 
Art. 5.
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro per l'esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituiti dal Gabinetto, dall'Ufficio legislativo, dalla Segreteria del Ministro, dalla Segreteria tecnica, dall'Ufficio del portavoce, dal Servizio di controllo interno e dall'Ufficio rapporti internazionali. Il Ministro si avvale di un segretario particolare.
2. Il Capo di Gabinetto e' preposto all'Ufficio di Gabinetto, coordina le attivita' affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo con le strutture del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza. Puo' avvalersi di due vice capo gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.
3. L'Ufficio legislativo provvede alla elaborazione di provvedimenti legislativi nelle materie di competenza del Ministero e ne segue le procedure per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi, coordina l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e svolge attivita' di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali.
4. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto alle funzioni del medesimo.
5. La Segreteria tecnica svolge compiti di supporto all'elaborazione, analisi e studio dei problemi tecnici riguardanti il settore agricolo e per l'utilizzazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Ministero.
6. L'Ufficio del portavoce cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali e cura la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e cura iniziative editoriali di informazione istituzionale.
7. Il Servizio di controllo interno, dotato di autonomia operativa, e' composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalita' e dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione dello Stato. Il Servizio coadiuva il Ministro nella valutazione e nel controllo strategico, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e svolge funzioni di supporto al Ministro per la valutazione dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto.
8. L'Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attivita' del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali. Cura i rapporti tra il Ministro e i Comitati alimentazione e agricoltura presso le Organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.
9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti estranei all'Amministrazione, dotati di elevata professionalita'.
10. Agli uffici di cui al comma 1 sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di settantacinque unita', nonche' estranei all'Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dieci. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a dieci. Il trattamento economico accessorio e' determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del Gabinetto fa parte un Consigliere diplomatico.
11. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attivita' di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'Amministrazione, nonche' da un numero non superiore ad otto unita' di dipendenti pubblici.
12. Gli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo costituiscono un unico centro di responsabilita' ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo degli articoli 3 e 14, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato nelle
premesse:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza del risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziaria da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni del dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede ai riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, "22" e successive modificazioni ed integrazioni,
ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
- Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, citato nelle
premesse:
"Art. 5 (La valutazione del personale con incarico
dirigenziale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla
base anche dei risultati del controllo di gestione,
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni
dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione.
La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
la valutazione e' ispirato ai princi'pi della diretta
conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza, della
approvazione o verifica della valutazione da parte
dell'organo competente o valutatore di seconda istanza,
della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione
e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale
generale interessato, su proposta del dirigente,
eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e'
assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
e' adottata dal capo. del dipartimento o altro dirigente
generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del
decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro,
sulla base degli elementi forniti dall'organo di
valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3,
costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di
cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia
di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure
di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano
allorche' i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali
procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
di un risultato negativo si verifica prima della scadenza
annuale, il procedimento di valutazione puo' essere
anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal
comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
"ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati
. Sono fatte salve le norme proprie, dell'ordinamento
speciale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari
diplomatici e prefettizi".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ("Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato"):
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti".



 
Art. 6.
Disposizioni organizzative

1. La individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e' stabilita con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale operera' avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
2. In sede di prima applicazione e fino alla determinazione della dotazione organica del Ministero ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inquadrato secondo le modalita' di cui all'allegata tabella ed e' ripartito, nell'ambito dei dipartimenti, tra gli uffici di livello dirigenziale generale, sulla base delle direttive del Ministro.
3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici dell'Ispettorato, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.
4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto speciale Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'ICRF, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero personale di supporto nelle sedi e rappresentanze diplomatiche presso le quali sono istituiti posti di organico di addetti agricoli ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le azioni di promozione internazionale sono organizzate d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero.
6. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, con organizzazione unitaria ed organico e gestione distinti da quello del Ministero, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. A capo del Corpo e' preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Ai fini dell'attuazione delle attivita' di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione dello stesso.
8. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, riportato in nota nelle premesse,
e' il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo amico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
lo diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1998, n. 400, e' riportato nelle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente:
"Regolamento recante disciplina delle modalita' di
costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
della banca dati informativa della dirigenza, nonche' delle
modalita' di elezione del componente del Comitato di
garanti": e' il seguente:
"Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di
prima attuazione, ogni amministrazione puo' conferire un
numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti
gia' in servizio presso di essa alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, tenendo altresi' conto dei
concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta
l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica,
nonche' dei posti per i quali sono in corso, alla medesima
data, altre procedure di conferimento ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non
puo' conferire un incarico al dirigente in servizio presso
o vincitore di concorsi gia' banditi da altra
amministrazione qualora questa abbia confermato, o
conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, o dalla
approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo
dirigente. In tale caso la durata dell'incarico e'
concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo
stabiliti nell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la
durata e' pari al predetto limite minimo".

- Per l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, si veda in nota alle premesse.
- Per il testo della lettera c), comma 4-bis, dell'art.
17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota
alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante:
"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri":
"Art. 168 (Esperti). - L'amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di
costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della
sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione
dell'incarico, le persone predette prestano promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario,
consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto
o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica
di addetto per il settore di sua competenza. Per gli
esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni
degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto
applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per
essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altra amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso organismi internazionali, non possono
superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli
affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale metta a disposizione
dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci
funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non
inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
presente articolo.
Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
- Il testo dell'art. 55, comma 8, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato in
nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, reca:
"Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale
dello Stato".
- Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante:
"Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo", e' il seguente:
"Art. 25 (Nomina a dirigente generale e qualifiche
superiori). - La nomina a dirigente generale, o a
qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle
disponibilita' di organico, con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente.
La nomina puo' essere conferita anche ad impiegati di
altri ruoli o di amministrazioni, ovvero a persone estranee
all'amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti
previste da speciali disposizioni in favore di funzionari
delle amministrazioni interessate.".
- Il testo della lettera s), del comma 1, dell'art. 12,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, riportata in premessa, e'
il seguente:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche'
ai princi'pi generali desumibili dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a)-r) Omissis.
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;".



 
Tabella
(Art. 6, comma 2)
PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MINISTERO
IN SERVIZIO (AGRICOLTURA E REPRESSIONE FRODI)
Agr. + Repressione frodi

Area C |
C3 ex nona qualifica funzionale .... | 64 + 109 = 173
C2 ex ottava qualifica funzionale .... | 109 + 68 = 177
C1 ex settima qualifica funzionale .... | 242 + 209 = 451 Area B |
B3 ex sesta qualifica funzionale .... | 20 + 38 = 58
B2 ex quinta qualifica funzionale .... | 177 + 192 = 369
B1 ex quarta qualifica funzionale .... | 128 + 35 = 163 Area A |
A1 ex terza.... | 142 + 69 = 211
Totale . . . | 882 + 720 = 1.602
 
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