Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2000, n. 450 |
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti in particolare gli articoli 33, 34, 55, nonche' l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevedono le attribuzioni e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visti gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e della difesa; Emana Il seguente regolamento: Art. 1.
Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi della normativa vigente, e' organizzato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento delle politiche di mercato; b) Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi. 2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo. 3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attivita' relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.
Avvertenza: Si da' corso, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, alla presente pubblicazione sulla base di copia conforme all'originale dell'atto, senza
gli estremi di registrazione della Corte dei conti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il titolo del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' il seguente: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". - Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Si trascrivono gli articoli 33, 34, 55 e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo. 3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali: a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola o forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attivita' di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale, adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995; b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo o certificazione per la qualita'; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette; certificazione delle attivita'agricole o forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale". "Art. 34 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo". "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Ministero delle comunicazioni; il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i princi'pi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome ". "Art. 78 (Disposizioni per le politiche agricole). - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero per le politiche agricole e' riordinato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il Dipartimento delle politiche di mercato e il Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale". - Il testo del comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi". - Gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) concernono l'emanazione di regolamenti governativi riguardanti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni, l'individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche; - Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e': "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato in premessa: "Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princi'pi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".
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| Art. 2. Dipartimento delle politiche di mercato
1. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. 2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale per le politiche agroalimentari: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola e agroalimentare, in coerenza con la Politica agricola comune (P.A.C.) dell'Unione europea; disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive modificazioni; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni; disciplina generale e coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati, dell'importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, delle scorte e approvvigionamenti alimentari; b) Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto. 3. Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, che si avvale del personale del Ministero. Il personale attualmente in servizio del Segretariato e' inquadrato nell'ambito dell'organico del ruolo del Ministero, sulla base della tabella di equiparazione allegata al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 13 luglio 1988.
Note all'art. 2: - Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e': "relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva n. 77/435/CEE". - Il regolamento (CEE) n. 1663/95 del Consiglio del 7 luglio 1995 stabilisce: "modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia ". - Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca: "Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura". - Il decreto legislativo del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 13 luglio 1988, modifica la tabella A del regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato generale del Comitato nazionale italiano della F.A.O.
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| Art. 3. Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
1. Il Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroalimentari, di sviluppo rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali. 2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le attribuzioni di seguito indicate: a) Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualita'; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; disciplina generale e coordinamento in materia di tutela della qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, intesi come prodotti di prima trasformazione, ai sensi dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, compresi quelli ittici, di agricoltura biologica, di promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici; certificazione delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del Codex alimentarius; disciplina generale e coordinamento in materia di sicurezza e di educazione alimentare di carattere non sanitario e di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, di salvaguardia e tutela delle biodiversita' animali e vegetali e dei rispettivi patrimoni genetici, di importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione, di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonche' del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varieta' vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attivita' venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; attivita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agricolo e forestale; controllo nella qualita' delle merci di importazione e lotta alla concorrenza sleale; attivita' in materia di eccezionali avversita' atmosferiche; b) Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi, agricoli e agroalimentari in materia di politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna, in sede comunitaria e internazionale; predisposizione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di sviluppo rurale e forestale, comprese le politiche della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA); osservatorio nazionale pedologico; disciplina generale, coordinamento e indirizzo in materia di ricerca e sperimentazione agraria e della pesca svolta da istituti e laboratori nazionali; di aiuti di Stato nel settore; problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici, fabbricati rurali e terre incolte; osservatorio per l'imprenditorialita' giovanile in agricoltura; fondo per lo sviluppo in agricoltura; programmazione negoziata in agricoltura per la parte di competenza; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; gestione anche ad esaurimento dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola; c) Direzione generale per i servizi e gli affari generali: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; formazione generale; relazioni sindacali; contrattazione e mobilita'; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; attivita' di vigilanza amministrativa sugli enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso. 3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che esercita le proprie funzioni anche attraverso i laboratori e le strutture dei propri uffici periferici. Alle analisi di revisione provvede anche l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione. 4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attivita' di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, del Trattato di istituzione della Comunita' economica europea: "Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabbili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato I del presente Trattato. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune". - La legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997". - Il testo del comma 3, dell'art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e' il seguente: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenute approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole spese sul territorio". - Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ("Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"): "Art. 1 (Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse). - 1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneita' delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.). 2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarita' delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore. 3. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'art. 2. Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse). - 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa' con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri: a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse; b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmanti e controllabili; c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari; d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento; e) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario; f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria; g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a dieci anni; h) durata di sei anni. 2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 3l dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo. 3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile. 4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli ippodromi stessi. 5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un unico concessionario. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento. 7. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole. 8. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione. 9. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS. E', tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 3 (Decadenza e revoca delle concessioni). - 1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione: a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara; b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore; c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'art. 4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3; d) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'art. 4, comma 5, nonche' della normativa tributaria. 2. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'art. 2. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle societa' concessionarie ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Art. 4 (Scommesse consentite). - 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa. 2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti. 3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi. 4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore. 5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento. 6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione. Art. 5 (Programma ufficiale delle corse). - 1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE. 2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse. 3. Tutta l'attivita' ippica e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale". "Art. 11 (Soluzione delle controversie). - 1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la
loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore. 2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva. 3. La decisione della commissione puo' essere impugnata dinanzi all'autorita' giudiziaria. 4. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione e' nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro e' altresi' nominato, con gli stessi requisiti e modalita', un supplente. Art. 12 (Attribuzione dei proventi). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze. 2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalita' con particolare riferimento a: a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi; b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva; c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri; d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo, delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse; e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento; f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi; g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping; h) controllo della regolarita' di tutte le attivita' relative alle corse; i) promozione dell'attivita' ippica; l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore. Art. 13 (Segnale televisivo per la trasmissione delle corse). - 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalita' stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole". - Il titolo della legge 8 novembre 1986, n. 752, e': "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura". - Il titolo del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni e': "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". - Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune". - Il titolo della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' il seguente: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari". - Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, "Art. 10. - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' Istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi. 2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nel limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, e' determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. 4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A e' dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno. 5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 e' applicata la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000". - Il titolo della legge 7 agosto 1986, n. 462, e' il seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari". - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421". "2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto o la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.". - Si trascrive il testo dell'art. 10, del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: "Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati. 2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'. 3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.".
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| Art. 4. Consiglio tecnico scientifico
1. Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed e' composto di venti membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali. 2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennita' spettanti ai componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente. 3. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento. 4. I componenti del Consiglio organizzano la propria attivita' anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente. 5. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, e' soppresso. 6. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, operano nell'ambito dei Dipartimenti cui afferisce la materia di loro competenza, salvo diversa disposizione normativa.
Note all'art. 4: - Il titolo del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e' il seguente: "Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". - Si trascrive il testo dell'art. 41, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"): "Art. 41. (Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero). - 1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica, responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. 2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalita' organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennita' e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni. 3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato puo' avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. 4. Nell'art. 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla settima alla nona, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: "impiegati della carriera direttiva si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla settima alla nona alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1o gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato art. 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, e' altresi' corrisposto al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella settima qualifica funzionale ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di "assistente sociale coordinatore e di "educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purche' comunque in possesso della prescritta anzianita' di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste. 5. L'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'art. 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dalla entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato art. 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente gia' corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore al 1o gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale.".
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| Art. 5. Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro per l'esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituiti dal Gabinetto, dall'Ufficio legislativo, dalla Segreteria del Ministro, dalla Segreteria tecnica, dall'Ufficio del portavoce, dal Servizio di controllo interno e dall'Ufficio rapporti internazionali. Il Ministro si avvale di un segretario particolare. 2. Il Capo di Gabinetto e' preposto all'Ufficio di Gabinetto, coordina le attivita' affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo con le strutture del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza. Puo' avvalersi di due vice capo gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. 3. L'Ufficio legislativo provvede alla elaborazione di provvedimenti legislativi nelle materie di competenza del Ministero e ne segue le procedure per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi, coordina l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e svolge attivita' di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali. 4. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto alle funzioni del medesimo. 5. La Segreteria tecnica svolge compiti di supporto all'elaborazione, analisi e studio dei problemi tecnici riguardanti il settore agricolo e per l'utilizzazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Ministero. 6. L'Ufficio del portavoce cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali e cura la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e cura iniziative editoriali di informazione istituzionale. 7. Il Servizio di controllo interno, dotato di autonomia operativa, e' composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalita' e dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione dello Stato. Il Servizio coadiuva il Ministro nella valutazione e nel controllo strategico, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e svolge funzioni di supporto al Ministro per la valutazione dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto. 8. L'Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attivita' del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali. Cura i rapporti tra il Ministro e i Comitati alimentazione e agricoltura presso le Organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. 9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti estranei all'Amministrazione, dotati di elevata professionalita'. 10. Agli uffici di cui al comma 1 sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di settantacinque unita', nonche' estranei all'Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dieci. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a dieci. Il trattamento economico accessorio e' determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del Gabinetto fa parte un Consigliere diplomatico. 11. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attivita' di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'Amministrazione, nonche' da un numero non superiore ad otto unita' di dipendenti pubblici. 12. Gli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo costituiscono un unico centro di responsabilita' ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo degli articoli 3 e 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato nelle premesse: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza del risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziaria da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni del dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro". "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede ai riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, "22" e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, citato nelle premesse: "Art. 5 (La valutazione del personale con incarico dirigenziale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). 2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato ai princi'pi della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato. 3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e' assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione e' adottata dal capo. del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico. 4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29. 5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: "ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati . Sono fatte salve le norme proprie, dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi". - Si trascrive il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ("Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato"): "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti".
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| Art. 6. Disposizioni organizzative
1. La individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e' stabilita con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale operera' avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. 2. In sede di prima applicazione e fino alla determinazione della dotazione organica del Ministero ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inquadrato secondo le modalita' di cui all'allegata tabella ed e' ripartito, nell'ambito dei dipartimenti, tra gli uffici di livello dirigenziale generale, sulla base delle direttive del Ministro. 3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici dell'Ispettorato, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree. 4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto speciale Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'ICRF, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 5. Il Ministro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero personale di supporto nelle sedi e rappresentanze diplomatiche presso le quali sono istituiti posti di organico di addetti agricoli ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le azioni di promozione internazionale sono organizzate d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero. 6. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, con organizzazione unitaria ed organico e gestione distinti da quello del Ministero, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. A capo del Corpo e' preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 7. Ai fini dell'attuazione delle attivita' di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione dello stesso. 8. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riportato in nota nelle premesse, e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo amico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e lo diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi". - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400, e' riportato nelle premesse. - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente: "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informativa della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti": e' il seguente: "Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione puo' conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti gia' in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresi' conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non puo' conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi gia' banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico e' concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la durata e' pari al predetto limite minimo".
- Per l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse. - Per il testo della lettera c), comma 4-bis, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri": "Art. 168 (Esperti). - L'amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altra amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea". - Il testo dell'art. 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato in nota alle premesse. - Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, reca: "Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato". - Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", e' il seguente: "Art. 25 (Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori). - La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. La nomina puo' essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle amministrazioni interessate.". - Il testo della lettera s), del comma 1, dell'art. 12, della legge 15 marzo 1997, n. 59, riportata in premessa, e' il seguente: "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai princi'pi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a)-r) Omissis. s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;".
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| Tabella (Art. 6, comma 2) PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MINISTERO IN SERVIZIO (AGRICOLTURA E REPRESSIONE FRODI) Agr. + Repressione frodi
Area C | C3 ex nona qualifica funzionale .... | 64 + 109 = 173 C2 ex ottava qualifica funzionale .... | 109 + 68 = 177 C1 ex settima qualifica funzionale .... | 242 + 209 = 451 Area B | B3 ex sesta qualifica funzionale .... | 20 + 38 = 58 B2 ex quinta qualifica funzionale .... | 177 + 192 = 369 B1 ex quarta qualifica funzionale .... | 128 + 35 = 163 Area A | A1 ex terza.... | 142 + 69 = 211 Totale . . . | 882 + 720 = 1.602 |
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