Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 marzo 2001
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza ambientale nella regione Campania. (Ordinanza n. 3111).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Viste le precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica nonche' in materia di tutela delle acque nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Vista la nota prot. n. 5409 in data 28 febbraio 2001 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Campania segnala la necessita' di integrare le disposizioni straordinarie per favorire il superamento dello stato di crisi ambientale;
Attesa la grave situazione di emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Campania, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti;
Ritenuto, quindi, necessario integrare le richiamate ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Campania;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania in deroga all'art. 5 del decreto legislativo, 5 febbraio 1997, n. 22, nelle more della realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000, cosi' come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3104 del 26 gennaio 2001 e per un periodo di sessanta giorni, puo' stipulare, accordi con altre regioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani della Campania nei territori di loro competenza. I presidenti delle giunte regionali delle regioni di destinazione sono autorizzati a stipulare i suddetti accordi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla ripartizione delle attribuzioni tra gli organi regionali.
 
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3100/2000 e' sostituito dal seguente:
"2. I prefetti delle province della Campania avvalendosi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ed in quelle precedenti, dispongono quanto necessario per la gestione delle discariche esistenti comunque regolarmente autorizzate, anche se non piu' in esercizio, provvedendo, in presenza di particolari situazioni, all'ampliamento dei relativi volumi ed autorizzano la realizzazione e l'esercizio di impianti per la vagliatura, stabilizzazione e stoccaggio della frazione secca dei rifiuti urbani, nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti".
 
Art. 3.
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3100/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 tra la parola "rifiuti" e le parole "speciali pericolosi" sono inserite le parole "da lavorazioni industriali";
al comma 4, dopo le parole "l'esercizio delle attivita'" vanno aggiunte le seguenti parole: "di gestione degli impianti di trattamento, di smaltimento e di recupero, nonche'".
 
Art. 4.
1. All'art. 17, comma 7, nell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, inserito dall'art. 4 dell'ordinanza n. 3100/2000 la parola "smaltimento" e' sostituita dalla parola "conferimento".
 
Art. 5.
1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 3100/2000 e' aggiunto il seguente comma:
"4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania puo' anche disporre, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione del C.d.R. l'utilizzo, quali siti di stoccaggio provvisorio, ai sensi dell'art. 6, lettera l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, per le quali e' stata avviata la messa in sicurezza, nell'ambito di un piano di ripristino ambientale in relazione alle caratteristiche morfologiche e ambientali dell'area.".
 
Art. 6.
1. All'art. 15 dell'ordinanza n. 3100/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dopo le parole "si avvale" sono inserite le seguenti parole "di un commissario vicario, che si occupa dei rapporti con le istituzioni, gli enti e la generalita' dei soggetti rappresentativi di interessi sociali e";
e' aggiunto il seguente comma 1-bis "Agli uffici del commissario vicario, del vice commissario e dei subcommissari e' ulteriormente assegnato, per ciascuno di essi, una unita' di personale con funzioni di coordinatore di segreteria, al quale viene attribuito un trattamento economico pari a quello percepito dal coordinatore della segreteria di assessore della regione Campania; a ciascuno di detti uffici e' altresi' assegnato un funzionario amministrativo e due unita' di personale addetto alla segreteria";
al comma 7 tra la parola "spettante" e le parole "al vice commissario" sono inserite le parole "al commissario vicario,";
al comma 7 le parole "dall'art. 25, comma 2, della delibera della giunta regionale della Campania n. 042 del 28 luglio 2000, ai sensi della legge regionale n. 43/1994" sono sostituite con le parole "dall'art. 21, comma 2, della legge regionale della Campania n. 18 del 6 dicembre 2000".
 
Art. 7.
1. All'art. 12 dell'ordinanza n. 3100/2000 e' aggiunto il seguente comma:
"8. Nell'area dell'ambito territoriale ottimale "3" il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede alla progettazione, all'appalto ed alla realizzazione, alle medesime condizioni previste dal comma 1, e con le risorse finanziarie allo stesso assegnate, limitatamente alle seguenti opere: l'impianto di depurazione di Punta Gradelle, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione di Massalubrense e dell'impianto di depurazione di Noia, il 3o lotto del collettore di Vallo di Lauto a servizio dell'impianto di depurazione dell'area nolana, il collettore fognario di Gragnano-Casola-Lettere e le opere di collegamento all'impianto di depurazione di Nola, il collettore fognario del comune di Torre del Greco e le relative opere di collegamento della rete fognaria, le opere di fognatura e depurazione dei comuni di Capri e Anacapri, la riqualificazione statica funzionale ambientale dell'alveo Sanicandro ed il convogliamento delle portate fecali provenienti dall'impianto a servizio dell'impianto di depurazione di Napoli Est, il collettore litoraneo del comune di Portici, le opere di collegamento al collettore comprensoriale del comune di Ercolano, la fognatura della strada provinciale per Cicciano, la rete fognaria interna delle aree non litoranee del comune di Portici, il completamento e l'adeguamento delle fognature di Piano di Sorrento, l'adeguamento della rete fognaria di San Giorgio a Cremano, le opere di fognatura, collettamento e depurazione finanziate con deliberazione del CIPE del 21 aprile 1999.".
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2001
Il Ministro: Bianco
 
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