IL DIRIGENTE GENERALE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza                               statale  Vista la domanda con la quale la sig.ra Poikkattil Smitha Susy Paul ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella riunione del 21 febbraio 2001;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di General Nursing and Midwifery rilasciato il 1995 dalla Government School of Nursing di Ernakulam (Kerala - India) alla sig.ra  Poikkattil Smitha Susy Paul nata a Bhoothathankettu (Kerala - India)   il   giorno   23 maggio   1974   e'   riconosciuto  ai  fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra  Poikkattil  Smitha  Susy  Paul  e'  autorizzata  ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione    di   infermiere,   previa   iscrizione   al   collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 marzo 2001                                         Il dirigente generale: D'Ari  |