| Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 15 gennaio 2001 |  
| Modalita'  di  utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali dei  centri  di  permanenza temporanea e assistenza nonche' limiti di contribuzione alle spese da parte dell'Amministrazione dell'interno. |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto  l'art.  14  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero", di seguito denominato testo unico;  Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato, emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998;  Visto l'art. 21 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, emanato, a norma dell'art. 1, comma 6,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica sono  definite  le  modalita'  per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici  e  postali, da parte degli stranieri trattenuti ai sensi del   succitato   art.  14  del  testo  unico  nonche'  i  limiti  di contribuzione   da  parte  del  centro  di  permanenza  temporanea  e assistenza;
                                Decreta:                               Art. 1.  1. Gli  apparati  telefonici per uso pubblico a pagamento, a scheda prepagata  o  a monete, sono installati presso i centri di permanenza temporanea  e  assistenza  in  un numero non inferiore ad un telefono ogni 25 persone trattenute.  2. A  titolo  di contributo, ad ogni cittadino straniero trattenuto e'  fornita  una  scheda  telefonica di importo pari a lire diecimila ogni dieci giorni di permanenza.  3. La  scheda  di  cui  al comma 2 e' consegnata all'inizio di ogni periodo  di  dieci  giorni  senza  obbligo di restituzione in caso di cessazione della misura di trattenimento.  |  
|   |                                 Art. 2.  1. A  favore  del  cittadino  straniero  trattenuto,  e' assicurato l'utilizzo del servizio postale e telegrafico in modo da garantire la riservatezza della corrispondenza.  2. Il  contributo  per  le spese postali e telegrafiche concesso ad ogni   cittadino   straniero  trattenuto  e'  erogato,  su  richiesta dell'interessato,   tramite  l'affrancatura  di  tre  lettere  ed  il pagamento   di  tre  telegrammi  per  un  ammontare  complessivo  non superiore alle lire trentamila.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. La prefettura territorialmente competente attua i servizi di cui agli  articoli  1  e  2  a  mezzo  dell'ente  gestore  del  centro di permanenza  temporanea  e  assistenza  ovvero  dei  soggetti  di  cui all'art.  21,  comma  7,  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.  |  
|   |                                 Art. 4.  1. Il  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con il Ministero del tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, ridetermina proporzionalmente  il  contributo  di  cui  agli  articoli  1 e 2 ove intervengano rilevanti variazioni, in aumento o in diminuzione, delle tariffe telefoniche, postali e telegrafiche.  2. Le  spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto fanno carico  al  capitolo 2356 "Spese per l'individuazione, l'attivazione, l'acquisizione  e  la  gestione  dei centri di permanenza e quelli di accoglienza   per   stranieri  irregolari.  Spese  per  interventi  a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno per l'anno finanziario 2001, centro  di  responsabilita' "Servizi civili" - unita' previsionale di base 5.1.2.5. "Immigrati, profughi e rifugiati".  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 15 gennaio 2001
                                           Il Ministro dell'interno                                                   Bianco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica               Visco Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2 Interno, foglio n. 106  |  
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