| Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001 |  
| Modificazioni   allo   statuto   sociale   della  Trieste  e  Venezia Assicurazioni  -  Genertel  S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), in Trieste. (Provvedimento n. 01813). |  
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                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
    Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;  Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  26 novembre 1984  di ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita' assicurativa  e riassicurativa gia' rilasciate alla Trieste e Venezia Assicurazioni  -  Genertel S.p.a. (in forma abbreviata Genertel), con sede  in Trieste, via Machiavelli n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;  Vista  la  delibera  assunta in data 26 gennaio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 5 e 17 dello statuto sociale;  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale dell'impresa di cui trattasi;                              Dispone:  E'  approvato  il nuovo testo dello statuto sociale della Trieste e Venezia   Assicurazioni   -  Genertel  S.p.a.  (in  forma  abbreviata Genertel),  con  sede  in  Trieste,  con  le modifiche apportate agli articoli:                               Art. 1.        Denominazione, sede, oggetto e durata della societa'  Nuova  denominazione  sociale  dell'impresa:  "Genertel S.p.a." (in luogo  della  precedente:  Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.pa., in forma abbreviata Genertel);  |  
|   |                                 Art. 3.        Denominazione, sede, oggetto e durata della societa'  Ampliamento dell'oggetto sociale in materia di:    a) assunzione  di  partecipazioni  - riformulazione dell'articolo con nuova disciplina:      "....  La  Societa'  potra'  inoltre,  assumere  direttamente o indirettamente,  partecipazioni  in  imprese  e societa' che svolgano l'attivita' assicurativa o riassicurativa ovvero attivita' connesse o strumentali  alle  attivita'  rientranti  nel proprio oggetto sociale ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: ".... Ha anche come  oggetto  la  partecipazione  in  societa'  ed  enti  italiani o stranieri aventi il medesimo scopo ...");    b) ulteriori  operazioni  consentite  - nuova disciplina: vendita delle polizze "a distanza" (oltre che "per corrispondenza");  |  
|   |                                 Art. 5.               Capitale sociale, azioni, obbligazioni  Facolta' del consiglio di amministrazione in materia di aumento del capitale  sociale, ex art. 2443 del codice civile, "nuova delega agli amministratori,  sostitutiva  di  quella  conferita con deliberazione assembleare  del  30 ottobre  1998,  in  conseguenza dell'aumento del capitale  sociale  deliberato, da ultimo, in data 26 gennaio 2001, da lire  24  miliardi  a  lire  31 miliardi, da eseguirsi, quale termine ultimo, entro il 30 giugno 2001":    a) determinazione      dell'ammontare     massimo     complessivo dell'aumento: L. 50.000.000.000 (in luogo del precedente "... da lire 21 miliardi a lire 50 miliardi....");    b) determinazione  del periodo massimo temporale per l'esecuzione dell'aumento:  "....  cinque anni dalla data del 26 gennaio 2001 ..." (in luogo del precedente "... dalla data del 30 ottobre 1998.");    c) facolta'  attribuite  al consiglio di amministrazione, ex novo "in connessione alla delega di cui sopra, finalizzata all'aumento del capitale  sociale":  determinazione  delle  condizioni, dei termini e delle  modalita' delle operazioni, fissazione della data di godimento e dell'eventuale sovrapprezzo;  |  
|   |                                Art. 17.                    Consiglio di amministrazione  Introduzione   di   nuova   disciplina   in   materia  di  firma  e rappresentanza sociale:    a) sottoscrizione  di documenti e corrispondenza con riproduzione meccanica   della  firma,  previa  autorizzazione  del  consiglio  di amministrazione;    b) rappresentanza   della  societa',  nelle  assemblee  di  altre societa'  od  enti,  anche esercitata singolarmente (oltre che in via congiunta)  da  parte  dei  membri  del  consiglio di amministrazione all'uopo designati;    c) dichiarazione   di  conformita'  all'originale  degli  atti  e documenti sociali di fronte ai terzi: modalita'.  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 marzo 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
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