Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 6 marzo 2001, n. 52
Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 4 maggio 1990, n. 107, concerne: "Disciplina
per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed
ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati".



 
Art. 2.
(Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo).

1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, e' riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
2. Il Registro nazionale coordina le attivita' dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.
 
Art. 3.
(Registri regionali e interregionali.
Associazione dei donatori volontari di midollo osseo).

1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attivita' di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi.
2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata
legge 4 maggio 1990, n. 107:
"Art. 1. - 1. In attuazione dell'art. 4, primo comma,
n. 6), e dell'art. 6, primo comma, lettera c), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici
semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti sono regolati dalla presente
legge.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono parte integrante
del Servi- no sanitario nazionale e si fondano sulla
donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano
e dei suoi componenti.
3. E' consentito, rispettando le norme indicate per
l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari e
periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e
l'autotrapianto nello stesso soggetto o in soggetto
diverso.
4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di
profitto; la loro distribuzione al ricevente e' comunque
gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.
5. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e
distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a
carico del Fondo sanitario nazionale.
6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
previa consultazione della commissione nazionale per il
servizio trasfusionale di cui all'art. 12, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il
prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue tra
servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio
nazionale.
7. In ciascuna regione e' istituito, secondo le
indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanita',
il registro del sangue. I servizi di immunoematologia e
trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di
coordinamento e compensazione ai sensi dell'art. 8, comma
3, trasmettono al Ministero della sanita i dati relativi
alla loro attivita'.
8. La partecipazione di associazioni e di federazioni
di donatori volontari di sangue aventi le finalita' di cui
all'art. 2, comma 2, alle attivita' trasfusionali,
organizzate ai sensi dell'art. 4, e' regolata da apposite
convenzioni regionali adottate in conformita' allo schema
tipo definito con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la commissione di cui
all'art. 12.
9. Qualora, trascorsi sei mesi dal termine fissato
nello schema tipo, i competenti organi regionali non
abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di
cui al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi
dell'art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595".
"Art. 2. - 1. In attuazione dell'art. 1, quinto comma,
e dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani
e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria
e gratuita del sangue o dei suoi componenti.
2. Le associazioni dei donatori volontari di sangue e
le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali
del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione
e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei
donatori.
3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di
cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle
finalita' della presente legge, secondo le indicazioni
fissate dal Ministro della sanita' con proprio decreto, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Le associazioni e le federazioni di donatori
volontari devono comunicare alle strutture trasfusionali
gli elenchi dei propri donatori iscritti.
5. I servizi di immunoematologia e trasfusione, i
centri trasfusionali e le unita' di raccolta sono obbligati
alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori
periodici ed occasionali.".



 
Art. 4
Donazione di midollo osseo

1. La donazione di midollo osseo e' un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.
3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge
4 maggio 1990, n. 107:
"Art. 3. - l. Per donazione di sangue e di
emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue
intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il
consenso informato e la verifica della idoneita' fisica del
donatore. Il donatore puo' consentire ad essere sottoposto
indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base
delle esigenze trasfusionali ed organizzative.
2. Le caratteristiche e le modalita' delle donazioni
indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro
della sanita', sentita la commissione di cui all'art. 12.
3. Il prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito
su persone consenzienti di eta' non inferiore a diciotto
anni. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante
emaferesi ed i prelievi di cui all'art. 1, comma 3, possono
essere eseguiti anche su soggetti di eta' inferiore a
diciotto anni, previo il consenso degli esercenti la
potesta' dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.
4. L'accertamento della idoneita' del donatore viene
eseguito da un medico, previa esecuzione di visita medica
completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti
laboratoristici, secondo i protocolli emanati con decreto
del Ministro della sanita', sentita la commissione di cui
all'art. 12.
5. Il prelievo di sangue intero e' eseguito da un
medico, o sotto la sua responsabilita' ed in sua presenza,
da un infermiere professionale.".



 
Art. 5.
(Diritti dei donatori).

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneita' alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il donatore ha altresi' diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'e'quipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3, legge 4 maggio 1990, n.
107, si veda nella nota all'art. 4;
- Il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 23 aprile
1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), e' il seguente:
"Art. 8. - 1. I centri regionali di coordinamento e
compensazione assicurano il raggiungimento
dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati
all'interno di ogni regione.
2. Essi, oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno i
seguenti compiti:
a) coordinare le attivita' dei servizi di
immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la
collaborazione delle associazioni e federazioni dei
donatori volontari di sangue;
b) rilevare il fabbisogno regionale annuale di
plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma
necessario per tale scopo;
c) sovrintendere alle attivita' dirette al controllo
del fabbisogno trasfusionale di emazie e se del caso
all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree carenti
della regione e di altre regioni, attenendosi alle
indicazioni dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi
del comma 4 del presente articolo, sulla base delle
proposte formulate in materia dalla Commissione di cui
all'art. 12;
d) collaborare con le strutture di cui all'art. 20,
comma 3, per disporre di una scorta di sangue di
emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le
emergenze sanitarie, nonche' per gli interventi in caso di
calamita';
e) conservare una banca di emocomponenti congelati
appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in
collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanita';
f) inviare il plasma alle aziende produttrici di
emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai
presidi ospedalieri della regione;
g) cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle
imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni
stipulate dalle regioni, in conformita' allo schema tipo
predisposto dal Ministro della sanita', sentita la
Commissione di cui all'art. 12;
h) trasmettere al Ministro della sanita' i dati di
cui all'art. 1, comma 7.
3. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano
sanitario, individua il servizio di immunoematologia e
trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di
coordinamento e compensazione.
4. Il compito di coordinare a livello nazionale
l'attivita' dei centri regionali di coordinamento e
compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di
sangue e di emoderivati e' svolto dall'Istituto superiore
di sanita', in attuazione delle normative tecniche emanate
dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui
all'art. 12".



 
Art. 6.
(Spese e tariffe).

1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui all'articolo 3, nonche' alla tipizzazione tessutale e alle altre indagini necessarie alla verifica della compatibilita', sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, ne' dell'impegnativa del medico di base, e puo' accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneita' e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del ricevente. Le spese per le prestazioni inerenti all'attivita' di trapianto di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e gia' previste nei Registri internazionali.
 
Art. 7.
(Importazione ed esportazione di midollo osseo).

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge 4 maggio
1990, n. 107, e' il seguente:
"Art. 15. - 1. L'importazione e l'esportazione del
sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso
terapeutico, profilattico e diagnostico, sono autorizzate
dal Ministro della sanita, secondo le modalita' stabilite
con apposito decreto, sentito il parere della commissione
di cui all'art. 12.
2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego
e' consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di
provenienza, risultino autorizzati, da parta'
dell'autorita' sanitaria, alla commercializzazione per uso
terapeutico umano e che, fatta eccezione per quelli di
provenienza dai paesi della Comunita' economica europea,
essi risultino autorizzati anche da parte dell'autorita'
sanitaria italiana.
3. L'importazione di emoderivati e' consentita a
condizione altresi' che su tutti i lotti e sui relativi
donatori sia possibile documentare la negativita' dei
controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti
infettivi lesivi della salute del paziente ricevente".
Note all'art. 8.
- Si riporta di seguito il testo, rispettivamente,
degli articoli 13-bis, 87, comma 1, lettere a) e b) e
110-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nel limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei
mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autpveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
riscluo di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in dentro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1o giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo, Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il
31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a un milione di lire in favore delle societa'
sportive dilettantistiche.
1-bis). Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter). ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater). Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art.
5 ai fini della imputazione del reddito".
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;".
(Omissis).
"Art. 110-bis (Detrazioni d'imposta per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis), del
comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione
che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare
il reddito complessivo, In caso di rimborso degli oneri per
i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per
il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e'
aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere
rimborsato.".



 
Art. 8.
(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il regolamento di attuazione della presente legge che reca la disciplina dell'attivita' del Registro nazionale, le relative modalita' di utilizzazione e, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.
2. L'attivita' delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 2, e' regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformita' allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanita', che ne definisce altresi' i requisiti idonei all'accreditamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.
3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attivita' del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalita' fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', una somma pari alla percentuale di detraibilita' degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
 
Art. 9.
(Commissione nazionale per i trapianti
allogenici da non consanguineo).

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanita' si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione e' nominata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione. Essa e' composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni piu' rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanita', dei quali uno scelto fra i medici appartenenti al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanita' ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle societa' scientifiche interessate alla materia. Un medico appartenente al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanita' svolge le funzioni di segretario della Commissione.
3. La Commissione svolge attivita' consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresi', al Ministro della sanita' proposte sui criteri e sulle modalita' di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonche' sulle iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica sulla donazione di cellule staminali e sulle modalita' del coordinamento delle attivita' promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attivita' di promozione e' svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanita'.
4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanita'. L'ammontare delle indennita' per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonche' dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, e' definito con decreto del Ministero della sanita' entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.
 
Art. 10.
(Modifica all'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le attivita' del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo". E' pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche
di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1o gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte
indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione
del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono
utilizzate esclusivamente per finanziare attivita'
sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio.
L'incremento di lire 1.500 milioni annui, nel triennio
considerato - ora autorizzato - si riferisce allo
stanziamento complessivo di lire 14.500 milioni annui nello
stesso triennio relativo alla voce "legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art.
1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, cap. 3241 della tabella
allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001) ".



 
Art. 11.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2001, in lire 3.368 milioni per l'anno 2002 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 12.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 941):
Presentato dal sen. Fumagalli Carulli ed altri
l'11 luglio 1996.
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in
sede referente, l'8 agosto 1996 con parere delle
commissioni 1a, 4a e 5a.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il
23 settembre 1997, il 1o ottobre 1997, il 17 dicembre 1997,
il 21 gennaio 1998, il 4 marzo 1999.
Relazione scritta annunciata il 27 aprile 1999 (atto n.
941, 1152, 1432 e 1700-A).
Assegnato nuovamente alla 12a commissione, in sede
redigente, il 9 marzo 1999 con parere delle commissioni 1a,
4a e 5a.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede redigente,
l'11, 16, 25 marzo 1999 e il 22 aprile 1999.
Esaminato ed approvato in aula il 29 aprile 1999 in un
testo unificato con i numeri 1152 (Terracini ed altri),
1432 (Avogadro ed altri), 1700 (Manieri ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 5978):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 10 maggio 1999 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, XI e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente il
7-12-19- 27 ottobre 1999, il 20 gennaio 2000, il 30 maggio
2000.
Relazione scritta presentata il 7 giugno 2000 relatore
on. Cossutta Maura (atti n.
5978-68-1110-2248-3039-4105-6382-A).
Esaminato in aula il 15 dicembre 2000 ed approvato, con
modificazioni, il 20 dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 941-B):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in
sede deliberante, il 9 gennaio 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 5a e 11a.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante,
ed approvato, con modificazioni, il 16 gennaio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 5978-B):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 23 gennaio 2001 con parere della
commissione V.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
7 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 9 febbraio 2001 ed approvato il
13 febbraio 2001.
 
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