Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 marzo 2001
Ulteriori disposizioni concernenti interventi urgenti nella regione Calabria a seguito delle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000. (Ordinanza n. 3112).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000 concernente lo stato di emergenza della regione Calabria;
Viste le ordinanze n. 3081 in data 12 settembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 in data 20 settembre 2000 e n. 3088 in data 3 ottobre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 in data 6 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Ravvisata l'esigenza di intensificare le azioni per favoire il ritorno alle normali condizioni di vita;
Viste le informazioni trasmesse dalle Prefetture interessate;
Sentita la regione Calabria;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia contraggono, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3081/2000, mutui quindicennali per gli importi indicati nella tabella allegata che e' parte integrante della presente ordinanza.
2. Le province trasferiscono alle rispettive prefetture gli importi indicati nella tabella allegata per il completamento degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3081/2000 e successive integrazioni.
3. Le province trasferiscono, nei limiti indicati dalla tabella allegata, ai soggetti attuatori le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi urgenti ricompresi nel primo stralcio del piano di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 e per i quali e' intervenuta la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la provincia, la stessa provvede all'attuazione degli interventi utilizzando la quota di finanziamento ad essi assegnata.
 
Art. 2.
1. Le prefetture, nei limiti delle risorse ad esse assegnate dalla tabella allegata, liquidano le spese connesse alla gestione delle emergenze e trasferiscono agli enti locali i fabbisogni necessari per gli interventi di somma urgenza dagli stessi attivati.
2. Le prefetture, avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, provvedono:
a) all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni;
b) ad erogare contributi ai soggetti privati e alle attivita' produttive, nei limiti dell'entita' massima prevista dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3081/2000 e delle disponibilita' di cui alla tabella allegata, nel rispetto dei limiti per i contributi a fondo perduto previsti per le varie categorie di beneficiari dall'articolo 4 della legge n. 365/2000.
3. Eventuali economie risultanti dagli interventi sono trasferite alla regione Calabria per le attivita' di cui all'art. 3.
4. La disposizione di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3088/2000 e' prorogata di mesi due.
 
Art. 3.
1. I contributi a favore dei soggetti privati di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera b), costituiscono anticipazione dei benefici stabiliti dall'art. 4 della legge n. 365/2000 e, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, la regione Calabria provvede al completamento degli interventi medesimi in conformita' alla direttiva allegata che e' parte integrante della presente ordinanza.
2. La regione Calabria provvede a valutare il fabbisogno finanziario per il completamento degli interventi di cui al precedente comma 1 e presenta al Dipartimento della protezione civile una proposta di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, tra esigenze per ulteriori interventi infrastrutturali urgenti e per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge n. 365/2000.
3. Per tutti gli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 e finanziati con il fondo di lire 150 miliardi previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonche' con altri fondi comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali, si applicano le procedure e deroghe previste dalla medesima ordinanza e successive integrazioni.
4. I contratti a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 1-quater, della legge n. 365/2000 possono essere stipulati per la durata massima di tre anni e nel limite massimo complessivo di spesa di lire 8 miliardi. Tale somma e' ricompresa nell'importo del mutuo relativo alla provincia di Catanzaro e la stessa provincia provvede a trasferirla alla regione Calabria.
5. La regione Calabria avvalendosi dei propri uffici, dell'autorita' di bacino, nonche' del personale di cui al precedente comma, assicura il monitoraggio degli interventi infrastrutturali anche sotto il profilo della validita' tecnica e della congruita' economica dei relativi progetti.
6. L'assunzione del personale con contratto a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000 avviene mediante pubblicazione di un bando per soli titoli sul Bollettino ufficiale della regione Calabria.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2001
Il Ministro: Bianco
 
----> Vedere allegato a pag. 14 della G.U. <----
 
----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 22 della G.U. <----
 
----> Vedere allegato da pag. 23 a pag. 25 della G.U. <----
 
----> Vedere allegato a pag. 26 della G.U. <----
 
----> Vedere allegato da pag. 27 a pag. 30 della G.U. <----
 
----> Vedere allegato a pag. 31 e 32 della G.U. <----
 
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