Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001 |
Determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34. (Deliberazione n. 24/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 febbraio 2001, Premesso che: l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') con deliberazione 10 luglio 1998, n. 79/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 del 9 settembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 79/98) ha fissato in otto anni la durata di corresponsione del contributo previsto per gli impianti per i quali e' stata esercitata, ai sensi del titolo VII, lettera B), punta 1, capoverso terzo, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), l'opzione per la normativa di cui al titolo I, lettera B), punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90); l'Autorita' con delibera 16 dicembre 1999, n. 183/99 (di seguito: delibera n. 183/99), ha avviato un'istruttoria formale per la determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP n. 34/90, nei confronti delle seguenti imprese produttrici-distributrici relativamente agli impianti a fianco di ciascuna indicati: Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia S.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento, denominato "Diesel Nord" ; Azienda speciale elettrica ed acquedotto municipalizzato del comune di Brunico (Bolzano), con sede legale in Brunico, via Anello Nord n. 19: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Ospedale", impianto idroelettrico ad acqua fluente denominato "Kniepass"; Consorzio azienda multiservizi intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna), via Casalegno n. 1: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Pedagna"; Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con sede legale in Osimo (Ancona), via Bondimane n. 3: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Via Vici"; Azienda comunale energia e ambiente S.p.a., con sede legale in Roma, piazzale Ostiense n. 2: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Tor di Valle"; Azienda servizi municipalizzati del comune di Rovereto S.p.a. (Trento), con sede legale in Rovereto, via Manzoni n. 24: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Viale Manzoni"; Azienda energetica metropolitana S.p.a., con sede legale in Torino, via Bertola n. 48: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Le Vallette", "Mirafiori Nord", "Impianto complesso Sportivo", "Impianto complesso scolastico"; Azienda speciale generale servizi municipalizzati del comune di Verona, con sede legale in Verona, lungadige Galtarossa n. 8: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Forte Procolo", "Golosine", "Banchette", "Centro Citta'"; l'Autorita' con la medesima delibera n. 183/99 aveva fissato al 30 aprile 2000 il termine entro cui le aziende interessate avrebbero potuto presentare memorie scritte e richiedere un'audizione finale; l'Autorita' con delibera 4 maggio 2000, n. 91/00 (di seguito: delibera n. 91/00) su richiesta dell'Azienda speciale generale servizi municipalizzati del comune di Verona, presentata con lettera in data 21 aprile 2000 (protocollo n. 006569), del Consorzio azienda multiservizi intercomunale con sede in Imola, presentata con lettera in data 2 maggio 2000 (protocollo n. 006878) e dell'Azienda servizi municipalizzati S.p.a. del comune di Rovereto, presentata con lettera in data 6 maggio 2000 (protocollo n. 007053), aveva prorogato al 30 giugno 2000 il termine entro cui potevano essere presentate dalle parti interessate memorie scritte ed entro cui poteva essere richiesta un'audizione finale ed aveva fissato al 31 ottobre 2000 il termine entro cui doveva essere conclusa l'istruttoria formale; l'Autorita' con delibera 18 ottobre 2000, n. 195/00 (di seguito: delibera n. 195/00) ha prorogato al 15 febbraio 2001 il termine entro cui dovra' essere concluso il procedimento; Visti: il titolo II, punti 5, 6 e 7, del provvedimento CIP 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989 che fissa i criteri per lo svolgimento delle istruttorie tecniche; il titolo VII, lettera B), punto 1, del provvedimento CIP n. 6/1992, che "mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90", e fissa una durata di corresponsione del "prezzo di cessione di cui al titolo II e dei contributi di cui al titolo IV ridotta del periodo di esercizio antecedente" rispetto alla durata del 29 aprile 1992, facendo pero', in tal caso, salva "la facolta' di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti"; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994; la deliberazione n. 79/98; la delibera n. 183/99; la delibera n. 91/00; la delibera n. 195/00; Visto l'art. 4 del regolamento, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, approvato dall'Autorita' con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97; la memoria presentata con lettera in data 2 maggio 2000 (protocollo n. 006875) dall'Azienda comunale energia e ambiente di Roma S.p.a.; la memoria presentata con lettera in data 4 maggio 2000 (protocollo n. 007184) dall'Azienda servizi municipalizzati di Brescia S.p.a.; la memoria presentata con lettera in data 8 maggio 2000 (protocollo n. 007456) dall'Azienda energetica metropolitana di Torino S.p.a.; la memoria presentata con lettera in data 9 maggio 2000 (protocollo n. 007559) del Consorzio azienda multiservizi intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna); la memoria presentata con lettera in data 28 giugno 2000 (protocollo n. 009884) dall'Azienda servizi municipalizzati di Rovereto S.p.a.; Considerati gli elementi informativi presentati dalle aziende nelle memorie citate e quanto rappresentato dall'Azienda comunale energia e ambiente S.p.a. di Roma, nel corso dell'audizione tenutasi in data 10 ottobre 2000 e dall'Azienda energetica metropolitana di Torino nel corso dell'audizione tenutasi in data 16 novembre 2000; Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data odierna non ha provveduto alla erogazione del contributo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per l'impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Via Vici" di proprieta' della Azienda speciale per l'energia e l'ambiente S.r.l., con sede legale in Osimo; Delibera: Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 16 dicembre 1999 n. 183/99, il cui termine di chiusura e' stato prorogato con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 maggio 2000, n. 91/00, e successivamente, con delibera 18 ottobre 2000, n. 195/00, con riferimento alle imprese produttrici-distributrici di seguito elencate per gli impianti indicati: Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia S.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento, denominato "Diesel Nord"; Azienda speciale elettrica ed acquedotto municipalizzato del comune di Brunico (Bolzano), con sede legale in Brunico, via Anello Nord n. 19: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Ospedale", impianto idroelettrico ad acqua fluente denominato "Kniepass"; Consorzio azienda multiservizi intercomunale, con sede legale in Imola (Bologna), via Casalegno n. 1: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Pedagna"; Azienda comunale energia e ambiente S.p.a., con sede legale in Roma, piazzale Ostiense n. 2: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Tor di Valle"; Azienda servizi municipalizzati del comune di Rovereto (Trento), con sede legale in Rovereto, via Manzoni n. 24: impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Viale Manzoni"; Azienda energetica metropolitana, con sede legale in Torino, via Bertola n. 48: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Le Vallette", "Mirafiori Nord", "Impianto complesso sportivo", "Impianto complesso scolastico"; Azienda speciale generale servizi municipalizzati S.p.a. del comune di Verona, con sede legale in Verona, lungadige Galtarossa n. 8: impianti di cogenerazione con teleriscaldamento denominati "Forte Procolo", "Golosine", "Banchette", "Centro Citta'"; Di determinare il valore del contributo per gli impianti di cui al precedente alinea per ogni anno del periodo di contribuzione e per l'energia elettrica immessa nella rete pubblica in ore piene, al lordo dell'anticipo gia' percepito, nella misura fissata nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato A) ; Di prorogare i termini di chiusura del procedimento, sospendendo la determinazione del contributo per l'impianto di cogenerazione con teleriscaldamento denominato "Via Vici" di proprieta' della Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con sede legale in Osimo (Ancona), via Bondimane n. 3, fino al termine di novanta giorni successivi alla data di definizione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del contributo in conto capitale di cui alla legge 2 maggio 1982, n. 308; Di fissare in quindici giorni il termine entro il quale l'Azienda speciale per l'energia e l'ambiente, con sede legale in Osimo (Ancona), via Bondimane n. 3, dovra' comunicare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le determinazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito alla erogazione del contributo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308; Di affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la definizione delle modalita' operative con cui effettuare il conguaglio della differenza tra i contributi percepiti in acconto e i contributi spettanti a titolo definitivo; Di comunicare la presente delibera alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alle imprese pro-duttrici-distributrici di cui sopra; La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. Avverso la presente deliberazione, e' ammesso ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Milano, 14 febbraio 2001 Il presidente: Ranci |
| ----> Vedere allegato a pag. 69 della G.U. <---- |
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