IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Visto  il decreto ministeriale 22 gennaio 2001 recante disposizioni in  materia  di premi zootecnici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001;  Ritenuto  necessario  apportare alcune precisazioni all'art. 16 del citato decreto per una maggiore aderenza alla realta' operativa degli allevamenti bovini;                              Decreta:  L'art.  16  del  decreto ministeriale 22 gennaio 2001 e' sostituito dal seguente:                              Art. 16.                 Verifica delle superfici foraggere  La  superficie  a  pascolo  e'  individuata  dal  codice  38  della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37.  Qualora  le  superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da quello  dove  ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diverso da quelli ad esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle  superfici  in  causa  mediante il trasporto dei bovini pari ad almeno  0,2  UBA/ha, sempre che l'allevatore non detenga un numero di capi  inferiore,  da  comprovare con i modelli trasmessi alle aziende sanitarie  locali  di  competenza, salvo casi particolari debitamente motivati.  Le  superfici  a  pascolo ubicate in zone altimetriche superiori ai 1000 metri s.l.m. non vengono considerate nel relativo calcolo, salvo che  il  produttore utilizzi con modalita' di conduzione tradizionali tali zone per il periodo dell'alpeggio; in tal caso puo' conteggiarle ai fini della concessione dei premi. La prova di tale utilizzo dovra' essere  fornita  attraverso  una specifica dichiarazione da parte del sindaco.  Il  produttore  deve  utilizzare  le  superfici  foraggere,  che si trovino  in  una  provincia diversa e non limitrofa da quella dove ha sede  l'azienda individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  30 aprile  1996,  mediante pascolamento e/o operazioni di raccolta  e  trasporto del foraggio da comprovare con il documento di trasporto  del  foraggio  stesso,  anche  se  tale  documento  non e' necessario per altri fini.  Le   suddette  prove  devono  essere  inserite  nel  fascicolo  del produttore.  Le  superfici  per  le  quali  non  vengono  apportate  le prove di utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di densita'.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 febbraio 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |