IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano medesimo, con priorita' per i progetti relativi alla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo delle malattie ereditarie; Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sopracitato, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificata dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 30, comma 18, che fissa in 117.129 miliardi di lire l'importo massimo per il finanziamento della spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000; Vista la propria delibera n. 53 del 25 maggio 2000, con la quale sono state gia' ripartite le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2000; Visto l'accordo in materia sanitaria sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000, con il quale il Governo si e' impegnato ad incrementare il Fondo sanitario nazionale 2000 di 6.860 miliardi di lire, corrispondente ad un ammontare complessivo di risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario nazionale pari a circa 124.000 miliardi di lire; Vista la legge 23 ottobre 2000, n. 317, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, la quale ha incrementato - in applicazione del suddetto accordo - il Fondo sanitario nazionale 2000 (cap. 3700 - iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dell'importo complessivo di 6.860 miliardi di lire; Vista la proposta del Ministero della sanita' in data 4 dicembre 2000, concernente modalita' e criteri per l'assegnazione alle regioni delle maggiori disponibilita' per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale 2000; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 9 novembre 2000; Delibera: A valere sulle maggiori disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - Parte corrente per l'anno 2000, quantificate in complessivi 6.860 miliardi di lire, e' assegnato alle regioni l'importo di 6.337 miliardi di lire (euro 3.542.894.327,75) da ripartire secondo i medesimi criteri adottati da questo Comitato per il riparto del Fondo sanitario nazionale 2000 (delibera CIPE n. 53 del 25 maggio 2000). La restante quota di 523 miliardi di lire e' cosi' finalizzata: a) 190 miliardi di lire ad integrazione del finanziamento dei progetti speciali per il raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996, utilizzando quale indice di base la quota capitaria; b) 333 miliardi di lire in favore delle regioni Campania, Puglia e Calabria a titolo di riequilibrio. I predetti importi sono ripartiti secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Roma, 21 dicembre 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 43 |