IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: ----> Vedere tabella da pag. 42 a pag. 45 della G.U. <---- Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2001 Il direttore generale: Ambrosio |