Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 7 marzo 2001, n. 51
Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita') 1. La presente legge, in conformita' alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei piu' elevati standard di sicurezza e lo sviluppo dell'attivita' di controllo e assistenza al traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le coste nazionali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2.
(Contributo per la demolizione del naviglio) 1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unita' a singolo scafo non conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione puo' essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unita' di proprieta' delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed e' pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'. 3. Il contributo e' concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attivita' aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.



Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo vigente dell'art. 143 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, cosi' come modificato dalla legge 9 dicembre 1975, n.
723 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1976, n. 4) e dall'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303), convertito, con
modificazioni, con legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), e' il seguente:
"Art. 143. (Requisiti di nazionalita' dei proprietari
di navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di
nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei
registri di cui all'art. 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a
dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani
o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un
registro straniero non comunitario, appartenenti a persone
fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali
assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una
stabile organizzazione sul territorio nazionale con
gestione demandata a persona fisica o giuridica di
nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea,
domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma
ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti
delle autorita' amministrative e dei terzi, con
dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione
della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione
di armatore.".
Nota all'art. 2, comma 2:
- Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione
e' il seguente:
"Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici
designati dal Ministro per le comunicazioni.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei
registri tenuti dagli uffici di compartimento e di
circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e
dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.".



 
Art. 3.
(Modalita' di concessione del contributo) 1. Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2 devono presentare istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, a pena di inammissibilita', indicando gli elementi di individuazione della nave ed allegando la pertinente documentazione, in particolare quella comprovante il titolo di proprieta', l'eventuale contratto di vendita per la demolizione o la demolizione in proprio, nonche' la certificazione dell'autorita' marittima o consolare, se esistente, del porto in cui la nave e' approdata per la demolizione, attestante che l'impresa ha titolo per procedere alla demolizione stessa. 2. Il contributo e' corrisposto secondo le modalita' di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni. 3. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita istanza, entro il termine di sei mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, corredata dal certificato dell'autorita' marittima o consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data.



Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e
successive modificazioni, recante: "Rifinanziamento delle
leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234,
concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico
ed armatoriale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 gennaio 1992, n. 12.



 
Art. 4.
(Limiti di operativita' e decadenza dai benefici) 1. Le imprese armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attivita' di cabotaggio nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di eta' superiore a venti anni, ad esclusione delle navi italiane gia' di proprieta' o delle navi italiane gia' gestite dalle stesse imprese. 2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in attivita' di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui eta' risalga ad oltre venti anni.
 
Art. 5
Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. L'articolo 83 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - (Divieto di transito e di sosta). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende".
3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di lire 5 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione e' irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.
4. Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta: a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana,
l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del
codice della navigazione; b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la
segnalazione all'autorita' dello Stato di bandiera.



Nota all'art. 5, comma 3:
- Il testo dell'art. 1231 del codice della navigazione
e' il seguente:
"Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della
navigazione). - Chiunque non osserva una disposizione di
legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente
dato dall'autorita' competente in materia di sicurezza
della navigazione e' punito, se il fatto non costituisce un
piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con
l'ammenda fino a lire quattrocentomila.".



 
Art. 6.
(Sistema di comunicazione per la sicurezza in mare) 1. E' autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1º novembre 1974, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 6, comma 1:
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante "Adesione
alla convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
alla firma a Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.
190, supplemento ordinario.



 
Art. 7.
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, pari a lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6874):
Presentato dall'on. Duca ed altri il 16 marzo 2000.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 4 aprile 2000 con
pareri delle commissioni I, II, III, V, VIII e XIV.
Esaminato dalla IX commissione il 9-10-23 maggio 2000,
il 6 giugno 2000, il 18-26 luglio 2000, il 12-27 settembre
2000, il 25 ottobre 2000, il 9-10-14-15-28 novembre 2000,
il 19 dicembre 2000.
Esaminato in aula il 15 gennaio 2001 e approvato il
23 gennaio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4960):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede deliberante, il 2 febbraio 2001 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 13a e Giunta per
gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione il 6 febbraio 2001 e
approvato il 14 febbraio 2001.



Nota all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge
31 luglio 1997, n. 261, recante "Rifinanziamento delle
leggi di sostegno all'industria cantieristica ed
armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di
settore" (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183), e' il
seguente:
"1.1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati
al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale,
con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva
87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla
direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990,
sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti
ulteriori limiti di impegno della durata massima di
quindici anni:
a) - b) (omissis);
c) per gli interventi di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000
milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e
75.000 milioni per l'anno 1999.".



 
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