Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 23 febbraio 2001 |
Aggiornamento dell'importo massimo consentito, a titolo di finanziamento e contributo, a soggetti politici e ai candidati che ne abbiano titolo nonche' dei limiti delle spese elettorali dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"; Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"; Visto il proprio decreto emanato in data 26 febbraio 1998; Visto l'art. 7, commi 1, 4 e 6, della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998 e all'indicazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore piu' vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso; Vista, altresi', la successiva comunicazione del medesimo Istituto nazionale di statistica in data 20 febbraio 2001 relativa agli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli anni 1998-2000; Considerato che la variazione degli indici da ultimo citati, relativamente al periodo sopraindicato, e' pari a 5,8%; Decreta: Art. 1. 1. La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 12.104.415,144 a L. 12.806.471,222. |
| Art. 2. 1. Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodottiindustriali, rispettivamente, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585. 2. L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007. 3. L'importo previsto dall'art. 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 2000, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, da L. 11.896.231,100 a L. 12.586.212,503. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2001 Il Ministro: Bianco |
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