Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
CIRCOLARE 14 novembre 2000, n. 106 |
Efficacia dei decreti ministeriali emanati ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1984, articoli 160 e 162 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto del Ministro Al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto del Ministro Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del Ministro Al Ministro delegato per gli affari regionali Gabinetto del Ministro Agli on.li presidenti dei consigli regionali Agli on.li presidenti delle giunte regionali All'A.N.C.I. All'U.P.I. Ai signori Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici Ai signori Soprintendenti archeologici All'Avvocatura generale dello Stato Alle Avvocature distrettuali dello Stato
L'art. 162 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" dispone che, fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici o dei piani urbanistico-territoriali con valenza paesistica, non possano essere rilasciate autorizzazioni per interventi da eseguirsi su beni individuati a norma dell'art. 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985. n. 431, e per quelli indicati nei provvedimenti ministeriali adottati a norma dell'art. 1-quinquies del medesimo decreto legge, purche' i provvedimenti stessi siano stati pubblicati in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985. La finalita' di questa disposizione transitoria e' quella di salvaguardare beni sottoposti ad un particolare regime di tutela, confermando il divieto assoluto di modifica dello stato dei luoghi fino alla approvazione degli indicati strumenti di pianificazione. In merito alla potesta' di imporre una siffatta tutela, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 153 del 24 giugno 1986, ha affermato che, successivamente alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 431 del 1985, spetta in via esclusiva alla regione di imporre vincoli di inedificabilita' secondo la procedura indicata dalla stessa norma "... (omissis) restando preclusa allo Stato dalla detta data, analoga imposizione, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di provvedimenti amministrativi ex decreto 21 settembre 1984, adottati anteriormente ...". Pertanto l'art. 162 non puo' essere applicato a quei decreti ministeriali che, pur adottati in epoca precedente, siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985. Cio' posto, si deve peraltro rammentare che, come e' stato piu' volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti ministeriali emanati in virtu' del dettato del decreto ministeriale 21 settembre 1984, hanno un duplice contenuto: quello di dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni e delle aree interessate e quello di imposizione sulle stesse aree del divieto assoluto di edificazione ai sensi, appunto, del citato decreto ministeriale 21 settembre 1984, divieto i cui effetti sono stati recuperati dall'art. 1-quinquies della legge n. 431/1985 (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, sentenze 695/1983, 697/1983, 848/1993, 1083/1993; Consiglio di Stato, sezione VI, 1o ottobre 1987, n. 788; sezione I, 1455/1987, ed infine, di recente, T.A.R. Marche, 12 maggio 2000, n. 742). Mentre l'imposizione del vincolo temporaneo di inedificabilita' assoluta e' stato ritenuto legittimo solo se adottato e pubblicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 (Corte Costituzionale, sentenza n. 153 del 1986 cit.), la dichiarazione di notevole interesse pubblico e' stata sempre ritenuta legittima dagli Organi giudicanti, atteso che l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ora l'art. 144 del citato Testo unico, hanno attribuito a questa amministrazione la potesta' di imporre vincoli su beni ed aree di particolare valenza paesistica, potesta' che la Corte Costituzionale ha piu' volte definito concorrenziale con quella delegata alle regioni dallo stesso art. 82. La validita' di questi decreti quali dichiarazioni di notevole interesse pubblico non viene quindi in alcun modo inficiata dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ed infatti " ... il venir meno del temporaneo vincolo d'inedificabilita' assoluta non ha comportato in alcun modo la contestuale caducazione dell'autonoma dichiarazione d'interesse ambientale ... la quale ... conserva piena efficacia per quanto concerne il regime di inedificabilita' relativa che comporta l'assoggettamento a controllo preventivo di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio" (T.A.R. Marche, 12 maggio 2000, n. 742 cit.). La validita' degli stessi decreti, per le finalita' sopra esposte, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza, risulta ora ulteriormente confermata dall'art. 160 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Ne consegue che i beni e le aree contemplati dai provvedimenti ministeriali suddetti sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ivi compreso, in particolare, l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ex art. 151 per qualsiasi intervento modificativo dello stato dei luoghi. Agli organi regionali si evidenzia la necessita' di un'assidua vigilanza sul rispetto delle procedure soprarichiamate. Roma, 14 novembre 2000 Il Ministro: Melandri |
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