Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2001 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000 |
Fondo sanitario nazionale 1999-2000 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 133/2000). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del piano medesimo, con priorita' per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo delle malattie ereditarie; Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sovracitato, introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente, a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale - Parte corrente. Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, di "approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", che formula un patto di solidarieta' attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualita' dei servizi; Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) e 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Viste le proprie delibere n. 127, del 6 agosto 1999 e n. 53, del 25 maggio 2000, relative rispettivamente al Fondo sanitario nazionale 1999 e 2000 - Parte corrente, con le quali tra l'altro venivano accantonate disponibilita' pari a 3.451,473 miliardi di lire per il 1999 e 2.139 miliardi lire per il 2000, di cui 1.199,500 miliardi di lire per il 1999 e 1.394 miliardi di lire per il 2000, per perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale; Considerato che, al netto degli utilizzi e delle decurtazioni di legge, le somme ancora disponibili per i progetti prioritari sopraindicati ammontano a 1.005,100 miliardi di lire per il 1999 e 170 miliardi di lire per il 2000 e che un'ulteriore somma pari a 190 miliardi di lire e' resa disponibile, dalla delibera CIPE n. 134, assunta in data odierna, riguardante "assegnazione alle regioni delle maggiori disponibilita' per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale 2000"; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 novembre 2000; Vista la proposta del Ministero della sanita' in data 4 dicembre 2000, con la quale si richiede di ripartire tra le regioni interessate, a valere sui predetti accantonamenti, le somme ancora disponibili, adottando quale indicatore di ripano la popolazione residente; Delibera: A valere sugli accantonamenti disposti con proprie delibere n. 127/1999 e n. 53/2000, richiamate in premessa, e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 1.175,100 miliardi di lire (Euro 606.888.502,12) di cui 1.005,100 miliardi di lire per il 1999 e 170 miliardi di lire per il 2000, per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 21 dicembre 2000 Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 42 |
| ----> vedere tabella a pag. 18 della G.U. <---- |
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