Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 18 dicembre 2000 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Lavaredo", in San Candido - Societa' Kaiserwasser S.r.l. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 2 giugno 1992 con la quale la societa' Satib S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Lavaredo" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di San Candido" sita in comune di San Candido (Bolzano); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 ottobre 2000; Visto il decreto 29 novembre 1996, n. 385/23.6 dell'assessore per gli affari sociali e sanita' della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con il quale sono state trasferite le autorizzazioni sanitarie relative all'acqua minerale "Lavaredo" dalla societa' Satib S.r.l. alla societa' Kaiserwasser S.r.l. con sede in San Candido, via Pizach 7; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1 E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Lavaredo" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di San Candido", sita in comune di San Candido (Bolzano). |
| Art. 2. Sulle etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 18 dicembre 2000 p. Il dirigente generale: Scriva |
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