| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 18 dicembre 2000 |  
| Conferma  del  riconoscimento  dell'acqua minerale "Lavaredo", in San Candido - Societa' Kaiserwasser S.r.l. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del dipartimento della prevenzione
    Vista  la  domanda  in  data 2 giugno 1992 con la quale la societa' Satib  S.p.a.  ha  chiesto  la  revisione  ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Lavaredo" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di San Candido" sita in comune di San Candido (Bolzano);  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;  Visti gli atti d'ufficio;  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;  Visto  il  decreto 29 novembre 1996, n. 385/23.6 dell'assessore per gli  affari  sociali  e sanita' della provincia autonoma di Bolzano - Alto  Adige  con  il  quale  sono  state trasferite le autorizzazioni sanitarie relative all'acqua minerale "Lavaredo" dalla societa' Satib S.r.l. alla societa' Kaiserwasser S.r.l. con sede in San Candido, via Pizach 7;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:                               Art. 1  E'   confermato  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale "Lavaredo"  che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonti di San Candido", sita in comune di San Candido (Bolzano).  |  
|   |                                 Art. 2.  Sulle  etichette non puo' essere riportata alcuna delle indicazioni previste  dall'art.  11,  punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.    Roma, 18 dicembre 2000                                     p. Il dirigente generale: Scriva  |  
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