Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 16 gennaio 2001 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Hunyadi Janos" di Buda - Societa' KI Group S.p.a. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la Societa' Soresco S.r.l. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Hunyadi Janos" di Buda (Ungheria); Visto il decreto dirigenziale 30 gennaio 1997, n. 2978, con il quale l'autorizzazione all'importazione ed alla vendita in Italia dell'acqua minerale Hunyadi Janos e' stata trasferita ed intestata alla societa' KI Group S.p.a., con sede in Collegno (Torino), via Marchesi 9; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 ottobre 2000:favorevole affinche' la societa' KI Group S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Hunyadi Janos di Buda (Ungheria) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura:"ha effetto lassativo". La particolare composizione chimica, ed in specie la presenza di elevati valori di sodio, magnesio e solfato che conferiscono all'acqua un forte potere lassativo, rappresentano una limitazione alla libera commercializzazione dell'acqua minerale Hunyadi Janos e pertanto se ne puo' consentire la vendita solo in farmacia; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Hunyadi Janos" di Buda (Ungheria). |
| Art. 2. E' consentita la vendita dell'acqua minerale Hunyadi Janos esclusivamente presso le farmacie. |
| Art. 3. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: Ha effetto lassativo. Vendita riservata alle farmacie. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 5. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 16 gennaio 2001 p. Il dirigente generale: Scriva |
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