Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 17 febbraio 2001, n. 50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 4348):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 18 novembre 1999.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 12a e 13a.
Esaminato dalla 3a commissione il 2 febbraio 2000.
Relazione scritta annunciata il 2 febbraio 2000 (atto n. 4348/A - relatore sen. Basini).
Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000. Camera dei deputati (atto n. 7077):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 giugno 2000, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X, XI e XII.
Esaminato dalla III commissione il 21 dicembre 2000.
Esaminato in aula il 2 febbraio 2001 e approvato il 6 febbraio 2001.
 
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABOTORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO
EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare, con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973, in considerazione del fatto che il Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali siti a Monterotondo; manifestando la propria disponibilita' a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunita' del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; hanno convenuto quanto segue:

Articolo I: Definizioni

Parte I:

Ai fini del presente Accordo:

(a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti:; (b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; (c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo; (d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; (e) per "Agenzia" si intende il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" (CNR) italiano; (f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del regolamento sul Personale, comandati in Italia; (g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio; (h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia; (i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio; (j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio o dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio. Articolo II Programma del Laboratorio di Monterotondo

Parte II:

(1) Il Governo mettera' a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo. L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali e stato creato, sara' posta sotto il controllo e l'autorita' del Laboratorio.
(2) Il Laboratorio avra' diritto di dotarsi di un regolamento interno applicabile a detti locali e strutture mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue Funzioni. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma.

Parte III:

Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterra' titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma.

Parte IV:

(a) Il Laboratorio sosterra' il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti i servizi di comunicazione e pubblica utilita' di cui alla Parte V del presente Accordo.
(b) Come convenuto dalle Parti contraenti, il Governo sara' responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformita' con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio. Articolo III Servizi pubblici

Parte V:

Il Governo fara' si che le autorita' competenti forniscano al Labolatorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricita'; acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, telegrafici, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane.
In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorita' italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far si' che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricita' in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sara' responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricita' in casi di emergenza.

Parte VI:

Su richiesta, il Laboratorio consentira' ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni del Laboratorio. Articolo IV Privilegi ed immunita'

Parte VII:

Immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione

(a)La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del
presente Accordo, e' inviolabile. (b)Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque
eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica
Italiana puo' entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi
le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In
caso di calamita naturali, di incendio o di altro evento che esiga
immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute
pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti
criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio
dell'attivita' ufficiale del Laboratorio, il consenso del
Direttore Generale si considera presunto. (c)Il Direttore Generale impedira' che il Laboratorio divenga
rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura
restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una
legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere
estradati in un altro paese. (d)I beni di proprieta' del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque
situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o
pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi
altro atto coattivo di natura civile o amministativa sempreche' i
beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento
dei fini istituzionali del Laboratorio. (e)Il Laboratorio non gode dell'immunita' dalla giurisdizione e
dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunita' nei
seguenti casi particolari: (i)in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni
derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al,
o e' utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad
una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto
veicolo; (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in
confornmta' al regolamento sul personale, senza la clausola
arbitrale di cui all'Articolo XIII; (iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale, reso ai sensi
dell'articolo XIII del presente Accordo; (iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario stipendio ed
emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale; (v)in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa
a procedimenti legali intentati dal Laboratorio. (f)Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di
Laboratorio o dal presente Accordo, le attivita' del Laboratorio
concernenti il Programma saranno regolate dalla legislazione
italiana. Il Laboratorio avra' facolta' di definire direttive di
ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione
completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto
delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non
dovrebbero, tuttavia essere meno severe di quelle del Paese
ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di
evitare incompatibilita' fra i regolamenti del Laboratorio e le
direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantira'
l'incolumita' del suo personale e la sicurezza dell'ambiente.

Parte VIII:

Nell'ambito del Programma, il Laboratorio puo' effettuare tutte le attivita' atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potra' convocare riunioni nella sede del Programma o di concerto con le autorita' italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo cooperera' a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sara' applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione. Anticolo V Responsabilita'

Parte IX:

(a) Responsabilita' giuridica internazionale In ragione delle attivita' del Laboratorio sul suo territorio il
Governo non dovra' incorrere in alcun tipo di responsabilita'
giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o
dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei
limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia
avanzata nei confronti del Governo, esso avra' diritto di fare
ricorso contro il Laboratorio. (b) Assicurazione per responsabilita'

Il Laboratorio dovra' disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilita' ai sensi del presente Accordo. Articolo VI

Parte X:

1. Liberta' dalle restrizioni tariffarie
Il Laboratorio potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potra' disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi.
2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale
(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio e necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attivita' ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni. L'importazione di materiale biologico puo' essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformita' alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanita' e fito-sanita', ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio.
Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio.
(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorita' italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione ed i tassi in vigore a quel momento.
(c) In particolare, il Laboratorio sara' esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione delle automobili strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio. Il Laboratorio sara' altresi' esente dall'imposta sui veicoli per i veicoli registrati in una serie speciale.
Il carburante ed i lubrificanti per quei veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantita' ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.
Il Laboratorio potra' disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta. Il Laboratorio potra' trasferire ad altri i veicoli, nel territorio della Repubblica italiana, soltanto alle condizioni stabilite dalle autorita' italiane competenti, ivi comprese le condizioni pertinenti alla nazionalizzazione di detti veicoli.

Parte XI: Esenzione dalle imposte

(a) Il Laboratorio, le sue proprieta' ed i suoi beni, nei limiti delle sue attivita' ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.
(b) Il Laboratorio godra' della non imponibilita' sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attivita' istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. (c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a dazi ed imposte che sono in realta' soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio. Articolo VII Notifica delle nomine

Parte XII:

Il Laboratorio informera' il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio inviera' di volta in volta al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona e' un cittadino italiano o residente permanente in Italia.
Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovra' fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unita' di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

Membri del Personale Parte XIII:

(a) I membri del Laboratorio nonche' gli Esperti di cui all'articolo I Parte I, lettera (j) godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di:
(i) immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
(ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza.
(b)In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonche' gli Esperti, di cui all'Articolo I Parte I, lettera (j) che operano per il Programma, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non risiedono permanentemente in Italia:
(i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;
(ii) saranno immuni, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Su richiesta del Laboratorio, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale dello stesso reclutato a livello, internazionale, che sono residenti in Italia, sara' accordata la possibilita' di assumere un impiego in Italia
(iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformita' alla convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;
(iv) avranno, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali;
(v) avranno diritto di importare in esenzione da imposta il loro mobilio ed altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o piu' invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli.
(c) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia saranno esentati dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio.
(d) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonche', i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e(iv).
(e) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.
(f) I privilegi e le immunita' previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Laboratorio.
(g) Ogni anno il Laboratorio comunichera' al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.
(h) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Parte XIV:

Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo facilitera' l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorita' italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il piu' sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresi' la necessaria assistenza nella fase di transito. Articolo VIII Direttore Generale

Parte XV:

(a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' non si estende all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia.
(b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre della immunita' prevista alla lettera (a) delle seguenti immunita' e privilegi:
(i) immunita' dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
(ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
(iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso;
(iv) esenzione per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;
(v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri personali delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
(c) Il Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunita' prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunita:
(i) immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
(ii) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
(iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso;
(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, pero', alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.
(d) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. Articolo IX

Parte XVI: Oggetto dei privilegi e delle immunita'

L'oggetto dei privilegi e delle immunita' accordati dal presente Accordo ai funzionari ed Esperti del Laboratorio e' esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati.
Fatti salvi i privilegi e le immunita' accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

Parte XVII:

Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita', eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.

Il Laboratorio cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi,
immunita' e facilitazioni di cui al presente Accordo. Articolo X Comunicazioni e trasporti

Parte XIX:

(a) Tutte le comunicazioni dirette a Laboratorio, o a funzionari del Laboratorio nella sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.
(b) Il Laboratorio avra' diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bolgette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunita' accordati al corriere ed alle bolgette diplomatiche.
(c) Niente in questa Parte sara' interpreato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che il Governo ed il Laboratorio devono concordare.
(d) La presente Parte sara' altresi' applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore. Articolo XI Assistenza sanitaria e previdenza sociale

Parte XX:

Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri dei personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorita' nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Un accordo ad hoc sara' concluso tra il Governo ed il Laboratorio al fine di formalizzare tale esenzione. Articolo XII Collegamento con il Governo

Parte XXI:

Il Governo designera' una autorita' competente al fine di cooperare con il Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma. Articolo XIII Contratti

Parte XXI:

(a) Il Laboratorio potra' inserire in tutti i contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformita' ai regolamenti sul personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specifichera' il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sara' quella del Paese ove hanno sede gli arbitri. (b) L'applicazione del lodo arbitrale sara' regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire. Articolo XIV Controversie fra il Laboratorio ed iliaco personale

Parte XXIII:

Le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio ed il suo personale saranno composte in conformita' ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio. Articolo XV Composizione delle controversie

Parte XXIV:

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalita' convenuta, sara', su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri cosi' designati eleggeranno un terzo arbitro che fungera' da presidente del tribunale.
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sara' applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del seconda arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara' stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sara' determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 (4) del proprio Statuto. Articolo XVI Accordi supplementari

Parte XXV:

Il Governo ed il Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari. Articolo XVII Entrata in vigore

Parte XXVI:

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalita' richieste dai rispettivi ordinamenti interni. Articolo XVIII Revisione e cessazione

Parte XXVII:

(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti. (b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potra' essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso. Articolo XIX Durata dell'Accordo

Parte XXVIII:

Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, il presente Accordo restera' in vigore fino a che il Laboratorio manterra' il Programma in Italia.

Fatto a Roma il 29 giugno 1999 in due originali nelle lingue inglese ed Italiano, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Laboratorio Europeo
Repubblica italiana di Biologia Molecolare
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
 
Allegato I

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente

Roma, 3 maggio 1999
P.le Aldo Moro
Prot. n.003849

Signor Direttore Generale,

in relazione alla Sua lettera del 15 aprile 1999, Le comunico che il C.N.R. in quanto agenzia incaricata a dare esecuzione all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'EMBL relativo al Programma EMBL a Monterotondo, ottemperera' pienamente agli obblighi previsti dall'art. 2 dell'accordo medesimo. Il CNR ha gia' messo a disposizione dell'EMBL i locali e le facilitazioni secondo i mappali che qui alleghiamo.
Il CNR riconosce al laboratorio il controllo e l'autorita' nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. I locali sono messi a disposizione senza onere di fitto ed il laboratorio sosterra' il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti gli altri servizi di manutenzione e pubblica utilita'.
Ogni potenziale ragionevole espansione del laboratorio che possa essere in futuro concordata con il CNR avverra' alle condizioni concesse per l'installazione primaria descritta nei mappali annessi.
Nulla osta da parte del CNR che la presente lettera ed i mappali siano allegati all'accordo di sede e ne costituiscano parte integrante.
Con i miei piu' cordiali saluti.

Lucio Bianco

Dott. Gianfranco Facco Bonetti Direttore Generale delle Relazioni Culturali Ministero degli affari esteri Roma
----> vedere IMMAGINE a pag. 18 <----

SEDE DELL'EUROPEAN MOLECULAR
BIOLOGY LABORATORY (EMBL)
MONTEROTONDO (Roma)

DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL

RELAZIONE DESCRITTIVA

Giugno 99

INDICE

A) PREMESSA........................................................ B) DEFINIZIONE DEI CONFLITTI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE (SNAM)
IN CUI È INSERITA LA SEDE EMBL.................................. C) DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL IN MONTEROTONDO.........

A) PREMESSA
Nel "Campus Adriano Buzzati Traverso" viene sviluppato un nuovo programma internazionale di ricerca sulla "Genetica del Topo" da parte dell'European Molecular Biology Laboratory (EMBL, con sede centrale in Heidelberg, Germania). Tale Campus ha sede in Monterotondo (Roma), all'interno del Complesso immobiliare, destinato a laboratori di ricerca ed attivita' a questi complementari, di proprieta' della SNAM S.p.A., con Sede Legale in San Donato Milano (MI). Piazza Vanoni no 1. Nel seguito e nei grafici allegati alla presente relazione, sono individuati i confini del suddetto Complesso immobiliare (SNAM) e della Sede in oggetto (EMBL).

b) DEFINIZIONE DEI COINFINI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE (SNAM) IN CUI E'INSERITA LA SEDE EMBL
Il Complesso immobiliare SNAM, situato nel Comune di Monterotondo (Roma), Zona Industriale di Monterotondo Scalo, ed avente l'ingresso principale in Via E. Ramerini no 32, risulta costituito da edifici vari, desinati a laboratori di ricerca ed attivita' di servizio complementari, aventi una superficie totale coperta di 17.000 mq (si veda l'allegata planimetria Tav. 01 in cui e' riportata l'ubicazione di tutti i fabbricati con riferimento alle particelle di cui all'Estratto di Mappa Catastale no 10544, foglio no 6 del comune di Monterotondo).
L'intera area, per Ha 15,8, confina con il fiume Tevere, proprieta' D'Angelo, Via Ramarini e residua proprieta' del venditore (Ditta Haas). Al Nuovo Catasto risulta intestata alle partite 5737 e 9027 distinte rispettivamente al Foglio no 6 part. 11 - 12 - 13 e part. 4 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33.
I fabbricati sono stati intestati al Nuovo Catasto alla partita 1009371, Categoria B/5, Laboratori Scientifici di diritto pubblico e di Enti. La richiesta di accatastamento per i fabbricati piu' recenti (Stabulario, bunker e corpo di collegamento) e' stata ufficializzata con mod. "D" del Nuovo Catasto, prot. 074965; del 23.03.92.

C) DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL IN MONTEROTONDO
Con atto formale del 31.05.1996 la Soc. SNAM, rappresentata dall'ing. Massimo Ottaviani concedeva in comodato al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) con Sede Legale in Roma Piazzale Aldo Moro no 7 e rappresentato dal Dr. Ivo Grimaldi, alcune porzioni immobiliari interne al Complesso immobiliare SNAM prima descritto e piu' precisamente:
1) Edificio denominato "Stabulario" avente superficie commerciale di mq. 1.760
2) Edificio denominato "Laboratorio L. Radiochimica", avente superfice commerciale di mq. 856
3) Porzione dell'edificio denominato "Laboratorio E", avente superficie commerciale di mq. 1.073, da utilizzare come ".... attivita' di ricerca della Comunita' Scientifica Europea sulla genetica del topo transgenico (European Mouse Mutant Archive ed European Molecular Biology Laboratory...)"
Con atto successivo del 31.05.96 tra la SNAM ed il CNR, veniva stipulato un contratto di locazione per altre porzioni immobiliari e piu' precisamente:
1) la rimanete porzione dell'edificio denominato "Laboratorio E", di superficie commerciale mq. 1.096
2) L'intero edificio denominato "Laboratorio ovest" di superficie commerciale mq. 3.272
Nell'ambito dei menzionati edifici o porzioni, ha sede l'Istituto di Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche il cui direttore Prof. G. Tocchini-Valentini ne e' anche il direttore responsabile.
L'area occupata dall'EMBL, di complessi 1.450 mq, e' identificata in colore negli allegati elaborati grafici Tav. 01 (Planimetria) e Tav. 02 (Edifici E ed L) e coinvolge, al piano terra, tutto il fabbricato L e parte del fabbricato E.
Consta di un'area confinata dalla linea rossa individuata nelle suddette tavole.
Il confine perimetrale, con riferimento alla Tav. 02 e' definito dai seguenti punti:

1 - 11 E' la linea in cui e' inserita la facciata d'ingresso del fabbricato L. L'orientamento di detta facciata e' NE.
11 - 10 Edificio L, orientamento SE.
10 - 9 Edificio E, orientamento NE.
9 - 8 Edificio E orientamento NW (il punto 8 risulta interno al fabbricato E, a ridosso di un laboratorio adibito a camera fredda).
8 - 7 Edificio E, interno (Il punto 7 risulta interno al fabbricato E, a ridosso di un laboratorio adibito a camera termostatica).
7 - 6 Edificio E, orientamento SE su cortile interno, direzione viabilita' principale interna, lato Via Ramarini.
6 - 5 Edifico E, interno, a ridosso di un'area servizi igienici.
5 - 4 Edificio E, interno verso SE, a ridosso di un corridoio comunicante all'esterno tramite un'uscita secondaria di collegamento verso l'antistante Stabulario.
4 - 3 Edificio E, orientamento SW, con facciata orientata verso l'antistante Stabulario.
3 - 3 Edificio L, orientamento SW, con facciata orientata verso l'antistante Stabulario.
2 - 1 Edificio L, orientamento NW, con facciata orientata verso la dorsale di visibilita' interna del Complesso (lato Cabina Servizi).
 
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