| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  
| CIRCOLARE 19 febbraio 2001, n. 7 |  
| Regolamento   CE   2461/99   e   successive   modificazioni   -  rese rappresentative  soia, girasole, mais, lino, canapa e kenaf coltivati su  terreni  messi  a  riposo  e  destinati  a trasformazione per non alimentare. - Campagna 2001/2002. |  
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                          Al  Ministero  delle  politiche  agricole e                           forestali   -   Direzione  generale  delle                           politiche comunitarie - Ufficio cereali                          Agli assessorati regionali dell'agricoltura                           ed  alle  province  autonome  di  Trento e                           Bolzano                          Alla Coldiretti                          Alla Confagricoltura                          Alle C.I.A.                          Alla Copagri                          Alla Assitol  Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono  note  le  rese  rappresentative  applicabili  nella campagna 2001/2002  per  i  contratti  di  semi di girasole, soia, lino, mais, piante  di  kenaf  e  canapa  coltivati  su  terreni  ritirati  dalla produzione  allo  scopo  di  ottenere materiali per la fabbricazione, nella  Comunita',  di  prodotti  non  destinati  al  consumo umano od animale.  Ai  fini  della  loro  determinazione, per i semi di girasole, sono stati   esaminati   i  dati  relativi  alle  produzioni  di  girasole set-aside,  unitamente  ad  un  confronto  con  i  dati  AGRIT  delle produzioni alimentari.  I  criteri,  applicati  per  definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti:    calcolo  della  resa  media  sul set-aside nell'arco di otto anni produttivi (1993 -2000);    confronto con le rese della camp. 2000/2001;    applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, come segue:
   per variazioni v<=0,05 ton/ha = applicazione di nessuna variazione;
  per variazioni v>0,05 ton/ha  = applicazione del 100% della varia-                                zione (aumento o diminuzione).
    Si  precisa  inoltre  che,  per  i  semi di soia, non essendo stato sottoscritto   nessun   contratto,   nella  precedente  campagna,  si confermano le rese della campagna 2000/2001; per kenaf, canapa e lino nel  determinare  le  rese si e' tenuto conto dei dati disponibili in letteratura, ed e' stato fornito un solo valore, per ognuna delle tre colture,  in  tutte  le  zone altimetriche di pianura e collina della fascia Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Marche mentre relativamente ai   semi   di   mais   si   deve   fare   riferimento  al  piano  di regionalizzazione.  Nel  caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadano su due o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata per ciascuna superficie, l'unica  e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per  quella  zona  evitando  di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.  Si  precisa  che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione,  devono essere compilati in ogni loro parte; riportare in originale   e  per  esteso  le  firme  del  produttore  e  del  primo trasformatore/acquirente  collettore,  senza  correzioni o abrasioni, pena la loro nullita'.  In  merito  ai  contratti  iniziali  si ricorda inoltre, che devono essere  compilati  in  base  a  quanto  disposto  dal  Regolamento CE 827/2000 e comunicato con nota A.I.M.A. n. 1375 dell'11 ottobre 2000, allegandone, unitamente alla domanda P.A.C., una copia che riporti le firme del primo trasformatore/acquirente collettore + produttore.    Roma, 19 febbraio 2001                                 Il direttore area organismo pagatore                                              Migliorini  |  
|   |  |            RESE GIRASOLE DI RIFERIMENTO CAMPAGNA 2001/2002 ---->   Vedere allegato da pag. 54 a pag. 71 della G.U.  <----  |  
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