Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2001 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 19 febbraio 2001, n. 7 |
Regolamento CE 2461/99 e successive modificazioni - rese rappresentative soia, girasole, mais, lino, canapa e kenaf coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione per non alimentare. - Campagna 2001/2002. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alle C.I.A. Alla Copagri Alla Assitol Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2001/2002 per i contratti di semi di girasole, soia, lino, mais, piante di kenaf e canapa coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati al consumo umano od animale. Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di girasole set-aside, unitamente ad un confronto con i dati AGRIT delle produzioni alimentari. I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti: calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di otto anni produttivi (1993 -2000); confronto con le rese della camp. 2000/2001; applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, come segue:
per variazioni v<=0,05 ton/ha = applicazione di nessuna variazione;
per variazioni v>0,05 ton/ha = applicazione del 100% della varia- zione (aumento o diminuzione).
Si precisa inoltre che, per i semi di soia, non essendo stato sottoscritto nessun contratto, nella precedente campagna, si confermano le rese della campagna 2000/2001; per kenaf, canapa e lino nel determinare le rese si e' tenuto conto dei dati disponibili in letteratura, ed e' stato fornito un solo valore, per ognuna delle tre colture, in tutte le zone altimetriche di pianura e collina della fascia Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Marche mentre relativamente ai semi di mais si deve fare riferimento al piano di regionalizzazione. Nel caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadano su due o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti. Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte; riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullita'. In merito ai contratti iniziali si ricorda inoltre, che devono essere compilati in base a quanto disposto dal Regolamento CE 827/2000 e comunicato con nota A.I.M.A. n. 1375 dell'11 ottobre 2000, allegandone, unitamente alla domanda P.A.C., una copia che riporti le firme del primo trasformatore/acquirente collettore + produttore. Roma, 19 febbraio 2001 Il direttore area organismo pagatore Migliorini |
| RESE GIRASOLE DI RIFERIMENTO CAMPAGNA 2001/2002 ----> Vedere allegato da pag. 54 a pag. 71 della G.U. <---- |
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