Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 29 gennaio 2001 |
Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha costituito l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare il comma 4 del predetto articolo, che prevede che lo statuto dell'Agenzia delle scorte di riserva e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le proposte formulate dalle associazioni di categoria piu' rappresentative degli operatori soggetti all'obbligo del mantenimento delle scorte; Considerato che sullo schema di statuto e' stata effettuata un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati; Vista la proposta di statuto formulata dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie; Ritenuta la necessita' di adottare lo statuto in questione, che deve, tra l'altro, disciplinare le modalita' di funzionamento dell'assemblea dei soci, prevista quale organo dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998; Decreta: Art. 1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, richiamato in premessa. Tale statuto, composto di 20 articoli, e' allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2001 Il Ministro: Letta |
| Allegato STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DELLE SCORTE DI RISERVA Art. 1. S e d e L'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di seguito denominata Agenzia, costituita dall'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ha sede in Roma ed e' regolata dal presente statuto. Art. 2. Finalita' dell'Agenzia L'Agenzia, che non ha scopi di lucro, ha il compito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche e integrazioni, di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modifiche, in precedenza attribuito al comitato di cui all'art. 19, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sulla base di immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo, ai sensi della direttiva 68/414/CEE, come modificata ed integrata dalla direttiva 98/93/CE. Essa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 32/1998, espleta la suddetta funzione provvedendo a: a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilita' di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti; b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi; c) garantire la disponibilita' di stoccaggio per gli operatori; d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese; e) verificare le capacita' di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacita' di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420; f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali; g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute; h) determinare la capacita' disponibile per gli operatori nei singoli impianti; i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione; j) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 32/1998 e ogni altro dato richiesto al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Nell'espletamento di tale funzione l'Agenzia, che non puo' assumere altri compiti rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo che l'ha costituita, deve operare secondo criteri di economicita' tali da rendere minimi i propri costi gestionali. Nell'ottica di ottimizzare il sistema distributivo, al fine di aumentare l'efficienza dello stesso e di garantire il contenimento dei prezzi, l'azione dell'Agenzia dovra' essere volta ad offrire ai singoli soci (attuali e futuri) un servizio di supporto nell'individuazione e nell'acquisizione degli stoccaggi disponibili, assicurando la massima trasparenza per i nuovi soggetti che intendessero entrare nel mercato e per quelli non integrati gia' presenti. Art. 3. Partecipazione all'Agenzia All'Agenzia partecipano, per legge, in qualita' di soci, tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali ed i soggetti che, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti, sulla base della legge n. 61/1986, all'obbligo del mantenimento delle scorte. Nei casi di controllo societario diretto o indiretto partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287/1990. Ai fini del presente statuto l'immissione al consumo si considera avvenuta all'atto del pagamento dell'accisa o, in caso di esenzione, all'atto in cui tali prodotti petroliferi vengono avviati alle destinazioni agevolate/esenti. I soggetti che hanno i suddetti requisiti assumono per legge la qualita' di socio e sono tenuti a comunicare le loro generalita' all'Agenzia entro sessanta giorni dal conseguimento dei requisiti stessi. Coloro i quali non ottemperino a tale comunicazione sono comunque tenuti agli obblighi ed ai contributi come gli altri soci, sin dal momento dell'acquisto dei requisiti di legge, e inoltre in mancanza di giustificato motivo sono tenuti al pagamento di detti contributi, oltre agli interessi pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 5 punti percentuali. Coloro i quali perdono i requisiti di legge per rivestire la qualifica di soci, devono tempestivamente darne comunicazione all'Agenzia. Essendo l'Agenzia un organismo amministrativo costituito per legge, ogni socio e' responsabile nei limiti dei contributi dovuti. Art. 4. Contributi dei soci L'Agenzia, che non svolge attivita' di carattere commerciale, ai sensi del secondo comma dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 32/1998, individua annualmente le spese necessarie per il proprio funzionamento che vengono coperte mediante i contributi previsti dallo stesso comma dell'art. 9 citato. I soci sono tenuti a corrispondere annualmente un contributo in quota fissa, tale da coprire il 75% dei costi complessivi, ed uno in quota variabile, tale da coprire il restante 25%. L'importo del contributo in quota variabile viene determinato sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente da parte dei soci, come individuati all'art. 3 del presente statuto. Sulla base del bilancio preventivo, approvato dall'assemblea, il consiglio d'amministrazione propone annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che li approva con proprio decreto, il contributo fisso nonche' quello variabile, unitario per ogni tonnellata di prodotto soggetto a scorta immesso al consumo. I contributi all'Agenzia verranno versati con periodicita' annuale. ORGANI DELL'AGENZIA Art. 5. Organi dell'Agenzia Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci; il presidente; il consiglio d'amministrazione; il collegio dei sindaci. L'ASSEMBLEA Art. 6. L'assemblea - Convocazione - Quorum costitutivi e deliberativi L'assemblea si riunisce su iniziativa del consiglio d'amministrazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea mediante lettera raccomandata e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, l'assemblea viene convocata dal presidente o per sua decisione diretta o su iniziativa di almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione, mediante comunicazione via fax con tre giorni lavorativi di preavviso. L'assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento, anche per delega, di almeno due terzi dei soci. L'assemblea puo' riunirsi in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, quando cio' sia espressamente previsto dalla convocazione. L'assemblea in seconda convocazione e' validamente costituita quando siano presenti almeno la meta' dei soci. L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai soci intervenuti. Per la nomina del presidente e per le modifiche dello statuto, l'assemblea e' validamente costituita solo se sono presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i due terzi dei soci di ciascuna categoria di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 32/1998 ed al successivo art. 10 del presente statuto, e delibera all'unanimita'. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, e precisamente, una prima volta, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, ed una seconda volta, entro il 30 novembre, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo. Art. 7. L'assemblea - Partecipazione e diritto di voto All'assemblea partecipano, ciascuno con diritto di voto unitario, i soci di cui all'art. 3 del presente statuto. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Ciascun socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare nei modi e nei limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'Agenzia o, in caso di assenza o impedimento, dal membro piu' anziano del consiglio d'amministrazione. I verbali, dopo la loro approvazione, sono trascritti in apposito libro che viene conservato presso la sede dell'Agenzia. Per la redazione del verbale, l'assemblea nomina di volta in volta un segretario. Art. 8. L'assemblea - Competenze L'assemblea: nomina i componenti del consiglio d'amministrazione, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10 e 11; nomina i componenti del collegio dei sindaci; approva il rendiconto preventivo ed eventuali sue variazioni e approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il rendiconto consuntivo della gestione dell'anno precedente corredato dalla relazione del collegio dei sindaci; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; approva, con le specifiche modalita' previste all'art. 6 le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998; nomina, con le specifiche modalita' previste all'art. 6, il presidente, tra le persone designate dai soci. IL PRESIDENTE Art. 9. Il presidente Il presidente dura in carica due anni. Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'Agenzia. Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio d'amministrazione e ne coordina l'attivita'. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Art. 10. Il consiglio d'amministrazione Il consiglio d'amministrazione e' composto dal presidente e da otto consiglieri tra cui: tre scelti dall'assemblea tra le persone designate tra i soci titolari di raffinerie; tre scelti dall'assemblea tra le persone designate tra i soci titolari di depositi fiscali; uno scelto dall'assemblea, tra le persone designate dai soci non rientranti nelle precedenti categorie e che sono comunque soggetti all'obbligo di scorta sulla base della legge n. 61/1986; il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o suo sostituto. Art. 11. Nomina dei consiglieri Alla nomina dei sette membri del consiglio di amministrazione, espressi dalle diverse categorie di soci come sopra definite, si procede come segue: deve in primo luogo essere definita l'appartenenza di ciascun socio ad una delle tre categorie definite, ai soli fini della designazione dei candidati di seguito prevista, sulla base dell'attivita' prevalentemente svolta; ciascun socio puo' proporre fino ad un massimo di due candidati da iscrivere nella lista delle categorie di appartenenza come sopra determinata, con conseguente formazione di tre liste di candidati; i soci dell'assemblea, sulla base della categoria di appartenenza, votano la propria lista e si proclamano eletti, rispettivamente i primi tre della lista espressa dai soci raffinatori, i primi tre candidati della lista espressa dai soci titolari di depositi ed il primo candidato della terza lista; nel caso in cui, rispettivamente al terzo ed al primo posto, si collochino due o piu' candidati a pari numero di voti, l'assemblea procede a nuova votazione limitatamente ai predetti. Art. 12. Durata in carica - Cessazione Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. a) In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei sette membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione avra' luogo esclusivamente tramite elezione, da parte dell'assemblea dei soci, con le medesime modalita' sancite all'art. 11, convocata entro sessanta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione, di altro consigliere scelto fra i candidati designati dalla stessa categoria di soci che aveva espresso il consigliere cessato dalla carica. I consiglieri nominati in sostituzione a norma del comma precedente rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Art. 13. Convocazione del consiglio Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, oppure quando ne sia fatta domanda motivata da almeno due membri del consiglio di amministrazione. In questo caso il consiglio dovra' essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa. La convocazione e' fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno quattro giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovra' essere comunicato anche alle associazioni dei consumatori e dei gestori partecipanti all'assemblea. Art. 14. Riunioni del consiglio Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal consigliere all'uopo nominato e sono valide quando vi sia la presenza di almeno sette componenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole di almeno sette dei votanti. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario di seduta. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede dell'Agenzia. Alle riunioni del consiglio assiste anche un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e un rappresentante dei gestori, non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Art. 15. Il consiglio d'amministrazione - Funzioni e poteri Il consiglio d'amministrazione e' investito dei necessari poteri per la gestione dell'Agenzia e ha facolta' di porre in essere tutti gli atti necessari al perseguimento dei compiti dell'Agenzia. A tal fine oltre a: redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea; proporre annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'asssemblea, il contributo fisso nonche' quello variabile, unitario per ogni tonnellata di prodotto soggetto a scorta immesso al consumo; elaborare proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea. Il consiglio d'amministrazione dovra': organizzare le attivita' di monitoraggio e di rilevazione statistica di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 32/1998; organizzare le necessarie attivita', previste alle lettere a), b) e c) del primo comma del richiamato art. 9, al fine di ottimizzare la gestione delle scorte anche sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti con le attivita' di monitoraggio. In attuazione delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto, il consiglio d'amministrazione dovra' quindi organizzare lo svolgimento di un'azione di monitoraggio del sistema logistico, coordinata con l'attivita' svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dell'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, volta ad assicurare, ai propri soci ed a terzi che ne facciano richiesta, l'evidenza degli stoccaggi disponibili e delle condizioni a cui sono offerti. A tal fine i soci forniranno all'Agenzia indicazioni di eventuali capacita' disponibili per terzi, con le relative condizioni (caratteristiche servizio offerto, durata, tariffa indicativa). IL COLLEGIO DEI SINDACI Art. 16. Composizione del collegio dei sindaci Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri. Art. 17. Durata in carica dei sindaci - Cessazione I membri del collegio dei sindaci vengono nominati dall'assemblea contemporaneamente a quelli del consiglio di amministrazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un sindaco nel corso del mandato, la sua sostituzione avra' luogo da parte dell'assemblea dei soci convocata entro sessanta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. I sindaci nominati in sostituzione a norma del comma precedente rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Nel caso la cessazione concerna il sindaco che, all'atto della cessazione stessa, rivestiva la carica di presidente del collegio, il sindaco nominato in sostituzione non assume automaticamente la medesima carica ed i sindaci provvedono a rieleggere il presidente nella prima riunione successiva alla sostituzione. Art. 18. Funzioni del collegio dei sindaci Il collegio dei sindaci esercita il controllo sulla regolarita' della gestione economica e contabile dell'Agenzia, verificando la corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo, accertando la regolare tenuta della contabilita' e redigendo annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo. I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione ed intervengono a quelle dell'assemblea. Le riunioni e le verifiche dei sindaci devono risultare da idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede dell'Agenzia. Art. 19. Esercizio finanziario - Bilancio L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminera' il 31 dicembre 2001. Il progetto di bilancio preventivo deve essere comunicato ai sindaci almeno quindici giorni prima ed il progetto di bilancio consuntivo almeno trenta giorni prima della data di riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione; gli stessi debbono contestualniente essere depositati presso la sede dell'Agenzia, a disposizione dei soci, che possono richiedere copia. Art. 20. Revisione del bilancio consuntivo L'Agenzia sottoporra' il bilancio consuntivo a revisione da parte di societa' a cio' autorizzate, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro un mese dall'approvazione tale bilancio dovra' essere trasmesso, a cura del presidente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
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