| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 19 gennaio 2001 |  
| Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di integrazione  salariale  per  concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, unita' di Bra. (Decreto n. 29435). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1oottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Visto  il  decreto n. 152 del 26 ottobre 2000, emesso dal tribunale di  Alba (Cuneo) con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Faber;  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 ottobre 2000;  Acquisito il prescritto parere;  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;                              Decreta:                               Art. 1.  In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Faber, sede in Bra (Cuneo),  unita'  di  Bra  (Cuneo)  per  un  massimo  di  107  unita' lavorative,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  dal  27 ottobre  2000  al 26 aprile 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  La  corresponsione  del trattamento disposta con il precedente art. 1, e' prorogata dal 27 aprile 2001 al 26 ottobre 2001.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 19 gennaio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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