Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2001 (vai al sommario)
LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48
Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
ART. 1
Aumento del ruolo organico

1. Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato complessivamente di mille unita', delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni.
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 11 agosto 1973, n. 533 reca: "Disciplina
delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatoria.".
- La legge 9 agosto 1993, n. 295 reca: "Aumento di
seicento unita' nel ruolo organico del personale della
magistratura.".
Note all'art. 2:
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca:
"Ordinamento giudiziario".
- La legge 21 maggio 1956, n. 489, recava:
"Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e
alla Procura generale presso la Corte di cassazione".
- La legge 29 novembre 1971, n. 1050, recava:
"Modificazioni della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle
applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura
generale presso la Corte di cassazione".
- La legge 30 luglio 1985, n. 405, recava: "Modifiche
alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relativa
all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e
alla Procura generale presso la Corte di cassazione".
Note all'art. 5:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 reca: "Disposizioni per
il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'".
- Si trascrive il testo dell'art. 192 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12:
"Art. 192 (Assegnazione delle sedi per
tramutamento). - L'assegnazione delle sedi per tramutamento
e' disposta secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi
giudiziarie e' annunciata nel bollettino ufficiale del
Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro,
essere omesso per necessita' di servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette
per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e
possono essere presentate in qualunque momento,
indipendentemente dall'attualita' della vacanza o
dall'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. Esse
conservano validita' fino a quando non sono, con successiva
dichiarazione o con altra domanda, revocate.
All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base
alle domande. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal
Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed
all'anzianita'.
Sono titoli di preferenza, a parita' delle altre
condizioni personali quelli indicati nell'art. 148. Non
sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle
funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che
per tale passaggio esista il parere favorevole del
Consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza e' stata annunciata nel bollettino
ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante
debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano
presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla
pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
tiene conto della domanda.".
- Per il testo dell'art. 125-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi note
all'art. 9.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 110 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giuridico):
"Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono
essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i
minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello,
indipendentemente dalla integrale copertura del relativo
organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici
sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in
servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di
altro distretto; per gli stessi motivi possono essere
applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui
all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio
presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto.
I magistrati di tribunale possono essere applicati per
svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte
d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata
secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
generale dal Consiglio superiore della magistratura ed
approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con
la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con
decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal
presidente della corte di appello per i magistrati in
servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e
dal procuratore generale presso la corte di appello per i
magistrati in servizio presso uffici del pubblico
ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministero di grazia e
giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi
giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro
distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio
superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
del comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia
e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del
procuratore generale presso la corte di appello nel cui
distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si
riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il magistrato che
dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con
preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere
sentito il presidente o il procuratore generale della corte
di appello nel cui distretto il magistrato da applicare,
scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve
essere disposta per uffici dei distretti di corte di
appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce,
Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza
nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni
altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi
2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel
termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un
periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una
ulteriore applicazione non puo essere disposta se non siano
decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di
un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate
dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui
trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il
magistrato applicato presso organi giudicanti non puo'
svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si
tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art.
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 4
maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o
destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle
tabelle infradistrettuali):
"Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi
disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento
d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati
o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianita' di
servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni
anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il
primo biennio di permanenza.
2. Se la permanenza in servizio presso la sede
disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a
sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto,
in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a
tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che
prevedono il conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi o funzioni di legittimita'.
4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i
magistrati applicati in sedi disagiate la anzianita' di
servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di
servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio
inferiori al mese non sono considerate.".
- Il testo dell'art. 125 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 125 (Indizione del concorso e svolgimento della
prova scritta). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis
il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno,
in relazione ai posti vacanti nell'organico della
magistratura.
2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso
ai sensi degli articoli 123 e 126-ter puo' tenersi conto,
oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che
si renderanno vacanti entro l'anno in cui e' indetto il
concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del
trentacinque per cento.
3. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, che determina il numero dei posti. Con
successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il
calendario di svolgimento della prova scritta.
3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a
concorso, la prova scritta puo' aver luogo
contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il
collegamento a distanza della commissione esaminatrice con
le diverse sedi.
3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo
contemporaneamente in piu' sedi, la commissione
esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della
prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione,
alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto
della prova. Presso le altre sedi le funzioni della
commissione per il regolare espletamento delle prove
scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza
nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura, e
composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica
non inferiore a magistrato di appello con funzioni di
presidente, coadiuvato da personale amministrativo
dell'area C, cosi' come definita dal contratto collettivo
nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio
1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di
segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni
seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In
caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito
dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti
magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'art. 125-ter,
commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attivita' del
comitato".
- Il testo dell'art. 125-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 125-ter (Commissione esaminatrice). - 1. La
commissione esaminatrice e' nominata nei dieci giorni che
precedono quello di inizio della prova scritta con decreto
del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura, ed e' composta da un
magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori, con funzioni di legittimita', che la
presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a
quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue
magistrati con qualifica non inferiore a quella di
magistrato di appello, nonche' da otto docenti universitari
di materie giuridiche. Non puo' essere nominato componente
chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre
concorsi precedentemente banditi.
1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura designa, tra i componenti
della commissione, due magistrati e tre docenti
universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed
altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed
al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti
componenti si insediano dopo l'espletamento della prova
scritta e prima che si dia inizio all'esame degli
elaborati.
1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi
componenti, la commissione definisce i criteri per la
valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei
candidati.
2. Il presidente della commissione e gli altri
componenti appartenenti alla magistratura possono essere
nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di tre
anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i
settantatre anni di eta' e che, all'atto della cessazione
dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la
nomina.
3. Il presidente della commissione puo' essere
sostituito dal vice presidente o dal piu' anziano dei
magistrati presenti.
4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione,
nonche' ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite,
svolgono la loro attivita' in ogni seduta con la presenza
di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali
almeno uno docente universitario. In caso di parita' di
voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del
calendario dei lavori il presidente della commissione
assicura, per quanto possibile, la periodica variazione
della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di
cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
5. Possono far parte della commissione esaminatrice
esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro
consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali.
6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della
magistratura contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura nomina componenti della
commissione magistrati che non hanno prestato il loro
consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali.
8. Le funzioni di segreteria della commissione sono
esercitate da personale amministrativo di area C, cosi'
come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001,
stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un
magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.".
- Il testo dell'art. 125-quater del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 125-quater (Lavori della commissione). - 1. La
commissione esaminatrice, durante la valutazione degli
elaborati scritti e durante le prove orali, articola i
propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana,
delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane,
salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il
vicepresidente possono in ogni caso disporre la
convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti
necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del
termine di cui al comma 3-bis.
2. I componenti della commissione esaminatrice
fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la
pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio
delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo
ordinario puo' essere goduto durante lo svolgimento della
procedura concorsuale, purche' sia assicurata la
continuita' dei lavori, secondo le modalita' stabilite dal
comma 1.
3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di
un componente a due sedute della commissione, qualora cio'
abbia causato il rinvio delle sedute stesse, puo'
costituire motivo per la revoca della nomina da parte del
Consiglio superiore della magistratura.
3-bis. La commissione, o ciascuna delle
sottocommissioni formate ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di
non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale
di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi
applicazione la procedura di cui all'art. 125-quinquies, il
numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli
elaborati rimessi direttamente alla valutazione della
commissione esaminatrice. La commissione forma la
graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti
i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.
3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria,
come determinato ai sensi del comma 3-bis, e' prorogabile
con decreto del Ministro della giustizia, su motivata
richiesta del presidente della commissione.
3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del
termine di cui al comma 3-bis puo' costituire motivo per la
revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da
parte del Consiglio superiore della magistratura.
3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono determinate le
indennita' spettanti ai docenti universitari componenti
della commissione.".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Per il testo del comma 113 dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), vedi note all'art. 17.
- Il testo dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' riportato in note all'art.
11.
- Si trascrive il testo degli articoli 12, 15 e 16 del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 (Modificazioni al
regolamento per il concorso di ammissione in magistratura
contenute nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218):
"Art. 12. Compiute le operazioni indicate nel sesto
comma dell'art. 8 la commissione e' convocata nel termine
di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
(Comma abrogato dall'art. 18, decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398).
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole
buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste,
appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori
il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
sara' poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i
lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia
sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La commissione legge nella medesima seduta i temi di
ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1
del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
Nel caso che la commissione sia divisa in
sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono
all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata
la lettura degli elaborati, si riuniscono per la
comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo
ogni sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati
il punteggio secondo le norme indicate nel precedente
comma.
Qualora la commissione abbia fondate ragioni di
ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte,
copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla
l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che
comunque si siano fatti riconoscere.
Se la commissione e' divisa in sottocommissioni, le
deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo
spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera
definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un
candidato, quando la deliberazione della sottocommissione
sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
richieda la deliberazione plenaria.".
"Art. 15. - Ogni membro della commissione puo'
interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il
presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad
interrogare i candidati su una o piu' materie.
Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso
dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, puo'
formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle
materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle
materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte,
rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un
segretario, saranno presiedute dal presidente o dal
commissario magistrato piu' anziano.
Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si
procede alla votazione secondo le norme indicate nel
seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel
processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo
immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso,
mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli
esami.
Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni
queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti
di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo
delle prove orali.
La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa
al giudizio definitivo rimesso alla commissione plenaria
sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di
dissenso fra i membri della sottocommissione, non e'
applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.".
"Art. 16. - Ciascun commissario dispone di dieci punti
per ogni prova scritta ed orale.
Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o
sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza
di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo
richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun
commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al
candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato
al candidato.
Le frazioni di voto non sono calcolate.".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 127 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 127 (Nomina ad uditore giudiziario). - I
concorrenti dichiarati idonei sono classificabili secondo
il numero totale dei punti riportati.
In caso di parita' di punti si applicano le
disposizioni generali vigenti, sui titoli di preferenza per
le ammissioni ai pubblici impieghi.
I documenti comprovanti il possesso di titoli di
preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina
sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di
svolgimento della prova orale.
Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove
orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di
grazia e giustizia richiede al Consiglio superiore della
magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti
disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi
dall'approvazione della graduatoria medesima. Il Consiglio
superiore della magistratura provvede entro un mese dalla
richiesta.
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto
ministeriale, i primi classificati entro il limite dei
posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del
comma che precede.".
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 124 (Requisiti per l'ammissione al concorso). -
Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in
possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di
laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del
diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole
di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda risultino di eta' non inferiore
agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino
alle condizioni previste dall'art. 8 del presente
ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle
leggi vigenti.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative
della programmazione universitaria e del diritto allo
studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio
nazionale delle scuole di cui al primo comma e la
previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti
capaci, meritevoli e privi di mezzi.
Se le domande di partecipazione al concorso presentate
dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a
cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso e'
bandito, sono altresi' ammessi, anche i candidati in
possesso della sola laurea in giurisprudenza.
Il limite di eta' di cui al primo comma per la
partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in
favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
alla professione di procuratore legale entro il
quarantesimo anno di eta'.
L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con
quelli previsti da altre disposizioni vigenti.
Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento
del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle
disposizioni stesse.
Il Consiglio superiore della magistratura non ammette
al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte
non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti,
in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale
entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei
delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla
ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione e'
comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima
dello svolginiento della prova scritta".
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398 (modifica alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali a norma
dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
"Art. 20 (Norme applicabili al concorso per uditore
giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano).
- 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al
concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia
autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli:
124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e
125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda, risultino di eta' non inferiore agli anni
ventuno e non superiore ai quarnta, soddisfino alle
condizioni previste dall'art. 8 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti
richiesti dalle leggi vigenti.".
- L'art. 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) e' il seguente:
"Art. 8 (Requisiti per l'ammissione a funzioni
giudiziarie). - Per essere ammesso a funzioni giudiziarie
e' necessario:
1) essere cittadino italiano, di razza italiana (12),
di sesso maschile (13), ed iscritto al P.N.F. (14);
2) avere l'esercizio dei diritti civili;
3) avere sempre tenuto illibata condotta civile,
morale e politica (15);
4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge
per le varie funzioni.
(12) Il requisito della razza italiana deve intendersi
non piu' prescritto. ai sensi dell'art. 3 Cost. (13) Il
requisito del sesso maschile non e' piu' prescritto, ai
sensi dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66, riportata
alla voce capacita' giuridica della donna. (14) Il
requisito dell'iscrizione al P.N.F. deve intendersi non
piu' prescritto, per effetto della caduta del regime
fascista. (15) L'art. 3 Cost. ha eliminato qualsiasi
discriminazione tra i cittadini in relazione alle opinioni
politiche. - Il testo dell'art. 6 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860 (Modificazione al regolamento per il
concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio
decreto 19 luglio 1924, n. 1218), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6. - La commissione determina, giorno per giorno,
la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi
determinazione presa al riguardo prima del giorno della
prova e' priva di valore.
Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve
versare la prova, la commissione sceglie, discute e formula
tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal
presidente chiusi e suggellati in altrettante buste
perfettamente eguali.
Per le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovra'
riferirsi ad un argomento, che abbia relazione con
entrambe.
Non piu' tardi delle ore dieci antimeridiane il
presidente fa procedere all'appello nominale dei
concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una
delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli,
sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo
fa dettare ai concorrenti. Chi non e' presente nel momento
in cui comincia la dettatura del tema, e' escluso di
diritto dal concorso.
La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed
i lavori e' fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta
apposito timbro di riconoscimento.
Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono
essere presentati tutti i lavori.
Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova,
devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami
almeno un membro della commissione, un segretario e i
funzionari delegati per la sorveglianza".
- Il testo dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, n.
195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della Magistratura), come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12 (Assunzione dei magistrati per concorso). - 1.
La commissione esaminatrice del concorso per uditore
giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che
e' immediatamente trasmessa per la approvazione al
Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali
osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il
Consiglio superiore della magistratura approva la
graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti
giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione
della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati
dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata
senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di
grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine
di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica
della graduatoria sono adottati entro il successivo termine
di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura.
2. La graduatoria formata dalla commissione
esaminatrice e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al
Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo.
Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia
puo' formulare le proprie osservazioni. Nei successivi
trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura
provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la
graduatoria, anche modificandola.".
- Si trascrive il testo dell'art. 129 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 129 (Tirocinio giudiziario). - Gli uditori
debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di
almento due anni presso i tribunali e le procure della
Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere
incaricati delle funzioni di vicedirettore e destinati alle
preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo
almento un anno di tirocinio, previo parere favorevole del
consiglio giudiziario di cui all'art. 212 del presente
ordinamento. Le norme per il tirocinio sono determinate dal
Ministro di grazia e giustizia.".
- La legge 30 maggo 1965, n. 579 reca: (Riduzione del
periodo di tirocinio degli uditori giudiziari).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio
1998, reca: (Regolamento per il tirocinio degli uditori
giudiziari).
Note all'art. 12:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge 24
marzo 1958, n. 195, vedi note all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 125, comma 2 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, vedi note all'art. 9.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 121 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 121 (Ammissione a funzioni giudiziarie). - Per
essere ammesso a funzioni giudiziarie della magistratura
giudicante o nel pubblico ministero e' necessario aver
compiuto un tirocinio in qualita' di uditore giudiziario".
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell'art. 42-sexies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 42-sexies (Cessazione, decadenza e revoca
dall'ufficio). - Il giudice onorario di tribunale cessa
dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno eta';
b) per scadenza del termine di durata della nomina o
della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di
comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o
nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni
inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la
nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'.
Il giudice onorario di tribunale e' revocato
dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al
medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e'
dichiarata o disposta con le stesse modalita' previste per
la nomina".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 22
luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari
aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei
tribunali ordinari):
"Art. 7 (Decadenza, dimissioni e revoca). - 1. I
giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando
viene meno taluno dei requisiti di cui all'art. 2, per
dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa
di incompatibilita'.
2. In ogni momento il presidente del tribunale puo'
proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del
giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere
diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero
tenga un comportamento scorretto o negligente.
3. Il Consiglio giudiziario integrato, sentito
l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la
trasmette al Consiglio superiore della magistratura
unitamente al parere motivato.
4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con
decreto del Ministro di grazia e giustizia e su
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 21
novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):
"Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). -
1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno
taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle
funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie
ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o
d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo
l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di
durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere
disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,
la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di
comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle
ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai
commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2
dell'art. 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di
pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la
dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il
consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata
la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al
Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda
sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa,
sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
adottati con decreto del Ministero della giustizia".
- Per la nuova formulazione del comma 2 dell'art.
123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), vedi art. 9 della legge qui
pubblicata.
- Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 9.
- Per la nuova formulazione degli articoli 126-ter e
29-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) vedi articoli 14 e 16 della legge
qui pubblicata.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo vigente del secondo comma
dell'art. 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori
concorsi, si considera separatamente ciascun concorso
svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le
dichiarazioni di non idoneita' conseguite nei concorsi
indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter".
- Per la nuova formulazione degli articoli 123 e
126-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), vedi articoli 9 e 14 della legge
qui pubblicata.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 126-ter, vedi art. 14 della
legge qui pubblicata.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio
1998, reca: "Regolamento per il tirocinio degli uditori
giudiziari".
- La legge 5 marzo 1990, n. 45, reca: "Norme per la
ricognizione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali
per i liberi professionisti".
- La nuova formulazione dell'art. 126-ter del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' riportata nell'art. 14
della legge qui pubblicata.
Note all'art. 17:
- Il testo del comma 113 dell'art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma
dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni
legali). - 1. Le scuole di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto
dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art.
17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla
formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze
pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di
magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di
avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione
comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da
magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi
giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato,
con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al
comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro
che conseguono la laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti
i criteri generali ai fini dell'adeguamento
dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo
i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di
accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del
caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esami. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura".
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei".
Nota all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi art. 9
della legge qui pubblicata
Nota all'art. 20:
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 21
novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):
"Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
pace). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni
del giudice di pace dura in carica quattro anni e, al
termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale
periodo. (Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta).
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito
del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non
decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente
incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio
giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4,
nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del
distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la
conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione
delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro
svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente
articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli
articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall'art. 10-ter".
Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, vedi note all'art. 17 della legge
qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 125-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi art. 9 della legge qui
pubblicata.
- L'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, abrogato dall'art. 9 della legge qui pubblicata
concerneva la prova preliminare, diretta ad accertare il
possesso dei requisiti culturali e realizzata con l'ausilio
di sistemi informatizzati.
- L'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, abrogato dall'art. 9 della legge qui pubblicata
concerneva l'istituzione della commissione permanente per
la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova
preliminare, la sua composizione e la durata.
- L'art. 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, abrogato dall'art. 9 della legge qui
pubblicata concerneva il regolamento del Ministro della
giustizia per lo svolgimento della prova preliminare.



 
ART. 2. (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di
cassazione ed alla. br;Procura generale presso la medesima Corte).

1. Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:
"ART. 115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.
ART. 116. - (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.
ART. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) - 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie".
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.
3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.
 
ART. 3.
(Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie).

1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimita', nonche' di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo.
 
ART. 4.
(Magistrati distrettuali).

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.
2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il numero dei magistrati distrettuali e' soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.
4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.
5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.
 
ART. 5.
(Compiti dei magistrati distrettuali).

1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa; b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternita' ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n.53; c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
 
ART. 6.
(Designazione dei magistrati in sostituzione).

1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d'appello provvede, con le stesse modalita', alla designazione dei magistrati requirenti.
2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti o udienze preliminari, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
 
ART. 7.
(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione puo' essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessita' di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.
2. Quando non sussiste necessita' di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attivita' preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.
 
ART. 8.
(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).

1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.
2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
 
ART. 9.
(Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario).

1. Gli articoli 123 e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"ART. 123. - (Concorso per uditore giudiziario) - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1; b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.

ART. 123-ter. - (Prove concorsuali) - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto del lavoro e della previdenza sociale; g) diritto comunitario; h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica; i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3".
2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta"; b) al comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26," sono sostituite dalle seguenti, "Salvo quanto previsto dal comma 3-bis"; c) al comma 2, dopo le parole: " da mettere a concorso" sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 123 e 126-ter"; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta";
e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, cosi' come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attivita' del comitato".
3. All'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La commissione esaminatrice e' nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed e' composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita', che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonche' da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non puo' essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.
1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonche' ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attivita' in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni";
d) al comma 6 le parole: "per tutta la durata della procedura concorsuale", sono sostituite dalle seguenti: "dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.";
e) al comma 8 le parole: "funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava" sono sostituite dalle seguenti: "personale amministrativo di area C, cosi' come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999".
4. All'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis";
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.
3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, e' prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.
3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma, 3-bis puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.
3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennita' spettanti ai docenti universitari componenti della commissione".
5. Dopo l'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"ART. 125-quinquies. - (Correttori esterni). - 1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilita', ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.
2. Il numero dei correttori esterni e' definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unita'. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.
3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facolta' di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilita' dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.
4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi' fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari e' integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresi' essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresi' copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.
6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.
7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni, se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per piu' di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.
8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalita' della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresi' ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.
9. Le disposizioni del presente articolo operano altresi' quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento".
6. Gli articoli 123-bis; 123-quater e 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e gli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, sono abrogati.
7. All'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni al terzo comma, le parole: ", previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto," sono soppresse.
8. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:
"ART. 14. - (Sottocommissioni). - 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato piu' anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.
2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato piu' anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.
5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione ".
9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa massima complessiva di lire 2.361.468.000.
 
ART. 10.
(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario).

1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "ha facolta' di richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede" e le parole: "nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse.
 
Art. 11
Norme di coordinamento

1. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: " alla data della pubblicazione del bando di concorso " sono sostituite dalle seguenti: "alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda".
2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: "123, comma 1, lettera a), 123-bis,
123-quater,123-quinquies," e le parole: "nonche' l'articolo 17 del
presente decreto legislativo"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Al concorso sono
ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, risultino di eta'
non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta,
soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti
richiesti dalle leggi vigenti".
3. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le parole: " due membri " sono sostituite dalle seguenti: "un membro".
4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le parole: " Se il numero degli idonei e' superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, " sono soppresse.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965, n.579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conseguenti a significative carenze di organico, puo' ridurre fino a dodici mesi la durata complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando peraltro che il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai magistrati e' fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni e per due mesi all'anno, agli incontri di studio sulla formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura.
 
ART. 12.
(Norma di interpretazione autentica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, -della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.
 
ART. 13. (Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento
giudiziario).

1. Nell'articolo 121 del regio decreto, 30 gennaio 1941, n. 12, sono soppresse le parole:", salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente".
2. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' abrogato.
 
Art. 14
Concorso per magistrato di tribunale

1. Dopo l'articolo 126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"ART. 126-ter. - (Concorso per magistrato di tribunale) - 1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purche' nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'eta' inferiore a quarantacinque anni.
3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
4. L'esame consiste: a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie
di cui ai numeri 1) e 2);
1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo; b) in una prova orale su ciascuna delle
materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter.
5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario".
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
 
ART. 15.
(Limiti di ammissibilita' e successivi concorsi).

1. Al secondo comma dell'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Si cumulano le dichiarazioni di non idoneita' conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter".
 
ART. 16.
(Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale).

1. Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i seguenti:
"ART. 129-bis. - (Tirocinio). - 1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalita' sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.
2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 e' attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianita' sin dall'inizio del tirocinio.
3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianita' della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianita'.
4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.
ART. 129-ter. - (Trattamento previdenziale e assistenziale). - 1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter e' attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attivita' forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato ".
 
ART. 17. (Modifiche all'articolo 17 della legge m. 127 del 1997 e
all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997).

1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' soppressa la seguente parola: "biennale".
2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e' soppressa la parola: "biennale" e nei commi 1 e 2 e' soppressa la parola: "biennali"; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale".
 
Art. 18
Reclutamento di uditori giudiziari

1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto.
2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione e' dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.
3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, e' in facolta' del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresi' i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.
 
ART. 19.
(Proroga di graduatorie concorsuali).

1. Per sopperire alla carenza di organico del personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, e' prorogata fino al 30 giugno 2001:

a) la graduatoria generale di merito relativa al concorso
circoscrizionale per ex assistente giudiziario (attualmente
cancelliere, posizione economica B3) indetto con provvedimento del
direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari
generali 20 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a
serie speciale, n. 43 del 3 giugno 1997; b) la graduatoria generale di merito relativa al concorso per 954
posti di ex operatore amministrativo (attualmente operatore
giudiziario, posizione economica B2) indetto con provvedimento del
medesimo direttore generale 27 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 99 del 19 dicembre
1997; c) la graduatoria di merito relativa al concorso per 368 posti di ex
dattilografo giudiziario (attualmente operatore giudiziario,
posizione economica B1) indetto con provvedimento del medesimo
direttore generale 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, quarta serie speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997.
 
ART. 20.
(Disposizioni concernenti i giudici di pace).

1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.
 
ART. 21.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e in lire 102.938 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 
ART. 22.
(Disciplina transitoria).

1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.
2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia puo', sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresi' gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
ALLEGATO
(Articolo 1, comma 2)

"TABELLA B =================================================================== Primo presidente ............................................ 1

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche ............................. 3

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati ............................................... 112

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati ......... 642

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati ............................................... 8.821

Uditori giudiziari .......................................... 330

Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie ............................................. 200

Totale ........ 10.109

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4563):
Presentato il 4 aprile 2000 dal Ministro della
giustizia (Diliberto).
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 27 aprile 2000, con parere delle commissioni
1a, 4a, 5a e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il
9, 10, 11, 23, 24 maggio 2000; 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21,
22 e 28 giugno 2000.
Relazione scritta annunciata il 9 maggio 2000 (atto n.
4563,88, 1265, 2178, 4086 e 4497-A).
Esaminato in aula l'11 ottobre 2000 ed approvato il 18
ottobre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7377):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 25 ottobre 2000, con pareri delle commissioni
I, IV, V, VII, XI e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla II commissione il 7, 29 e 30 novembre
2000; il 19 e 21 dicembre 2000; 11 gennaio 2001.
Esaminato in aula il 12 gennaio 2001 ed approvato, con
modificazioni, il 17 gennaio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4563-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 23 gennaio 2001, con pareri delle
commissioni 1a, 5a e 7a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il
30 gennaio 2001 ed approvato il 1 febbraio 2001.
 
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