| Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48 |  
| Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura. |  
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     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno    approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga la seguente legge:                               ART. 1                     Aumento del ruolo organico
    1.  Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato complessivamente  di  mille unita', delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni.  2.  La  tabella  B  annessa  alla  legge  9 agosto 1993, n. 295, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.  3.  Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro  della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della  magistratura,  prima  dello svolgimento della prova scritta di ciascuno   dei  concorsi  banditi  ai  sensi  dell'articolo  18  sono incrementate  complessivamente  di  cinquecentoquarantasei  posti  le piante  organiche  degli  uffici giudiziari in relazione al numero di posti  messi  a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note all'art. 1:              - La  legge  11  agosto  1973, n. 533 reca: "Disciplina          delle   controversie   individuali   di   lavoro   e  delle          controversie  in  materia  di  previdenza  e  di assistenza          obbligatoria.".              - La  legge  9  agosto  1993,  n. 295 reca: "Aumento di          seicento  unita'  nel  ruolo  organico  del personale della          magistratura.".          Note all'art. 2:              - Il   regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12  reca:          "Ordinamento giudiziario".              - La    legge   21 maggio   1956,   n.   489,   recava:          "Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e          alla Procura generale presso la Corte di cassazione".              - La   legge   29 novembre   1971,   n.  1050,  recava:          "Modificazioni  della  legge  21 maggio 1956, n. 489, sulle          applicazioni  alla  Corte  di  cassazione  e  alla  Procura          generale presso la Corte di cassazione".              - La  legge  30 luglio 1985, n. 405, recava: "Modifiche          alla    legge   29 novembre   1971,   n.   1050,   relativa          all'applicazione  di  magistrati alla Corte di cassazione e          alla Procura generale presso la Corte di cassazione".          Note all'art. 5:              - La  legge 8 marzo 2000, n. 53 reca: "Disposizioni per          il  sostegno  della  maternita'  e della paternita', per il          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento          dei tempi delle citta'".              - Si trascrive il testo dell'art. 192 del regio decreto          30 gennaio 1941, n. 12:              "Art.     192     (Assegnazione    delle    sedi    per          tramutamento). - L'assegnazione delle sedi per tramutamento          e'  disposta  secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi          giudiziarie  e'  annunciata  nel  bollettino  ufficiale del          Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio puo', peraltro,          essere omesso per necessita' di servizio.              Le  domande  di tramutamento ad altra sede sono dirette          per  via  gerarchica  al  Ministro  di grazia e giustizia e          possono    essere    presentate   in   qualunque   momento,          indipendentemente    dall'attualita'    della   vacanza   o          dall'annuncio  di  questa  nel  bollettino  ufficiale. Esse          conservano validita' fino a quando non sono, con successiva          dichiarazione o con altra domanda, revocate.              All'assegnazione  di  ciascuna  sede si procede in base          alle  domande.  La  scelta  tra  gli aspiranti e' fatta dal          Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,          al  suo  stato  di  famiglia  e  di  salute,  al  merito ed          all'anzianita'.              Sono  titoli  di  preferenza,  a  parita'  delle  altre          condizioni  personali  quelli  indicati  nell'art. 148. Non          sono  ammesse  domande  di tramutamento con passaggio dalle          funzioni  giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che          per   tale   passaggio  esista  il  parere  favorevole  del          Consiglio superiore della magistratura.              Se  la  vacanza  e'  stata  annunciata  nel  bollettino          ufficiale,  i  magistrati  che  aspirano  alla sede vacante          debbono  fare  domanda  di  tramutamento, ove non l'abbiano          presentata   precedentemente,   entro  dieci  giorni  dalla          pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si          tiene conto della domanda.".              - Per  il  testo dell'art. 125-ter del regio decreto 30          gennaio  1941,  n.  12 (Ordinamento giudiziario), vedi note          all'art. 9.          Nota all'art. 7:              - Si trascrive il testo dell'art. 110 del regio decreto          30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giuridico):              "Art.  110 (Applicazione dei magistrati). - 1.  Possono          essere  applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i          minorenni   e  di  sorveglianza,  alle  corti  di  appello,          indipendentemente  dalla  integrale  copertura del relativo          organico,  quando  le  esigenze  di servizio in tali uffici          sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in          servizio  presso  gli  organi  giudicanti del medesimo o di          altro  distretto;  per  gli  stessi  motivi  possono essere          applicati  a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui          all'art.  70,  comma  1,  sostituti procuratori in servizio          presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto.          I  magistrati  di  tribunale  possono  essere applicati per          svolgere  funzioni, anche direttive, di magistrato di corte          d'appello.              2.  La  scelta  dei  magistrati da applicare e' operata          secondo  criteri obiettivi e predeterminati indicati in via          generale  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura ed          approvati  contestualmente  alle tabelle degli uffici e con          la  medesima  procedura.  L'applicazione  e'  disposta  con          decreto  motivato,  sentito  il  consiglio giudiziario, dal          presidente  della  corte  di  appello  per  i magistrati in          servizio  presso organi giudicanti del medesimo distretto e          dal  procuratore  generale presso la corte di appello per i          magistrati   in   servizio   presso   uffici  del  pubblico          ministero.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa al Consiglio          superiore  della  magistratura  e  al Ministero di grazia e          giustizia  a  norma dell'art. 42 del decreto del Presidente          della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.              3. Per   i   magistrati   in   servizio  presso  organi          giudicanti   o  uffici  del  pubblico  ministero  di  altro          distretto   l'applicazione   e'   disposta   dal  Consiglio          superiore  della  magistratura,  nel  rispetto  dei criteri          obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi          del  comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia          e  giustizia  ovvero del presidente o, rispettivamente, del          procuratore  generale  presso  la  corte di appello nel cui          distretto   ha  sede  l'organo  o  l'ufficio  al  quale  si          riferisce  l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario          del  distretto  nel quale presta servizio il magistrato che          dovrebbe  essere  applicato. L'applicazione e' disposta con          preferenza  per  il  distretto  piu'  vicino;  deve  essere          sentito il presidente o il procuratore generale della corte          di  appello  nel  cui distretto il magistrato da applicare,          scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita          le funzioni.              3-bis. Quando  l'applicazione prevista dal comma 3 deve          essere  disposta  per  uffici  dei  distretti  di  corte di          appello   di   Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Lecce,          Messina,  Napoli,  Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il          Consiglio  superiore  della magistratura provvede d'urgenza          nel  termine  di  quindici giorni dalla richiesta; per ogni          altro ufficio provvede entro trenta giorni.              4.  Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi          2  e  3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel          termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.              5.  L'applicazione  non  puo'  superare la durata di un          anno.  Nei  casi  di  necessita'  dell'ufficio  al quale il          magistrato  e'  applicato  puo'  essere  rinnovata  per  un          periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  ogni  caso  una          ulteriore applicazione non puo essere disposta se non siano          decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.              6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di          un magistrato applicato.              7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate          dalla  pendenza  di  uno  o piu' procedimenti penali la cui          trattazione  si prevede di durata particolarmente lunga, il          magistrato  applicato  presso  organi  giudicanti  non puo'          svolgere  attivita'  in  tali  procedimenti,  salvo  che si          tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art.          51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.".          Note all'art. 8:              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5  della legge 4          maggio  1998,  n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o          destinati  d'ufficio  a sedi disagiate e introduzione delle          tabelle infradistrettuali):              "Art.  5  (Valutazione  dei servizi prestati nelle sedi          disagiate   a   seguito   di   assegnazione,  trasferimento          d'ufficio  o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati          o  trasferiti  d'ufficio  a  sedi disagiate l'anzianita' di          servizio  e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento          successivo  a  quello  d'ufficio, in misura doppia per ogni          anno  di  effettivo  servizio  prestato  nella sede dopo il          primo biennio di permanenza.              2.   Se  la  permanenza  in  servizio  presso  la  sede          disagiata  del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a          sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto,          in  caso  di trasferimento a domanda, ad essere preferito a          tutti gli altri aspiranti.              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si          applicano  ai  trasferimenti  a  domanda  o  d'ufficio  che          prevedono   il   conferimento   di  incarichi  direttivi  e          semidirettivi o funzioni di legittimita'.              4.  Fermo  restando  quanto previsto nel comma 3, per i          magistrati  applicati  in  sedi  disagiate la anzianita' di          servizio  e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento          successivo,  con  l'aumento  della  meta'  per ogni mese di          servizio  trascorso  nella  sede.  Le  frazioni di servizio          inferiori al mese non sono considerate.".              - Il  testo  dell'art. 125 del regio decreto 30 gennaio          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:              "Art.  125  (Indizione del concorso e svolgimento della          prova  scritta). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis          il  concorso  ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno,          in   relazione   ai   posti   vacanti  nell'organico  della          magistratura.              2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso          ai  sensi  degli articoli 123 e 126-ter puo' tenersi conto,          oltre  che  dei posti gia' disponibili, anche di quelli che          si  renderanno  vacanti  entro  l'anno in cui e' indetto il          concorso  e  nei  cinque  anni  successivi,  aumentati  del          trentacinque per cento.              3.  Il  concorso  e'  bandito  con decreto del Ministro          della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore          della  magistratura, che determina il numero dei posti. Con          successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati          nella  Gazzetta  Ufficiale, sono determinati il luogo ed il          calendario di svolgimento della prova scritta.              3-bis.  In  considerazione del numero dei posti messi a          concorso,    la    prova    scritta    puo'    aver   luogo          contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il          collegamento  a distanza della commissione esaminatrice con          le diverse sedi.              3-ter.    Ove    la    prova    scritta   abbia   luogo          contemporaneamente    in    piu'   sedi,   la   commissione          esaminatrice  espleta  presso  la sede di svolgimento della          prova  in  Roma  le  operazioni inerenti alla formulazione,          alla  scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto          della  prova.  Presso  le  altre  sedi  le  funzioni  della          commissione   per  il  regolare  espletamento  delle  prove          scritte   sono  attribuite  ad  un  comitato  di  vigilanza          nominato  con  decreto del Ministro della giustizia, previa          delibera  del  Consiglio  superiore  della  magistratura, e          composto  da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica          non  inferiore  a  magistrato  di  appello  con funzioni di          presidente,    coadiuvato   da   personale   amministrativo          dell'area  C,  cosi' come definita dal contratto collettivo          nazionale   del   comparto  Ministeri  per  il  quadriennio          1998-2001,  stipulato  il 16 febbraio 1999, con funzioni di          segreteria.  Il  comitato  svolge  la sua attivita' in ogni          seduta  con  la  presenza di non meno di tre componenti. In          caso  di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito          dal   magistrato  piu'  anziano.  Si  applica  ai  predetti          magistrati   la   disciplina  dell'esonero  dalle  funzioni          giudiziarie  o giurisdizionali, prevista dall'art. 125-ter,          commi  5  e 6, limitatamente alla durata dell'attivita' del          comitato".              - Il  testo  dell'art.  125-ter  del  regio  decreto 30          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art.   125-ter  (Commissione  esaminatrice).  -  1. La          commissione  esaminatrice  e' nominata nei dieci giorni che          precedono  quello di inizio della prova scritta con decreto          del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio          superiore   della   magistratura,  ed  e'  composta  da  un          magistrato   di  cassazione  dichiarato  idoneo  ad  essere          ulteriormente  valutato  ai fini della nomina alle funzioni          direttive  superiori,  con funzioni di legittimita', che la          presiede,  da  un  magistrato  di qualifica non inferiore a          quella   di   magistrato   dichiarato   idoneo   ad  essere          ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di          cassazione  con  funzioni  di  vicepresidente,  da ventidue          magistrati   con   qualifica  non  inferiore  a  quella  di          magistrato di appello, nonche' da otto docenti universitari          di  materie giuridiche. Non puo' essere nominato componente          chi  ha  fatto  parte  della  commissione  in  uno  dei tre          concorsi precedentemente banditi.              1-bis.  Nella  delibera di cui al comma 1, il Consiglio          superiore  della  magistratura  designa,  tra  i componenti          della   commissione,   due   magistrati   e   tre   docenti          universitari  delle materie oggetto della prova scritta, ed          altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed          al  vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti          componenti  si  insediano  dopo  l'espletamento della prova          scritta   e   prima  che  si  dia  inizio  all'esame  degli          elaborati.              1-ter.  Nella  seduta  di  insediamento di tutti i suoi          componenti,  la  commissione  definisce  i  criteri  per la          valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei          candidati.              2. Il   presidente   della   commissione  e  gli  altri          componenti  appartenenti  alla  magistratura possono essere          nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di tre          anni,  che,  all'atto  della  nomina,  non hanno superato i          settantatre  anni  di eta' e che, all'atto della cessazione          dal  servizio,  rivestivano  la  qualifica richiesta per la          nomina.              3. Il   presidente   della   commissione   puo'  essere          sostituito  dal  vice  presidente  o  dal  piu' anziano dei          magistrati presenti.              4. Insediatisi  tutti  i  componenti,  la  commissione,          nonche'  ciascuna  delle  sottocommissioni, ove costituite,          svolgono  la  loro attivita' in ogni seduta con la presenza          di  almeno  nove di essi, compreso il presidente, dei quali          almeno  uno  docente  universitario.  In caso di parita' di          voti,  prevale  quello del presidente. Nella formazione del          calendario  dei  lavori  il  presidente  della  commissione          assicura,  per  quanto  possibile,  la periodica variazione          della  composizione delle sottocommissioni e dei collegi di          cui   all'art.   14,   comma 2,   del  decreto  legislativo          17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.              5. Possono  far  parte  della  commissione esaminatrice          esclusivamente  quei  magistrati che hanno prestato il loro          consenso  all'esonero  totale dall'esercizio delle funzioni          giudiziarie o giurisdizionali.              6. L'esonero     dalle     funzioni    giudiziarie    o          giurisdizionali,  deliberato  dal Consiglio superiore della          magistratura contestualmente alla nomina a componente della          commissione,  ha  effetto  dall'insediamento del magistrato          sino   alla   formazione   della   graduatoria  finale  dei          candidati.              7. Nel  caso  in  cui  non sia possibile raggiungere il          numero  di  componenti  stabilito dal comma 1, il Consiglio          superiore   della   magistratura  nomina  componenti  della          commissione  magistrati  che  non  hanno  prestato  il loro          consenso   all'esonero   dalle   funzioni   giudiziarie   o          giurisdizionali.              8. Le  funzioni  di  segreteria  della commissione sono          esercitate  da  personale  amministrativo  di area C, cosi'          come  definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro          del   comparto  Ministeri  per  il  quadriennio  1998-2001,          stipulato  il  16 febbraio  1999  e  sono  coordinate da un          magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.".              - Il  testo  dell'art.  125-quater del regio decreto 30          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art.  125-quater  (Lavori  della commissione). - 1. La          commissione  esaminatrice,  durante  la  valutazione  degli          elaborati  scritti  e  durante  le  prove orali, articola i          propri  lavori  in  ragione di dieci sedute alla settimana,          delle  quali  cinque  antimeridiane  e  cinque pomeridiane,          salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.              1-bis.   Il   presidente   o,   in   sua  mancanza,  il          vicepresidente   possono   in   ogni   caso   disporre   la          convocazione  di  sedute supplementari qualora cio' risulti          necessario  per  assicurare il rispetto delle cadenze e del          termine di cui al comma 3-bis.              2. I    componenti   della   commissione   esaminatrice          fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la          pubblicazione  dei risultati delle prove scritte e l'inizio          delle  prove  orali. L'eventuale residuo periodo di congedo          ordinario  puo'  essere goduto durante lo svolgimento della          procedura    concorsuale,   purche'   sia   assicurata   la          continuita'  dei lavori, secondo le modalita' stabilite dal          comma 1.              3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di          un  componente a due sedute della commissione, qualora cio'          abbia   causato   il   rinvio  delle  sedute  stesse,  puo'          costituire  motivo  per la revoca della nomina da parte del          Consiglio superiore della magistratura.              3-bis.     La    commissione,    o    ciascuna    delle          sottocommissioni  formate ai sensi dell'art. 14 del decreto          legislativo   17 novembre   1997,   n.  398,  e  successive          modificazioni,  esamina  ogni mese gli elaborati scritti di          non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale          di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi          applicazione la procedura di cui all'art. 125-quinquies, il          numero  di trecentoventi elaborati si intende riferito agli          elaborati   rimessi  direttamente  alla  valutazione  della          commissione   esaminatrice.   La   commissione   forma   la          graduatoria  entro il tempo occorrente per l'esame di tutti          i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.              3-ter.  Il termine per la formazione della graduatoria,          come  determinato  ai sensi del comma 3-bis, e' prorogabile          con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  su motivata          richiesta del presidente della commissione.              3-quater.  Il  mancato  rispetto  delle  cadenze  e del          termine di cui al comma 3-bis puo' costituire motivo per la          revoca  della nomina del presidente o del vicepresidente da          parte del Consiglio superiore della magistratura.              3-quinquies.  Con decreto del Ministro della giustizia,          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e          della   programmazione   economica,   sono  determinate  le          indennita'  spettanti  ai  docenti  universitari componenti          della commissione.".              - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di          Governo  e  ordinamento  della presidenza del Consiglio dei          Ministri):              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".              - Per  il  testo del comma 113 dell'art. 17 della legge          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di          decisione e di controllo), vedi note all'art. 17.              - Il  testo  dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato          dalla  legge  qui pubblicata, e' riportato in note all'art.          11.              - Si  trascrive il testo degli articoli 12, 15 e 16 del          regio  decreto  15 ottobre  1925, n. 1860 (Modificazioni al          regolamento  per  il concorso di ammissione in magistratura          contenute nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218):              "Art.  12. Compiute  le  operazioni  indicate nel sesto          comma  dell'art.  8 la commissione e' convocata nel termine          di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.              (Comma   abrogato  dall'art.  18,  decreto  legislativo          17 novembre 1997, n. 398).              Verificata  l'integrita'  dei  pieghi  e  delle singole          buste  il  segretario,  all'atto  dell'apertura  di queste,          appone  immediatamente  sulle tre buste contenenti i lavori          il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero          sara'  poi  trascritto, appena aperte le buste contenenti i          lavori,  sia  in  testa  al foglio o ai fogli relativi, sia          sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.              La  commissione  legge  nella medesima seduta i temi di          ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre          elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il          relativo  punteggio  secondo le norme indicate nell'art. 16          del  regio  decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1          del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.              Nel   caso   che   la   commissione   sia   divisa   in          sottocommissioni,  queste  nella  medesima seduta procedono          all'esame  dei  tre lavori di ciascun candidato e, ultimata          la   lettura   degli   elaborati,   si  riuniscono  per  la          comunicazione  delle  rispettive  valutazioni.  Subito dopo          ogni  sottocommissione  assegna ai lavori da essa esaminati          il  punteggio  secondo  le  norme  indicate  nel precedente          comma.              Qualora   la   commissione  abbia  fondate  ragioni  di          ritenere  che  qualche  scritto  sia,  in tutto o in parte,          copiato  da  altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla          l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.              Deve  essere pure annullato l'esame dei concorrenti che          comunque si siano fatti riconoscere.              Se  la  commissione  e'  divisa in sottocommissioni, le          deliberazioni  di  cui  ai precedenti comma sesto e settimo          spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera          definitivamente  sulla  idoneita'  o  non  idoneita'  di un          candidato,  quando  la deliberazione della sottocommissione          sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente          richieda la deliberazione plenaria.".              "Art.   15.   -  Ogni  membro  della  commissione  puo'          interrogare   su   qualsiasi   materia,  ma  di  regola  il          presidente  delega  in  ciascuna  seduta  un commissario ad          interrogare i candidati su una o piu' materie.              Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso          dell'art.  12  il  presidente,  sentiti  i commissari, puo'          formare  due  sottocommissioni,  una  per  esaminare  sulle          materie  di  diritto  privato,  l'altra per esaminare sulle          materie  di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte,          rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un          segretario,   saranno   presiedute  dal  presidente  o  dal          commissario magistrato piu' anziano.              Terminata  la prova orale di ogni singolo candidato, si          procede  alla  votazione  secondo  le  norme  indicate  nel          seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel          processo  verbale, distintamente per ogni materia, rendendo          immediatamente  di  pubblica  ragione  il risultato stesso,          mediante  foglio da affiggersi sulla porta della sala degli          esami.              Quando  la  commissione  sia divisa in sottocommissioni          queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti          di  ciascuna  sommati,  costituiranno  il  voto complessivo          delle prove orali.              La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa          al  giudizio  definitivo  rimesso alla commissione plenaria          sulla  idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di          dissenso  fra  i  membri  della  sottocommissione,  non  e'          applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.".              "Art.  16. - Ciascun commissario dispone di dieci punti          per ogni prova scritta ed orale.              Prima  dell'assegnazione  dei  punti  la  commissione o          sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza          di  voti,  se  il  candidato  meriti  di ottenere il minimo          richiesto  per  l'approvazione.  Nell'affermativa,  ciascun          commissario  dichiara  quanti  punti  intenda  assegnare al          candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei          commissari,  costituisce il punto definitivamente assegnato          al candidato.              Le frazioni di voto non sono calcolate.".          Nota all'art. 10:              - Il  testo  dell'art. 127 del regio decreto 30 gennaio          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art.   127   (Nomina  ad  uditore  giudiziario).  -  I          concorrenti  dichiarati  idonei sono classificabili secondo          il numero totale dei punti riportati.              In   caso   di   parita'   di  punti  si  applicano  le          disposizioni generali vigenti, sui titoli di preferenza per          le ammissioni ai pubblici impieghi.              I  documenti  comprovanti  il  possesso  di  titoli  di          preferenza,  a  parita'  di punteggio, ai fini della nomina          sono  presentati,  a  pena di decadenza, entro il giorno di          svolgimento della prova orale.              Entro  cinque  giorni  dall'ultima  seduta  delle prove          orali  del  concorso per uditore giudiziario il Ministro di          grazia  e  giustizia  richiede al Consiglio superiore della          magistratura  di assegnare ai concorrenti risultati idonei,          secondo   l'ordine   della   graduatoria,  ulteriori  posti          disponibili  o  che  si  renderanno  tali  entro  sei  mesi          dall'approvazione  della graduatoria medesima. Il Consiglio          superiore  della  magistratura provvede entro un mese dalla          richiesta.              Sono   nominati   uditori   giudiziari,   con   decreto          ministeriale,  i  primi  classificati  entro  il limite dei          posti  messi  a concorso e di quelli aumentati ai sensi del          comma che precede.".          Note all'art. 11:              - Il  testo  dell'art. 124 del regio decreto 30 gennaio          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:              "Art.  124  (Requisiti per l'ammissione al concorso). -          Al  concorso  sono  ammessi i laureati in giurisprudenza in          possesso,  relativamente agli iscritti al relativo corso di          laurea  a  decorrere  dall'anno  accademico  1998/1999, del          diploma  di specializzazione rilasciato da una delle scuole          di  cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997,          n.  127,  che,  alla  data  di  scadenza del termine per la          presentazione della domanda risultino di eta' non inferiore          agli  anni  ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino          alle   condizioni   previste   dall'art.   8  del  presente          ordinamento  ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle          leggi vigenti.              Il    Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca          scientifica  e  tecnologica,  con le disposizioni attuative          della  programmazione  universitaria  e  del  diritto  allo          studio,  assicura  l'uniforme  distribuzione sul territorio          nazionale   delle  scuole  di  cui  al  primo  comma  e  la          previsione  di  adeguati  sostegni  economici agli iscritti          capaci, meritevoli e privi di mezzi.              Se  le domande di partecipazione al concorso presentate          dai  candidati  di  cui  al  secondo comma sono inferiori a          cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso e'          bandito,  sono  altresi'  ammessi,  anche  i  candidati  in          possesso della sola laurea in giurisprudenza.              Il  limite  di  eta'  di  cui  al  primo  comma  per la          partecipazione  al  concorso  e'  elevato di cinque anni in          favore  di  candidati che abbiano conseguito l'abilitazione          alla   professione   di   procuratore   legale   entro   il          quarantesimo anno di eta'.              L'elevamento  di cui al secondo comma non si cumula con          quelli previsti da altre disposizioni vigenti.              Si  applicano  le disposizioni vigenti per l'elevamento          del  limite  massimo  di  eta'  nei  casi  stabiliti  dalle          disposizioni stesse.              Il  Consiglio  superiore della magistratura non ammette          al  concorso  i candidati che, per le informazioni raccolte          non  risultano  di condotta incensurabile ed i cui parenti,          in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale          entro  il  secondo, hanno riportato condanne per taluno dei          delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2, lettera a), del          codice  di  procedura  penale. Qualora non si provveda alla          ammissione  con  riserva, il provvedimento di esclusione e'          comunicato  agli  interessati  almeno  trenta  giorni prima          dello svolginiento della prova scritta".              - Il  testo  dell'art.  20  del  decreto legislativo 17          novembre   1997,  n.  398  (modifica  alla  disciplina  del          concorso  per  uditore  giudiziario e norme sulle scuole di          specializzazione   per   le   professioni  legali  a  norma          dell'art.  17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,          n.  127),  come modificato dalla legge qui pubblicata e' il          seguente:              "Art.  20  (Norme  applicabili  al concorso per uditore          giudiziario  riservato alla provincia autonoma di Bolzano).          - 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al          concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia          autonoma  di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli:          124,   commi   primo,  secondo  e  terzo,  125,  125-ter  e          125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.              Al  concorso  sono ammessi i laureati in giurisprudenza          che, alla data di scadenza del termine per la presentazione          della  domanda,  risultino  di eta' non inferiore agli anni          ventuno   e  non  superiore  ai  quarnta,  soddisfino  alle          condizioni  previste  dall'art.  8  del  regio  decreto  30          gennaio  1941,  n.  12,  ed  abbiano  gli  altri  requisiti          richiesti dalle leggi vigenti.".              - L'art.  8  del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12          (Ordinamento giudiziario) e' il seguente:              "Art.   8   (Requisiti   per  l'ammissione  a  funzioni          giudiziarie).  -  Per essere ammesso a funzioni giudiziarie          e' necessario:                1) essere cittadino italiano, di razza italiana (12),          di sesso maschile (13), ed iscritto al P.N.F. (14);                2) avere l'esercizio dei diritti civili;                3) avere  sempre  tenuto  illibata  condotta  civile,          morale e politica (15);                4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge          per le varie funzioni.              (12)  Il requisito della razza italiana deve intendersi          non piu' prescritto. ai sensi dell'art. 3 Cost.     (13) Il          requisito  del  sesso  maschile  non e' piu' prescritto, ai          sensi  dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66, riportata          alla  voce  capacita'  giuridica  della  donna.     (14) Il          requisito  dell'iscrizione  al  P.N.F.  deve intendersi non          piu'  prescritto,  per  effetto  della  caduta  del  regime          fascista.      (15)  L'art.  3 Cost. ha eliminato qualsiasi          discriminazione  tra i cittadini in relazione alle opinioni          politiche.      - Il testo dell'art. 6 del regio decreto 15          ottobre  1925, n. 1860 (Modificazione al regolamento per il          concorso  di ammissione in magistratura contenuto nel regio          decreto  19  luglio  1924,  n. 1218), come modificato dalla          legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art. 6. - La commissione determina, giorno per giorno,          la  materia  o  il gruppo di materie della prova. Qualsiasi          determinazione  presa  al  riguardo  prima del giorno della          prova e' priva di valore.            Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve          versare la prova, la commissione sceglie, discute e formula          tre  distinti  temi  per  la prova stessa, i quali sono dal          presidente   chiusi   e  suggellati  in  altrettante  buste          perfettamente eguali.            Per  le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104          del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovra'          riferirsi   ad   un  argomento,  che  abbia  relazione  con          entrambe.            Non   piu'   tardi   delle  ore  dieci  antimeridiane  il          presidente    fa   procedere   all'appello   nominale   dei          concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una          delle  tre  buste.  Apertala,  senza  rompere  i  suggelli,          sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo          fa  dettare ai concorrenti. Chi non e' presente nel momento          in  cui  comincia  la  dettatura  del  tema,  e' escluso di          diritto dal concorso.            La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed          i lavori e' fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta          apposito timbro di riconoscimento.            Nel  termine  di otto ore dalla dettatura del tema devono          essere presentati tutti i lavori.            Durante  tutto  il  tempo  assegnato  per ciascuna prova,          devono  sempre  trovarsi  presenti  nel  locale degli esami          almeno  un  membro  della  commissione,  un  segretario e i          funzionari delegati per la sorveglianza".              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 24 marzo 1958, n.          195  (Norme  sulla  Costituzione  e  sul  funzionamento del          Consiglio  superiore  della  Magistratura), come modificato          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art. 12 (Assunzione dei magistrati per concorso). - 1.          La   commissione  esaminatrice  del  concorso  per  uditore          giudiziario,  terminati  i lavori, forma la graduatoria che          e'   immediatamente   trasmessa   per  la  approvazione  al          Consiglio  superiore  della  magistratura, con le eventuali          osservazioni   del  Ministro  di  grazia  e  giustizia.  Il          Consiglio   superiore   della   magistratura   approva   la          graduatoria  e delibera la nomina dei vincitori entro venti          giorni  dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione          della  graduatoria  e  di nomina dei vincitori sono emanati          dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla          ricezione  della  delibera.  La  graduatoria  e' pubblicata          senza  ritardo  nel  Bollettino  ufficiale del Ministero di          grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine          di  trenta  giorni  entro  il quale gli interessati possono          proporre  reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica          della graduatoria sono adottati entro il successivo termine          di  trenta  giorni, previa delibera del Consiglio superiore          della magistratura.              2.    La    graduatoria   formata   dalla   commissione          esaminatrice  e'  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale del          Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al          Consiglio superiore della magistratura per la approvazione.            Dalla  pubblicazione  decorre il termine di trenta giorni          entro  il  quale  gli interessati possono proporre reclamo.          Entro  lo  stesso termine il Ministro di grazia e giustizia          puo'  formulare  le  proprie  osservazioni.  Nei successivi          trenta  giorni  il  Consiglio  superiore della magistratura          provvede  su  reclami  e  sulle  osservazioni ed approva la          graduatoria, anche modificandola.".              - Si trascrive il testo dell'art. 129 del regio decreto          30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):              "Art.   129   (Tirocinio   giudiziario). - Gli  uditori          debbono  compiere  un  periodo di tirocinio della durata di          almento  due  anni  presso  i  tribunali e le procure della          Repubblica,  con opportuni avvicendamenti, e possono essere          incaricati delle funzioni di vicedirettore e destinati alle          preture,  di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo          almento  un anno di tirocinio, previo parere favorevole del          consiglio  giudiziario  di  cui  all'art.  212 del presente          ordinamento. Le norme per il tirocinio sono determinate dal          Ministro di grazia e giustizia.".              - La  legge  30 maggo 1965, n. 579 reca: (Riduzione del          periodo di tirocinio degli uditori giudiziari).              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio          1998,  reca:  (Regolamento  per  il tirocinio degli uditori          giudiziari).          Note all'art. 12:              - Per  il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge 24          marzo 1958, n. 195, vedi note all'art. 11.              - Per il testo dell'art. 125, comma 2 del regio decreto          30 gennaio 1941, n. 12, vedi note all'art. 9.          Nota all'art. 13:              - Il  testo  dell'art. 121 del regio decreto 30 gennaio          1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come modificato          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art.  121  (Ammissione  a funzioni giudiziarie). - Per          essere  ammesso  a  funzioni giudiziarie della magistratura          giudicante  o  nel  pubblico  ministero  e' necessario aver          compiuto un tirocinio in qualita' di uditore giudiziario".          Note all'art. 14:              - Si  trascrive  il testo dell'art. 42-sexies del regio          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):              "Art.   42-sexies   (Cessazione,   decadenza  e  revoca          dall'ufficio).  -  Il  giudice  onorario di tribunale cessa          dall'ufficio:                a) per compimento del settantaduesimo anno eta';                b) per  scadenza del termine di durata della nomina o          della conferma;                c) per   dimissioni,   a   decorrere  dalla  data  di          comunicazione del provvedimento di accettazione.              Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:                a) se  non  assume  le  sue  funzioni  entro sessanta          giorni  dalla  comunicazione  del provvedimento di nomina o          nel  termine  piu' breve eventualmente fissato dal Ministro          di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10;                b) se   non   esercita  volontariamente  le  funzioni          inerenti all'ufficio;                c) se  viene  meno uno dei requisiti necessari per la          nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'.              Il   giudice   onorario   di   tribunale   e'  revocato          dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al          medesimo.              La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e'          dichiarata  o disposta con le stesse modalita' previste per          la nomina".              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7 della legge 22          luglio  1997,  n.  276 (Disposizioni per la definizione del          contenzioso  civile  pendente:  nomina  di  giudici onorari          aggregati   e   istituzione   delle  sezioni  stralcio  nei          tribunali ordinari):              "Art.  7  (Decadenza,  dimissioni  e  revoca).  -  1. I          giudici  onorari  aggregati  decadono  dall'ufficio  quando          viene  meno  taluno  dei  requisiti  di cui all'art. 2, per          dimissioni  volontarie  ovvero quando sopravviene una causa          di incompatibilita'.              2.  In  ogni  momento  il presidente del tribunale puo'          proporre  al  Consiglio giudiziario integrato la revoca del          giudice onorario aggregato che non sia in grado di svolgere          diligentemente  e proficuamente il proprio incarico, ovvero          tenga un comportamento scorretto o negligente.              3.   Il   Consiglio   giudiziario   integrato,  sentito          l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la          trasmette   al   Consiglio   superiore  della  magistratura          unitamente al parere motivato.              4.  I  provvedimenti  di  cessazione  sono adottati con          decreto   del   Ministro   di   grazia  e  giustizia  e  su          deliberazione del Consiglio superiore della magistratura".              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9 della legge 21          novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):              "Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). -          1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno          taluno  dei  requisiti  necessari  per  essere ammesso alle          funzioni  di  giudice  di  pace,  per dimissioni volontarie          ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.              2. Il  giudice  di pace e' dispensato, su sua domanda o          d'ufficio,  per infermita' che impedisce in modo definitivo          l'esercizio  delle  funzioni  o  per  altri  impedimenti di          durata superiore a sei mesi.              3. Nei  confronti  del  giudice  di pace possono essere          disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,          la  revoca  se non e' in grado di svolgere diligentemente e          proficuamente   il  proprio  incarico  ovvero  in  caso  di          comportamento negligente o scorretto.              4. Nei  casi indicati dal comma 1, con esclusione delle          ipotesi  di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai          commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al          consiglio  giudiziario,  integrato  ai  sensi  del  comma 2          dell'art.  4,  nonche'  da un rappresentante dei giudici di          pace  del  distretto,  la  dichiarazione  di  decadenza, la          dispensa,   l'ammonimento,  la  censura  o  la  revoca.  Il          consiglio  giudiziario,  sentito l'interessato e verificata          la   fondatezza  della  proposta,  trasmette  gli  atti  al          Consiglio  superiore  della magistratura affinche' provveda          sulla   dichiarazione   di   decadenza,   sulla   dispensa,          sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.              5. I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 sono          adottati con decreto del Ministero della giustizia".              - Per  la  nuova  formulazione  del  comma  2 dell'art.          123-ter   del   regio   decreto  30  gennaio  1941,  n.  12          (Ordinamento  giudiziario),  vedi  art.  9  della legge qui          pubblicata.              - Per  il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23          agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 9.              - Per  la  nuova  formulazione degli articoli 126-ter e          29-bis   del   regio   decreto   30  gennaio  1941,  n.  12          (Ordinamento giudiziario) vedi articoli 14 e 16 della legge          qui pubblicata.          Note all'art. 15:              - Si  trascrive  il  testo  vigente  del  secondo comma          dell'art.  126  del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12          (Ordinamento  giudiziario), come modificato dalla legge qui          pubblicata:              "Agli    effetti   dell'ammissibilita'   ad   ulteriori          concorsi,   si  considera  separatamente  ciascun  concorso          svoltosi  secondo  i precedenti ordinamenti. Si cumulano le          dichiarazioni  di  non  idoneita'  conseguite  nei concorsi          indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter".              - Per  la  nuova  formulazione  degli  articoli  123  e          126-ter   del   regio   decreto  30  gennaio  1941,  n.  12          (Ordinamento giudiziario), vedi articoli 9 e 14 della legge          qui pubblicata.          Note all'art. 16:              - Per  il  testo  dell'art. 126-ter, vedi art. 14 della          legge qui pubblicata.              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio          1998,  reca:  "Regolamento  per  il tirocinio degli uditori          giudiziari".              - La  legge  5  marzo  1990, n. 45, reca: "Norme per la          ricognizione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali          per i liberi professionisti".              - La  nuova  formulazione  dell'art.  126-ter del regio          decreto  30 gennaio  1941, n. 12, e' riportata nell'art. 14          della legge qui pubblicata.          Note all'art. 17:              - Il  testo  del  comma 113 dell'art. 17 della legge 15          maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di          decisione  e di controllo), come modificato dalla legge qui          pubblicata e' il seguente:              "113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o          piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni          parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per          l'accesso  alla  magistratura  ordinaria,  sulla  base  dei          seguenti  principi  e  criteri  direttivi:  semplificazione          delle  modalita' di svolgimento del concorso e introduzione          graduale,  come  condizione  per  l'ammissione al concorso,          dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso          scuole  di  specializzazione  istituite  nelle universita',          sedi delle facolta' di giurisprudenza".              - Il  testo  dell'art.  16  del  decreto legislativo 17          novembre   1997,  n.  398  (Modifica  alla  disciplina  del          concorso  per  uditore  giudiziario e norme sulle scuole di          specializzazione   per   le  professioni  legali,  a  norma          dell'art.  17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,          n.  127), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il          seguente:              "Art. 16 (Scuola di specializzazione per le professioni          legali).   -   1. Le  scuole  di  specializzazione  per  le          professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto          dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della          legge 19 novembre 1990, n. 341.              2. Le  scuole  di  specializzazione  per le professioni          legali,  sulla  base  di  modelli  didattici omogenei i cui          criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma          114,  della  legge  15  maggio 1997, n. 127, e nel contesto          dell'attuazione  della  autonomia didattica di cui all'art.          17,   comma  95,  della  predetta  legge,  provvedono  alla          formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso          l'approfondimento    teorico,   integrato   da   esperienze          pratiche,   finalizzato   all'assunzione   dell'impiego  di          magistrato  ordinario  o all'esercizio delle professioni di          avvocato  o notaio. L'attivita' didattica per la formazione          comune  dei  laureati  in giurisprudenza e' svolta anche da          magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo          accordo  o  convenzione,  sono  anche  condotte presso sedi          giudiziarie,  studi  professionali  e scuole del notariato,          con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.              2-bis.  La  durata  delle  scuole  di cui al comma 1 e'          fissata  in due anni per coloro che conseguono la laurea in          giurisprudenza  secondo  l'ordinamento didattico previgente          all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi          di  laurea  e  di  laurea specialistica per la classe delle          scienze  giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.              2-ter.  L'ordinamento  didattico delle scuole di cui al          comma  1  e'  articolato sulla durata di un anno per coloro          che  conseguono la laurea specialistica per la classe delle          scienze  giuridiche  sulla base degli ordinamenti didattici          adottati   in   esecuzione   del   decreto   del   Ministro          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica          3   novembre   1999,  n.  509.  Con  decreto  del  Ministro          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,          di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti          i     criteri    generali    ai    fini    dell'adeguamento          dell'ordinamento medesimo alla durata annuale.              3. Le  scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo          i  criteri  indicati  nel decreto di cui all'art. 17, comma          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',          sedi  di  facolta'  di  giurisprudenza, anche sulla base di          accordi  e  convenzioni  interuniversitari,  estesi, se del          caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.              4. Nel  consiglio  delle  scuole di specializzazione di          cui   al   comma 1   sono  presenti  almeno  un  magistrato          ordinario, un avvocato ed un notaio.              5. Il  numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'          determinato  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il          Ministro  di grazia e giustizia, in misura non inferiore al          dieci  per cento del numero complessivo di tutti i laureati          in    giurisprudenza   nel   corso   dell'anno   accademico          precedente,   tenendo   conto,  altresi',  del  numero  dei          magistrati   cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo          nell'anno  precedente  aumentato  del  venti  per cento del          numero  di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel          medesimo  periodo, del numero di abilitati alla professione          forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli altri          sbocchi  professionali  da ripartire per ciascuna scuola di          cui  al  comma  1, e delle condizioni di ricettivita' delle          scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per          titoli   ed   esami.   La  composizione  della  commissione          esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed          i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita          nel  decreto  di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15          maggio  1997,  n.  127.  Il  predetto  decreto  assicura la          presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di  magistrati,          avvocati e notai.              6. Le  prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto          identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le          sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'          espressa  in  sessantesimi.  Ai fini della formazione della          graduatoria,  si  tiene conto del punteggio di laurea e del          curriculum   degli  studi  universitari,  valutato  per  un          massimo di dieci punti.              7. Il  rilascio  del  diploma  di  specializzazione  e'          subordinato  alla  certificazione  della regolare frequenza          dei  corsi,  al  superamento delle verifiche intermedie, al          superamento delle prove finali di esame.              8. Il  decreto  di  cui  all'art.  17, comma 114, della          legge  15  maggio 1997,  n.  127,  e'  emanato  sentito  il          Consiglio superiore della magistratura".              - Il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999, n. 509,          reca:  "Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia          didattica degli atenei".          Nota all'art. 18:              - Per  il  testo dell'art. 123-ter del regio decreto 30          gennaio  1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), vedi art. 9          della legge qui pubblicata          Nota all'art. 20:              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 7 della legge 21          novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):              "Art.  7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di          pace). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni          del  giudice  di  pace  dura  in  carica quattro anni e, al          termine,  puo'  essere confermato una sola volta per uguale          periodo.  (Tuttavia  l'esercizio  delle  funzioni  non puo'          essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta).              1-bis.  Per  la  conferma non e' richiesto il requisito          del  limite  massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,          lettera  f).  Tuttavia  l'esercizio delle funzioni non puo'          essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.              2.  Una  ulteriore  nomina  non  e'  consentita  se non          decorsi   quattro  anni  dalla  cessazione  del  precedente          incarico.              2-bis.  In  deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e          4-bis,  alla  scadenza  del  primo quadriennio il consiglio          giudiziario,  integrato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 4,          nonche'  da  un  rappresentante  dei  giudici  di  pace del          distretto,  esprime un giudizio di idoneita' del giudice di          pace  a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.          Tale  giudizio  costituisce  requisito  necessario  per  la          conferma  e viene espresso sulla base dell'esame a campione          delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice          onorario  oltre  che  della quantita' statistica del lavoro          svolto.              2-ter.  La  conferma  viene  disposta  con  decreto del          Ministro   della   giustizia,   previa   deliberazione  del          Consiglio superiore della magistratura.              2-quater.  Le domande di conferma ai sensi del presente          articolo  hanno  la  priorita' sulle domande previste dagli          articoli  4  e  4-bis  e  sulla  richiesta di trasferimento          prevista dall'art. 10-ter".          Note all'art. 22:              - Per  il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17          novembre 1997,  n.  398,  vedi note all'art. 17 della legge          qui pubblicata.              - Per   il  testo  dell'art.  125-quinquies  del  regio          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedi art. 9 della legge qui          pubblicata.              - L'art.  123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.          12,   abrogato  dall'art.  9  della  legge  qui  pubblicata          concerneva  la  prova  preliminare, diretta ad accertare il          possesso dei requisiti culturali e realizzata con l'ausilio          di sistemi informatizzati.              - L'art.  123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941,          n.  12,  abrogato  dall'art.  9  della legge qui pubblicata          concerneva  l'istituzione  della commissione permanente per          la   tenuta   dell'archivio   dei   quesiti   della   prova          preliminare, la sua composizione e la durata.              - L'art.  123-quinquies  del  regio  decreto 30 gennaio          1941,   n.   12,  abrogato  dall'art.  9  della  legge  qui          pubblicata  concerneva  il  regolamento  del Ministro della          giustizia per lo svolgimento della prova preliminare.
                           |  
|   |                                 ART. 2. (Magistrati  di  appello  e  di  tribunale  destinati  alla  Corte di cassazione ed alla. br;Procura generale presso la medesima Corte).
     1.  Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:   "ART.  115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte  di  cassazione)  -  1.  Della  pianta  organica della Corte di cassazione  fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica  non  inferiore  a  magistrato  di  tribunale,  destinati a prestare  servizio  presso  l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto  del  primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di  appello  possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.   ART. 116. - (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso  la  Corte  di  cassazione)  -  1. Della pianta organica della Procura  generale  presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati  di  merito  con  qualifica  non inferiore a magistrato di appello.  Con  decreto  del Procuratore generale i magistrati possono essere  autorizzati,  per  esigenze  di  servizio,  ad  esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.   ART. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla  Corte  di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) - 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla  Corte  di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie".   2.  Il  Ministro  della  giustizia, sentito il Consiglio superiore della  magistratura,  provvede  con  decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data  di  emanazione  del  decreto,  sono  applicati  alla  Corte  di cassazione  o  alla  Procura  generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.   3.  Sono  abrogate  le  leggi  21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.  |  
|   |                                 ART. 3.         (Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie).
     1.  Nel  ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti   di  magistrati  di  merito  o  di  legittimita',  nonche'  di equiparati  ai  medesimi,  con  esclusione  degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.   2.  Cessato  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma 1, i magistrati   possono  essere  assegnati  agli  uffici  giudiziari  di provenienza,  con  le  precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.   3.  Le  disposizioni  che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle  giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo.  |  
|   |                                 ART. 4.                     (Magistrati distrettuali).
     1.  Con  i  decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della  pianta  organica  dei  magistrati distrettuali, costituita dai magistrati  di  corte  di  appello  e dai magistrati di tribunale, da destinare   alla   sostituzione   dei  magistrati  del  distretto.  I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.   2.   La  consistenza  numerica  di  ciascuna  pianta  organica  e' determinata  con  decreto  del  Ministro  della giustizia, sentito il Consiglio  superiore  della  magistratura,  in  relazione  alle medie statistiche  di  assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto  nei  tre  anni  precedenti  alla data di entrata in vigore della presente legge.   3.  Il  numero dei magistrati distrettuali e' soggetto a revisione biennale  da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore  della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze  dei  magistrati  verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.   4.  Ai  fini  delle  determinazioni  di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati   cui   sono  attribuite  funzioni  giudicanti  da  quelli destinati   alla  sostituzione  di  magistrati  cui  sono  attribuite funzioni requirenti.   5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.  |  
|   |                                 ART. 5.               (Compiti dei magistrati distrettuali).
     1.  I  magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:
  a)  aspettativa  per  malattia  o  per  altra  causa;  b)  astensione obbligatoria  o  facoltativa  dal  lavoro per gravidanza o maternita' ovvero  per  le  altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n.53; c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di  trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o   disciplinare;   e)   esonero   dalle   funzioni   giudiziarie   o giurisdizionali  deliberato  ai sensi dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.
     2.  Non  si  fa  luogo  a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.  |  
|   |                                 ART. 6.           (Designazione dei magistrati in sostituzione).
     1.  In  presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5,   il  presidente  della  corte  d'appello,  sentito  il  consiglio giudiziario,   provvede  alla  sostituzione  del  magistrato  assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione  delle  tabelle.  Il  procuratore generale presso la corte d'appello  provvede,  con  le stesse modalita', alla designazione dei magistrati requirenti.   2.  I  provvedimenti  di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.   3.  Il  magistrato  distrettuale  che,  allorquando  viene meno la sostituzione,   abbia   in  corso  la  celebrazione  di  uno  o  piu' dibattimenti o udienze preliminari, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.  |  
|   |                                 ART. 7.        (Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).
     1.  Quando  non  sussistono  i  presupposti per la sostituzione di magistrati  assenti  dal  servizio,  i  magistrati  distrettuali sono applicati   negli   uffici   giudiziari   del  distretto  secondo  le disposizioni  previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di  cui  al  terzo  periodo  del  comma  5 dello stesso articolo 110. L'applicazione puo' essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessita' di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.   2.  Quando  non  sussiste necessita' di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attivita' preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.  |  
|   |                                 ART. 8.      (Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).
     1.  I  posti  destinati  ai  magistrati  distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.   2.  Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti  in  misura  non  inferiore  al  25 per cento, ai magistrati successivamente  destinati  a  tale  sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della  legge  4  maggio  1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto  non  scende  al  di  sotto del predetto valore, con oneri a carico  degli  ordinari  stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.  |  
|   |                                 ART. 9.  (Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario).
     1.  Gli  articoli 123 e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:   "ART.  123. - (Concorso per uditore giudiziario) - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.   2. L'esame consiste:
  a)   in   una  prova  scritta  su  ciascuna  delle  materie  indicate nell'articolo  123-ter,  comma  1;  b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.
     ART. 123-ter. - (Prove concorsuali) - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
   a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo.
  2.  La  prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
  a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto del lavoro e della previdenza sociale; g) diritto comunitario; h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica; i)  lingua  straniera,  scelta  dal  candidato  tra  quelle ufficiali dell'Unione europea.   3.  Sono  ammessi  alla  prova orale i candidati che ottengono non meno  di  dodici  ventesimi  di punti in ciascuna delle materie della prova  scritta. Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere  a),  b),  c),  d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva  nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui  alla  lettera  i),  non  inferiore  a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.   4.  Il  candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso  la  lingua  straniera sulla quale intende essere esaminato. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  previa  delibera  del Consiglio  superiore  della  magistratura,  terminata  la valutazione degli  elaborati  scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi  alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla  lingua  straniera  della  quale  sono  docenti.  Il  voto sulla conoscenza  della  lingua  straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3".   2.  All'articolo  125  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta"; b)  al  comma  1,  le  parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della  legge 3 febbraio 1949, n. 26," sono sostituite dalle seguenti, "Salvo quanto previsto dal comma 3-bis"; c) al comma 2, dopo le parole: " da mettere a concorso" sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 123 e 126-ter"; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
     "3.  Il  concorso  e'  bandito  con  decreto  del  Ministro  della giustizia,    previa   delibera   del   Consiglio   superiore   della magistratura,  che  determina  il  numero  dei  posti. Con successivi decreti  del  Ministro  della  giustizia,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale,  sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta";   e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:   "3-bis.  In  considerazione del numero dei posti messi a concorso, la  prova  scritta  puo'  aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre  sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.   3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi,   la   commissione  esaminatrice  espleta  presso  la  sede  di svolgimento   della   prova  in  Roma  le  operazioni  inerenti  alla formulazione,  alla  scelta  dei  temi  ed al sorteggio della materia oggetto   della  prova.  Presso  le  altre  sedi  le  funzioni  della commissione  per  il  regolare  espletamento delle prove scritte sono attribuite  ad  un  comitato  di  vigilanza  nominato con decreto del Ministro  della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore della  magistratura,  e  composto da cinque magistrati, dei quali uno con  qualifica  non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, cosi' come   definita  dal  contratto  collettivo  nazionale  del  comparto Ministeri  per  il  quadriennio  1998-2001,  stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di  assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu'  anziano.  Si  applica  ai  predetti  magistrati  la  disciplina dell'esonero  dalle  funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo  125-ter,  commi  5  e  6,  limitatamente  alla  durata dell'attivita' del comitato".   3.  All'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   "1.  La  commissione esaminatrice e' nominata nei dieci giorni che precedono  quello  di  inizio  della  prova  scritta  con decreto del Ministro  della  giustizia,  previa  delibera del Consiglio superiore della  magistratura,  ed  e'  composta da un magistrato di cassazione dichiarato  idoneo  ad  essere  ulteriormente  valutato ai fini della nomina   alle   funzioni   direttive   superiori,   con  funzioni  di legittimita',  che  la  presiede,  da  un magistrato di qualifica non inferiore   a  quella  di  magistrato  dichiarato  idoneo  ad  essere ulteriormente   valutato   ai  fini  della  nomina  a  magistrato  di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonche' da otto  docenti  universitari  di  materie  giuridiche. Non puo' essere nominato  componente  chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi";   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:   "1-bis.  Nella  delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della  magistratura  designa, tra i componenti della commissione, due magistrati  e  tre  docenti  universitari delle materie oggetto della prova  scritta,  ed  altrettanti  supplenti,  i  quali, unitamente al presidente  ed  al  vicepresidente,  si  insediano  immediatamente. I restanti  componenti  si  insediano  dopo  l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.   1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione  definisce  i  criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati";   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:   "4.  Insediatisi  tutti  i  componenti,  la  commissione,  nonche' ciascuna  delle  sottocommissioni,  ove  costituite, svolgono la loro attivita'  in  ogni  seduta  con  la presenza di almeno nove di essi, compreso  il  presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In  caso  di  parita'  di  voti, prevale quello del presidente. Nella formazione  del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura,   per  quanto  possibile,  la  periodica  variazione  della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14,  comma  2,  del  decreto  legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni";   d)  al  comma  6  le  parole: "per tutta la durata della procedura concorsuale",  sono sostituite dalle seguenti: "dall'insediamento del magistrato   sino   alla  formazione  della  graduatoria  finale  dei candidati.";   e)  al  comma 8 le parole: "funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava" sono sostituite dalle seguenti: "personale   amministrativo  di  area  C,  cosi'  come  definita  nel contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999".   4.  All'articolo  125-quater  del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n.12,   e   successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:   a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   "1-bis.  Il  presidente  o,  in  sua  mancanza,  il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora  cio'  risulti  necessario  per  assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis";   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:   "3-bis.  La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai  sensi  dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398,  e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti  di  non  meno  di  trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale  di  non  meno  di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione  la  procedura  di  cui  all'articolo  125-quinquies, il numero  di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La  commissione  forma  la  graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.   3-ter.  Il  termine  per  la  formazione  della  graduatoria, come determinato  ai sensi del comma 3-bis, e' prorogabile con decreto del Ministro  della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.   3-quater.  Il  mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma, 3-bis puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente  o  del  vicepresidente  da  parte del Consiglio superiore della magistratura.   3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica,  sono  determinate  le  indennita'  spettanti  ai  docenti universitari componenti della commissione".   5.  Dopo  l'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:   "ART.  125-quinquies.  -  (Correttori  esterni).  -  1.  Qualora i candidati  siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia  invita,  con  proprio  decreto,  i  Consigli giudiziari ad indicare  i  nominativi  di  magistrati,  avvocati che siano iscritti negli  albi  speciali  per  le  giurisdizioni  superiori e professori universitari   in   materie   giuridiche,   di  sicura  competenza  e affidabilita',  ai  quali  affidare il compito di correttori esterni, incaricati  della  valutazione  degli  elaborati  dei  candidati  che avranno portato a termine la prova scritta.   2.  Il numero dei correttori esterni e' definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unita'. Con  il  medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.   3.  I  Consigli  giudiziari  interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine  degli  avvocati  e  le  Facolta'  di  giurisprudenza del distretto  al  fine  di  ottenere  la  disponibilita'  dei rispettivi interessati  e,  per  quanto  concerne  gli  avvocati e i professori, l'attestazione  che  i  nominativi  rispondono ai requisiti di cui al comma   1.   Quindi  provvedono  alla  formulazione  dell'elenco  dei designati,  nel  numero  definito dal decreto, facendo in modo che le materie  oggetto  della  prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto  di  un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco  il  Consiglio  giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.   4.  I  correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto  del  Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.   5.  Ultimate  le  prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono   rigorosamente   anonime,  e  individuate  mediante  codici  di identificazione   difformi'   fra   loro.  Per  ciascun  elaborato  i correttori  incaricati  della  correzione  sono  individuati mediante sorteggio,  facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi  tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei  correttori  titolari  e'  integrato  ricorrendo ai supplenti che possono  altresi'  essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente  indisponibili.  A  ciascun  correttore  esterno  viene inviata  altresi' copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.   6.  Il  correttore  esterno  restituisce tutti gli elaborati entro trenta  giorni,  assegnando  a  ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.   7.   La   commissione   esaminatrice  convalida  il  giudizio  dei correttori   esterni,   se   identico   nel   punteggio;  attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se  costituente  frazione  di punto, qualora le stesse siano entrambe positive  e  non  divergano per piu' di tre ventesimi, ovvero qualora siano  entrambe  negative;  effettua  direttamente la valutazione nei restanti casi.   8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro   mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto   1988,   n.   400,   sentito  il  Consiglio  superiore  della magistratura,  disciplina analiticamente le modalita' della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al  compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresi' ogni    disposizione    di   coordinamento   con   le   altre   norme dell'ordinamento giudiziario.   9.  Le  disposizioni del presente articolo operano altresi' quando il  conseguimento  del  diploma,  di  cui all'articolo 17, comma 113, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127, sia divenuto condizione per l'ammissione  al  concorso  per  l'accesso  alla  magistratura,  e  i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento".   6.  Gli  articoli  123-bis;  123-quater  e 123-quinquies del regio decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, e successive modificazioni, e gli articoli  17 e 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, sono abrogati.   7.  All'articolo  124  del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive  modificazioni  al  terzo  comma,  le  parole:  ",  previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ed in misura   pari  al  numero  necessario  per  raggiungere  il  rapporto anzidetto," sono soppresse.   8. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:   "ART.  14.  -  (Sottocommissioni).  -  1. Se i candidati che hanno portato  a  termine  la  prova  scritta  sono  piu'  di  trecento, il presidente  forma  per  ogni  seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle  quali  assegna,  secondo  criteri  obbiettivi,  la  meta'  dei candidati  da  esaminare.  Le  sottocommissioni  sono rispettivamente presiedute  dal  presidente  e  dal  vice  presidente, sostituiti dal commissario magistrato piu' anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.   2.  Per  la  valutazione  degli  elaborati  scritti  il presidente articola  ciascuna  sottocommissione  in  tre  collegi, di almeno tre componenti,  presieduti  dal  presidente,  dal  vicepresidente  o dal commissario magistrato piu' anziano ed assistiti da un segretario. In caso  di  parita'  di  voti,  prevale  quello del presidente. Ciascun collegio  esamina  gli  elaborati  di una delle materie oggetto della prova.  Ai  collegi  ed  a  ciascuna  sottocommissione  si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.   3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed  all'attribuzione  del  punteggio  finale,  osservate,  in  quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.   4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.   5.  Prima  di  procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento  della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione ".   9.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo  e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa massima complessiva di lire 2.361.468.000.  |  
|   |                                ART. 10.     (Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario).
     1.  Nell'articolo  127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12, e successive modificazioni, le parole: "ha facolta' di richiedere"  sono  sostituite dalla seguente: "richiede" e le parole: "nel  limite  massimo  di  un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse.  |  
|   |                                 Art. 11                       Norme di coordinamento
    1.  Nell'articolo  124,  primo  comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: " alla data della pubblicazione del bando di concorso " sono sostituite dalle seguenti: "alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione della domanda".  2.  All'articolo  20,  comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono  soppresse  le  parole:  "123,  comma 1, lettera a), 123-bis,   123-quater,123-quinquies," e le parole: "nonche' l'articolo 17 del   presente decreto legislativo"; b) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: " Al concorso sono   ammessi  i  laureati  in giurisprudenza che, alla data di scadenza   del  termine per la presentazione della domanda, risultino di eta'   non  inferiore  agli  anni  ventuno  e  non superiore ai quaranta,   soddisfino  alle  condizioni  previste  dall'articolo  8 del regio   decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, ed abbiano gli altri requisiti   richiesti dalle leggi vigenti".  3.  All'articolo  6,  settimo  comma,  del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.  1860,  le  parole:  "  due  membri " sono sostituite dalle seguenti: "un membro".  4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive  modificazioni,  le parole: " Se il numero degli idonei e' superiore   a  quello  dei  posti  messi  a  concorso,  eventualmente aumentati di un decimo, " sono soppresse.  5.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio  1965,  n.579,  e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del  24  luglio  1998, il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze  degli uffici giudiziari conseguenti a significative carenze di  organico,  puo'  ridurre fino a dodici mesi la durata complessiva del  tirocinio  degli uditori giudiziari, assicurando peraltro che il tirocinio  mirato  abbia  durata  non inferiore a cinque mesi; in tal caso,  ai  magistrati  e'  fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni   successivi  all'assunzione  delle  funzioni  e  per  due  mesi all'anno,  agli  incontri  di  studio sulla formazione professionale, organizzati,  fino  alla istituzione della scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura.  |  
|   |                                ART. 12.                (Norma di interpretazione autentica).
     1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, -della legge 24  marzo  1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo  17  novembre  1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del   regio   decreto   30  gennaio  1941,  n.  12,  come  sostituito dall'articolo  7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano  nel  senso  che si procede alle nomine nei limiti delle effettive  vacanze  dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste  si  verificano,  seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.  |  
|   |                                ART. 13. (Modifiche  e  abrogazioni  nel capo II del titolo V dell'ordinamento                            giudiziario).
     1.  Nell'articolo  121  del regio decreto, 30 gennaio 1941, n. 12, sono  soppresse  le  parole:", salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente".   2.  L'articolo  122  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' abrogato.  |  
|   |                                 Art. 14                Concorso per magistrato di tribunale
    1.  Dopo  l'articolo  126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:  "ART.  126-ter.  -  (Concorso  per  magistrato  di  tribunale) - 1. Conseguono  la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame,  per  un  numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto  dal  ruolo  organico  del  personale della magistratura gli avvocati  che  abbiano  cinque  anni  di  effettivo  esercizio  della professione  o  che  abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purche' nei loro confronti non siano stati adottati  i  provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n.  276,  e  dall'articolo  9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.  2.  Al  concorso  previsto  dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso  dei  requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'eta' inferiore a quarantacinque anni.  3.  Il  concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello  per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.  4. L'esame consiste: a) in  una  prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi   di  materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie   di cui ai numeri 1) e 2);   1) diritto civile e diritto processuale civile;   2) diritto penale e diritto processuale penale;   3) diritto amministrativo; b) in una prova orale su ciascuna delle   materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter.  5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario".  2.  Con  regolamento  del  Ministro della giustizia, da adottare ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito  il  Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le  necessarie  disposizioni  di  attuazione degli articoli 126-ter e 129-bis  del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.  3.   Fermo   restando  quanto  previsto  dalle  norme  vigenti,  le disposizioni di cui agli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30  gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.  4.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente articolo  si  provvede  nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.  |  
|   |                                ART. 15.          (Limiti di ammissibilita' e successivi concorsi).
     1. Al secondo comma dell'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo:  "Si  cumulano  le dichiarazioni di non idoneita' conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter".  |  
|   |                                ART. 16.      (Tirocinio e trattamento previdenziale e assistenziale).
     1.  Dopo  l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inseriti i seguenti:   "ART. 129-bis. - (Tirocinio). - 1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalita' sono definite dal Consiglio giudiziario,    che   tiene   conto   della   precedente   esperienza professionale   maturata   da   ciascuno.  Si  applicano,  in  quanto compatibili,   le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.   2.  Ai  soli  effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 e' attribuito  lo  stato  di  magistrati  di  tribunale  con due anni di anzianita' sin dall'inizio del tirocinio.   3.  Gli  avvocati  di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianita' della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianita'.   4.   La   circoscrizione   territoriale  dell'ufficio  giudiziario assegnato  come  prima  sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.   ART.  129-ter. - (Trattamento previdenziale e assistenziale). - 1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter e' attribuito   il   trattamento   previdenziale   e  assistenziale  dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attivita' forense si applicano  le  disposizioni  di  cui  alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato ".  |  
|   |  ART.  17.  (Modifiche  all'articolo  17 della legge m. 127 del 1997 e      all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997).
     1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' soppressa la seguente parola: "biennale".   2.  All'articolo  16  del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nella rubrica e' soppressa la parola: "biennale" e nei commi 1 e 2 e'  soppressa la parola: "biennali"; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
     "2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni  per  coloro  che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento   didattico  previgente  all'entrata  in  vigore  degli ordinamenti  didattici  dei corsi di laurea e di laurea specialistica per  la  classe  delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.   2-ter.  L'ordinamento  didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato  sulla  durata  di  un  anno  per coloro che conseguono la laurea  specialistica  per  la  classe delle scienze giuridiche sulla base  degli  ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509.  Con  decreto  del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di concerto  con  il  Ministro  della giustizia, sono definiti i criteri generali  ai  fini  dell'adeguamento  dell'ordinamento  medesimo alla durata annuale".  |  
|   |                                 Art. 18                 Reclutamento di uditori giudiziari
    1.  Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in   vigore   della   presente   legge,   compresi  quelli  derivanti dall'aumento  di  cui  all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto.  2.  Nei  concorsi  di  cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle  materie  indicate  dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare  attenzione  e'  dedicata,  in  sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.  3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che  conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale  i punteggi indicati nell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una  votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui  alla  lettera  i)  del  comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.  4.  Qualora  all'esito  delle  prove  scritte  e  orali  il  numero complessivo  dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato  articolo  123-ter,  sia inferiore di oltre un decimo a quello che  i  bandi si propongono di reclutare, e' in facolta' del Ministro della  giustizia,  su  conforme  parere del Consiglio superiore della magistratura,  ammettere  altresi' i candidati che abbiano conseguito almeno  dodici  ventesimi  di  punti  in ciascuna delle materie della prova  scritta  e  almeno  sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.  |  
|   |                                ART. 19.                (Proroga di graduatorie concorsuali).
     1.   Per   sopperire   alla  carenza  di  organico  del  personale amministrativo  presso gli uffici giudiziari, e' prorogata fino al 30 giugno 2001:
  a) la   graduatoria   generale   di   merito   relativa  al  concorso   circoscrizionale   per   ex  assistente  giudiziario  (attualmente   cancelliere, posizione economica B3) indetto con provvedimento del   direttore  generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari   generali  20  maggio  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a   serie speciale, n. 43 del 3 giugno 1997; b) la  graduatoria  generale  di  merito relativa al concorso per 954   posti   di  ex  operatore  amministrativo  (attualmente  operatore   giudiziario, posizione economica B2) indetto con provvedimento del   medesimo  direttore  generale  27  novembre 1997, pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale,  quarta serie speciale, n. 99 del 19 dicembre   1997; c) la  graduatoria di merito relativa al concorso per 368 posti di ex   dattilografo   giudiziario   (attualmente  operatore  giudiziario,   posizione  economica  B1)  indetto  con provvedimento del medesimo   direttore  generale  27  novembre  1997, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale, quarta serie speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997.  |  
|   |                                ART. 20.            (Disposizioni concernenti i giudici di pace).
     1.  Anche  in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21  novembre  1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario  che,  dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice  di  pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.  |  
|   |                                ART. 21.                      (Copertura finanziaria).
     1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato  in  lire  4.379  milioni  per l'anno 2001 e in lire 102.938 milioni  a  decorrere  dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "  Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  |  
|   |                                ART. 22.                      (Disciplina transitoria).
     1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione  delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente legge,  in  materia  di scuole di specializzazione per le professioni legali.   2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge  riguardanti  la  disciplina  dei  concorsi  per  l'accesso  in magistratura,  ad  eccezione  di  quelle dettate dall'articolo 12, si applicano  ai  concorsi  banditi  successivamente alla data della sua entrata in vigore.   3.   Qualora   non   sia   possibile   completare  tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo  la disciplina prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il  Ministro  della  giustizia  puo',  sentito il Consiglio superiore della   magistratura,   differire,   con  proprio  decreto  motivato, l'applicazione  della  disciplina  medesima  ai concorsi successivi a quelli  previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di  cui  al  medesimo  comma  1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  nel testo previgente alla data di entrata in vigore  della  presente  legge e si svolgono secondo la disciplina di cui  al  capo  III  della  presente  legge; si applicano altresi' gli articoli  123-quater  e  123-quinquies  del  citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
         La  presente  legge  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001
                                 CIAMPI
                                   Amato,  Presidente del Consiglio dei                              Ministri                                 Fassino, Ministro della giustizia   Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
|   |                                                             ALLEGATO                                              (Articolo 1, comma 2)
                                                           "TABELLA B =================================================================== Primo presidente ............................................     1
  Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche .............................     3
  Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati ...............................................   112
  Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati .........   642
  Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati ............................................... 8.821
  Uditori giudiziari ..........................................   330
  Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie .............................................   200
                                                Totale ........ 10.109
                                LAVORI PREPARATORI          Senato della Repubblica (atto n. 4563):              Presentato   il   4  aprile  2000  dal  Ministro  della          giustizia (Diliberto).              Assegnato  alla  2a  commissione  (Giustizia),  in sede          referente,  il 27 aprile 2000, con parere delle commissioni          1a, 4a, 5a e Parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato  dalla  2a commissione, in sede referente, il          9, 10, 11, 23, 24 maggio 2000; 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21,          22 e 28 giugno 2000.              Relazione  scritta annunciata il 9 maggio 2000 (atto n.          4563,88, 1265, 2178, 4086 e 4497-A).              Esaminato  in aula l'11 ottobre 2000 ed approvato il 18          ottobre 2000.          Camera dei deputati (atto n. 7377):              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede          referente, il 25 ottobre 2000, con pareri delle commissioni          I,   IV,  V,  VII,  XI  e  Parlamentare  per  le  questioni          regionali.              Esaminato  dalla  II commissione il 7, 29 e 30 novembre          2000; il 19 e 21 dicembre 2000; 11 gennaio 2001.              Esaminato  in aula il 12 gennaio 2001 ed approvato, con          modificazioni, il 17 gennaio 2001.          Senato della Repubblica (atto n. 4563-B):              Assegnato  alla  2a  commissione  (Giustizia),  in sede          deliberante,   il   23   gennaio  2001,  con  pareri  delle          commissioni 1a, 5a e 7a.              Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il          30 gennaio 2001 ed approvato il 1 febbraio 2001.  |  
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