| Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1 |  
| Testo  del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale -  serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2001), coordinato con la legge di  conversione  9  marzo  2001,  n.  49  (in  questa stessa Gazzetta Ufficiale,  alla  pag.  23),  recante:  "Disposizioni  urgenti per la distruzione  del  materiale  specifico  a  rischio  per encefalopatie spongiformi  bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per  l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine animali a basso rischio.  Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina". |  
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Avvertenza:    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con  le modifiche  apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
      A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a que1lo della sua pubblicazione.    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3 aprile 2001 si procedera' alla ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle relative note.                               Art. 1. Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei             prodotti trasformati, ottenuti o derivati.
  ((  1.  Il  materiale  specifico  a  rischio, cosi' come definito dal decreto  del Ministro della sanita' del 29 settembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad  alto  rischio,  cosi'  come  definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti trasformati, ottenuti  o  derivati  dai  predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.  2.  I  titolari  degli  impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare  i  materiali  e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non  sussiste  qualora  gli  impianti  siano  dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste  altresi'  per  i  titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.  3.  I  titolari  degli  impianti  di  incenerimento  sono  altresi' obbligati  ad  accettare  i materiali e le proteine animali di cui al presente  articolo  anche  quando  sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.  4.  Entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente  comunicazione  di  inizio  dell'attivita', ai sensi delle leggi vigenti.  5.  I  titolari  degli  stabilimenti di macellazione al cui interno sono   installati   impianti   di  incenerimento  sono  obbligati  ad incenerire  in  questi  ultimi  i  materiali  derivanti dalle proprie lavorazioni,   fermo   restando   il   divieto  d'introduzione  e  di smaltimento di materiali di diversa provenienza.  6.   L'Agenzia   per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di  seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei  materiali  e  dei  prodotti  di  cui al comma 1, che derivino da animali  morti  o  macellati  nel  territorio  italiano dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennita':    a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;    b)   lire   1.450   per  ogni  chilogrammo  di  proteine  animali trasformate  ed  ottenute  da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.  7.  Le  indennita'  di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento,  effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.  8.  Le  regioni  e  le  province autonome possono altresi' disporre eventuali ulteriori misure.  9.  Il  soggetto  beneficiario di cui al comma 6 non puo' percepire alcun  compenso  per lo svolgimento delle attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.  10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a decorrere dal 12 gennaio 2001.))  |  
|   |                                 Art. 2.      Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio
  ((  1.  L'Agenzia  provvede  all'ammasso  pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi'   come   definiti   dall'articolo  5  del  decreto  legislativo 14 dicembre  1992,  n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.  Sono altresi' ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo  di  30.000  tonnellate,  quelle  prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.  2.  Per  la  produzione  di alimenti per gli animali familiari e di prodotti  farmaceutici  e  tecnici,  il  Ministro  della sanita', con proprio  decreto,  fissa  modalita'  e  condizioni  per l'utilizzo di materiali  e  prodotti  a  basso rischio, cosi' come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.  3.  L'Agenzia  provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando,  nel  rispetto  della  disciplina  sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.  4.  L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli  importi  per  le  spese  di  magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, cosi' come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.  5.  L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso  pubblico.  Tale  prezzo e maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da  apposito  certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore  al  70  per  cento  e  di  ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata   di  prodotto  conferito  con  tasso  proteico  uguale  o superiore  all'85  per cento. A copertura delle spese di trasporto e' inoltre  corrisposto  l'importo  di  lire  200 per ogni tonnellata di prodotto  moltiplicato  per  i  chilometri  esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.  6.  Ferma  restando  la  possibilita'  di  eventuali proprie misure disposte   dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  i  soggetti interessati  di  cui  al  comma  5  non possono percepire alcun altro compenso  da  parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore  possono  stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le  parti,  aventi  per  oggetto  il  ripristino  delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.  7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a decorrere dal 12 gennaio 2001.))  |  
|   |                                 Art. 3.         Disposizioni in materia di controlli e di personale
  ((  1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto  speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie  ed  agroalimentari,  della  Guardia  di finanza, nonche' dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi per l'effettuazione dei controlli  sulle  operazioni  e  sugli  interventi di cui al presente decreto.  2.  Al  fine  di  garantire  la  massima  efficienza  dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.  3.  L'Ispettorato  centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al  comma  1,  e'  posto  alle  dirette dipendenze del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali;  opera  con  organico  proprio  ed autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa.  4.  Al  personale  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi, in considerazione   della  specifica  professionalita'  richiesta  nello svolgimento   dei   compiti   istituzionali   che   comporta  un'alta preparazione  tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di  polizia  giudiziaria,  e'  attribuita un'indennita' pari a quella gia'  prevista  per  il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950  milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.  6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e'  autorizzato,  nel  rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 39 della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, in materia di assunzioni di personale   delle   amministrazioni  pubbliche  e  nei  limiti  degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura  dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.  7.  Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di prevenzione, profilassi  e  controllo  sanitario,  il  Ministero  della sanita' e' autorizzato,  per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato  articolo  39  della  legge  n.  449  del  1997, in materia di assunzioni  di  personale  delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi  pubblici  per  la  copertura  delle  vacanze  esistenti  in organico  nella  qualifica  di  dirigente  di primo livello del ruolo sanitario  con  le  modalita'  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  1994,  n.  487,  nonche'  a  ricoprire,  con le modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre  2000,  n.  324,  le  vacanze esistenti in organico nelle qualifiche  dirigenziali  di  secondo  livello  del  ruolo  sanitario mediante  concorsi  riservati  al  personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.  8.  Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanita', le  sperimentazioni  previste  dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999,  n.  362,  devono  intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della  sanita'  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.  9.  Per  assicurare  il  pieno espletamento delle proprie attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme  contenute  nel  vigente  contratto  nazionale  in  materia  di progressione del personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale  nei  limiti  delle  dotazioni organiche e comunque entro i limiti  degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione  per  il  predetto  anno,  senza  oneri  aggiuntivi  e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche.  In  deroga  al  citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni  in  materia  di  reclutamento  del  personale,  ma  nel rispetto  dei  principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive modificazioni,    le    selezioni    volte   all'accertamento   delle professionalita'   richieste   avverranno   per   titoli  e  mediante l'utilizzo  di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i  soli  esterni.  Per  il personale gia' in servizio si applicano le norme  in  materia  di  accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.))  |  
|   |                                 Art. 4.                         Poteri di ordinanza
    1.  Il  commissario  straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina puo' promuovere  l'attivazione  del  potere  di  ordinanza,  spettante  ai competenti  organi  dello  Stato  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.  |  
|   |                                 Art. 5.                        Relazioni periodiche
    1.   L'Agenzia   presenta,   ogni  trenta  giorni,  al  commissario straordinario  del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche  agricole  e  forestali, della sanita' e dell'ambiente, una relazione  sullo  stato  di  attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. ((  1-bis.  Il  commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta  giorni  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli interventi  previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere.))  |  
|   |                               Art. 5-bis                        Contabilita' speciale
  ((  1.  La  gestione  della  contabilita'  speciale  aperta presso la sezione  di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9,  comma  3,  della  legge  26 novembre  1992, n. 468, e' trasferita all'Agenzia.   Il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  provvede agli adempinienti connessi con il suddetto trasferimento.))  |  
|   |                                 Art. 6.                        Copertura finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  degli articoli 1 e 2 del presente  decreto,  valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:    a) quanto  a  lire  50  miliardi,  a  carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" cap. 9353 dello stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;    b) quanto   a   lire   50   miliardi,   mediante  l'adozione  dei provvedimenti   di   cui   all'articolo  64,  comma  1,  della  legge 21 novembre  2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma  1,  ultimo  periodo, le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi";    c) quanto    a    lire    50    miliardi,    mediante   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.  2.  I  proventi  derivanti  dall'eventuale  vendita, da effetture a seguito   di  specifica  autorizzazione  dell'Unione  europea,  delle proteine  animali  di  cui  all'articolo 2,  comma  1,  sono  versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati, con decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  nel  limite  degli  importi  utilizzati  per la copertura dell'onere  di  cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ai fini del reintegro  della  citata  autorizzazione  di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.  |  
|   |                                 Art. 7. Compiti  del  Dipartimento della protezione civile e divieti previsti                     da disposizioni comunitarie
    1.  Per gli interventi previsti ((dagli articoli 1 e 2 del presente decreto))   il   Dipartimento   della  protezione  civile  si  avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal presente decreto, rimangono fermi  i  divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.  |  
|   |                               Art. 7-bis.                      Fondo per l'emergenza BSE
  ((  1.  Al  fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti  a  fronteggiare  l'emergenza  nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia  spongiforme  bovina (BSE), e' istituito un Fondo, denominato:  "Fondo  per  l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300  miliardi  per  l'anno  2001,  da  iscrivere  in  apposita unita' previsionale  di  base  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:    a) interventi  a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse,  per  la  macellazione,  il  trasporto  e lo smaltimento di bovini  di  eta'  superiore  a  trenta  mesi,  abbattuti ai sensi del regolamento  (CE)  n.  2777/2000  della  Commissione, del 18 dicembre 2000;    b) interventi  per  assicurare,  in  conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita'    degli    impianti    di    allevamento    compromessa dall'imprevista   permanenza  dei  capi  in  azienda  e  per  evitare l'interruzione   dell'attivita'   agricola  ed  i  conseguenti  danni economici  e  sociali.  A  tale  fine  nei limiti della dotazione del Fondo,  viene  erogato,  a  titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere  previa  attestazione  della  macellazione,  avvenuta a decorrere  dal  12 gennaio  2001,  del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i  12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa fra i 18  e  i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;    c) indennita'  per  il  riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione  positiva  di  presenza  di  BSE  nell'azienda  medesima. L'indennita'  e'  concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino  riacquistato,  sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;    d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio,  ivi  inclusa  la  colonna  vertebrale  di  bovini  di  eta' superiore  a  12  mesi.  di  materiale  ad  alto e basso rischio e di prodotti derivati;    e) un  indennizzo,  fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini  morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva   distruzione,   a  copertura  dei  costi  di  raccolta  e trasporto.  3.  In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal  commissario  straordinario  del  Governo  per  il  coordinamento dell'emergenza  conseguente  alla  encefalopatia  spongiforme bovina, d'intesa   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  delle  politiche  agricole  e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede  alle  ulteriori  ripartizioni,  sulla  base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.  4.  L'Agenzia  e'  incaricata  della  erogazione dei finanziamenti, secondo  le modalita' stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima   applicazione,   sia   successivamente,  in  conformita'  alle determinazioni  adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale  fine,  il  Fondo  e'  versato,  nel  rispetto delle norme sulla tesoreria  unica,  al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le  norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilita' di quest'ultima.  5.  L'Agenzia  provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni  fornite  dal  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica, di concerto con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.  6.  L'Agenzia,  nei  limiti  della  dotazione  del  Fondo, provvede all'incenerimento   o   al  coincenerimento  delle  proteine  animali trasformate  destinate  all'ammasso  pubblico  di  cui all'articolo 2 predisponendo  a  tale  scopo  uno  specifico  programma operativo. I titolari  degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le  proteine  animali  trasformate  e  ottenute  da materiali a basso rischio,  cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.  508,  ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico  di  cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo   non   sussiste   qualora   gli  impianti  siano  dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione  sussiste  altresi' per i titolari degli impianti per la produzione  di  leganti  idraulici  a  ciclo completo. L'Agenzia puo' disporre  che  i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente  inceneriti  o  coinceneriti.  Qualora non si provveda direttamente,  l'Agenzia  corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo,  uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.  7.  Alla  dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:    a) quanto  a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione  di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma  1,  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  499,  come integrata dall'articolo  52,  comma  10,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto  importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnato  all'apposita  unita'  previsionale di base dello stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;    b) quanto    a    lire    130    miliardi    mediante   riduzione dell'autorizzazione   di  spesa  recata  dall'articolo  50,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.))  |  
|   |                               Art. 7-ter.                            Agevolazioni
  ((  1.  Il  Ministro  delle  finanze,  avvalendosi  dei poteri di cui all'articolo  9,  comma  2,  della  legge  27 luglio 2000, n. 212, in materia  di  statuto  dei  diritti del contribuente, dispone a favore degli  allevatori  dei  bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti  di  attivita'  di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni,  colpiti  dagli  eventi  verificatisi a seguito dell'emergenza causata  dalla  BSE,  la  sospensione  o  il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.  2.  Nei  confronti  dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei   mesi,   a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto-legge  14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico  dei  dipendenti.  Il  versamento  delle  somme  dovute  e non corrisposte  per  effetto  della  predetta  sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.  3.  A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti  delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e  informazioni  sul  mercato  agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile  2001.  Le  rate  sospese  sono  consolidate  per la durata residua  delle  operazioni,  senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.  4.  Sulla  base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO  2001,  sono  adeguati  gli  studi  di  settore  applicabili, a decorrere  dal  periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti  dei  contribuenti  interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.  5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione   e   degli   esercenti   di  attivita'  di  commercio all'ingrosso  e  al  dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, e' autorizzato un limite di  impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da  destinare  a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore  a  dieci  anni, contratti da parte delle predette imprese, con  onere  effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  13,  comma  2, del decreto  legislativo  30 aprile  1998,  n.  173. Una quota del 50 per cento  del  predetto limite di impegno e' riservata a mutui contratti per  l'adeguamento  degli  allevamenti  bovini  in  conformita'  alla disciplina    comunitaria    in   materia   di   benessere   animale, rintracciabilita'   e   qualita',   nonche'   per   il  miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso  di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile  1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di  impianti  tecnologici,  ed  in  particolare  di  smaltimento,  da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi.  La  residua  quota  del  50 per cento e' destinata a mutui contratti  per  il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  comma si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  6.  E' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che   esercitano  attivita'  di  allevamento  volto  a  garantire  la sicurezza  degli  alimenti  e  la  tutela  della  salute pubblica nel rispetto  della  normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli  animali,  attraverso:  la  ristrutturazione degli impianti, la promozione  delle  produzioni  zootecniche  estensive  e di qualita', anche  valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione  al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento  intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e'  attuato  con  la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo  rurale  regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio,  del  17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti e'  stanziata  la  somma  di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali  destinati  alla  riconversione  degli allevamenti al metodo di produzione  biologico.  Per  assicurare  lo  sviluppo  della  ricerca scientifica  e  tecnologica  relativa al sistema della produzione dei foraggi  e  delle  materie  prime  di  uso  nell'alimentazione  degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di  proteine  vegetali  impiegabili  come  materia  prima nei mangimi zootecnici  in  alternativa alle farine proteiche di origine animale, e' assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto   sperimentale   per   le  colture  foraggere,  di  cui all'articolo   11   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 novembre   1967,   n.   1318.   Il   contributo   e'   finalizzato principalmente  a  rafforzare  le attivita' che l'Istituto svolge per provvedere  agli  studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle   foraggere   coltivate   in  Italia,  nonche'  la  tecnica  di coltivazione  dei  pascoli,  dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze  poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della  rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi  di  produzione  che  rispettino  l'ambiente,  conservino  le risorse   naturali   e  le  integrita'  aziendali  e  favoriscano  la diffusione  dei  metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si  provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti  autorizzazioni  di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre  2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b).  7.  Le  modalita',  i  criteri  ed i parametri da utilizzare per la ripartizione  e  l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti  con  circolare  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  da  adottare  entro  venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalita', i criteri  ed  i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388. Per quanto riguarda la quota  destinata  al  miglioramento  tecnologico  e qualitativo, sono considerati  comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi  fissi  e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonche' il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.  8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore  dei  singoli  allevatori  che  per  il  periodo di produzione lattiera  1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a  quello  determinato  a seguito della rettifica della compensazione nazionale  effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto- legge  1 dicembre  1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in  sede  dei  successivi  conguagli,  l'Agenzia  e'  autorizzata, su richiesta  degli  interessati,  a  restituire  le somme risultate non dovute,  con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.))  |  
|   |                             Art. 7-quater.            Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281
  ((  1.  L'articolo  22  della  legge  15 febbraio  1963,  n.  281, e' sostituito dal seguente:  "Art.  22.  -  1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende,  pone  in  vendita o mette altrimenti in commercio o prepara  per  conto  terzi  o,  comunque, per la distribuzione per il consumo,  prodotti  disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle  prescrizioni  stabilite,  o risultanti all'analisi non conformi alle  dichiarazioni,  indicazioni  e  denominazioni,  e'  punito  con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone  in  vendita,  mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi  o,  comunque,  per  la  distribuzione per il consumo, sostanze vietate   e'   punito   con  l'ammenda  da  lire  30.000.000  a  lire 120.000.000.  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone  in  vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi  o,  comunque,  per  la  distribuzione per il consumo, prodotti contenenti  sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni  e  denominazioni  tali da trarre in inganno l'acquirente sulla  composizione,  specie  e  natura  della  merce  e'  punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.  4. La pena di cui al comma 3 si applica altresi' all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.  5.  Le  disposizioni  dell'articolo  162  del  codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".  2.   L'articolo  23  della  legge  15 febbraio  1963,  n.  281,  e' sostituito dal seguente:  "Art.  23.  -  1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla   presente  legge,  l'autorita'  competente  puo'  ordinare  la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.  2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone  la  sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno.  3.  Se  il  fatto  e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo  per  la  salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva  dello  stabilimento  o  dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento   o   dell'esercizio   non   puo'   ottenere  una  nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni.  4.  Si  applica  in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".  3.  I  contributi  e  le  agevolazioni di cui agli articoli 7-bis e 7-ter  non  sono  concessi  o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari  nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni   in   materia   di   identificazione,  alimentazione  e trattamento terapeutico di capi bovini.  4.  I maggiori  proventi  delle  sanzioni  pecuniarie  irrogate  in seguito  alla  violazione  di  obblighi  e  prescrizioni previsti dal presente  decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati  alla  competente unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  per  essere  destinati  all'Agenzia per le finalita'  di  cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  16 marzo  2000,  n.  122, e all'articolo  28,  primo  comma,  lettere  b)  e  c), del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole e forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le conseguenti variazioni di bilancio.))  |  
|   |                            Art. 7-quinquies.              Istituzione di un Consorzio obbligatorio
  ((  1.  E  istituito  il  Consorzio  obbligatorio  nazionale  per  la raccolta  e  lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il  Consorzio  puo'  altresi'  operare  la raccolta dei residui delle attivita'  di  trasformazione  e  vendita  delle imprese operanti nel settore  della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.  2.  Al  Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese  di  raccolta  e  smaltimento  dei  medesimi,  anche in forma associata.  In  ogni  caso  la maggioranza  del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno  2001,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta  del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', di concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate  le  modalita'  di  istituzione,  di  finanziamento,  di funzionamento  e  di  articolazione  del Consorzio di cui al presente articolo,  sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.))  |  
|   |                                 Art. 8.                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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