| Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla richiesta di riconoscimento della denominazione di  origine  controllata  dei  vini  "Offida" e proposta del relativo disciplinare di produzione. |  
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    Il  comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  istituito  a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;    Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  Regione Marche in data 10 gennaio  2000,  che  ha  fatto  propria  con delibera della giunta regionale   in  data  20 dicembre  1999  l'istanza  dell'Associazione produttori  della  VINEA  redatta  in  collaborazione  con  l'Agenzia servizi  nel  settore  agroalimentare  per la Regione Marche (ASSAN), intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Offida";    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza,  tenutasi  ad  Offida  il  28 agosto  2000, con la partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di produttori ed aziende vitivinicole;    Ha   espresso,   nella   riunione  del  10 gennaio  2001,  parere favorevole  al  suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta del disciplinare  di  produzione dovranno - in regola con le disposizioni contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive   modifiche   ed   integrazioni  -  essere  inviate  dagli interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  -  via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                                        Il direttore generale: Ambrosio  |  
|   |  PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI                    ORIGINE CONTROLLATA "OFFIDA"
                                 Art. 1.                       Denominazione dei vini    La  denominazione  d'origine controllata "Offida" e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni  e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:      "Offida" Pecorino;      "Offida" Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino santo e Spumante);      "Offida" rosso.                               Art. 2.                         Base ampelografica    I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve prodotte  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente composizione ampelografica:      "Offida" Pecorino:        Pecorino:  minimo  85%; possono concorrere alla produzione di detto  vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 15%;      "Offida" Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino Santo e Spumante):        Passerina:  minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto  vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 15%;      "Offida" rosso:        Montepulciano:  minimo  50%;  Cabernet Sauvignon: minimo 30%; possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino altri vitigni a bacca  rossa,  non  aromatici,  raccomandati  e/o  autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 20% .                               Art. 3.                    Zona di produzione delle uve.    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di origine  controllata  "Offida"  di  cui  al  precedente art. 2 devono provenire  dai  vigneti  ubicati  nella provincia di Ascoli Piceno ed inclusi nei territori appresso delimitati.    La  zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata  "Offida"  Pecorino  e  Passerina,  anche nella tipologia passito  e  spumante,  comprende  gli  interi  territori  comunali di Acquaviva  Picena,  Appignano,  Casteldilama,  Castorano, Castignano, Cossignano,  Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonche' parte dei   territori   comunali   di  Ascoli  Piceno,  Colli  del  Tronto, Campofilone,  Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche; Massignano,   Monsampolo   del  Tronto,  Montedinove,  Monteprandone, Pedaso, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.    Tale  zona  e'  cosi'  delimitata;  partendo  dalla  s.s.  n.  16 Adriatica  la  linea di delimitazione segue la s.s. n. 4 Salaria fino ad  incontrare  la  strada  che  porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno  con  il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta,  per  continuare  sul confine amministrativo tra il comune di Castignano  ed  il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il  confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad  incrociare  la  strada  che  collega Castignano a Rotella fino al centro   abitato   da   cui  prosegue  lungo  la  strada  provinciale Rotella-Montalto Marche fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume verso valle fino all'incrocio con la s.s. 16 Adriatica che percorre fino alla s.s. 4 Salaria.    La  zona  di  produzione  dell'"Offida"  rosso comprende l'intero territorio  dei  comuni  di  Ripatransone,  Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori  comunali  di  Ascoli  Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo  del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore dell'Aso,  Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.    Il   confine   della   zona   coincide   con   quello   dell'area precedentemente  descritta  partendo  dalla intersezione del torrente Menocchia  con  la  s.s.  16 Adriatica procedendo verso Sud fino alla intersezione  della  s.s.  16  Adriatica  con  la s.s. Salaria da cui prosegue   verso  l'interno  fino  all'intersezione  fra  il  confine amministrativo  tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castinano. Da  qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il  comune  di  Appignano  e  Castignano fino all'intersezione con la strada  comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con la strada provinciale Offida-Castignano.    Dalla  periferia di Castignano, partendo dalla strada provinciale Castignano-Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino.    A  questo punto la linea oltrepassa il fiume segue il fosso delle Pratole   che   collega  il  fondovalle  con  la  strada  provinciale Cossignano-Montalto  Marche;  dall'incrocio con questa prosegue sulla strada  per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Carassai  e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da questo  punto  segue il torrente fino alla intersezione con la strada Casali-San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando i  centri abitati di Carassai, Montefiore a Massignano scendendo fino ad incrociare la s.s. 16 Adriatica.    La  zona  di  produzione della tipologia Passerina, Vino Santo e' limitata  all'intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e Ripatransone.                               Art. 4.                      Norme per la viticoltura    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Offida" devono essere  quelle  normali  della  zona  e  atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.    Sono  esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.    Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro  non  puo'  essere inferiore a 3000, in coltura specializzata, sia per i vini bianchi che per il vino rosso.    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di potatura  consentiti  sono  quelli  gia'  usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.    La  Regione  puo' consentire forme di allevamento diverse qualora siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.    E' vietata ogni pratica di forzatura.    E' consentita l'irrigazione di soccorso.    La   produzione   massima   di  uva  a  ettaro  e  la  gradazione alcolometrica minima naturale sono le seguenti:
  =====================================================================                      |                      | Titolo alcolometrico                      |    Produzione uva    |   volumico naturale      Tipologia       |     tonn/ettaro      |     minimo % vol ===================================================================== Pecorino....          |          10          |         11,50 --------------------------------------------------------------------- Passerina....         |          12          |         11,00 --------------------------------------------------------------------- Passerina spumante....|          12          |         10,50 --------------------------------------------------------------------- Passerina Passito e   |                      | Vino Santo....        |          12          |         11,50 --------------------------------------------------------------------- Rosso....             |          10          |         12,50
      Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.                               Art. 5.                     Norme per la vinificazione    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio,  l'affinamento  dei  rossi,  devono  essere  effettuate nell'intero territorio provinciale.    L'appassimento  delle  uve  e  tutte  le  operazioni  successive, relative  alla  produzione  delle  tipologie "Passito" e "Vino Santo" devono   essere  effettuate  all'interno  delle  rispettive  zone  di produzione delimitate al precedente art. 3.    La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata all'interno   della   zona   di  produzione  sopracitata,  mentre  la spumantizzazione con il metodo Martinotti od in autoclave puo' essere effettuata su tutto il territorio nazionale.
    Elaborazione.
      La   tipologia   "Offida"   passito   deve  essere  ottenuta  con appassimento  delle  uve  in  pianta  e/o  dopo la raccolta in locali idonei,  anche  termoidrocondizionati,  fino  a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.    La  tipologia  "Offida"  Vino  Santo  deve  essere  ottenuta  con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su graticci od appese,  senza  nessun  tipo  di  forzatura,  fino  a  raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.    L'uva  appassita  puo'  essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno  di  raccolta  delle  uve e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, e la fermentazione non e' condizionata nei tempi di avvio e di conclusione.    La  fermentazione  e la maturazione devono avvenire in recipienti di  legno  della  capacita'  massima  di  500 litri per un periodo di almeno  1  anno  per la tipologia "Passito" e di almeno 2 anni per la tipologia "Vino Santo".    La  tipologia  spumante  deve  essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.    La  resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per   ettaro,  comprese  le  aggiunte  per  l'elaborazione  dei  vini spumanti, sono le seguenti:
  =====================================================================                          |               |Produzione (hl) massima di        Tipologia         |Resa uva/vino %|           vino ===================================================================== Pecorino....              |      70       |            70 --------------------------------------------------------------------- Passerina....             |      70       |            84 --------------------------------------------------------------------- Passerina spumante....    |      70       |           8.4 --------------------------------------------------------------------- Passerina Passito e Vino  |               | Santo....                 |      40       |            48 --------------------------------------------------------------------- Rosso....                 |      70       |            70
      Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%  per  i  vini  "Offida" Pecorino, "Offida" Passerina (anche nella tipologia  "Spumante"),  "Offida"  Rosso o il 43% per i vini "Offida" Passerina  nelle  tipologie  "Passito"  e  "Vino  Santo", anche se la produzione  ad  ettaro  resta  al  di  sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.    I  seguenti  vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento
  =====================================================================                 |              | di cui in legno |    Tipologia    |Durata in mesi|     (mesi)      |    Decorrenza =====================================================================                 |              |                 |1 dicembre                 |              |                 |successivo alla Rosso            |      24      |        6        |vendemmia ---------------------------------------------------------------------                 |              |                 |1 dicembre Passerina,       |              |                 |successivo alla Passito          |      18      |       12        |vendemmia ---------------------------------------------------------------------                 |              |                 |1 dicembre Passerina, Vino  |              |                 |successivo alla Santo            |      36      |       24        |vendemmia
      L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  denominazione di origine controllata  "Offida",  nelle  tipologie  "rosso" - "passito" - "Vino Santo",   puo'  avvenire  solo  dopo  il  periodo  di  invecchiamento obbligatorio   previsto,  aumentato  di  un  periodo  di  6  mesi  di affinamento obbligatorio in bottiglia per la tipologia "rosso".    L'immissione  al  consumo  per  le  altre tipologie bianche della denominazione  di  origine controllata "Offida" deve avvenire dopo il 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia    Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove   ne  sussistano  le  condizioni  di  legge,  soltanto  verso  le denominazioni  di  origine  controllata "Rosso Piceno" e "Falerio dei Colli Ascolani" o verso la indicazione geografica tipica "Marche".                               Art. 6.                     Caratteristiche al consumo    I  vini  di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:      "Offida" Passerina:        colore: giallo paglierino con riflessi dorati;        profumo: caratteristico, gradevole;        sapore: tipico, caratteristico;        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;        acidita' totale minima: 4,5 g/l;        estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;      "Offida" Pecorino:        colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;        profumo: caratteristico, gradevole;        sapore: tipico, caratteristico;        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;        acidita' totale minima: 4,5 g/l;        estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;      "Offida" rosso:        colore: rosso rubino tendente al granato;        profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;        sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;        acidita' totale minima: 4,5 g/l;        estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;      "Offida" Passerina spumante:        spuma: fine e persistente;        colore: giallo paglierino tenue;        profumo: gradevole, lievemente fruttato;        sapore: tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo;        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;        acidita' totale minima: 5,0 g/l;        estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;      "Offida" Passerina passito:        colore: paglierino-ambrato piu' o meno carico;        profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;        sapore: armonico, vellutato;        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 15,50% vol (di cui almeno 13,00% svolto);        acidita' totale minima: 4,5 g/l;        acidita' volatile massima: 1,6 g/l;        estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;      "Offida" Passerina Vino Santo:        colore: ambrato piu' o meno carico;        profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;        sapore: armonico, vellutato;        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 15,50% vol (di cui almeno 13,00% svolto);        acidita' totale minima: 4,5 g/l;        acidita' volatile massima: 1,6 g/l;        estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.    I  vini a denominazione di origine controllata "Offida" di cui al presente   articolo,   elaborati  secondo  pratiche  tradizionali  in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.                               Art. 7.             Etichettatura, designazione e presentazione    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato" e similari. E' tuttavia  consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono  le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto legislativo    Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e i nomi aziendali possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione  d'origine  del  vino,  salvo  le  norme  generali piu' restrittive.    Nella  etichettatura  dei  vini  di  cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.    Per  gli  spumanti  prodotti  con metodo classico e' obbligatorio indicare l'anno della sboccatura.                               Art. 8.                           Confezionamento    I  vini  di  cui  all'art.  1,  escluse  le  tipologie "Passerina passito"  e "Passerina Vino Santo", possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.    Le tipologie "Offida" Passerina passito e "Offida" Passerina Vino Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero.    Per  i  vini rossi e' obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.    Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.    Per  i  vini  bianchi  e' consentito l'uso di tappi raso bocca in materiale sintetico.  |  
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