Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2001 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2001 |
Autorizzazione alla societa' Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attivita' assicurativa in alcuni rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01810). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed, in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000, recante modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999; Vista l'istanza del 12 settembre 2000, con la quale la Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami: 3. Corpi di veicoli terrestri; 10. R.c. autoveicoli terrestri; 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonche' le successive integrazioni; Vista la delibera assunta in data 25 ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 15 e 20 dello statuto sociale, l'inserimento di un nuovo art. 21 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso; Rilevata la conformita' delle norme statutarie della societa' alla vigente disciplina del settore assicurativo; Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 22 febbraio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a.; Dispone: La Axa Intercover Assicurazioni Danni S.p.a, con sede in Milano, via Leopardi n. 15, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami: 3. Corpi di veicoli terrestri; 10. R.C. autoveicoli terrestri; 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2001 Il presidente: Manghetti |
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