| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2001 |  
| Approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali. |  
  |  
 |  
                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
                                Dispone:
    1.  Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di  ricavi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  relativi  alle  attivita' comprese nei quattordici studi di settore  approvati  con  decreti ministeriali del 16 febbraio 2001. I predetti   limiti,  determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica  contenuta  nell'allegato  2, sono utilizzati al fine di verificare   l'ammissibilita'   al  regime  fiscale  delle  attivita' marginali.  2.  I  contribuenti  che  svolgono  piu'  attivita',  per  le quali risultano  applicabili  gli  studi di settore, sono ammessi al regime fiscale  delle  attivita'  marginali  a  condizione  che  l'ammontare complessivo  dei  ricavi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole  attivita' diano luogo a ricavi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1. Motivazioni.  Il  presente  atto,  previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recante disposizioni riguardanti il regime fiscale  delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le attivita' comprese   nei   quattordici  nuovi  studi  di  settore  recentemente approvati,  il  limite  dei  ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo. Riferimenti normativi:    a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:      decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);      statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);      regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);    b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita' marginali:      decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;      decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;      decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, e successive modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;      decreto  legislativo  30  agosto  1993,  n. 331, convertito con modificazioni  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;      legge  8  maggio  1998,  n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;      decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;      legge   23  dicembre  2000,  n.  388  (art.  14):  disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;      decreti ministeriali 16 febbraio 2001: approvazione degli studi di  settore  relativi  ad  attivita'  economiche  nel  settore  delle manifatture, del commercio e dei servizi;      atto  del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001: approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, relativi alle attivita'  comprese  negli  86 studi di settore approvati con decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000.  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 28 febbraio 2001                                                 Il direttore: Romano  |  
|   |                                                             Allegato 1
  Tabella  dei  limiti  dei  ricavi  o  compensi  per i soggetti che si avvalgono  del regime fiscale delle attivita' marginali relativamente ai  quattordici studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000      approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001.           ----> vedere tabella a pag. 35 della G.U. <----  |  
|   |                                                             Allegato 2
  Criteri  per  la  definizione  dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti   che  si  avvalgono  del  regime  fiscale  delle  attivita' marginali relativamente ai quattordici studi di settore in vigore dal periodo  d'imposta  2000  approvati  con  decreti ministeriali del 16                           febbraio 2001.
                       Nota tecnica e metodologica
      Le  persone  fisiche  esercenti  attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle  attivita'  marginali  a condizione che i ricavi o compensi del periodo  d'imposta  risultino di ammontare non superiore ad un valore limite,  differenziato  in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite non puo' comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.    Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei  limiti  dei ricavi o compensi per i quattordici studi di settore in   vigore   dall'anno   d'imposta   2000,   approvati  con  decreti ministeriali del 16 febbraio 2001.    L'elaborazione  e' stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.    Per  ogni  studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica  dei  ricavi  o  compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente  allineati  al  ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.    Analogamente  a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore   nell'anno   d'imposta   1999,   come   valore   limite   per l'applicazione  del regime fiscale delle attivita' marginali e' stato scelto  il  valore  del  1  ventile  della distribuzione dei ricavi o compensi.    In  tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai  diversi  settore  di  attivita', che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1 ventile superiori a  50  milioni  di  lire,  il  limite  e' stato comunque fissato a 50 milioni di lire.  |  
|   |  
 
 | 
 |