| Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 18 gennaio 2001 |  
| Proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera d), del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.  346,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Belleli   montaggi,  unita'  di  Taranto,  S.r.l.  Belleli  elettrico strumentale,  unita'  di Taranto e S.r.l. Belleli Offshore, unita' di Taranto. (Decreto n. 29422). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;  Visto l'art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  il decreto ministeriale n. 27648 del 21 gennaio 2000, con il quale  e'  stata  autorizzata,  ai sensi del citato art. 62, comma 1, lettera  c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la concessione del trattamento   straordinario   di   integrazione   salariale  fino  al 31 dicembre  2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' Belleli Offshore, Belleli elettrico strumentale e Belleli montaggi;  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera d), del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.  346,  che  ha  previsto,  in  attesa  della  riforma degli ammortizzatori  sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga  del  trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui  all'art.  62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Viste le istanze presentate dai curatori fallimentari delle fallite societa'  Belleli  montaggi  S.r.l.  e  Belleli elettrico strumentale S.r.l.  e  dal commissario giudiziale della societa' Belleli Offshore S.r.l.  in  concordato  preventivo con cessione dei beni, tendenti ad ottenere  la  proroga  del  trattamento straordinario di integrazione salariale,  ai  sensi  del  citato  art.  1, comma 6, lettera d), del decreto-legge  24 novembre  2000,  n.  346, per periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale richiesto;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,  lettera  d), del decreto legge 24 novembre  2000,  n.  346,  e'  concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di centosettantuno dipendenti  dalla  societa':  Belleli montaggi S.r.l., sede legale in Taranto e unita' in Taranto.  Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,  lettera  d), del decreto legge 24 novembre  2000,  n.  346,  e'  concessa la proroga del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  in  favore di duecentuno dipendenti dalla societa': Belleli elettrico strumentale S.r.l., sede legale in Taranto e unita' in Taranto.  Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.  |  
|   |                                 Art. 3.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,  lettera  d), del decreto legge 24 novembre  2000,  n.  346,  e'  concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 1273 dipendenti dalla  societa':  Belleli  Offshore  S.r.l., sede legale in Taranto e unita' in Taranto.  Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.  |  
|   |                                 Art. 4.  La  misura  del  trattamento di cui ai predetti articoli 1, 2, 3 e' ridotta  del  20%  (art.  1,  comma 17, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346).  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere   al   pagamento   diretto   del  predetto  trattamento  e all'esonero dal contributo addizionale.  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e', altresi', tenuto a  controllare  i  flussi  di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della  prestazione  di  cui al presente decreto, ai fini del rispetto della  disponibilita'  finanziaria  all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 44 miliardi e 100 milioni.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 17 gennaio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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