Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 18 gennaio 2001
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera d), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli montaggi, unita' di Taranto, S.r.l. Belleli elettrico strumentale, unita' di Taranto e S.r.l. Belleli Offshore, unita' di Taranto. (Decreto n. 29422).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto ministeriale n. 27648 del 21 gennaio 2000, con il quale e' stata autorizzata, ai sensi del citato art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' Belleli Offshore, Belleli elettrico strumentale e Belleli montaggi;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera d), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Viste le istanze presentate dai curatori fallimentari delle fallite societa' Belleli montaggi S.r.l. e Belleli elettrico strumentale S.r.l. e dal commissario giudiziale della societa' Belleli Offshore S.r.l. in concordato preventivo con cessione dei beni, tendenti ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 6, lettera d), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, per periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale richiesto;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera d), del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di centosettantuno dipendenti dalla societa': Belleli montaggi S.r.l., sede legale in Taranto e unita' in Taranto.
Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera d), del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di duecentuno dipendenti dalla societa': Belleli elettrico strumentale S.r.l., sede legale in Taranto e unita' in Taranto.
Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera d), del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 1273 dipendenti dalla societa': Belleli Offshore S.r.l., sede legale in Taranto e unita' in Taranto.
Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
 
Art. 4.
La misura del trattamento di cui ai predetti articoli 1, 2, 3 e' ridotta del 20% (art. 1, comma 17, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e', altresi', tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 44 miliardi e 100 milioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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