Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 41 |
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 1); Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72; Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390; Vista la legge 1o giugno 1990, n. 134; Visto l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; Visto l'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle attribuzioni dell'Amministrazione finanziaria, il procedimento per la concessione di beni immobili demaniali e per la locazione di beni immobili patrimoniali dello Stato, non suscettibili neanche temporaneamente di utilizzazione per uso governativo, in favore dei soggetti individuati dall'articolo 1, commi l e 7, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, nonche' dalle altre disposizioni speciali in materia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princi'pi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto coni princi'pi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princi'pi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e l 7 e dal presente articolo.". - La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998". - Si trascrive il testo del punto 1), dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1990, n. 50: "1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici legge 11 luglio 1986, n. 390.". - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca: "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1955, n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero delle finanze". - La legge 11 luglio 1986, n. 390, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170, reca: "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici". - La legge 1o giugno 1990, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: "Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario, reca: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". - Si trascrive l'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: "Art. 129 (legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) (Concessione di strutture appartenenti allo Stato). - 1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati. 2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390". - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1991, n. 264, e successive modificazioni, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze". - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116, supplemento ordinario, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze". - Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie". - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75: "Art. 9. - 1. (Gia' abrogato). 2. (Omissis). 3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalita' del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonche' la causale del versamento e l'anno di riferimento. 5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 6. Agli effetti della tempestivita' del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico. 7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'art. 35, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno. 8. Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 9. (Periodo gia' soppresso). Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. 10. Tra gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI). 10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilita' di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1o luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. 10-ter. 11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11-bis. La disposizione di cui all'art. 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1995, n. 77 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport". - Si trascrive l'art. 12, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203: "Art. 12 (Promozione del turismo giovanile). - 1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventu' (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390". - Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1995, n. 232 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1995, n. 280), reca: "Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85". - Si trascrive l'art. 5, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 novembre 1995, n. 507: "Art. 5 (Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica). - 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) omissis; b) omissis; c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole "decorrenti da esercizi precedenti" sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; c-bis) omissis; c-ter) omissis; c-quater) omissis. 2. (Omissis). 3. L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille. 4. (Omissis). 5. (Omissis). 6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto art. 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe. 7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi. 7-bis. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sara' rideterminato con le stesse modalita' previste nei commi 6 e 7. 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa localita' ed aventi caratteristiche analoghe. 8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative alle annualita' anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico. 8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1o gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 9. Al comma 1-bis dell'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995 sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995". 10. Il termine per l'applicabilita' dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1o gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4, sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4, .". - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario, reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". - Si trascrive l'art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: "Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta' dei comuni e delle province). - 1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri: a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico; b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali puo' essere concessa l'autorizzazione; c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni; d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni; f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali e enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili. 2. Sono fatte salve le procedure di alienazione gia' avviate in attuazione dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191". - La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". - Si trascrive l'art. 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127: "Art. 17. - Comma 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri. 25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2000, n. 240, reca: "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico". Nota all'art. 1: - Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 7, e l'art. 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390: "Art. 1. - 1.1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie. 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis). 6. (Omissis). 7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche". "Art. 2. - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti parco nazionali, delle unita' sanitarie locali, nonche' di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma l dell'art. precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo.".
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| Art. 2. Competenza alla stipula ed approvazione degli atti di concessione e dei contratti di locazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il direttore del competente ufficio del territorio adotta gli atti e stipula i contratti relativi alle concessioni ed alle locazioni di cui all'articolo 1. 2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono sottoposte all'approvazione del direttore compartimentale che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'approvazione si intende concessa. 3. Fino alla piena operativita' del subentro dell'Agenzia del demanio previsto dall'articolo 11, le concessioni e le locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono comunque deliberate dalla Direzione centrale del demanio nei termini e con gli effetti di cui al comma 2.
Nota all'art. 2: - Per il riferimento all'art. 1, comma 7, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note all'art. 1.
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| Art. 3. Presentazione delle domande e accertamento preliminare
1. I soggetti interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano al competente Ufficio del territorio una domanda nella quale sono indicati i dati identificativi delll'immobile, l'oggetto delle attivita' da svolgere, le finalita' di utilizzo, nonche' gli elementi informativi necessari ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le ulteriori indicazioni funzionali all'uso di categorie specifiche di beni immobili, nonche' le modalita' di presentazione delle domande, anche per via telematica. 2. L'Ufficio del territorio verifica preliminarmente che l'immobile, avuto riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche dello stato di conservazione ed alla destinazione urbanistica, non sia in grado di soddisfare, neanche temporaneamente, concrete ed immediate esigenze statali. 3. Nel caso in cui l'immobile sia ubicato nell'area metropolitana di Roma l'Ufficio competente richiede altresi' all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il preventivo nulla-osta in ordine alla compatibilita' dell'utilizzazione indicata dal richiedente con i piani di programmazione negoziata relativi alla rilocalizzazione degli uffici pubblici. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. 4. L'Ufficio del territorio comunica nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda, l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 e, in caso favorevole, provvede alla comunicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si trascrive l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
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| Art. 4. Procedimento
1. Il responsabile del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 5 con riguardo all'ipotesi di domande concorrenti, cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'utilizzo proposto. 2. Per i beni immobili di interesse storico o artistico la concessione e' sottoposta alla preventiva autorizzazione del competente soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali, nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283. 3. Il dirigente dell'ufficio competente, su proposta del responsabile del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove ravvisi la necessita' di un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, o a fini di acquisizione di intese, assensi, nulla-osta o pareri comunque denominati, o su motivata richiesta delle amministrazioni interessate. 4. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 3, o dalla ricezione dell'autorizzazione di cui al comma 2, formula all'organo competente ai sensi dell'articolo 2, una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, del canone reputato congruo in rapporto alla rilevanza dell'attivita' svolta dal richiedente ed all'entita' delle opere di manutenzione straordinaria che questi si impegna a eseguire. 5. L'organo competente adotta gli atti di cui all'articolo 2 nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa proposta. 6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la domanda si intende non accolta.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni si vedano le note alle premesse. - Si trascrive l'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione precedente indi'ce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza dei servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
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| Art. 5. Domande concorrenti
1. Nell'ipotesi di presentazione di piu' domande di concessione o di locazione relative al medesimo bene, e' preferito il richiedente che proponga di avvalersi del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilita', ovvero che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene. 2. In caso di richiesta di rinnovo e' data preferenza, a parita' di condizioni sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e degli investimenti assicurati, alle domande di rinnovo delle concessioni gia' assentite e delle locazioni gia' stipulate. A tal fine le domande di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della cessazione del rapporto e corredate dai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1. |
| Art. 6. Controllo gestionale
1. La documentazione relativa agli atti in ordine ai quali si verificano le ipotesi di conclusione negativa del procedimento viene trasmessa, a cura dell'ufficio competente a deliberare, al servizio preposto al controllo gestionale dell'amministrazione. |
| Art. 7. Requisiti della concessione
1. La durata della concessione, di norma, non e' superiore a sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunita', in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate. 2. Il canone annuo e' stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore determinato dall'Ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l'ammontare del canone e' adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 3. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283. 4. La sub-concessione totale o parziale del bene oggetto della concessione comporta la decadenza della concessione stessa. 5. L'amministrazione puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie previamente concordate ed apportate. 6. Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' dello Stato. 7. A garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, e' previsto il versamento di cauzione il cui importo non puo' comunque essere inferiore a due annualita' di canone. 8. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono indicate le modalita' di pagamento ed approvati schemi di accordi relativi al rapporto di concessione differenziati per categorie o tipologie di immobili. 9. La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa.
Nota all'art. 7: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 8. Locazione di beni patrimoniali
1. Il contratto di locazione di beni patrimoniali deve essere redatto in conformita' alle seguenti prescrizioni: a) la durata del contratto non deve eccedere il termine di diciannove anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1; b) il canone e' stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore locativo indicato dall'osservatorio del mercato immobiliare; c) previsione del divieto di sub-locare l'immobile; d) previsione dell'acquisizione a titolo gratuito delle addizioni e delle migliorie apportate all'immobile alla proprieta' dello Stato, allo scadere della locazione; e) riserva per l'amministrazione del diritto di recesso in caso di sopravvenienze di carattere governativo, da comunicarsi al conduttore con un preavviso non inferiore a sei mesi; f) versamento di una cauzione pari ad una annualita' di canone per i contratti ultranovennali. 2. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nelle misure in cui siano compatibili con la disciplina speciale regolatrice della materia, le vigenti norme di diritto comune. |
| Art. 9. Rilevazione dati
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, per consentire la rilevazione del grado di redditivita' dei beni immobili statali, la direzione centrale del demanio e gli Uffici del territorio provvedono a rilevare, mediante procedure informatiche curate anche in raccordo con l'Osservatorio del mercato immobiliare, le concessioni e le locazioni, rispettivamente assentite o stipulate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390. A tal fine vanno indicati: a) il soggetto beneficiario; b) la natura giuridica, gli identificativi catastali e la consistenza del bene; c) gli estremi e la durata dell'atto stipulato, nonche' gli estremi del decreto di approvazione; d) l'ammontare del canone annuo determinato sulla base dei valori in comune commercio; e) la misura del canone applicato; f) le condizioni contrattuali relative agli oneri posti a carico del beneficiario. 2. L'Ufficio del territorio effettua una verifica periodica, con cadenza almeno triennale, per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalita' indicate nell'atto di concessione o locazione e per assicurarsi circa lo stato manutentivo, nonche' per indicare le eventuali opere di manutenzione cui l'immobile necessiti con la precisa indicazione del termine entro il quale portarle a compimento.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario, reca: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato". - Si trascrive il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: "Art. 14 (Conto generale del patrimonio). - 1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella "C" allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato. 3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio e' allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di redditivita' della gestione stessa. 4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere. 5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4". - Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 10. Archivio informatizzato e sito informatico
1. L'Amministrazione finanziaria adotta misure organizzative, anche in raccordo con altri organismi competenti, per la costituzione e gestione di un archivio informatizzato sulle locazioni e concessioni in corso di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e sugli immobili da dare in locazione e concessione, coordinando a tal fine anche le forme di utilizzazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, nonche' la predisposizione e gestione di un sito informatico per la diffusione di informazioni sui beni immobili disponibili per l'utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati indicati da specifiche disposizioni legislative. Il responsabile del procedimento verifica che venga assicurato un termine non inferiore a trenta giorni per la pubblicazione nel sito informatico degli elementi informativi sull'immobile disponibile, prima della stipula dell'atto di concessione o del contratto di locazione. 2. Ai fini della formazione dell'elenco dei beni immobili disponibili per concessioni e locazioni, in relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione finanziaria segnala alla competente soprintendenza l'eventuale disponibilita' di immobili che presentino particolari caratteristiche d'ordine storico, architettonico, artistico o comunque culturale, per le indicazioni di competenza. |
| Art. 11. Agenzia del demanio e rapporti con l'Amministrazione finanziaria
1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dall'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la predetta Agenzia puo' altresi' avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Il Ministro delle finanze indica all'Agenzia del demanio, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le priorita' ed i criteri generali sull'utilizzazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per concessioni e locazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, aggiornabili annualmente.
Note all'art. 11: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Si trascrive il testo dell'art. 66, comma 3, e dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 66. - 3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, e' stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessita' dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicita' e di efficienza dei servizi.". "Art. 65. - 2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio.". - Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 12. Disposizioni finali ed abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 11 luglio 1986, n. 390; decreto del Ministro delle finanze in data 25 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987; articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1998, n. 195. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 12: - Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, come modificato dal presente regolamento: "Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie. 2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche' degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze. 3. (Comma abrogato dal presente regolamento). 4. (Comma abrogato dal presente regolamento). 5. (Comma abrogato dal presente regolamento). 6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e' stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di sub-concessione o sub-locazione ovvero dal mancato pagamento del canone. 7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche. - Il decreto del Ministero delle finanze 7 maggio 1998, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998, n. 146, reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, art. 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507".
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| Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Del Turco, Ministro delle finanze Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 60 |
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