Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 41
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 1);
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390;
Vista la legge 1o giugno 1990, n. 134;
Visto l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, per i beni e le attivita' culturali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle attribuzioni dell'Amministrazione finanziaria, il procedimento per la concessione di beni immobili demaniali e per la locazione di beni immobili patrimoniali dello Stato, non suscettibili neanche temporaneamente di utilizzazione per uso governativo, in favore dei soggetti individuati dall'articolo 1, commi l e 7, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, nonche' dalle altre disposizioni speciali in materia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto coni princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei princi'pi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono princi'pi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e l 7 e dal presente articolo.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998".
- Si trascrive il testo del punto 1), dell'allegato 1,
della legge 8 marzo 1990, n. 50:
"1) Procedimento per le concessioni e locazioni di
beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore
di enti o istituti culturali, degli enti pubblici
territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini
religiosi e degli enti ecclesiastici legge 11 luglio 1986,
n. 390.".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.
275, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento
ordinario, reca: "Regolamento per l'Amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo
1955, n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero
delle finanze".
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170, reca:
"Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di
enti o istituti culturali, degli enti pubblici
territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini
religiosi e degli enti ecclesiastici".
- La legge 1o giugno 1990, n. 134, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: "Estensione
dei benefici in materia di concessione o locazione di
immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n.
390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla
legge 28 dicembre 1982, n. 948".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario, reca:
"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
- Si trascrive l'art. 129 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
"Art. 129 (legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma
1) (Concessione di strutture appartenenti allo Stato). - 1.
Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri
privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in
uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con
decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con
il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e
aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato,
al fine di destinarli a centri di cura recupero di
tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case di
lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono
effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione
per l'adattamento delle strutture attingendo ai
finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei
vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2
della legge 11 luglio 1986, n. 390".
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1991, n. 264, e successive
modificazioni, reca: "Norme per la ristrutturazione del
Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio
1992, n. 116, supplemento ordinario, reca: "Regolamento
degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".
- Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75, reca: "Disposizioni in materia di
imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata
delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonche' altre disposizioni tributarie".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:
"Art. 9. - 1. (Gia' abrogato).
2. (Omissis).
3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle
sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla
delega ad una azienda di credito nazionale, possono
provvedere presso una azienda di credito con sede
all'estero disponendo per un bonifico in lire
corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore
di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art.
54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni.
4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale
dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati
le generalita' del dichiarante, il codice fiscale, la
residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio
fiscale in Italia, nonche' la causale del versamento e
l'anno di riferimento.
5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega
irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del
bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il
termine previsto dall'art. 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
effettuare il versamento alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato.
6. Agli effetti della tempestivita' del versamento da
parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo
alla data del bonifico.
7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto
dall'art. 12, comma 1, decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri
frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi
nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati
per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi
nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di
cui all'art. 35, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna
delle scadenze stabilite in ciascun anno.
8. Alla copertura del minor gettito derivante dalla
concessione del predetto credito d'imposta, valutato in
lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede
riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.
9. (Periodo gia' soppresso). Ai contribuenti che
indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto,
ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili
ovvero corrispettivi non registrati per evitare
l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da
ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1,
della citata legge n. 413 del 1991, e all'art. 48, primo
comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo
art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato
dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, ma non e' dovuto il versamento
della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi
non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non
registrati, ivi previsto.
10. Tra gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono
compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma
antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).
10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilita' di
regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al
30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma
con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento
nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di
mese a decorrere dal 1o luglio 1992 fino alla data di
effettuazione del pagamento.
10-ter.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere
dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
11-bis. La disposizione di cui all'art. 4, lettera a),
numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la
parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro
gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve
iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione
monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati
mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in
bilancio a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n.
413".
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1995, n. 77 e convertito
in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n.
203, reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport".
- Si trascrive l'art. 12, del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con
legge 30 maggio 1995, n. 203:
"Art. 12 (Promozione del turismo giovanile). - 1.
L'Associazione italiana alberghi per la gioventu' (AIG), il
Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring
club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo
di promozione del turismo giovanile da essi perseguito,
sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986,
n. 390".
- Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1995, n. 232 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 29 novembre 1995, n. 507 (Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1995, n. 280), reca: "Proroga di termini a
favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli
eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni
integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85".
- Si trascrive l'art. 5, del decreto-legge 2 ottobre
1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 29 novembre 1995, n. 507:
"Art. 5 (Altre disposizioni fiscali urgenti e di
contenimento della spesa pubblica). - 1. Al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) omissis;
b) omissis;
c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole "decorrenti da
esercizi precedenti" sono soppresse. Al relativo onere,
pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010
milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede,
quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000
milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire
8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per
ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di
previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire
8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per
ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
c-bis) omissis;
c-ter) omissis;
c-quater) omissis.
2. (Omissis).
3. L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le
riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio,
al netto della differenza tra il valore delle
partecipazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi
del predetto comma 4, applicando su tale differenza
l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.
4. (Omissis).
5. (Omissis).
6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello
Stato di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in
data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due
soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla
misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno
1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo
determinato ai sensi del predetto art. 32 della legge n.
724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare
complessivo non puo' comunque essere superiore alla media
dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili
aventi caratteristiche analoghe.
7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in
regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a
presentare all'amministrazione finanziaria una perizia
giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto
all'albo professionale, che determini l'ammontare del
canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
7-bis. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7
resta valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1996 e
viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il
relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere
effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre
di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sara'
rideterminato con le stesse modalita' previste nei commi 6
e 7.
7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si
procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto
all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto
con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi
anni per immobili siti nella stessa localita' ed aventi
caratteristiche analoghe.
8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili
anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle
associazioni sportive dilettantistiche individuate con
decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative
alle annualita' anteriori a quella in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle
condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti
stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le
modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze.
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
anche al CONI, alle federazioni sportive nazionali e agli
enti di promozione sportiva, anche per gli eventi
collaterali ad iniziative sportive, di carattere
ricreativo, culturale ed economico.
8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai
sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal
1o gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e
successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari
al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
9. Al comma 1-bis dell'art. 10 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995".
10. Il termine per l'applicabilita' dell'art. 72, comma
3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
fissato al 1o gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del
citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n.
162, le parole "72, commi 2, 3 e 4, sono sostituite dalle
seguenti: "72, commi 2 e 4, .".
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento
ordinario, reca: "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo".
- Si trascrive l'art. 32 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448:
"Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse
storico e artistico di proprieta' dei comuni e delle
province). - 1. I beni immobili di interesse storico e
artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste
con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o
convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si
pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non
siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e la
fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita' della
destinazione d'uso con il loro carattere storico e
artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione
della tipologia dei beni per i quali puo' essere concessa
l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla
conservazione ed all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso
di violazione delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero
per i beni e le attivita' culturali in collaborazione con
gli enti interessati, dei beni immobili di interesse
storico e artistico delle regioni, delle province e dei
comuni;
f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione
a favore di altri enti pubblici territoriali e enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge,
incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione gia'
avviate in attuazione dell'art. 12 della legge 15 maggio
1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute
alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata
in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario, reca: "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo".
- Si trascrive l'art. 17, commi 25 e 26, della legge
15 maggio 1997, n. 127:
"Art. 17. - Comma 25. Il parere del Consiglio di Stato
e' richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art.
2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2000, n. 283, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2000, n. 240, reca: "Regolamento
recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del
demanio storico e artistico".
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390,
si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 7, e
l'art. 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390:
"Art. 1. - 1.1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella
emanata con il decreto del Presidente della Repubblica
6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono di contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o
associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
un programma almeno triennale. Le concessioni e le
locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
non superiore al 10 per cento di quello determinato,
sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o
statutarie.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. (Omissis).
6. (Omissis).
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di
immobili statali che fanno parte del demanio artistico,
storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio
esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di
beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di
regole monastiche".
"Art. 2. - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione o la
locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello
Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi
gli Enti parco nazionali, delle unita' sanitarie locali,
nonche' di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti,
della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose
i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla
base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione.
Alle concessioni e alle locazioni si applicano le
disposizioni del comma l dell'art. precedente per quanto
riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo
ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6
dello stesso articolo.".



 
Art. 2.
Competenza alla stipula ed approvazione degli atti di concessione e
dei contratti di locazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il direttore del competente ufficio del territorio adotta gli atti e stipula i contratti relativi alle concessioni ed alle locazioni di cui all'articolo 1.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono sottoposte all'approvazione del direttore compartimentale che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'approvazione si intende concessa.
3. Fino alla piena operativita' del subentro dell'Agenzia del demanio previsto dall'articolo 11, le concessioni e le locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono comunque deliberate dalla Direzione centrale del demanio nei termini e con gli effetti di cui al comma 2.



Nota all'art. 2:
- Per il riferimento all'art. 1, comma 7, della legge
11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 3.
Presentazione delle domande e accertamento preliminare

1. I soggetti interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano al competente Ufficio del territorio una domanda nella quale sono indicati i dati identificativi delll'immobile, l'oggetto delle attivita' da svolgere, le finalita' di utilizzo, nonche' gli elementi informativi necessari ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le ulteriori indicazioni funzionali all'uso di categorie specifiche di beni immobili, nonche' le modalita' di presentazione delle domande, anche per via telematica.
2. L'Ufficio del territorio verifica preliminarmente che l'immobile, avuto riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche dello stato di conservazione ed alla destinazione urbanistica, non sia in grado di soddisfare, neanche temporaneamente, concrete ed immediate esigenze statali.
3. Nel caso in cui l'immobile sia ubicato nell'area metropolitana di Roma l'Ufficio competente richiede altresi' all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il preventivo nulla-osta in ordine alla compatibilita' dell'utilizzazione indicata dal richiedente con i piani di programmazione negoziata relativi alla rilocalizzazione degli uffici pubblici. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato.
4. L'Ufficio del territorio comunica nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda, l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 e, in caso favorevole, provvede alla comunicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Note all'art. 3:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi".
- Si trascrive l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241:
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".



 
Art. 4.
Procedimento

1. Il responsabile del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 5 con riguardo all'ipotesi di domande concorrenti, cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'utilizzo proposto.
2. Per i beni immobili di interesse storico o artistico la concessione e' sottoposta alla preventiva autorizzazione del competente soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali, nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
3. Il dirigente dell'ufficio competente, su proposta del responsabile del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove ravvisi la necessita' di un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, o a fini di acquisizione di intese, assensi, nulla-osta o pareri comunque denominati, o su motivata richiesta delle amministrazioni interessate.
4. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 3, o dalla ricezione dell'autorizzazione di cui al comma 2, formula all'organo competente ai sensi dell'articolo 2, una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, del canone reputato congruo in rapporto alla rilevanza dell'attivita' svolta dal richiedente ed all'entita' delle opere di manutenzione straordinaria che questi si impegna a eseguire.
5. L'organo competente adotta gli atti di cui all'articolo 2 nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa proposta.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la domanda si intende non accolta.



Note all'art. 4:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive l'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n.
241:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
precedente indi'ce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza dei servizi puo' essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesime attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
e' indetta dall'amministrazione o, previa formale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad
applicare l'art. 7. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA)".



 
Art. 5.
Domande concorrenti

1. Nell'ipotesi di presentazione di piu' domande di concessione o di locazione relative al medesimo bene, e' preferito il richiedente che proponga di avvalersi del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilita', ovvero che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.
2. In caso di richiesta di rinnovo e' data preferenza, a parita' di condizioni sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e degli investimenti assicurati, alle domande di rinnovo delle concessioni gia' assentite e delle locazioni gia' stipulate. A tal fine le domande di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della cessazione del rapporto e corredate dai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.
 
Art. 6.
Controllo gestionale

1. La documentazione relativa agli atti in ordine ai quali si verificano le ipotesi di conclusione negativa del procedimento viene trasmessa, a cura dell'ufficio competente a deliberare, al servizio preposto al controllo gestionale dell'amministrazione.
 
Art. 7.
Requisiti della concessione

1. La durata della concessione, di norma, non e' superiore a sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunita', in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente, la concessione puo' avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Puo' essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate.
2. Il canone annuo e' stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore determinato dall'Ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l'ammontare del canone e' adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
3. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
4. La sub-concessione totale o parziale del bene oggetto della concessione comporta la decadenza della concessione stessa.
5. L'amministrazione puo' procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie previamente concordate ed apportate.
6. Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' dello Stato.
7. A garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, e' previsto il versamento di cauzione il cui importo non puo' comunque essere inferiore a due annualita' di canone.
8. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono indicate le modalita' di pagamento ed approvati schemi di accordi relativi al rapporto di concessione differenziati per categorie o tipologie di immobili.
9. La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa.



Nota all'art. 7:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 8.
Locazione di beni patrimoniali

1. Il contratto di locazione di beni patrimoniali deve essere redatto in conformita' alle seguenti prescrizioni:
a) la durata del contratto non deve eccedere il termine di diciannove anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1;
b) il canone e' stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore locativo indicato dall'osservatorio del mercato immobiliare;
c) previsione del divieto di sub-locare l'immobile;
d) previsione dell'acquisizione a titolo gratuito delle addizioni e delle migliorie apportate all'immobile alla proprieta' dello Stato, allo scadere della locazione;
e) riserva per l'amministrazione del diritto di recesso in caso di sopravvenienze di carattere governativo, da comunicarsi al conduttore con un preavviso non inferiore a sei mesi;
f) versamento di una cauzione pari ad una annualita' di canone per i contratti ultranovennali.
2. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nelle misure in cui siano compatibili con la disciplina speciale regolatrice della materia, le vigenti norme di diritto comune.
 
Art. 9.
Rilevazione dati

1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, per consentire la rilevazione del grado di redditivita' dei beni immobili statali, la direzione centrale del demanio e gli Uffici del territorio provvedono a rilevare, mediante procedure informatiche curate anche in raccordo con l'Osservatorio del mercato immobiliare, le concessioni e le locazioni, rispettivamente assentite o stipulate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390. A tal fine vanno indicati:
a) il soggetto beneficiario;
b) la natura giuridica, gli identificativi catastali e la consistenza del bene;
c) gli estremi e la durata dell'atto stipulato, nonche' gli estremi del decreto di approvazione;
d) l'ammontare del canone annuo determinato sulla base dei valori in comune commercio;
e) la misura del canone applicato;
f) le condizioni contrattuali relative agli oneri posti a carico del beneficiario.
2. L'Ufficio del territorio effettua una verifica periodica, con cadenza almeno triennale, per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalita' indicate nell'atto di concessione o locazione e per assicurarsi circa lo stato manutentivo, nonche' per indicare le eventuali opere di manutenzione cui l'immobile necessiti con la precisa indicazione del termine entro il quale portarle a compimento.



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195,
supplemento ordinario, reca: "Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato".
- Si trascrive il testo dell'art. 14, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
"Art. 14 (Conto generale del patrimonio). - 1. Ferma
restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello
Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli
suscettibili di utilizzazione economica e' introdotta nel
conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione
secondo la tipologia esposta nella tabella "C" allegata al
presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con i Ministri interessati possono essere
apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.
2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui
all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura
giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti
leggi, sono valutati in base a criteri economici ed
inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato.
3. Per l'analisi economica della gestione dei beni
dello Stato, al conto generale del patrimonio e' allegato
un documento contabile in cui sono rappresentati i
componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di
redditivita' della gestione stessa.
4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano
osservate le leggi e le disposizioni in materia di
conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello
Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le
amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri interessati, si provvede a dettare norme
applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4".
- Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 10.
Archivio informatizzato e sito informatico

1. L'Amministrazione finanziaria adotta misure organizzative, anche in raccordo con altri organismi competenti, per la costituzione e gestione di un archivio informatizzato sulle locazioni e concessioni in corso di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e sugli immobili da dare in locazione e concessione, coordinando a tal fine anche le forme di utilizzazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, nonche' la predisposizione e gestione di un sito informatico per la diffusione di informazioni sui beni immobili disponibili per l'utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati indicati da specifiche disposizioni legislative. Il responsabile del procedimento verifica che venga assicurato un termine non inferiore a trenta giorni per la pubblicazione nel sito informatico degli elementi informativi sull'immobile disponibile, prima della stipula dell'atto di concessione o del contratto di locazione.
2. Ai fini della formazione dell'elenco dei beni immobili disponibili per concessioni e locazioni, in relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione finanziaria segnala alla competente soprintendenza l'eventuale disponibilita' di immobili che presentino particolari caratteristiche d'ordine storico, architettonico, artistico o comunque culturale, per le indicazioni di competenza.
 
Art. 11.
Agenzia del demanio e rapporti
con l'Amministrazione finanziaria

1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dall'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la predetta Agenzia puo' altresi' avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Il Ministro delle finanze indica all'Agenzia del demanio, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le priorita' ed i criteri generali sull'utilizzazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per concessioni e locazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, aggiornabili annualmente.



Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario, reca: "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
- Si trascrive il testo dell'art. 66, comma 3, e
dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300:
"Art. 66. - 3. L'articolazione degli uffici, a livello
centrale e periferico, e' stabilita con disposizioni
interne che si conformano alle esigenze della conduzione
aziendale favorendo il decentramento delle responsabilita'
operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini
e il soddisfacimento delle necessita' dei contribuenti
meglio compatibile con i criteri di economicita' e di
efficienza dei servizi.".
"Art. 65. - 2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per
le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti
locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto
delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita
convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
immobiliare dell'agenzia del territorio.".
- Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 12.
Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 11 luglio 1986, n. 390; decreto del Ministro delle finanze in data 25 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987; articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1998, n. 195.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 12:
- Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo
1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390,
si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 1, della legge
11 luglio 1986, n. 390, come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella
emanata con il decreto del Presidente della Repubblica
6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono di contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o
associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
un programma almeno triennale. Le concessioni e le
locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
non superiore al 10 per cento di quello determinato,
sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o
statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma
precedente devono prevedere la assunzione, da parte del
concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione
ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo
Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche'
degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di
qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile
oggetto della concessione faccia parte del demanio
artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo
le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3. (Comma abrogato dal presente regolamento).
4. (Comma abrogato dal presente regolamento).
5. (Comma abrogato dal presente regolamento).
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
quali e' stata assentita la concessione o stipulata la
locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la
risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla
violazione del divieto di sub-concessione o sub-locazione
ovvero dal mancato pagamento del canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di
immobili statali che fanno parte del demanio artistico,
storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio
esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di
beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di
regole monastiche.
- Il decreto del Ministero delle finanze 7 maggio 1998,
n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998,
n. 146, reca: "Regolamento recante norme per
l'individuazione delle associazioni combattentistiche e
d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle
quali si applica la disposizione dell'art. 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1986, n. 390, art. 5, comma 8 e
8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507".



 
Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Del Turco, Ministro delle finanze
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 60
 
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