| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 7 marzo 2001 |  
| Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a trecentosessantacinque giorni. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                     del Dipartimento del tesoro
    Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro;  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001,  che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie;  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 marzo 2001 e' pari a 54.419 miliardi di lire (pari a 28.105 milioni di euro);                              Decreta:  Per  il  15 marzo 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a trecentosessantacinque  giorni  con scadenza il 15 marzo 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio finanziario 2002.  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente  tramite  la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre  le  ore  11  del  giorno 12 marzo 2001, con l'osservanza delle modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto ministeriale 16 novembre 2000.  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 marzo 2001                                        Il direttore generale: Draghi  |  
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