| Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 16 gennaio 2001 |  
| Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di integrazione   salariale  per  art.  1,  comma  6,  lettera  f),  del decreto-legge  n. 346/2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, unita' di Ottana. (Decreto n. 29399). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;  Visto l'art. 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali  e  comunque  non  oltre  il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  concesso per ristrutturazione  e/o  riorganizzazione  aziendale,  ai  sensi  delle deliberazioni  del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, in favore  di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con  piu' di 1500 unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e,   comunque,   limitatamente   ai  lavoratori  occupati  in  unita' produttive  interessate  ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  Visto  il  decreto ministeriale n. 28144 del 18 aprile 2000, con il quale  e'  stato  autorizzato il trattamento CIGS, per il periodo dal 6 febbraio  2000  al  31 dicembre  2000,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti   dalla   societa'  Enichem,  unita'  di  Ottana  (Nuoro), rientrante  nelle  previsioni  di  cui  al  citato  art. 62, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera f), del decreto-legge 24 novembre 2000  n.  346,  che  ha  previsto,  in  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori  sociali  e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale di cui  al  sopracitato  art.  62,  comma  1,  lettera  f),  della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  in  favore  di  un  numero  massimo  di centocinquanta lavoratori;  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Vista  l'istanza, presentata in data 2 gennaio 2001, dalla societa' Enichem  S.p.a,  tendente  ad  ottenere  la  proroga  del trattamento straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera f), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore di  un  numero  massimo  di  100  lavoratori  dipendenti dal l'unita' produttiva  di  Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;  Ritenuto   di   poter  concedere  il  trattamento  di  integrazione salariale richiesto; Decreta:    Ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, lettera f) del decreto- legge   24 novembre   2000,  n.  346,  e'  prorogato  il  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore  di  un numero massimo di 100 dipendenti dalla societa': Enichem S.p.a., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unita' in Ottana (Nuoro).  Per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.  La  misura  del  predetto  trattamento  e' ridotta del 20% (art. 1, comma 17 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).  L'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale,  e'  tenuto  a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione  di  cui  al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilita'  finanziaria  all'uopo  preordinata  dalla  norma, nel limite di lire 4 miliardi.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 16 gennaio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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