| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 marzo 2001, n. 40 |  
| Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. |  
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga
  la seguente legge:                               Art. 1.                  Rinvio dell'esecuzione della pena
    1. L'articolo 146 del codice penale e' sostituito dal seguente:  "Art.  146  (Rinvio  obbligatorio  dell'esecuzione  della  pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:    1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;    2)  se  deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno;    3)  se  deve  aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata  o  da  grave  deficienza  immunitaria  accertate ai sensi dell'articolo  286-bis,  comma  2,  del  codice  di procedura penale, ovvero  da  altra  malattia  particolarmente  grave per effetto della quale  le  sue  condizioni  di  salute risultano incompatibili con lo stato  di  detenzione,  quando  la persona si trova in una fase della malattia   cosi'   avanzata   da  non  rispondere  piu',  secondo  le certificazioni  del  servizio  sanitario  penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.  Nei   casi  previsti  dai  numeri  1)  e  2)  del  primo  comma  il differimento  non  opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza si  interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi".  2.  L'articolo  147,  primo  comma, numero 3), del codice penale e' sostituito dal seguente:    "3)  se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita  nei  confronti  di  madre  di prole di eta' inferiore a tre anni".  3.  L'articolo  147,  terzo comma, del codice penale, e' sostituito dal seguente:  "Nel  caso  indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e'  revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potesta' sul  figlio  ai  sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre".  4.  All'articolo  147  del  codice  penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  "Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se  adottato,  e'  revocato  se  sussiste  il concreto pericolo della commissione di delitti". 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note all'art. 1:              - Si  riporta  il  testo dell'art. 286-bis, comma 2 del          codice di procedura penale:              "2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare          di  concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti          i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria          e  sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali          per il loro accertamento".              - Si riporta il testo dell'art. 330 del codice civile:              "Art.  330 (Decadenza  della  potesta' sui figli). - Il          giudice   puo'  pronunziare  la  decadenza  della  potesta'          [c.c. 320]  quando il genitore viola o trascura i doveri ad          essa  inerenti  o  abusa  dei  relativi  poteri  con  grave          pregiudizio del figlio.              In  tale  caso,  per  gravi  motivi,  il  giudice  puo'          ordinare   l'allontanamento   del  figlio  della  residenza          familiare.".              - Si  riporta il testo dell'art. 147 del codice penale,          come modificato dalla legge qui pubblicata:              "Art.  147 (Rinvio  facoltativo  dell'esecuzione  della          pena). L'esecuzione di una pena puo' essere differita:                1) se  e'  presentata domanda di grazia [c.p. 174], e          l'esecuzione  della  pena  non deve esser differita a norma          dell'articolo precedente;                2) se  una  pena restrittiva della liberta' personale          deve  essere  eseguita contro chi si trova in condizioni di          grave infermita' fisica;                3) se  una  pena restrittiva della liberta' personale          deve  essere  eseguita  nei  confronti di madre di prole di          eta' inferiore a tre anni.              Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non          puo'    essere   differita   per   un   periodo   superiore          complessivamente  a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui          la sentenza e' divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se          la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.              Nel  caso  indicato  nel  numero 3)  del primo comma il          provvedimento  e' revocato, qualora la madre sia dichiarata          decaduta  dalla  potesta' sul figlio ai sensi dell'art. 330          del  codice  civile,  il  figlio  muoia,  venga abbandonato          ovvero affidato ad altri che alla madre.              Il  provvedimento di cui al primo comma non puo' essere          adottato  o,  se  adottato,  e'  revocato  se  sussiste  il          concreto pericolo della commissione di delitti.".
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|   |                                 Art. 2. Modifiche  all'articolo  211-bis  del  codice  penale  in  materia di                           ricovero coatto
    1. All'articolo 211-bis del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  "Se  la  misura  di  sicurezza  deve  essere eseguita nei confronti dell'autore  di  un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che  il  soggetto  commetta  nuovamente  uno  dei delitti indicati il giudice  puo'  ordinare  il  ricovero  in una casa di cura o in altro luogo  di  cura  comunque  adeguato  alla situazione o alla patologia della persona". 
                                         Nota all'art. 2:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  211-bis del codice          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:              "Art.  211-bis (Rinvio  dell'esecuzione delle misure di          sicurezza).   -  Alle  misure  di  sicurezza  previste  dal          presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.              Se  la  misura  di  sicurezza  deve essere eseguita nei          confronti  dell'autore  di  un  delitto consumato o tentato          commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di          armi  e  vi  sia concreto pericolo che il soggetto commetta          nuovamente   uno  dei  delitti  indicati  il  giudice  puo'          ordinare  il  ricovero in una casa di cura o in altro luogo          di  cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia          della persona.".
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|   |                                 Art. 3.                   Detenzione domiciliare speciale
    1.  Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:  "Art.  47-quinquies  (Detenzione domiciliare speciale). - 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri  di  prole di eta' non superiore ad anni dieci, se non sussiste un  concreto  pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e' la  possibilita'  di  ripristinare la convivenza con i figli, possono essere  ammesse  ad  espiare  la  pena nella propria abitazione, o in altro  luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza,  al  fine  di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli,  dopo  l'espiazione  di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione   di   almeno   quindici   anni  nel  caso  di  condanna all'ergastolo.  2.  Per  la  condannata nei cui confronti e' disposta la detenzione domiciliare   speciale,   nessun   onere  grava  sull'amministrazione penitenziaria  per  il  mantenimento,  la  cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.  3.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la  detenzione domiciliare  speciale,  fissa  le  modalita'  di  attuazione, secondo quanto  stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale,  precisa  il periodo di tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno  del  proprio  domicilio,  detta le prescrizioni relative agli   interventi   del   servizio   sociale.   Tali  prescrizioni  e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente  per  il  luogo  in  cui  si  svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.  4.  All'atto  della  scarcerazione  e'  redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.  5.  Il  servizio  sociale  controlla  la condotta del soggetto e lo aiuta  a  superare  le  difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche  mettendosi  in  relazione  con la sua famiglia e con gli altri suoi  ambienti  di  vita;  riferisce  periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.  6.   La   detenzione   domiciliare   speciale  e'  revocata  se  il comportamento  del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.  7.  La  detenzione  domiciliare speciale puo' essere concessa, alle stesse  condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la  madre  e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre.  8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su domanda del soggetto  gia'  ammesso  alla  detenzione  domiciliare  speciale,  il tribunale di sorveglianza puo':    a) disporre  la  proroga  del beneficio, se ricorrono i requisiti per  l'applicazione  della semiliberta' di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;    b) disporre  l'ammissione  all'assistenza  all'esterno  dei figli minori  di  cui  all'articolo  21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato  nel  corso  della  misura,  desunto dalle relazioni redatte  dal  servizio  sociale,  ai sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e dell'entita' della pena residua".  2.   Dall'applicazione   della  disposizione  di  cui  al  comma  5 dell'articolo  47-quinquies  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354, introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
                                         Note all'art. 3:              -  Si riporta il testo dell'art. 47-ter, della legge 26          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e          nell'esecuzione  delle  misure privative e limitative della          liberta'):              "Art.  47-ter  (Detenzione  domiciliare).  - 1. La pena          della  reclusione  non  superiore  a quattro anni, anche se          costituente  parte residua di maggior pena, nonche' la pena          dell'arresto,   possono   essere   espiate   nella  propria          abitazione  o  in  altro  luogo di privata dimora ovvero in          luogo  pubblico  di  cura, assistenza o accoglienza, quando          trattasi di:                a) donna  incinta  o madre di prole di eta' inferiore          ad anni dieci, con lei convivente;                b) padre,  esercente  la  potesta',  di prole di eta'          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre          sia  deceduta  o altrimenti assolutamente impossibilitata a          dare assistenza alla prole;                c) persona  in  condizioni  di salute particolarmente          gravi,  che  richiedano  costanti  contatti  con  i presidi          sanitari territoriali;                d) persona  di  eta'  superiore  a  sessanta anni, se          inabile anche parzialmente;                e) persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.              1-bis.  La detenzione domiciliare puo' essere applicata          per  l'espiazione  della  pena detentiva inflitta in misura          non  superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente parte          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni          di  cui  al  comma 1 quando non ricorrono i presupposti per          l'affidamento  in  prova  al  servizio sociale e sempre che          tale  misura  sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo che il          condannato  commetta  altri reati. La presente disposizione          non  si  applica  ai condannati per i reati di cui all'art.          4-bis.              1-ter.   Quando  potrebbe  essere  disposto  il  rinvio          obbligatorio  o  facoltativo della esecuzione della pena ai          sensi  degli  articoli  146  e  147  del  codice penale, il          tribunale  di  sorveglianza,  anche  se  la  pena supera il          limite  di  cui  al  comma 1, puo' disporre la applicazione          della  detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine di          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere          prorogato.  L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante la          esecuzione della detenzione domiciliare.              1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione          domiciliare   e'   proposta   dopo   che  ha  avuto  inizio          l'esecuzione  della pena, il magistrato di sorveglianza cui          la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione          provvisoria  della  misura, quando ricorrono i requisiti di          cui   ai   commi   1  e  1-bis.  Si  applicano,  in  quanto          compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.              2. (Comma abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 13          maggio 1991, n. 152).              3. (Comma  abrogato  dall'art. 4, legge 27 maggio 1998,          n. 165).              4. Il   tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo          quanto  stabilito  dall'art.  284  del  codice di procedura          penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per          gli  interventi  del  servizio sociale. Tali prescrizioni e          disposizioni  possono  essere  modificate dal magistrato di          sorveglianza  competente  per  il luogo in cui si svolge la          detenzione domiciliare.              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la          detenzione   domiciliare   non   e'  sottoposto  al  regime          penitenziario  previsto dalla presente legge e dal relativo          regolamento    di    esecuzione.    Nessun    onere   grava          sull'amministrazione  penitenziaria per il mantenimento, la          cura  e  l'assistenza  medica del condannato che trovasi in          detenzione domiciliare.              6. La   detenzione   domiciliare   e'  revocata  se  il          comportamento  del  soggetto,  contrario  alla legge o alle          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la          prosecuzione delle misure.              7. Deve   essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.              8. Il  condannato  che,  essendo in stato di detenzione          nella  propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati          nel  comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.          385   del   codice   penale.  Si  applica  la  disposizione          dell'ultimo comma dello stesso articolo.              9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa          la  sospensione  del  beneficio e la condanna ne importa la          revoca.              9-bis. Se  la  misura di cui al comma 1-bis e' revocata          ai  sensi  dei  commi  precedenti  la pena residua non puo'          essere sostituita con altra misura.".              - Si  riporta  il testo dell'art. 284, commi 2 e 4, del          codice di procedura penale:              "2. Quando  e'  necessario,  il giudice impone limiti o          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con          persone  diverse  da  quelle che con lui coabitano o che lo          assistono.              (Omissis).              4. Il  pubblico  ministero  o  la  polizia giudiziaria,          anche  di  propria  iniziativa, possono controllare in ogni          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte          dall'imputato.".              - Per  il  testo dell'art. 21-bis della legge 26 luglio          1975, n. 354, vedasi l'art. 5 della legge qui pubblicata.
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|   |                                 Art. 4.                    Allontanamento dal domicilio
    1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto  dall'articolo  3  della  presente  legge,  e' inserito il seguente:  "Art.  47-sexies  (Allontanamento  dal domicilio senza giustificato motivo).  -  1.  La  condannata  ammessa  al  regime della detenzione domiciliare  speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta per la revoca della misura.  2.  Se  l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e' punita  ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed e'   applicabile  la  disposizione  dell'ultimo  comma  dello  stesso articolo.  3.  La  condanna  per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.  4.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano al padre  detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7". 
                                         Note all'art. 4:              - Si  riporta  il testo dell'art. 385, primo comma, del          codice penale:              "Art.  385  (Evasione).  - Chiunque, essendo legalmente          arrestato  o  detenuto per un reato, evade e' punito con la          reclusione da sei mesi ad un anno.              La  pena  e'  della  reclusione da uno a tre anni se il          colpevole  commette  il  fatto  usando  violenza o minaccia          verso  le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre          a  cinque  anni  se  la violenza o minaccia e' commessa con          armi  o  da  piu'  persone  riunite [c.p. 29, 32, 112, 386,          586].              Le   disposizioni   precedenti   si   applicano   anche          all'imputato  che essendo in stato di arresto nella propria          abitazione  o in altro luogo designato nel provvedimento se          ne  allontani,  nonche'  al  condannato  ammesso a lavorare          fuori dello stabilimento penale.              Quando  l'evaso  si  costituisce in carcere prima della          condanna, la pena e' diminuita [c.p. 65].".              - Per  il  testo dell'art. 47-quinquies, comma 7, della          citata  legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della          legge qui pubblicata.
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|   |                                 Art. 5.               Assistenza all'esterno dei figli minori
    1.  Dopo  l'articolo  21  della  legge  26 luglio  1975, n. 354, e' inserito il seguente:  "Art.  21-bis  (Assistenza  all'esterno  dei figli minori). - 1. Le condannate  e  le  internate  possono  essere  ammesse  alla  cura  e all'assistenza  all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.  2.   Si   applicano   tutte  le  disposizioni  relative  al  lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.  3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre". 
                                         Note all'art. 5:              - Si  riporta  il testo dell'art. 21 della citata legge          26 luglio 1975, n. 354:                "Art.  21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli          internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in          condizioni  idonee  a garantire l'attuazione positiva degli          scopi  previsti  dall'art.  15.  Tuttavia,  se si tratta di          persona  condannata  alla pena della reclusione per uno dei          delitti    indicati    nel   comma   1   dell'art.   4-bis,          l'assegnazione  al lavoro esterno puo' essere disposta dopo          l'espiazione  di  almeno un terzo della pena e comunque, di          non   oltre  cinque  anni.  Nei  confronti  dei  condannati          all'ergastolo    l'assegnazione    puo'    avvenire    dopo          l'espiazione di almeno dieci anni.              2.  I  detenuti  e  gli  internati  assegnati al lavoro          all'esterno  sono  avviati  a  prestare la loro opera senza          scorta,  salvo  che essa sia ritenuta necessaria per motivi          di   sicurezza.   Gli   imputati  sono  ammessi  al  lavoro          all'esterno    previa   autorizzazione   della   competente          autorita' giudiziaria.              3.  Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve          svolgersi   sotto  il  diretto  controllo  della  direzione          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente          e del servizio sociale.              4.  Per ciascun condannato o internato il provvedimento          di  ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo          l'approvazione del magistrato di sorveglianza.              4-bis.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo          dell'art.  20  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli          internati   ammessi   a  frequentare  corsi  di  formazione          professionale all'esterno degli istituti penitenziari.".
                           |  
|   |                                 Art. 6.                      Limiti di applicabilita'
    1.  I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che  sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.  2.  Nel  caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa e' immediatamente revocata. 
                                         Nota all'art. 6:              - Per  il  testo dell'art. 330 del codice civile vedasi          in nota all'art. 1.
                           |  
|   |                                 Art. 7.                  Sospensione delle pene accessorie
    1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina,  per  il  tempo  in  cui  il  beneficio  e'  applicato, la sospensione  della pena accessoria della decadenza dalla potesta' dei genitori  e  della  pena  accessoria della sospensione dell'esercizio della potesta' dei genitori.  |  
|   |                                 Art. 8.                       Norme di coordinamento
    1.  All'articolo  51-bis,  comma  1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e successive modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione domiciliare"   sono   inserite   le  seguenti:  "o  della  detenzione domiciliare  speciale"  e  le  parole:  "o  al  comma 1 dell'articolo 47-ter"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "o  ai  commi  1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies".  2.  All'articolo  51-ter,  comma  1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive  modificazioni,  dopo le parole: "o di detenzione domiciliare"  sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare speciale".  3.  All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive    modificazioni,   dopo   le   parole:   "la   detenzione domiciliare,"  sono  inserite le seguenti: "la detenzione domiciliare speciale,".  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 8 marzo 2001
                                 CIAMPI
                                    Amato, Presidente del Consiglio dei                                  Ministri                                  Bellillo,   Ministro  per  le  pari                                  opportunita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                LAVORI PREPARATORI
            Camera dei deputati (atto n. 4426):              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri          (Prodi)  e  dal  Ministro  senza  portafoglio  per  le pari          opportunita' (Finocchiaro) il 24 dicembre 1997.              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede          referente,  il 26 gennaio 1998 con pareri delle commissioni          I, V e XII.              Esaminato  dalla  II  commissione il 27 maggio 1999; il          29 giugno  1999;  il 1o luglio 1999; il 9 dicembre 1999; il          20,  25 gennaio  2000;  il  2, 9 febbraio 2000; il 29 marzo          2000.              Esaminato  in  aula  il  21 luglio  2000 e approvato il          27 luglio 2000.          Senato della Repubblica (atto n. 4780):              Assegnato  alla  2a  commissione  (Giustizia),  in sede          deliberante,   il   5 settembre   2000   con  pareri  delle          commissioni  1a,  5a,  12a  e della commissione speciale in          materia d'infanzia.              Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il          5, 10, 11, 18 ottobre 2000.              Assegnato  nuovamente  alla 2a commissione (Giustizia),          in  sede  referente,  l'8 novembre  2000  con  pareri delle          commissioni  1a,  5a,  12a  e della commissione speciale in          materia d'infanzia.              Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, l'8,          15 novembre 2000; il 24 gennaio 2001.              Esaminato  in  aula ed approvato, con modificazioni, il          6 febbraio 2001.          Camera dei deputati (atto n. 4426-B):              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede          referente, il 12 febbraio 2001 con pareri delle commissioni          I e V.              Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il          22 febbraio 2001.              Esaminato in aula il 26 e 27 febbraio 2001.              Nuovamente  assegnato  alla II commissione (Giustizia),          in sede legislativa, il 28 febbraio 2001.              Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed          approvato il 28 febbraio 2001. 
                                         Note all'art. 8:              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 51-bis della citata          legge  26 luglio  1975, n. 354, come modificato dalla legge          qui pubblicata:              "Art.   51-bis   (Sopravvenienza  di  nuovi  titoli  di          privazione    della    liberta'). - 1.    Quando    durante          l'attuazione dell'affidamento in provaal servizio sociale o          della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare          speciale o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo          di   esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il  direttore          dell'istituto  penitenziario  o  il direttore del centro di          servizio  sociale  informa  immediatamente il magistrato di          sorveglianza.  Se  questi,  tenuto  conto  del cumulo delle          pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1          dell'art.  47  o  ai  commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai          commi  1  e  2  dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi          dell'art.   50,   dispone   con   decreto  la  prosecuzione          provvisoria  della  misura  in  corso;  in  caso  contrario          dispone  la  sospensione della misura stessa. Il magistrato          di  sorveglianza  trasmette quindi gli atti al tribunale di          sorveglianza  che deve decidere nel termine di venti giorni          la prosecuzione o la cessazione della misura.".              - Per  il  testo  dell'art.  47-ter  della citata legge          26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 3.              - Per  il  testo  dell'art.  47-quinquies  della citata          legge  26 luglio  1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge          qui pubblicata.              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 51-ter della citata          legge  26 luglio  1975, n. 354, come modificato dalla legge          qui pubblicata:              "Art.  51-ter  (Sospensione  cautelativa  delle  misure          alternative).  - 1.  Se  l'affidato  in  prova  al servizio          sociale   o  l'ammesso  al  regime  di  semiliberta'  o  di          detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale          pone  in essere comportamenti tali da determinare la revoca          della  misura,  il  magistrato  di  sorveglianza  nella cui          giurisdizione  essa  e'  in  corso  ne  dispone con decreto          motivato     la    provvisoria    sospensione,    ordinando          l'accompagnamento  del  trasgressore in istituto. Trasmette          quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza          per   le  decisioni  di  competenza.  Il  provvedimento  di          sospensione  del  magistrato di sorveglianza cessa di avere          efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non          interviene   entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  degli          atti.".              -  Si  riporta il testo dell'art. 70 della citata legge          26 luglio  1975,  n.  354,  come modificato dalla legge qui          pubblicata:              "Art.  70  (Funzioni  e  provvedimenti del tribunale di          sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello          e   in  ciascuna  circoscrizione  territoriale  di  sezione          distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di          sorveglianza  competente  per  l'affidamento  in  prova  al          servizio  sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione          domiciliare   speciale,  la  semiliberta',  la  liberazione          condizionale,  la  riduzione  di  pena  per  la liberazione          anticipata,  la  revoca o cessazione dei suddetti benefici,          il  rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle          pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2)          e   3),   del   codice   penale,  nonche'  per  ogni  altro          provvedimento ad esso attribuito dalla legge.              2.  Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede          di  appello  sui  ricorsi avverso i provvedimenti di cui al          comma  4  dell'art.  69.  Il  magistrato  che  ha emesso il          provvedimento non fa parte del collegio.              3.  Il  tribunale  e' composto da tutti i magistrati di          sorveglianza    in   servizio   nel   distretto   o   nella          circoscrizione  territoriale  della  sezione  distaccata di          corte  d'appello  e  da  esperti  scelti  fra  le categorie          indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti          di scienze criminalistiche.              4.  Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal          Consiglio  superiore  della magistratura in numero adeguato          alle  necessita'  del  servizio  presso  ogni tribunale per          periodi triennali rinnovabili.              5.  I  provvedimenti  del tribunale sono adottati da un          collegio  composto  dal  presidente  o,  in  sua  assenza o          impedimento,  dal  magistrato  di sorveglianza che lo segue          nell'ordine  delle  funzioni  giudiziarie  e,  a parita' di          funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza          e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.              6.  Uno  dei  due  magistrati  ordinari  deve essere il          magistrato  di  sorveglianza  sotto la cui giurisdizione e'          posto  il  condannato  o  l'internato  in  ordine  alla cui          posizione si deve provvedere.              7.   La   composizione   dei   collegi   giudicanti  e'          annualmente    determinata    secondo    le    disposizioni          dell'ordinamento giudiziario.              8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza          in  camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale          il voto del presidente.              9.  Agli  esperti componenti del tribunale e' riservato          il  trattamento  economico assegnato agli esperti di cui al          quarto  comma  dell'art.  80  operanti  negli  istituti  di          prevenzione e di pena.".
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