Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 8 marzo 2001, n. 40 |
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. Rinvio dell'esecuzione della pena
1. L'articolo 146 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi". 2. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del codice penale e' sostituito dal seguente: "3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre anni". 3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale, e' sostituito dal seguente: "Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre". 4. All'articolo 147 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 286-bis, comma 2 del codice di procedura penale: "2. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento". - Si riporta il testo dell'art. 330 del codice civile: "Art. 330 (Decadenza della potesta' sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la decadenza della potesta' [c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio della residenza familiare.". - Si riporta il testo dell'art. 147 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena). L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 1) se e' presentata domanda di grazia [c.p. 174], e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica; 3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potesta' sul figlio ai sensi dell'art. 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.".
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| Art. 2. Modifiche all'articolo 211-bis del codice penale in materia di ricovero coatto
1. All'articolo 211-bis del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 211-bis del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 211-bis (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza). - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.".
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| Art. 3. Detenzione domiciliare speciale
1. Dopo l'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale). - 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di eta' non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e' la possibilita' di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. 2. Per la condannata nei cui confronti e' disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalita' di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 4. All'atto della scarcerazione e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. 7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre. 8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo': a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e dell'entita' della pena residua". 2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 47-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e nell'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'): "Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci, con lei convivente; b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4. 2. (Comma abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152). 3. (Comma abrogato dall'art. 4, legge 27 maggio 1998, n. 165). 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.". - Si riporta il testo dell'art. 284, commi 2 e 4, del codice di procedura penale: "2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. (Omissis). 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte dall'imputato.". - Per il testo dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 5 della legge qui pubblicata.
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| Art. 4. Allontanamento dal domicilio
1. Dopo l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 47-sexies (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). - 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta per la revoca della misura. 2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e' punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 385, primo comma, del codice penale: "Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite [c.p. 29, 32, 112, 386, 586]. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita [c.p. 65].". - Per il testo dell'art. 47-quinquies, comma 7, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata.
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| Art. 5. Assistenza all'esterno dei figli minori
1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 21-bis (Assistenza all'esterno dei figli minori). - 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. 3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: "Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria. 3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. 4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.".
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| Art. 6. Limiti di applicabilita'
1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile. 2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa e' immediatamente revocata.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 330 del codice civile vedasi in nota all'art. 1.
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| Art. 7. Sospensione delle pene accessorie
1. L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio e' applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potesta' dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potesta' dei genitori. |
| Art. 8. Norme di coordinamento
1. All'articolo 51-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o della detenzione domiciliare speciale" e le parole: "o al comma 1 dell'articolo 47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies". 2. All'articolo 51-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare speciale". 3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "la detenzione domiciliare," sono inserite le seguenti: "la detenzione domiciliare speciale,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4426): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' (Finocchiaro) il 24 dicembre 1997. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 gennaio 1998 con pareri delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalla II commissione il 27 maggio 1999; il 29 giugno 1999; il 1o luglio 1999; il 9 dicembre 1999; il 20, 25 gennaio 2000; il 2, 9 febbraio 2000; il 29 marzo 2000. Esaminato in aula il 21 luglio 2000 e approvato il 27 luglio 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4780): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 5 settembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 12a e della commissione speciale in materia d'infanzia. Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il 5, 10, 11, 18 ottobre 2000. Assegnato nuovamente alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 12a e della commissione speciale in materia d'infanzia. Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, l'8, 15 novembre 2000; il 24 gennaio 2001. Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 6 febbraio 2001. Camera dei deputati (atto n. 4426-B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 22 febbraio 2001. Esaminato in aula il 26 e 27 febbraio 2001. Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 28 febbraio 2001. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, ed approvato il 28 febbraio 2001.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in provaal servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semiliberta' sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.". - Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 3. - Per il testo dell'art. 47-quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi l'art. 3 della legge qui pubblicata. - Si riporta il testo dell'art. 51-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative). - 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semiliberta' o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa e' in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.". - Si riporta il testo dell'art. 70 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 70 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonche' per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge. 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. 3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche. 4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita' del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. 5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4. 6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere. 7. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario. 8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 9. Agli esperti componenti del tribunale e' riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena.".
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