| Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38 |  
| Norme  a  tutela  della  minoranza  linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga
  la seguente legge:                               Art. 1.              (Riconoscimento della minoranza slovena)
  1.  La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti   alla  minoranza  linguistica  slovena  presente  nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della  Costituzione  e  dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in conformita' ai principi generali dell'ordinamento   ed  ai  principi  proclamati  nella  Dichiarazione universale  dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano. 2.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti  alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.          Note all'art. 1:              - Il  testo  degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione          della Repubblica italiana, e' il seguente:              "Art.  2.  -  La  Repubblica  riconosce  e garantisce i          diritti  inviolabili  dell'uomo, sia come singolo sia nelle          formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di          solidarieta' politica, economica e sociale.".              "Art.  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita'          sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione          di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni          politiche, di condizioni personali e sociali.              E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la          liberta'  e  l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione          politica, economica e sociale del Paese".              "Art.  6.  - La Repubblica tutela con apposite norme le          minoranze linguistiche".              - Il  testo  dell'art.  3  della  legge  costituzionale          31 gennaio  1963,  n.  1  (Statuto  speciale  della regione          Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente:              "Nella  regione e' riconosciuta parita' di diritti e di          trattamento  a  tutti  i cittadini, qualunque sia il gruppo          linguistico  al  quale  appartengono,  con  la salvaguardia          delle rispettive caratteristiche etniche e culturali".              - La  legge  15 dicembre  1999,  n. 482, reca: "Norme a          tutela delle minoranze linguistiche storiche".
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|   |                                 Art. 2.              (Adesione ai principi della Carta europea                delle lingue regionali o minoritarie)
  1.  Le  misure  di  tutela  della  minoranza  slovena  previste dalla presente  legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione  delle  minoranze  nazionali,  fatta  a  Strasburgo  il 1º febbraio  1995  e  ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti princi'pi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:   a)  il  riconoscimento  delle  lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;   b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;   c)  la  necessita'  di  una  risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;   d)   la   promozione   della   cooperazione   transfrontaliera   e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. 
                                         Nota all'art. 2:              - La  legge  28 agosto 1997, n. 302, reca: "Ratifica ed          esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle          minoranze  nazionali,  fatta  a  Strasburgo  il 1o febbraio          1995".
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|   |                                 Art. 3.                 (Comitato istituzionale paritetico               per i problemi della minoranza slovena)
  1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge il Comitato istituzionale paritetico  per  i  problemi  della  minoranza  slovena,  di  seguito denominato  "Comitato",  composto  da  venti  membri,  di  cui  dieci cittadini italiani di lingua slovena. 2. Fanno parte del Comitato:   a)  quattro  membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;   b)  sei  membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni piu' rappresentative della minoranza;   c)  tre  membri  nominati  dall'assemblea  degli  eletti di lingua slovena  nei  consigli  degli  enti  locali  del  territorio  di  cui all'articolo  1;  l'assemblea  viene  convocata  dal  presidente  del consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;   d)  sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena,  nominati  dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato. 3.  Con  il  decreto  istitutivo  di cui al comma 1 sono stabilite le norme  per  il  funzionamento  del  Comitato.  Il  Comitato ha sede a Trieste. 4.  Per  la  partecipazione ai lavori del Comitato e' riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio. 5.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.  |  
|   |                                 Art. 4.                (Ambito territoriale di applicazione                            della legge)
  1.  Le  misure  di  tutela  della  minoranza  slovena  previste dalla presente  legge  si  applicano  alle  condizioni  e  con le modalita' indicate  nella  legge  stessa, nel territorio in cui la minoranza e' tradizionalmente   presente.  In  tale  territorio  sono  considerati inclusi  i  comuni  o  le  frazioni  di  essi indicati in una tabella predisposta,  su  richiesta  di  almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti  nelle  liste  elettorali  o  su  proposta  di  un terzo dei consiglieri  dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica. 2.  Qualora  il  Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto  la  tabella  di  cui  al  comma  1,  la  tabella  stessa e' predisposta  nei  successivi  sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del  lavoro  svolto  dal  Comitato,  fermo  restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.  |  
|   |                                 Art. 5.                (Tutela delle popolazioni germanofone                          della Val Canale)
  1.  Nel  quadro  delle  disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto  della  situazione  quadrilingue  della  zona,  senza  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
                                         Nota all'art. 5:              - Per  l'argomento della legge 15 dicembre 1999, vedasi          in note all'art. 1.
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|   |                                 Art. 6.                            (Testo unico)
  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un  decreto  legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  concernenti  la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia  Giulia,  riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.  |  
|   |                                 Art. 7.               (Nomi, cognomi, denominazioni slovene)
  1.  Gli  appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai  propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il  proprio  nome  e  cognome  scritti  o  stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici. 2.  Il  diritto  alla  denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche,  nonche'  ad  istituti,  enti,  associazioni e fondazioni sloveni. 3.  I  cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il  cambiamento  del  proprio  nome redatto in lingua italiana e loro imposto  anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre  1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello,  sempre  in  lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali. 4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque  alterato,  che  non  sia  in grado di esperire le procedure previste  dalla  legge  28  marzo  1991,  n.  114,  puo'  ottenere il cambiamento  dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi  delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 5.  Il  regio  decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, e' abrogato. 6.  I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli  atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto  di  cui  al  comma  2  non  comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi. 
                                         Note all'art. 7:              - La    legge    31 ottobre   1966,   n.   935,   reca:          "Modificazioni all'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939,          n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile".              - La  legge  28 marzo 1991, n. 114, reca: "Norme per il          ripristino  dei  nomi  e  dei cognomi modificati durante il          regime  fascista  nei  territori  annessi all'Italia con le          leggi  26 settembre  1920,  n. 1322, e 19 dicembre 1920, n.          1778.".              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1999,          n.   482  (Norme  in  materia  di  tutela  delle  minoranze          linguistiche storiche), e' il seguente:              "Art. 1. - I cittadini che fanno parte di una minoranza          linguistica  storica riconosciuta ai sensi degli articoli 2          e  3  e  residenti  nei comuni di cui al medesimo art. 3, i          cognomi  o  i  nomi  dei quali siano stati modificati prima          della  data  di entrata in vigore della presente legge o ai          quali  sia  stato impedito in passato di apporre il nome di          battesimo  nella  lingua  della minoranza, hanno diritto di          ottenere,   sulla   base  di  adeguata  documentazione,  il          ripristino  degli stessi in forma originaria. Il ripristino          del  cognome  ha  effetto  anche  per  i  discendenti degli          interessati    che    non    siano maggiorenni    o    che,          se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.              2.  Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare          il  nome  o  il  cognome  che  si  intende  assumere  ed e'          presentata   al   sindaco   del  comune  di  residenza  del          richiedente,  il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al          prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita.          Il  prefetto,  qualora ricorrano i presupposti previsti dal          comma  1,  emana  il decreto di ripristino o del nome o del          cognome.  Per  i  membri  della stessa famiglia il prefetto          puo' provvedere con un unico decreto. Nel caso di relazione          della   domanda,  il  relativo  provvedimento  puo'  essere          impugnato,  entro  trenta  giorni  dalla comunicazione, con          ricorso  al  Ministro  della  giustizia,  che decide previo          parere  del  Consiglio di Stato. Il provvedimento e' esente          da  spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla          richiesta.              3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati          provvedono   alle  annotazioni  conseguenti  all'attuazione          delle  disposizioni  di cui al presente articolo. Tutti gli          altri  registri,  tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono          rettificati    d'ufficio   dal   comune   e   dalle   altre          amministrazioni competenti".
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|   |                                 Art. 8.                      (Uso della lingua slovena                   nella pubblica amministrazione)
  1.  Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza  slovena  presente  nel territorio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le  autorita'  amministrative  e  giudiziarie  locali,  nonche' con i concessionari  di  servizi  di  pubblico  interesse  aventi  sede nel territorio  di  cui  all'articolo  1  e  competenza nei comuni di cui all'articolo  4,  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  4 del presente  articolo.  E'  riconosciuto altresi' il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:   a)  nelle  comunicazioni  verbali,  di norma direttamente o per il tramite di un interprete;   b)  nella  corrispondenza,  con  almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana. 2.  Dall'applicazione  del  comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze   di   polizia   nell'espletamento   dei   rispettivi   compiti istituzionali,  salvo  che  per i procedimenti amministrativi, per le Forze  armate  limitatamente  agli  uffici  di  distretto,  avviati a richiesta  di  cittadini  di  lingua  slovena e fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  109 del codice di procedura penale. Restano comunque   esclusi  dall'applicazione  del  comma  1  i  procedimenti amministrativi  avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza. 3.  Nei  comuni  di  cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque  natura  destinati  ad  uso  pubblico  e  redatti su moduli predisposti,  compresi  i  documenti  di carattere personale quali la carta  di  identita'  e  i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia  nella  sola  lingua  italiana.  L'uso  della  lingua  slovena e' previsto  anche  con  riferimento  agli  avvisi  e alle pubblicazioni ufficiali. 4.  Al  fine  di  rendere  effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi   1,   2   e   3,   le  amministrazioni  interessate,  compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella  di  cui  all'articolo  4,  le necessarie misure, adeguando i propri  uffici,  l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni  di  cui  all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni,  ed  entro i limiti delle risorse finanziarie  disponibili  ai  sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle citta' di Trieste e Gorizia e nella citta' di Cividale del   Friuli,   invece,   le   singole   amministrazioni  interessate istituiscono,  anche  in  forma  consorziata,  un  ufficio rivolto ai cittadini ancorche' residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3. 5.  Le  modalita'  di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per   i   concessionari   di   servizi  di  pubblico  interesse  sono disciplinate  mediante  specifiche  convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato. 6.  Nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria  i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge. 7.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi  4 e 6 rimangono  in  vigore  le  misure  gia' adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo. 8.  Per  il  progressivo  conseguimento  delle  finalita'  di  cui al presente  articolo  e'  autorizzata  la  spesa  massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 9.   La  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  gli  enti  locali  di  cui all'articolo  4  ed  altri  soggetti pubblici possono contribuire con risorse  aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato. 10.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione  economica,  da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno,  sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalita' per  la  ripartizione  delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati. 
                                         Nota all'art. 8:              - L'art.  109  del  codice  di  procedura penale, e' il          seguente:              "Art.  109  (Lingua  degli  atti).  -  1.  Gli atti del          procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.              2.  Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza          di  primo  grado  o  di  appello  su  un territorio dove e'          insediata   una   minoranza  linguistica  riconosciuta,  il          cittadino  italiano che appartiene a questa minoranza e', a          sua  richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e          il  relativo verbale e' redatto anche in tale lingua. Nella          stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui          indirizzati  successivamente  alla  sua  richiesta. Restano          salvi  gli  altri  diritti stabiliti da leggi speciali e da          convenzioni internazionali.              3.  Le  disposizioni  di questo articolo si osservano a          pena di nullita'".              - L'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449          (Misure  per la stabilizzazione della finanza pubblica), e'          il seguente:              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di          protenziamento  e di incentivazione del part-time). - 1. Al          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo          bimestre di ogni anno.              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno          adempimento dei compiti istituzionali.              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai          princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova          classificazione  del  personale, certificato dai competenti          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti          riprendono le trattative.              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da          l  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a          15.              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400          unita' di personale.              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale          della  previdenza  sociale, il predetto Istituto provvede a          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio          ispettivo.              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri          e modalita':                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del          Ministero delle finanze;                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse          modalita,  avendo  a  riferimento  il profilo professionale          medesimo,  e  quello  di  ingegnere  direttore coordinatore          appartenente alla nona qualifica funzionale;                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio          interdisciplinare;                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni          territoriali;                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola          procedura concorsuale.              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni ed integrazioni.              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali          composte da personale di alta professionalita' destinato ad          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di          carattere oggettivo.              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli          ruoli.              12.  (Sostituisce  il comma 47 dell'art. 1, della legge          23 dicembre 1996, n. 662).              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla          data della loro approvazione.              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le          disposizioni previste dai commi 8 e 11.              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a          decorrere  dal  1o gennaio  1994  secondo  quanto  previsto          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il          31 dicembre 1998.              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non          puo'  comunque  essere  inferiore  al  50  per  cento delle          assunzioni  autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che non          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica          dirigenziale che non sia preposto alla tolarita' di uffici,          con  conseguenti  effetti sul trattamento economico secondo          criteri  definiti  dai  contratti  collettivi  nazionali di          lavoro.              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti          di  ricerca  adeguano  i propri ordinamenti ai princi'pi di          cui  al  comma  1 finalizzandoli alla riduzione programmata          delle spese di personale.              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le          determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il          disposto di cui ai commi 2 e 3.              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princi'pi di          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque          utilizzare le maggiori economie conseguite.              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge          15 maggio  1997,  n.  127.  Il personale di cui al presente          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei          concorsi.              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge          28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono          sostituire  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18          dell'art.  1  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, come          modificato  dall'art.  6,  comma 18, lettera c) della legge          15 maggio  1997,  n.  127, le parole "31 dicembre 1997 sono          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma          dei    carabinieri    nell'ambito    delle   procedure   di          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al          presente articolo.              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -          Dipartimento della funzione pubblica.              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del          dipendente.              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto          normativo.              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il          segreto d'ufficio".
                           |  
|   |                                 Art. 9.                      (Uso della lingua slovena                       negli organi elettivi)
  1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori  di  cui  all'articolo 4 e' riconosciuto il diritto all'uso della  lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonche' nella presentazione  di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa   l'eventuale  attivita'  di  verbalizzazione.  Le  relative modalita'   di   attuazione   sono  stabilite  dagli  statuti  e  dai regolamenti degli organi elettivi. 2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale  in  lingua  italiana  sia  degli interventi orali sia di quelli scritti. 3.  I  componenti  degli  organi  e  delle assemblee elettive possono svolgere  le  pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati. 4.  Nei  rapporti  tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 e' ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.  |  
|   |                                Art. 10.                 (Insegne pubbliche e toponomastica)
  1.  Con  decreto  del  presidente  della giunta regionale, sulla base della  proposta  del  Comitato  e  sentiti gli enti interessati, sono individuati,  sulla  base  della  tabella  di  cui  all'articolo 4, i comuni,  le  frazioni di comune, le localita' e gli enti in cui l'uso della  lingua slovena e' previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte   le  insegne  pubbliche,  nonche'  nei  gonfaloni.  Le  stesse disposizioni  si  applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale. 2.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa  massima  di  lire  128  milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.  |  
|   |                                Art. 11.                    (Scuole pubbliche con lingua                      di insegnamento slovena)
  1.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dalla  presente  legge, continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961,  n.  1012,  e  22  dicembre 1973, n. 932. All'articolo 2, commi primo  e  secondo,  della  legge  22  dicembre  1973, n. 932, dopo le parole: "di lingua materna slovena" sono inserite le seguenti: "o con piena conoscenza della lingua slovena". 2.  Fermo  restando  quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della  legge  19  luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena  si procede secondo le modalita'  operative  stabilite  dagli  articoli  2,  3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto  delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica  regionale  per  l'istruzione  in  lingua  slovena  di cui all'articolo 13, comma 3, della presente legge. 3. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in  fine, le parole: "sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena". 4.  Nell'ordinamento  delle scuole con lingua di insegnamento slovena e'   ammesso   l'uso   della   lingua   slovena   nei   rapporti  con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche. 5.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2001,  l'importo del fondo di cui all'articolo  8  della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e' aumentato a lire  250  milioni  annue.  Il fondo puo' essere utilizzato anche per compensi  relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro  materiale  didattico,  nonche'  a  favore di autori di testi e dispense  che  non  siano  cittadini  italiani  appartenenti all'area culturale  slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per   la   sua   utilizzazione,   anche  attraverso  piani  di  spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza  della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
                                         Note all'art. 11:              - Il  testo  dell'art. 2, della legge 22 dicembre 1973,          n.  932  (Modificazioni e interazioni della legge 19 luglio          1961,  n.  1012,  riguardante  l'istituzione  di scuole con          lingua  di insegnamenti slovena nelle province di Trieste e          Gorizia)  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il          seguente:              "2.  I  posti  di  ispettore  scolastico,  di  cui alla          lettera  a)  dell'art.  1, sono conferiti mediante concorso          per   titoli,  riservato  a  candidati  di  lingua  materna          slovena,  bandito  dal  Ministero della pubblica istruzione          con  la  osservanza  delle  norme  vigenti in materia per i          concorsi per titoli a posti di ispettore scolastico.              I  posti di direttore didattico, di cui alla lettera b)          dell'art.  1,  sono conferiti mediante concorso per esami e          titoli,  riservato  a candidati di lingua materna slovena o          con  piena  conoscenza  della  lingua  slovena, bandito dal          Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle          norme  vigenti in materia per i concorsi per esami e titoli          a posti di direttore didattico. Il tema di cultura generale          e'   svolto  in  lingua  slovena,  quello  di  legislazione          scolastica in lingua italiana.              Nella  prima applicazione della presente legge ed entro          tre  mesi  dalla  sua  entrata  in vigore, sara' indetto un          concorso  per titoli, integrato da un colloquio, a posti di          direttore   didattico,  riservato  a  candidati  di  lingua          slovena  o  con  piena  conoscenza della lingua slovena che          abbiano  avuto  per  non  meno di due anni l'incarico della          direzione  didattica  e  che  da  almeno  otto  anni  siano          insegnanti elementari di ruolo.              Entro due anni sara' indetto un concorso per titoli, da          espletarsi   entro  i  successivi  sei  mesi,  a  posti  di          ispettore  scolastico,  riservato ai direttori didattici di          lingua   materna  slovena  ivi  compresi  i  vincitori  del          concorso  direttivo del concorso direttivo riservato di cui          al    precedente    comma,   prescindendo   dal   requisito          dell'anzianita'  minima  di  servizio richiesto dalle norme          vigenti.              Coloro che, nei concorsi a posti di direttore didattico          di  cui  ai  precedenti  commi,  risultino  compresi  nella          graduatoria  di merito senza conseguire la nomina in ruolo,          sono  iscritti  in una graduatoria permanente da utilizzare          con  le  modalita' stabilite dalla legge 23 maggio 1964, n.          380, e successive modificazioni.              Fino   all'espletamento   dei   concorsi  indicati  nel          presente  articolo,  per la copertura dei posti di cui alle          lettere  a)  e  b)  dell'art.  1, continuera' ad applicarsi          l'art. 6 della legge 19 luglio 1961, n. 1012".              - Il  testo dell'art. 1, comma 3, della legge 19 luglio          1961,  n.  1012  (Disciplina  delle istituzioni scolastiche          nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste), e'          il seguente:              "3. All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle          scuole  con  lingua di insegnamento slovena si provvede con          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del          Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello          per il tesoro".              - Il  testo  degli  articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica,  18 giugno 1998, n. 233          (Regolamento  recante norme per il dimensionamento ottimale          delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli          organici  funzionali dei singoli istituti a norma dell'art.          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:              "Art.  2  (Parametri). - 1. L'autonomia amministrativa,          organizzativa,  didattica  e  di  ricerca  e  progettazione          educativa  e'  riconosciuta alle istituzioni scolastiche di          ogni  ordine  e  grado,  ivi comprese quelle gia' dotate di          personalita' giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a          garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e          organizzazione  dell'offerta  formativa.  A  tal  fine sono          definiti,  a norma dell'art. 3, gli ambiti territoriali, di          ampiezza  differenziata  a seconda del grado di istruzione,          nei quali va assicurata la permanenza e la stabilita' delle          suddette   istituzioni,   con   particolare  riguardo  alle          caratteristiche   demografiche,   geografiche,  economiche,          socio-culturali    del   territorio,   nonche'   alla   sua          organizzazione politico-amministrativa.              2.  Ai  fini  indicati  al  comma  1,  per  acquisire o          mantenere   la   personalita'  giuridica  gli  istituti  di          istruzione   devono   avere,  di  norma,  una  popolazione,          consolidata   e   prevedibilmente  stabile  almeno  per  un          quinquennio,  compresa  tra  500  e 900 alunni; tali indici          sono  assunti  come  termini  di riferimento per assicurare          l'ottimale    impiego   delle   risorse   professionali   e          strumentali.              3.  Nelle  piccole  isole,  nei comuni montati, nonche'          nelle  aree  geografiche  contraddistinte  da  specificita'          etniche  o linguistiche, gli indici di riferimento previsti          dal  comma  2  possono essere ridotti fino a 300 alunni per          gli  istituti  comprensivi  di scuola materna, elementare e          media,   o   per  gli  istituti  di  istruzione  secondaria          superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine          o  tipo,  previsti  dal  comma  6;  nelle  localita'  sopra          indicate  che  si  trovino  in  condizioni  di  particolare          isolamento  possono,  altresi',  essere costituiti istituti          comprensivi  di  scuole  di  ogni  ordine e grado. L'indice          massimo  di  cui al comma 2 puo' essere superato nelle aree          ad alta densita' demografica, con particolare riguardo agli          istituti  di  istruzione secondaria con finalita' formative          che  richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di          alto valore artistico o tecnologico.              4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo stabiliti          dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione          scolastica  e'  definita  in  relazione  agli  elementi  di          seguito indicati:                a) consistenza della popolazione scolastica residente          nell'area  territoriale  di  pertinenza,  con riferimento a          ciascun   grado,   ordine  e  tipo  di  scuola  contemplato          dall'ordinamento scolastico vigente;                b) caratteristiche     demografiche,     orografiche,          economiche e socio-culturali del bacino di utenza;                c) estensione  dei  fenomeni  di devianza giovanile e          criminalita' minorile;                d) complessita'     di    direzione,    gestione    e          organizzazione  didattica,  con riguardo alla pluralita' di          gradi  di  scuole  o  indirizzi di studio coesistenti nella          stessa istituzione, ivi comprese le attivita' di educazione          permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento          o  specializzazione,  nonche'  alla  conduzione  di aziende          agrarie,  convitti  annessi,  officine e laboratori ad alta          specializzazione o con rilevante specificita'.              5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici          di    riferimento    sopra    indicati    sono    unificate          orizzontalmente  con  le scuole dello stesso grado comprese          nel   medesimo   ambito  territoriale  o  verticalmente  in          istituti  comprensivi,  a  seconda delle esigenze educative          del   territorio   e   nel  rispetto  della  progettualita'          territoriale.              6.   Per   garantire   la   permanenza,   negli  ambiti          territoriali  definiti  ai sensi dell'art. 3, di scuole che          non  raggiungono,  da  sole  o  unificate  con scuole dello          stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti          di  istruzione  comprensivi di scuola materna, elementare e          media.  Allo  stesso fine e per assicurare la piu' efficace          corrispondenza  tra  gli  istituti di istruzione secondaria          superiore   e   le   caratteristiche   del   territorio  di          riferimento,   nonche'   tra  la  necessaria  varieta'  dei          percorsi  formativi  proposti  da  ciascun  istituto  e  la          domanda    di   istruzione   espressa   dalla   popolazione          scolastica,  si  procede  alla  unificazione di istituti di          diverso  ordine  o tipo che non raggiungono, separatamente,          le  dimensioni  ottimali  e  insistono  sullo stesso bacino          d'utenza,   ivi  comprese  le  sezioni  staccate  e  scuole          coordinate   dipendenti  da  istituti  posti  in  localita'          distanti   e  compresi  in  altri  ambiti  territoriali  di          riferimento;  tali istituzioni assumono la denominazione di          istituto di istruzione secondaria superiore.              7.  Nelle  province  il cui territorio e' per almeno un          terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e          provinciale  siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e          rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe          automatiche  agli  indici di riferimento previsti dal comma          2,  anche  sulla  base di criteri preventivamente stabiliti          dalle  regioni, in sede di conferenza provinciale convocata          a norma dell'art. 3.              8.  Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma          3   sono  applicabili  anche  agli  istituti  secondari  di          istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi          formativi  particolarmente  specializzati  e  a  diffusione          limitata nell'ambito nazionale e regionale.              9.  Le  disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8          non  si  applicano  alle  scuole  e  istituti di istruzione          statali  con  lingua  d'insegnamento slovena. A tali scuole          sara'    attribuita    l'autonomia   scolastica   ai   fini          dell'esercizio  del  diritto  allo studio, anche in assenza          dei  parametri  minimi  di cui all'art. 2, comma 3, e sulla          base  della distribuzione territoriale degli allievi che le          frequentano.  Nell'attribuire  l'autonomia  alle scuole con          lingua  d'insegnamento  italiana,  site negli stessi ambiti          territoriali,  le  conferenze  provinciali  terranno  conto          delle  decisioni  assunte  nei  confronti  delle scuole con          lingua d'insegnamento slovena.              10.  Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5,          6  e  8  si  applicano  agli  istituti  di  istruzione  che          comprendono  scuole  con particolari finalita', funzionanti          ai  sensi  dell'art.  324  del  testo  unico  approvato con          decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con il dovuto          riguardo  alle  specifiche  esigenze formative degli alunni          frequentanti le suddette scuole".              "Art.  3 (Piani provinciali di dimensionamento). - 1. I          piani  di  dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche          previsti  dall'art. 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997,          n.   59,   al   fine   dell'attribuzione  dell'autonomia  e          personalita'   giuridica,   sono   definiti  in  conferenze          provinciali  di  organizzazione  della rete scolastica, nel          rispetto  degli  indirizzi  di programmazione e dei criteri          generali,   riferiti   anche   agli   ambiti  territoriali,          preventivamente adottati dalle regioni.              2.   Entro  il  31 ottobre  1998  il  presidente  della          provincia,  anche  in assenza degli indirizzi e dei criteri          di  cui  al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla          quale  partecipano,  oltre  alla  provincia,  i comuni e le          comunita'  montane;  ad  essa  partecipano  di  diritto  il          dirigente  competente dell'amministrazione periferica della          pubblica   istruzione   e   il   presidente  del  consiglio          scolastico  provinciale,  assicurando  il coinvolgimento di          tutti  i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente          della   provincia   non   provveda   tempestivamente   alla          convocazione,  questa  puo'  essere  fatta  dal sindaco del          comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente          del   competente  ufficio  periferico  dell'amministrazione          scolastica.              3.  Nella  prima riunione sono determinate le modalita'          operative   per   la   predisposizione   e   la  successiva          discussione  e  definizione  delle  proposte  avanzate  dai          soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi          i  criteri  per  la  promozione  di  incontri e accordi per          ambiti territoriali ristretti.              4.   Gli   ambiti  territoriali  di  riferimento  e  le          dimensioni  ottimali  delle  istituzioni  scolastiche  sono          individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.              5.    I   dirigenti   competenti   dell'amministrazione          periferica   della  pubblica  istruzione  predispongono  la          documentazione  necessaria per la conferenza provinciale di          organizzazione,   con   tutti  gli  opportuni  elementi  di          informazione;  gli stessi dirigenti, altresi', acquisiscono          e  comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3          eventuali   parti   e   proposte  dei  consigli  scolastici          distrettuali  e  degli  organi  collegiali  degli  istituti          d'istruzione   interessati.   I  dati,  i  documenti  e  le          informazioni   di   cui  sopra,  unitamente  alle  proposte          formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e          ai  consigli  provinciali  e  distrettuali  competenti  per          territorio.              6.   Il  piano  di  dimensionamento  delle  istituzioni          scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado  e' approvato dalle          conferenze  provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in          assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.              7.  I piani contengono anche proposte specifiche per le          zone  di  confine  tra  province  e  regioni, allo scopo di          garantire   le   migliori  condizioni  di  fruibilita'  del          servizio scolastico.              8.   Le   regioni   approvano  il  piano  regionale  di          dimensionamento  entro  il 28 febbraio 1999, sulla base del          piani   provinciali  assicurandone  il  coordinamento,  nel          rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'art. 5,          comma  1, e dei parametri di riferimento previsti dall'art.          2.  Le  regioni  deliberano  sui casi previsti dal comma 7,          previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.              9.   I  piani,  possono  essere  modificati  nel  corso          dell'anno   successivo  alla  loro  approvazione  e  hanno,          comunque,  completa  e definitiva attuazione entro l'inizio          dell'anno scolastico 2000-2001".              "Art.  4  (Attribuzione  della personalita' giuridica e          dell'autonomia).  -  1.  I  dirigenti  dell'amministrazione          scolastica  periferica  adottano,  in  attuazione dei piani          approvati  dalle  regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi          compresi   quelli  di  riconoscimento  dell'autonomia  alle          singole  istituzioni  scolastiche  e  di attribuzione della          personalita'  giuridica alle istituzioni scolastiche che ne          siano prive.              2.  Agli  enti  locali e' attribuita ogni competenza in          materia  di  soppressione,  istituzione,  trasferimento  di          sedi,  plessi,  unita'  delle  istituzioni  scolastiche che          abbiano  ottenuto  la personalita' giuridica e l'autonomia.          Tale  competenza  e'  esercitata  su  proposta  e, comunque          previa  intesa,  con le istituzioni scolastiche interessate          con  particolare riguardo al raggiungimento delle finalita'          di  cui  all'art. 1, comma 2, nel rispetto delle competenze          di  cui all'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998,          n. 112".              "Art.  5  (Organici  pluriennali).  - 1. La consistenza          complessiva  degli organici del personale della scuola, ivi          compresi  i  dirigenti scolastici, predeterminata a livello          nazionale  per  il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti          disposizioni,  e'  articolata su base regionale e ripartita          per  aree  provinciali  o  sub-provinciali.  Le  successive          rideterminazioni  sono  attuate ai sensi della normativa in          vigore,  in  relazione  alle  funzioni  di programmazione e          riorganizzazione  della  rete  scolastica  attribuite  alle          regioni  dal  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112,          tenendo conto:                a) del  numero  degli  alunni  previsti, distinti per          eta' e per ordine e grado di scuole;                b) del  numero  degli  istituti  previsti, delle loro          dimensioni  e  dell'articolazione  delle stesse istituzioni          sul territorio;                c) delle  caratteristiche  demografiche e orografiche          di ciascuna regione;                d) degli    indici    di    disagio    economico    e          socio-culturale;                e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e          all'evoluzione del mercato del lavoro;                f) della  distribuzione  per  ambiti disciplinari del          personale in servizio.              2. Entro il limite della dotazione organica provinciale          complessiva  l'organico  funzionale di ciascuna istituzione          scolastica  e'  definito dai dirigenti dell'amministrazione          scolastica  periferica,  in  conformita'  ai  criteri  e ai          parametri  generali  stabiliti  a  norma del comma 1, sulla          base  dei  seguenti  dati  di  riferimento  ed  elementi di          valutazione:                a) numero  degli  alunni  e  delle  classi  previste,          distinti per anno di corso e indirizzo di studi;                b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in          relazione    agli    obiettivi   formativi   previsti   dai          corrispondenti curricoli;                c) esigenze  di  sostegno  degli  alunni portatori di          handicap;                d) attivita' didattiche finalizzate al recupero della          dispersione  scolastica  e degli insuccessi formativi, alla          sperimentazione  di  nuovi  metodi  didattici  e  di  nuovi          ordinamenti  e  strutture  curricolari, all'adattamento dei          percorsi  formativi,  secondo  criteri  di  flessibilita' e          modularita',   alle   esigenze   di  personalizzazione  dei          processi    di    apprendimento,    alle    caratteristiche          dell'economia  regionale  o  locale  e  all'evoluzione  del          mercato del lavoro;                e) azioni    di    supporto   socio-psico-pedagogico,          organizzativo   e   gestionale,   di  ricerca  educativa  e          scientifica di orientamento scolastico e professionale e di          valutazione  dei  processi  formativi,  tenuto  conto anche          dell'eventuale  articolazione  della funzione docente sulla          base di particolari profili di specializzazione;                f) esigenze  specifiche delle istituzioni che operano          in  zone  a  rischio  di  devianza giovanile e criminalita'          minorile,  ovvero  nelle  comunita' montane e nelle piccole          isole;                g) prevedibili  necessita'  di copertura dei posti di          insegnamento  vacanti  e  di  sostituzione degli insegnanti          assenti  per  periodi  di  durata inferiore all'intero anno          scolastico.              3.   Le  risorse  umane  necessarie  per  le  finalita'          indicate  alle  lettere  d),  e), f) e g) del comma 2, sono          attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di          scuole,  anche  sulla  base  delle richieste e dei progetti          formativi delle stesse istituzioni.              4.  Nei  limiti  delle  dotazioni organiche assegnate i          dirigenti  scolastici,  nel rispetto delle competenze degli          organi  collegiali  della scuola, procedono alla formazione          delle  classi  e,  in  conformita'  ai  princi'pi e criteri          stabiliti  con  la  contrattazione  collettiva decentrata a          livello  nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli          docenti le funzioni da svolgere.              5.  Le scuole annesse ad istituti di educazione statale          non hanno personalita' giuridica distinta dagli istituti di          appartenenza.  La  dotazione  organica di istituto relativa          alle   suddette   scuole,  considerata  nella  sua  entita'          complessiva, e' determinata ai sensi dei commi 1 e 2.              6.  Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli          istituti  di  istruzione  statali  in  lingua slovena delle          province   di   Gorizia   e   Trieste   sono  separatamente          determinati  e  distinti dall'organico complessivo riferito          alla regione di appartenenza".              "Art.  6  (Dotazione finanziaria di istituto). - 1. Gli          stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa          del    Ministero   della   pubblica   istruzione   per   il          funzionamento  amministrativo e didattico delle istituzioni          scolastiche  sono ripartiti, con decreto del Ministro della          pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla          popolazione   scolastica   e   al  numero  di  istituti  di          istruzione.  Essi  sono  articolati a livello provinciale o          subprovinciale  e sono distinti in assegnazioni ordinarie e          perequative.  Le assegnazioni perequative sono calcolate in          relazione   alle   condizioni   demografiche,  orografiche,          economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di          ripartizione  delle  assegnazioni perequative e' sentito il          parere  della  Conferenza  unificata Stato-regioni-citta' e          autonomie locali.              2.  Le  dotazioni  finanziarie determinate ai sensi del          comma   l  sono  assegnate  alle  singole  istituzioni  dai          dirigenti   degli  uffici  periferici  dell'amministrazione          scolastica,  in  conformita'  ai  criteri  generali  e agli          indici  di  riferimento  fissati  dal  decreto  di cui allo          stesso comma 1.              3.  Le  istituzioni  scolastiche  utilizzano le risorse          finanziarie   a  loro  assegnate  senza  altro  vincolo  di          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione          e  di  orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo          di  scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle          stesse  materie,  alle  regioni  e  agli enti locali con il          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.              4.  Le disposizioni del presente articolo non escludono          l'apporto  di  ulteriori risorse finanziarie da parte dello          Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di          privati  per l'attuazione di progetti promossi e finanziati          con risorse a destinazione specifica.              5.   Lo   Stato,   le  regioni,  gli  enti  locali,  le          istituzioni   scolastiche  ed  altri  soggetti  pubblici  e          privati  possono  stipulare  accordi  di  programma  per la          gestione di attivita' previste dai commi 3 e 4".              - Il  testo  degli  articoli 137, 138 e 139 del decreto          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli          enti  locali  in attuazione del Capo I della legge 15 marzo          1997, n. 59), e' il seguente:              "Art.  137  (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo          Stato,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, lettera a), della          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  i  compiti  e  le funzioni          concernenti  i  criteri  e i parametri per l'organizzazione          della  rete  scolastica,  previo  parere  della  Conferenza          unificata,   le   funzioni   di   valutazione  del  sistema          scolastico,  le  funzioni  relative  alla  determinazione e          all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  a carico del          bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle istituzioni          scolastiche,  le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del          presente decreto legislativo.              2.  Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni          amministrative  relativi  alle  scuole militari ed ai corsi          scolastici  organizzati,  con  il  patrocinio  dello Stato,          nell'ambito  delle  attivita'  attinenti alla difesa e alla          sicurezza  pubblica,  nonche' i provvedimenti relativi agli          organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          18 aprile 1994, n. 389".              "Art.  138  (Deleghe  alle  regioni).  -  1.  Ai  sensi          dell'art.  118,  comma  secondo,  della  Costituzione, sono          delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:                a) la programmazione dell'offerta formativa integrata          tra istruzione e formazione professionale;                b) la  programmazione sul piano regionale, nei limiti          delle  disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della          rete   scolastica,   sulla   base  dei  piani  provinciali,          assicurando  il  coordinamento con la programmazione di cui          alla lettera a);                c) la  suddivisione,  sulla base anche delle proposte          degli  enti locali interessati, del territorio regionale in          ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;                d) la determinazione del calendario scolastico;                e) i contributi alle scuole non statali;                f) le   iniziative   e  le  attivita'  di  promozione          relative all'ambito delle funzioni conferite.              2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal          secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data          di  entrata  in  vigore  del  regolamento di riordino delle          strutture  dell'amministrazione  centrale  e periferica, di          cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.              3.   Le   deleghe  di  cui  al  presente  articolo  non          riguardano  le funzioni relative ai conservatori di musica,          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per          le  industrie  artistiche,  all'accademia  nazionale d'arte          drammatica,  all'accademia nazionale di danza, nonche' alle          scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia".              "Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni). -          1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto          legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono          attribuiti   alle  province,  in  relazione  all'istruzione          secondaria  superiore, e ai comuni, in relazione agli altri          gradi   inferiori  di  scuola,  i  compiti  e  le  funzioni          concernenti:                a) l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e la          soppressione  di  scuole  in  attuazione degli strumenti di          programmazione;                b) la  redazione  dei  piani  di organizzazione della          rete delle istituzioni scolastiche;                c) i  servizi  di supporto organizzativo del servizio          di  istruzione  per gli alunni con handicap o in situazione          di svantaggio;                d) il  piano  di utilizzazione degli edifici e di uso          delle    attrezzature,    d'intesa   con   le   istituzioni          scolastiche;                e) la  sospensione  delle  lezioni  in  casi  gravi e          urgenti;                f) le   iniziative   e  le  attivita'  di  promozione          relative all'ambito delle funzioni conferite;                g) la  costituzione,  i controlli e la vigilanza, ivi          compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali          scolastici a livello territoriale.              2.  I  comuni, anche in collaborazione con le comunita'          montane  e  le  province, ciascuno in relazione ai gradi di          istruzione   di   propria   competenza,  esercitano,  anche          d'intesa   con   le   istituzioni  scolastiche,  iniziative          relative a:                a) educazione degli adulti;                b) interventi  integrati di orientamento scolastico e          professionale;                c) azioni  tese  o realizzare le pari opportunita' di          istruzione;                d) azioni  di  supporto tese a promuovere e sostenere          la coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra          i diversi gradi e ordini di scuola;                e) interventi perequativi;                f) interventi    integrati   di   prevenzione   della          dispersione scolastica e di educazione alla salute.              3.  La  risoluzione  dei  conflitti  di  competenze  e'          conferita  alle  province,  ad  eccezione dei conflitti tra          istituzioni   della  scuola  materna  e  primaria,  la  cui          risoluzione e' conferita ai comuni".              - Il  testo  dell'art.  8 della citata legge n. 932 del          1973 e' il seguente:              "Art.  8.  -  Per  la compilazione o la traduzione e la          stampa  di  libri  di  testo per gli istituti superiori con          lingua  di  insegnamento  slovena  nonche' per la stampa di          libri di testo in lingua slovena per la scuola dell'obbligo          e'  costituito  un  fondo  annuo dl lire 105 milioni che il          Ministero   della   pubblica   istruzione  accreditera'  al          sovrintendente  scolastico  per  la  regione Friuli-Venezia          Giulia.              La  dotazione  del  fondo potra' essere integrata con i          contributi    eventualmente    disposti    dalla    regione          Friuli-Venezia   Giulia  e  dagli  enti  locali  nella  cui          circoscrizione  territoriale siano compresi le scuole e gli          istituti di cui al comma precedente".
                           |  
|   |                                Art. 12.              (Disposizioni per la provincia di Udine)
  1.  Nelle  scuole  materne  site  nei comuni della provincia di Udine compresi  nella  tabella  di  cui  all'articolo  4, la programmazione educativa comprendera' anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua  ed  alla  cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2.  Negli  istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al  comma 1 l'insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni  culturali  e  linguistiche locali e' compreso nell'orario curricolare    obbligatorio   determinato   dagli   stessi   istituti nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e  didattica  di  cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti  deliberano  le  modalita'  di  svolgimento  delle  suddette attivita' curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonche' i  criteri  di  valutazione degli alunni e le modalita' d'impiego dei docenti  qualificati.  Al  momento  della  preiscrizione  i  genitori comunicano  alla  istituzione  scolastica  interessata  se  intendono avvalersi  per  i  propri  figli dell'insegnamento della lingua della minoranza. 3.  Nelle  scuole  secondarie  delle  province  di Trieste, Gorizia e Udine,  frequentate  da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1,  possono  essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in  deroga  al  numero  minimo  di  alunni  previsto dall'ordinamento scolastico. 4.  Il  Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui  all'articolo  13,  comma  3,  fissa  con proprio decreto, per le attivita'  curricolari  di  cui  al comma 2, gli obiettivi generali e specifici  del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualita'  del  servizio,  definendo  i  requisiti per la nomina degli insegnanti. 5.  La  scuola  materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento  bilingue  sloveno-italiano,  gestite  dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono  riconosciute  come  scuole  statali.  Alle  predette  scuole si applicano  le  disposizioni  di  legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti  scuole  statali.  Per le finalita' di cui al presente comma  e'  autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 6.  Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo  4  e'  prevista  l'istituzione,  sentito  il Comitato e secondo le modalita' operative di cui al comma 2 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue  italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali   scuole   sono   predisposte  sentita  la  Commissione  di  cui all'articolo 13, comma 3. 7.   Le  iniziative  previste  dal  comma  2  sono  realizzate  dalle istituzioni  scolastiche  autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione,   della   dotazione  finanziaria  attribuita  ai  sensi dell'articolo  21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' delle  risorse  aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le  priorita'  stabilite  dal  medesimo  comma  5  quelle di cui alla presente legge. 
                                         Note all'art. 12:              - Il  testo  dell'art.  21,  commi  8  e 9, della legge          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento          di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti locali per la          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la          semplificazione amministrativa), e' il seguente:              "8.   L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata  alla          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione          plurisettimanale.              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del          raggiungimento degli obiettivi".              - Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n.          59 del 1997, e' il seguente:              "5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di          ciascun indirizzo di scuola".
                           |  
|   |                                Art. 13.              (Organi per l'amministrazione scolastica)
  1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena,  presso  l'ufficio  scolastico  regionale del Friuli-Venezia Giulia  e'  istituito  uno  speciale  ufficio diretto da un dirigente regionale  nominato  dal  Ministro  della  pubblica istruzione tra il personale  dirigenziale  dei  ruoli  dell'amministrazione  scolastica centrale  e  periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua  di  insegnamento  slovena.  Tale ufficio provvede a gestire i ruoli  del  personale  delle  scuole  e  degli istituti con lingua di insegnamento slovena. 2.  Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 3.  Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua  slovena  e' istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui  al  comma  1. La composizione della Commissione, le modalita' di nomina  ed  il  suo  funzionamento  sono  disciplinati, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica  istruzione,  sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al  presente  comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge   22  dicembre  1973,  n.  932,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 24 della presente legge. 4.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
                                         Nota all'art. 13:              - Il  testo  dell'art.  9 della citata legge n. 932 del          1973 e' il seguente:              "Art.  9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento          delle   scuole   con   lingua   d'insegnamento  slovena  il          sovrintendente   scolastico  della  regione  Friuli-Venezia          Giulia  e'  assistito  da una commissione da lui nominata e          composta:                a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o          dai loro rispettivi delegati;                b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria          di  primo  grado,  un  ispettore  scolastico,  un direttore          didattico  e  tre  insegnanti,  di  cui  uno  della  scuola          elementare, uno della scuola media e uno della scuola media          superiore,   di  lingua  slovena,  proposti  dal  personale          insegnante e direttivo delle rispettive scuole;                c) da  cinque  cittadini  italiani di lingua slovena,          dei  quali  tre  designati  dal  consiglio  provinciale  di          Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato".
                           |  
|   |                                Art. 14.              (Istituto regionale di ricerca educativa)
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  288  del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297, e' istituita apposita sezione dell'istituto regionale di  ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le  scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  La composizione della sezione  e  il  suo  funzionamento  sono  disciplinati  ai  sensi del regolamento   di   riordino   degli  istituti  regionali  di  ricerca educativa,  previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e  dall'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. 
                                         Note all'art. 14:              -  Il  testo  dell'art.  288  del  decreto  legislativo          16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,          relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e' il          seguente:              "Art.   288   (Articolazione   interna  degli  istituti          regionali).  -  1.  Gli istituti regionali si articolano in          sezioni  per  la  scuola materna, per la scuola elementare,          per  la  scuola media, per la scuola secondaria superiore e          per  l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione          permanente,  ed  in  servizi  comuni di documentazione e di          informazione,   di   metodi   e   tecniche   della  ricerca          sperimentale   e   di  organizzazione  delle  attivita'  di          aggiornamento.  La  sezione  dell'istruzione  artistica  e'          competente  anche  per  i  licei  artistici  e gli istituti          d'arte.              2.  Le  sezioni  operano  unitariamente  per  materie e          attivita' di interesse comune".              - Il  testo  dell'art. 21, comma 10, della citata legge          n. 59 del 1997, e' il seguente:              "10.   Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle          istituzioni scolastiche autonome".              - Il   testo   dell'art.  76  del  decreto  legislativo          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.          59), e' il seguente:              "Art. 76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca,          sperimentazione   e  aggiornamento  educativo).  -  1.  Gli          Istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e          aggiornamento   educativi   (IRRSAE)  sono  trasformati  in          Istituti   regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE).  Tali          istituti sono enti strumentali, con personalita' giuridica,          dell'amministrazione  della  pubblica  istruzione  che, nel          quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici          di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli          ordinamenti  scolastici, svolgono funzioni di supporto agli          uffici     dell'amministrazione,     anche    di    livello          sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti          e  consorzi,  ai  sensi dell'art. 21, comma 10, della legge          15 marzo  1997,  n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e          collaborazione  con  l'Istituto nazionale di documentazione          per   l'innovazione  e  la  ricerca  educativa,  l'Istituto          nazionale  per  la valutazione del sistema dell'istruzione,          le universita' e con le altre agenzie educative.              2.  Gli  istituti  di cui al comma 1 per l'espletamento          delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa          e contabile. Essi svolgono attivita' di ricerca nell'ambito          didattico-pedagogico  e  nell'ambito  della  formazione del          personale  della  scuola,  e  si  coordinano con l'Istituto          nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca          educativa,  con  le  universita'  e  con  le  altre agenzie          formative.              3.  L'organizzazione  amministrativa,  organizzativa  e          finanziaria    degli   IRRE   e'   definita   dall'apposito          regolamento  di  cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997,          n.   59,   che   ne  individua  gli  organi  di  direzione,          scientifici  e di controllo e i relativi poteri, le risorse          di  personale  e  finanziarie  e  definisce  i raccordi con          l'amministrazione  regionale.  Si  applica  l'art. 19 della          legge 15 marzo 1997, n. 59.".
                           |  
|   |                                Art. 15.                        (Istruzione musicale)
  1.   Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica,  di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della programmazione economica, e' istituita, entro tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti  i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico  ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su  e  da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi. L'attuale  organico  di diritto del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini"  resta  fermo  per un triennio, fatta salva l'attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonche' la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri. 2.  Con  ordinanza  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca scientifica   e   tecnologica   saranno   fissate   le  modalita'  di funzionamento  e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonche'   le   modalita'   di  reclutamento  del  personale  docente, amministrativo,  tecnico  ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale  docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena  "Glasbena matica" e "Emil Komel" e' considerato alla stregua del   servizio   prestato   in  conservatori  o  istituti  di  musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno   titolo   del   collegio  dei  professori  del  conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana   e  con  insegnamento  in  lingua  slovena.  Per  pareri  e deliberazioni  relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le  iniziative  di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore  del  conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In  tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le  ha  deliberate.  L'attivita'  di  ciascuna  sezione  deve  essere coerente   con   il  piano  annuale  delle  attivita'  formative  del conservatorio  e  con la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti. 4.  Gli  insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena  eleggono  al  loro  interno  un  coordinatore  della sezione medesima che e' esonerato dall'attivita' di insegnamento per tutto il periodo  dell'incarico.  Gli  atti  del  direttore  del conservatorio concernenti  la  sezione  autonoma  sono  adottati  previo parere del coordinatore. 5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, e' membro  del  consiglio di amministrazione del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini", di cui fanno parte, altresi', due esperti, di cui uno  appartenente  alla  minoranza  slovena,  designati  dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. 6.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
                                         Nota all'art. 15:              - Il testo dell'art. 425 del citato decreto legislativo          n. 297 del 1994 e' il seguente:              "Art.  425  (Reclutamento  del personale docente). - 1.          Per  l'accesso  ai ruoli del personale docente della scuola          materna,  della  scuola elementare, degli istituti e scuole          di  istruzione  secondaria  e  degli  istituti d'arte e dei          licei  artistici  con  lingua di insegnamento slovena nelle          province   di  Trieste  e  Gorizia  sono  indetti  appositi          concorsi  per titoli ed esami e per soli titoli a norma del          presente testo unico.              2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di          lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti          dai precedenti articoli.              3.  Per  l'ammissione  ai concorsi a cattedre di lingua          italiana  e  di  lingua e lettere italiane negli istituti e          scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena e' richiesta          adeguata  conoscenza  della  lingua slovena, da dimostrare,          sia  per  l'ammissione  ai concorsi per titoli ed esami sia          per  l'ammissione  ai  concorsi  per  soli  titoli  con  un          colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata          dal  sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia          Giulia.              4.  Sono  esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli          aspiranti  che abbiano insegnato lingua italiana per almeno          tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.              5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna          e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole          di  istruzione  secondaria  e degli istituti d'arte e licei          artistici  diverse da quelle di lingua italiana e di lingua          e  lettere  italiane,  le  prove dei concorsi per titoli ed          esami  si  svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli          titoli   sono   ammessi  esclusivamente  coloro  che  hanno          maturato  l'anzianita'  di  servizio di cui alla lettera b)          dell'art.  401  nelle  scuole  con  lingua  di insegnamento          slovena.              6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con          lingua  di  insegnamento  slovena sono ammessi anche coloro          che  siano  in  possesso  di un titolo di studio conseguito          all'estero  dichiarato  equipollente  dal  Ministero  della          pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio nazionale della          pubblica   istruzione,  ai  soli  fini  dell'ammissione  ai          predetti concorsi".
                           |  
|   |                                 Art. 16           Istituzioni e attivita' della minoranza slovena
    1.  La  regione  Friuli-Venezia  Giulia  provvede al sostegno delle attivita'   e   delle  iniziative  culturali,  artistiche,  sportive, ricreative,   scientifiche,   educative,   informative  e  editoriali promosse  e  svolte  da  istituzioni  ed associazioni della minoranza slovena.  A  tale  fine,  la regione consulta le istituzioni anche di natura  associativa  della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al presente comma, e' data priorita' al funzionamento della stampa in lingua  slovena.  Per  le finalita' di cui al presente comma lo Stato assegna  ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.  2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno 2001 la somma di  lire  5.000  milioni  e  per  l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni.  Per  gli  anni  successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma  1  e' determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
                                         Nota all'art. 16:              - Il  testo  dell'art.  11,  comma 3, lettera d), della          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),          e' il seguente:              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:                a) - c) (omissis);                d) la determinazione in apposita tabella, della quota          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".
                           |  
|   |                                Art. 17.              (Rapporti con la Repubblica di Slovenia)
  1.  Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire  i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena  e  le  istituzioni  culturali della Repubblica di Slovenia e assicura   lo   sviluppo   della   cooperazione   transfrontaliera  e interregionale,  anche  nell'ambito  delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.  |  
|   |                                Art. 18.                      (Teatro stabile sloveno)
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia dalla legislazione nazionale,  il  "Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce"  e'  riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione  pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.  |  
|   |                                Art. 19.                   (Restituzione di beni immobili)
  1.  La casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita  da  edificio  e  accessori,  e'  trasferita  alla regione Friuli-Venezia  Giulia  per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le  attivita'  di  istituzioni  culturali  e  scientifiche  di lingua slovena.  Nell'edificio di Via Filzi 9 a Trieste, gia' "Narodni dom", e  nell'edificio  di  Corso  Verdi,  gia'  "Trgovski dom", di Gorizia trovano  sede  istituzioni  culturali  e  scientifiche  sia di lingua slovena  (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione  e  universita'  degli studi di Trieste per l'edificio di Via Filzi  di  Trieste,  e  tra  regione  e  Ministero  delle finanze per l'edificio di Corso Verdi di Gorizia. 2.  In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi  sei  mesi,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3.   Le   modalita'   di   uso   e   di   gestione   sono   stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.  |  
|   |                                Art. 20.            (Tutela del patrimonio storico ed artistico)
  1.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di  cui  all'articolo  4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle   caratteristiche   peculiari  delle  localita'  abitate  dalla minoranza  slovena,  sia  con  riferimento  ai  monumenti  storici ed artistici,  sia  con  riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme  di  espressione  della  cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale. 2.  Ai  fini  di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme  di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena. 
                                         Nota all'art. 20:              - Il   testo   dell'art.  9  della  Costituzione  della          Repubblica italiana e' il seguente:              "La  Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la          ricerca scientifica e tecnica.              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico          della Nazione.".
                           |  
|   |                                Art. 21.                  (Tutela degli interessi sociali,                      economici ed ambientali)
  1.  Nei  territori  di  cui  all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica  e  la  loro  attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali. 2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi    competenti   deve   essere   garantita   una   adeguata rappresentanza della minoranza slovena. 3.  Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori   dei  comuni  della  provincia  di  Udine  compresi  nelle comunita' montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli  del Natisone, nei quali e' storicamente insediata la minoranza slovena,  a  decorrere  dall'anno  2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni. 4.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.  |  
|   |                                Art. 22.               (Organizzazioni e attivita' sindacali)
  1.  Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attivita'  prevalentemente  in  lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere  di  rappresentativita'  all'interno  della minoranza, sono estesi,  sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attivita' sindacali  in  genere  ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali  della  pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori  di  interesse,  i  diritti  riconosciuti  dalla  legge  alle associazioni  e  alle  organizzazioni  aderenti  alle  confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.  |  
|   |                                Art. 23.             (Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999,              n. 482, in materia di tutela penale delle                       minoranze linguistiche)
  1.  Dopo  l'articolo  18  della  legge  15  dicembre 1999, n. 482, e' inserito il seguente: "Art.  18-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13   ottobre   1975,  n.  654,  e  successive  modificazioni,  ed  al decreto-legge  26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno  1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione  e  di  repressione  dei  fenomeni  di  intolleranza e di violenza    nei   confronti   degli   appartenenti   alle   minoranze linguistiche". 
                                         Nota all'art. 23:              - Il  testo  dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1999,          n.   482  (Norme  a  tutela  delle  minoranze  linguistiche          storiche), e' il seguente:              "Art.  18.  -  1.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale          l'applicazione  delle disposizioni piu' favorevoli previste          dalla   presente   legge   e'  disciplinata  con  norme  di          attuazione  dei  rispettivi statuti. Restano ferme le norme          di  tutela  esistenti  nelle  medesime  regioni  a  statuto          speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.              2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione          di  cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui          ordinamento  non  preveda  norme  di tutela si applicano le          disposizioni di cui alla presente legge.".              - Il  testo dell'art. 3 delle legge 13 ottobre 1975, n.          654    (Ratifica    ed    esecuzione    della   convenzione          internazionale  sull'eliminazione  di  tutte  le  forme  di          discriminazione  razziale,  aperta alla firma a New York il          7 marzo 1996), e' il seguente:              "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave          reato,  anche  ai  fini  dell'attuazione della disposizione          dell'art. 4 della convenzione, e' punito:                a) con  la reclusione sino a tre anni chi diffonde in          qualsiasi  modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio          razziale  o  etnico,  ovvero incita a commettere o commette          atti   di  discriminazione  per  motivi  razziali,  etnici,          nazionali o religiosi;                b) con  la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,          in  qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza          o  atti  di provocazione alla violenza per motivi razziali,          etnici, nazionali o religiosi.              2. (Omissis).              3.   E'   vietata  ogni  organizzazione,  associazione,          movimento  o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento          alla  discriminazione  o alla violenza per motivi razziali,          etnici,   nazionali  o  religiosi.  Chi  partecipa  a  tali          organizzazioni,  associazioni, movimenti o gruppi, o presta          assistenza  alla  loro  attivita',  e'  punito, per il solo          fatto   della  partecipazione  o  dell'assistenza,  con  la          reclusione   da   sei  mesi  a  quattro  anni.  Coloro  che          promuovono  o  dirigono  tali organizzazioni, associazioni,          movimenti  o  gruppi  sono  puniti,  per  cio' solo, con la          reclusione da uno a sei anni.              -   Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito          dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, reca "Misure urgenti in          materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa".
                           |  
|   |                                Art. 24.                         (Norma transitoria)
  1.  Fino  alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma  3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui   all'articolo   9   della   legge  22  dicembre  1973,  n.  932, opportunamente  integrata  dal provveditore agli studi di Udine, o da un  suo  delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato. 
                                         Nota all'art. 24:              - Il  testo  dell'art.  9 della citata legge n. 932 del          1973 e' il seguente:              "Art.  9. - Per i problemi riguardanti il funzionamento          delle   scuole   con   lingua   d'insegnamento  slovena  il          sovrintendente   scolastico  della  regione  Friuli-Venezia          Giulia  e'  assistito  da una commissione da lui nominata e          composta:                a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o          dai loro rispettivi delegati;                b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria          di  primo  grado,  un  ispettore  scolastico,  un direttore          didattico  e  tre  insegnanti,  di  cui  uno  della  scuola          elementare, uno della scuola media e uno della scuola media          superiore,   di  lingua  slovena,  proposti  dal  personale          insegnante e direttivo delle rispettive scuole;                c) da  cinque  cittadini  italiani di lingua slovena,          dei  quali  tre  designati  dal  consiglio  provinciale  di          Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato".
                           |  
|   |                                Art. 25.                 (Modifiche dell'ambito territoriale                    di applicazione della legge)
  1.  La  tabella  di  cui  all'articolo  4  puo' essere modificata con decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2.  Su  proposta  del  Comitato  le  misure  di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei  territori  di  cui  all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla  minoranza  slovena,  quando  si tratti di attivita' intese alla conservazione  e promozione della loro identita' culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3.  Ai  cittadini di cui al comma 2 e' comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti   con  gli  enti  sovracomunali  gia'  operanti  secondo  le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 8. 4.  L'elenco  previsto  dall'articolo  10  puo' essere modificato con decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale,  sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.  |  
|   |                                Art. 26.                (Disposizioni in materia elettorale)
  1.  Le  leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della  Camera  dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.  |  
|   |                                Art. 27.                       (Copertura finanziaria)
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a  lire  15.567.000.000  per  l'anno  2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere   dall'anno  2002,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del    bilancio    triennale   2000-2002,   nell'ambito   dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.  |  
|   |                                Art. 28.                        (Disposizioni finali)
  1.  Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore  le  misure  di  tutela  comunque adottate in attuazione dello Statuto  speciale  allegato  al  Memorandum  d'intesa di Londra del 5 ottobre   1954,  richiamato  dall'articolo  8  del  trattato  tra  la Repubblica   italiana   e  la  Repubblica  socialista  federativa  di Jugoslavia,  con  allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse  Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati  ad  Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73. 2. Nessuna disposizione della presente legge puo' essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza  slovena  inferiore  a  quello  gia' in godimento in base a precedenti disposizioni. 3.  Eventuali disposizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste dalla  presente  legge,  derivanti  dalla  legislazione  nazionale di tutela   delle  minoranze  linguistiche,  si  applicano,  sentito  il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione  Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4.  Dall'attuazione  della  presente  legge non potra' derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente  previsti  dalla  legge  stessa  e  dalle  altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena. 
                                         Nota all'art. 28:              - La  legge  14 marzo  1977,  n. 73, reca: "Ratifica ed          esecuzione  del  trattato  tra  la Repubblica italiana e la          Repubblica   socialista   federativa   di  Jugoslavia,  con          allegati,  nonche'  dell'accordo  tra  le stesse Parti, con          allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati          ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975".
                           |  
|   |                                Art. 29.                            (Definizione)
  1.  Ai  fini  della  presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualita'.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.      Data a Roma, addi' 23 febbraio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri
  Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                LAVORI PREPARATORI
            Camera dei deputati (atto n. 229):              Presentato dall'on. Caveri il 9 maggio 1996.              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),          in  sede  referente,  il  26 giugno  1996  con pareri delle          commissioni II, III, V, VI, VII, VIII e XI.              Esaminato dalla I commissione l'8, 14, 15 gennaio 1997;          il  3 aprile 1997; il 7 maggio 1997; il 28 gennaio 1998; il          24,  26 febbraio  1998; l'11, 12, 18, 19 marzo 1998; il 28,          30 aprile 1998; il 20 maggio 1998; il 30 settembre 1998; il          17,  23, 30 giugno 1999; il 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22 luglio          1999.              Relazione scritta annunciata il 22 luglio 1999 (atto n.          229/A - relatore on. Maselli).              Esaminato  in  aula  il 23 luglio 1999; il 20 settembre          1999;  il  21 gennaio  2000;  il  27, 28 giugno 2000; il 4,          5 luglio  2000  e  approvato  il 12 luglio 2000 in un testo          unificato  con  atti  n.  3730 (on. Niccolini ed altri); n.          3826  (on. Di Bisceglie ed altri); n. 3935 (on. Fontanini e          Bosco).          Senato della Repubblica (atto n. 4735):              Assegnato   alle   commissioni   riunite   1a   (Affari          costituzionali)  e  7a (Istruzione),  in sede referente, il          20 luglio 2000 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a,          6a,  11a,  13a  e  della  commissione  parlamentare  per le          questioni regionali.              Esaminato  dalle  commissioni  riunite 1a e 7a, in sede          referente,   il   10,  12,  17,  18 ottobre  2000;  il  16,          30 gennaio 2001.              Esaminato  in  aula  l'1,  6, 7, 8, 13 febbraio 2001 ed          approvato il 14 febbraio 2001.  |  
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